PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INFORMATIZZAZIONE - AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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1. DIRETTIVA 18 NOVEMBRE 2005 - Le linee guida per la Pubblica Amministrazione digitale
Pubblicata, nella G.U. n. 16 del 20 gennaio 2006, la Direttiva del 18 novembre 2005, concernente: “Linee guida per la pubblica amministrazione digitale”, che fissa i criteri e le azioni che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno attuare per realizzare concretamente i principi contenuti nel “Codice dell'Amministrazione digitale”.
Il testo della direttiva viene riportato nell'Appendice Normativa.
2. Istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni
In attuazione del disposto di cui all’art. 59, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con il D.M. 2 maggio 2006, n. 237 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006) è stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
3. DIRETTIVA N. 2/2007 - Interscambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2 del 20 febbraio 2007 in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale.
L’obiettivo della direttiva è sostanzialmente quello di dare una forte accelerazione all’informatizzazione degli uffici pubblici e consentire la piena attuazione al codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Nonostante il CAD sia in vigore da tempo, le Pubbliche Amministrazioni sono ancora in ritardo riguardo il livello tecnologico delle prestazioni e, di conseguenza, sulla capacità di interazione con cittadini e imprese.
Gli obiettivi strategici da raggiungere, richiamati nella direttiva del Ministro, a cui devono necessariamente uniformarsi le amministrazioni sono:
• migliorare l’efficienza interna di ogni singola amministrazione, perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite l’innovazione tecnologica;
• realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure;
• migliorare la trasparenza e l’efficienza della spesa pubblica attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica;
• sviluppare i servizi on-line e garantire l’accesso in modo veloce e sicuro combattendo il divario digitale, dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali;
• misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia all’interno della PA che per misurare il gradi di soddisfazione dei cittadini, imprese e altre Pubbliche Amministrazioni.
La direttiva si pone lo scopo di guidare le amministrazioni nell’applicazione di alcune tra le più innovative disposizioni del CAD.
In particolare la direttiva si sofferma sulla necessità di superare il sistema delle autocertificazioni dando piena attuazione al dettato dell’art. 18 della Legge n. 241/1990 che impone agli uffici pubblici di richiedere ai cittadini esclusivamente gli “elementi necessari per la ricerca dei documenti” ove inerenti “atti, fatti, qualità e stati soggettivi … in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.
Le amministrazioni pubbliche devono quindi predisporre procedure idonee a consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte del soggetto istante.
Se il ricorso all’autocertificazione ha consentito, finora, all’amministrazione procedente di confidare sulla fondatezza della situazione di fatto e di diritto derivante dalle dichiarazioni prodotte dai cittadini, la procedura introdotta dall’art. 18 della legge n. 241 del 1990 impone la capacità dell’amministrazione di verificare direttamente la sussistenza di presupposti.
Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle informazioni e dei documenti, non più fondato sul controllo della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.
3.1. I punti salienti della direttiva
A. Stop ai documenti aggiuntivi
Le amministrazioni non possono più chiedere agli utenti documentazione aggiuntiva per verificare la veridicità delle autocertificazioni, ma dovranno basarsi su banche dati aggiornate per accertare a monte la sussistenza dei requisiti richiesti.
Per ridurre i tempi e semplificare le procedure è necessaria, su breve periodo, la piena cooperazione tra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni e sul medio periodo, l’integrazione in rete dei servizi e delle procedure.
B. Stop alla carta
Il cittadino ha diritto di accedere agli atti amministrativi anche attraverso il rilascio delle copie dei documenti su supporto elettronico.
C. Servizi on line
In attesa della distribuzione della carta d’identità elettronica (CIE) e della carta nazionale dei servizi (CNS), tutti i cittadini dovranno essere messi nella condizione di interagire con le amministrazioni tramite il rilascio di password e codici pin.
Le iscrizioni a scuola, per fare un esempio, potranno essere fatte tramite e-mail.
Lo sviluppo dei servizi on line in tutto il Paese è indispensabile anche per limitare il digitale divide dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali.
D. Trasparenza dei bandi
I bandi di gara per l’acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a 20 mila euro dovranno essere pubblicizzati sui siti internet istituzionali, per migliorare la trasparenza e l’efficienza della spesa pubblica.
Lo sviluppo dell’azione dell’amministrazione tramite strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con i cittadini, deve anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio delle strutture.
La direttiva prevede quindi che i dirigenti della Pubblica Amministrazione vengano valutati anche in base al livello di interazione informatica con i cittadini, cioè in base alla quantità di procedimenti attivati mediante strumenti digitali.
Il testo della direttiva viene riportato nell'Appendice Normativa.
4. Piano E-Government 2012
In data 21 gennaio 2009, è stato presentato, a Palazzo Chigi, il "Piano E-Government 2012".
Il Piano definisce un insieme di progetti di innovazione digitale che, nel loro complesso, si propongono di modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese e diminuirne i costi per la collettività, contribuendo a fare della Pubblica Amministrazione un volano di sviluppo dell’economia del Paese.
Il Piano definisce circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi di Governo da raggiungere entro la legislatura.
Ognuno dei progetti di innovazione previsti dal Piano si propone di produrre dei risultati misurabili ed è scadenzato da rilasci o momenti di verifica intermedi che permettono una pubblica e trasparente valutazione del suo stato di realizzazione.
La attuazione dei singoli progetti sarà preceduta da un protocollo d’intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e l’Amministrazione di riferimento per quel progetto.
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L'AUTORITA’ PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DALL'AIPA ad AgID
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1. AUTORITA’ PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (AIPA) – Funzioni e finalità
L'Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) fu istituita nel 1993 in un clima di attenzione per l'efficienza della pubblica amministrazione.
Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ( Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) aveva delineato l'AIPA in parte come un'autorità indipendente e in parte come un'agenzia operativa. Erano infatti previsti sia compiti di vigilanza sul mercato dell'informatica pubblica, attraverso l'emissione dei pareri di congruità tecnico-economica sui maggiori contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, sia compiti di promozione e realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, come la Rete unitaria della pubblica amministrazione o il collegamento delle banche dati e dei sistemi informatici delle singole amministrazioni.
Accanto a questi compiti, l'AIPA doveva svolgere anche funzioni di monitoraggio dell'informatica pubblica e produrre relazioni annuali al Governo e al Parlamento.
Negli anni successivi l'AIPA non riuscì però a trovare una compiuta collocazione istituzionale ed organizzativa.
Un punto di svolta giunse nel 2001 quando, in occasione del cambio di governo, il contributo dell'AIPA alla realizzazione dei suoi obiettivi fu oggetto di forti critiche, più volte espresse sulla stampa dal nuovo ministro per l'innovazione e la tecnologia, Lucio Stanca.
Come promesso dal governo, dopo molte vicissitudini legislative l'AIPA fu soppressa nel 2003 (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"), ed assorbita insieme al Centro tecnico della RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) dal CNIPA ( Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
2. CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA) – Funzioni e finalità
Il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) è stato istituito dall'art. 176 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice per la protezione dei dati personali") in sostituzione dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), della quale conserva le attribuzioni.
Ad esso sono stati inoltre attribuiti dal D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137") i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA), comprese le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane.
Il CNIPA opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle politiche formulate, a nome del Governo dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della Pubblica Amministrazione, fornendo a questa supporto nell’uso innovativo dell’informatica e, più in generale, dell’ICT (Information and Communication Technology).
Particolari opportunità si presentano per il CNIPA nell’attuale fase di rilancio della funzionalità della Pubblica Amministrazione che è focalizzata sull’ingegnerizzazione dei processi, un obiettivo sfidante che può essere più agevolmente perseguito a seguito dell’unificazione delle responsabilità della Funzione Pubblica e dell’Innovazione Tecnologica, precedentemente distinte.
In questo contesto, le modalità di azione del CNIPA sono:
1. l’attività di consulenza e proposta relativamente a strategie e azioni puntuali rivolte ai decisori politici, alle Pubbliche amministrazioni e agli operatori del settore;
2. l’emissione di normative tecniche a livello secondario, quali linee guida e guide tecniche, sia emesse dal CNIPA, sia da parte delle Amministrazioni, con il supporto del CNIPA;
3. la valutazione - ex ante (di coerenza con le strategie nazionali di innovazione del Governo), in itinere (durante l’attuazione dei progetti programmati), ed ex post (sui risultati raggiunti) - delle attività ICT della Pubblica Amministrazione centrale, sia a livello strategico, sui Piani pluriennali di sviluppo dei sistemi informativi, sia a livello di singoli interventi, che per legge sono sottoposti a parere (obbligatorio, ma non vincolante) di congruità tecnica ed economica da parte del CNIPA;
4. la definizione e gestione (a livello di committente e con riferimento in particolare alle specifiche funzionali) di progetti dimostrativi, ad alto impatto innovativo, nell’uso dell’ICT nella P.A. centrale, nelle Regioni e negli Enti locali.
2.1. Linee strategiche 2008-2010
Il CNIPA, nell’Adunanza del 27 febbraio 2007, ha reso note le “Linee strategiche 2008-2010” volte ad indirizzare le Amministrazioni nella predisposizione del Piano triennale per l’informatica 2008-2010.
Con tale documento il CNIPA riprende e fa propri gli obiettivi indicati nel documento presentato il 16 gennaio 2007 dal Ministro Nicolais “Verso il sistema nazionale di E-government – Linee strategiche”, applicandoli al settore ICT di sua competenza e identificando le principali azioni che le amministrazioni centrali sono chiamate a realizzare nel prossimo triennio ai fini del raggiungimento degli stessi obiettivi.
Per la loro valenza trasversale, le Linee strategiche possono essere fatte proprie anche dalle Amministrazioni regionali e locali, nella prospettiva di aumentare il livello di integrazione e coordinamento tra le iniziative della Pubblica Amministrazione sull’intero territorio nazionale.
2.2. Linee strategiche 2009-2011
Pubblicate le "Linee guida per la programmazione dello sviluppo della Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione" (ICT) nella Pubblica Amministrazione Centrale (PAC), che individuano un insieme di azioni prioritarie al fine di migliorare la performance della PA, innovare i servizi che la PA offre a cittadini e imprese, utilizzare in modo più efficace le tecnologie ICT.
Le linee guida sono emanate dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e forniscono gli obiettivi e le conseguenti linee d'azione per lo sviluppo dell'ICT, cui le PA centrali devono attenersi nel predisporre il Piano triennale per l'ICT 2009-2011.
Ai fini della programmazione dello sviluppo dell'ICT nel prossimo triennio rivestono particolare importanza alcuni principi guida, tra cui:
• aumento della qualità dei servizi e della loro efficienza, alleggerimento degli oneri derivanti dalla Pubblica Amministrazione, riduzione del divario digitale;
• identificare gli interventi da attuare partendo dalle esigenze degli stakeholders;
• utilizzare l'occasione dell'innovazione tecnologica per modificare il modo di lavorare;
• aumentare l'efficienza delle organizzazioni e la qualità dei servizi coniugando l'innovazione di processo con quella ICT;
• procedere con una visione d'insieme dei problemi da risolvere e delle azioni da attivare;
• miglioramento della trasparenza e dell'efficacia della spesa pubblica; attivare interventi volti alla gestione telematica di flussi di dati in ambiti quali fiscalità, sanità, lavoro, contabilità economica;
• reperire risorse per l'innovazione attraverso la razionalizzazione della spesa per l'ICT;
• dare rilievo alle attività di motivazione, formazione e coinvolgimento del personale.
3. AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (DigitPA) – Funzioni e finalità
Il 29 dicembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) assume la denominazione: “DigitPA”.
DigitPA, ente pubblico non economico, continuerà a svolgere funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa precedentemente assegnate al CNIPA.
In particolare, a DigitPA saranno affidate:
• funzioni di consulenza e proposta;
• funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme;
• funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento;
• funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica.
L’Agenzia:
1) coordina le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, anche adottando infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese;
2) definisce linee guida, regolamenti e standard:
3) svolge attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategicheper un’efficace erogazione di servizi online della pubblica amministrazione a cittadini e imprese, assicurando, fra l'altro, l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici;
4) sostiene ladiffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese;
5) collabora con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe, anche attraverso la stipula di accordi strategici, promuovendo l’alfabetizzazione digitale di cittadini e imprese, creando nuove conoscenze e opportunità di sviluppo;
6) svolge, inoltre, i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato in materia di innovazione digitale, informatica e internet.
. Se vuoi accedere al portale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, clicca QUI.
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI NOVITA' IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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1. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Le prospettive del sistema dei servizi di pagamento
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
L’articolo 8 – rubricato “Piattaforme digitali” - introduce rilevanti disposizioni anche in materia di amministrazione digitale che intervengono in parte anche sulla recente riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
L'articolo 8 dispone, anzitutto, il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.
Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico.
A tali fini sarà costituita, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società).
In particolare, i commi 1 e 2 concernono la gestione e i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, volta ad assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
Secondo la disciplina vigente, i soggetti abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma.
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico; e consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma anche per il pagamento spontaneo di tributi, così come accettano altre forme di pagamento elettronico.
In base all’articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici è messa a disposizione - attraverso il Sistema pubblico di connettività - dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
Su tale previsione incide l'articolo in esame. Il comma 1 prevede infatti che la gestione della piattaforma, così come lo svolgimento dei compiti che la riguardino, siano trasferiti dall'AgID alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
I nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies riguardano lo svolgimento delle funzioni per l’attivazione dell’Agenda digitale.
In primo luogo è disposto il prolungamento del mandato del Commissario straordinario in carica per l’attivazione dell’Agenda digitale (nominato con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018) dal 15 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 (comma 1-bis).
Al contempo, è prevista l’attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale (come definita dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 179 del 2016, che disciplina la nomina commissariale). Tali funzioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio mediante proprie strutture (comma 1-ter).
Gestione e compiti della piattaforma tecnologica, che cessano di spettare così all'AgID, saranno quindi attribuiti, come dispone il comma 2, ad una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, di cui si è detto sopra.
Il comma 3 pone in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere "capillare" la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.
I commi 4 e 5 novellano alcune disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale.
L’articolo 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 prevede, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare – a decorrere dal 1° gennaio 2019 - esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico. Tale termine viene posticipato al 31 dicembre 2019 (comma 4).
Lo stesso articolo 65 del D.Lgs. n. 217 del 2017, al comma 7, prevede l'abrogazione dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla posta elettronica certificata ed alla notificazione del documento informatico trasmesso per via telematica.
Il comma 5, sostituendo il comma 7, posticipa e condiziona siffatta abrogazione, al momento in cui intervenga un decreto del Presidente del Consiglio (sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali) che adotti le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata alla disciplina del codice dell'amministrazione digitale ed europea (regolamento UE n. 190 del 23 luglio 2014) circa l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018,, clicca QUI.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della formazione e della conservazione del documento informatico, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del PROTOCOLLO INFORMATICO - DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS), clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
. D.P.R. 28 ottobre 1994, n. 748: Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia.
. Legge 7 giugno 2000, n. 150: Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
. Presidente del Consiglio dei Ministri - Direttiva 27 settembre 2000: Programma delle iniziative di informazione e di comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato.
. D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422: Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva 7 febbraio 2002: Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
. D.P.C.M. 24 gennaio 2003: Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie – Direttiva 18 dicembre 2003: Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie – Direttiva 19 dicembre 2003: Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
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D.P.C.M. 30 ottobre 2003: Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direttiva 6 agosto 2004: Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni.
. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - In vigore dal 25 gennaio 2011).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 82/2005 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del Codice dell'amministrazione digitale dal sito DigitPA, clicca QUI.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Direttiva 18 novembre 2005: Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Direttiva 20 febbraio 2007: Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale. (Direttiva n. 2).
. Agenzia del Territorio - Decreto 13 novembre 2007: Definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
. Legge 18 marzo 2008, n. 48: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 10 giugno 2008, n. 15: SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).
. D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177: Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
. D.P.C.M. 9 febbraio 2011: Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale.
. D.P.C.M. 2 marzo 2011: Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale all’Agenzia delle Entrate.
. D.P.C.M. 25 maggio 2011: Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione economico finanziaria.
. D.P.C.M. 22 luglio 2011: Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
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