COMUNICAZIONE UNICA - ADEMPIMENTI E E SOGGETTI COINVOLTI - IL RUOLO CARDINE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA
TUTTE LE TAPPE CHE HANNO PORTATO ALL'ATTUAZIONE DI QUESTO ISTITUTO
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La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (ComUnica) ha avuto un iter assai tormentato, iniziato a gennaio del 2007 con il D.L. n. 7/2007 (art. 9), convertito nella L. n. 40/2007 e non ancora concluso, nonostante sia stato pubblicato l’ultimo decreto che ha approvato le specifiche tecniche e che, quindi, avrebbe dovuto completare il quadro che regolamenta questo nuovo istituto.
Da ultimo, il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cd. “decreto anticrisi”), apportando modifiche all'articolo 9, comma 8, del D.L 31 gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha previsto una nuova e definitiva proroga dell’avvio obbligatorio della Comunicazione Unica al 1° aprile 2010.
Qui di seguito cerchiamo di ricostruire tutte le tappe di questo tortuoso percorso, che è iniziato a gennaio del 2007 e che si è concluso il 1° APRILE 2010 con l'avvio obbligatorio della Comunicazione Unica per tutte le imprese.
1. LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA - FINALITA'
Dopo il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" – conosciuto come il primo pacchetto di liberalizzazioni – viene emanato il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, concernente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”.
Si tratta del secondo pacchetto di liberalizzazioni, che viene successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
L’articolo 9 di tale decreto è rubricato “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”.
Nell'ottica della semplificazione amministrativa, tale articolo dispone che, per la nascita di una nuova impresa, venga d'ora in avanti effettuata una trasmissione unificata al Registro delle imprese di tutte quelle istanze che prima venivano presentate a diverse Pubbliche Amministrazioni.
In sostanza, ora si potrà effettuare la trasmissione di un'unica pratica che contiene le istanze di inizio o modificazione o cessazione delle attività dirette:
• al Registro delle imprese;
• all'Agenzia delle Entrate;
• all'INPS;
• all'INAIL.
La "comunicazione unica" (detta anche ComUnica) diventerà l'unico strumento che tutte le imprese dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività.
. Se vuoi approfondire l’argomento delle liberalizzazioni e scaricare il testo del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, clicca QUI.
2. SOGGETTI COINVOLTI
L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 7/2007 prevede che gli adempimenti possano essere curati dagli “interessati” solo “per via telematica o su supporto informatico”.
Non viene fatta alcuna distinzione di natura giuridica.
Dunque, oltre che per le società, anche per gli imprenditori individuali si apre il percorso obbligatorio dell’invio telematico delle pratiche e degli atti al Registro delle imprese, da effettuarsi direttamente o tramite intermediari.
Sono estranei alla procedura della Comunicazione unica tutti i soggetti iscrivibili nel solo REA (enti pubblici non economici, fondazioni, associazioni, comitati, aziende speciali delle Camere di Commercio, ecc.), in quanto non riconducibili alla tipologia dell'impresa e pertanto sottratti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese. (Si veda: Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 4 novembre 2008, Prot. 0042276).
3. LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI - COMPARE UN NUOVO ENTE PUBBLICO
Tra i destinatari della Comunicazione Unica, l'art. 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 indica un nuovo Ente pubblico mai citato in precedenza: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il perchè lo sapremo solo dopo che verrà pubblicato un nuovo decreto che dovrà apportare modifiche alla modulistica già approvata con il decreto del 2 novembre 2007.
Dunque, i destinatari della Comunicazione unica sono le seguenti amministrazioni:
a) gli uffici del registro imprese delle Camere di Commercio;
b) l'Agenzia delle Entrate;
c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
f) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 4, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
4. I TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI DAL D.L. N. 7/2007
Secondo quanto stabilito ai commi 8 e 9, dell’art. 9, della legge n. 40/2007,di conversione del D.L. n. 7/2007, la Comunicazione Unica (ComUnica) entrerà in vigore solo il 19 febbraio 2008 (60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione).
Dal 19 febbraio 2008 le imprese avranno la facoltà di usare il nuovo sistema per sei mesi.
Dal 20 agosto 2008 la ComUnica diventerà obbligatoria e sarà l’unico strumento che tutte le imprese (comprese quelle individuali) dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività:
- al Registro delle imprese,
- all'Agenzia delle Entrate,
- all'INPS e
- all'INAIL.
5. 21 DICEMBRE 2007 - APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA (ComUnica)
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, il decreto interministeriale 2 novembre 2007, che approva il modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa, in attuazione del disposto di cui all’art. 9, comma 7, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazione, dalla legge n. 40/2007.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Si riporta il fac-simile del:
. Modello di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (Art. 9, D.L. n. 7/2007).
6. 26 FEBBRAIO 2008 - APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER IL REGISTRO IMPRESE E REA
Con il D.M. 6 febbraio 2008 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2008), il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato:
1) le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico (Allegato A);
b) le specifiche tecniche necessarie per l'attivazione automatica dell'iscrizione, delle modifiche e delle cancellazioni agli enti previdenziali (Allegato B).
Al decreto ha fatto seguito la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3615/C del 8 febbraio 2008, che ha dettato le istruzioni per la compilazione della modulistica approvata dal nuovo decreto.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e della circolare, clicca QUI.
7. STABILITE LE MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA COMUNICAZIONE UNICA
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 (il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa), al fine di agevolare l’utilizzo della nuova procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, ha chiarito le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di rappresentanza della Comunicazione Unica con l’utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.
Il Ministero, lasciando libera la possibilità di ricorrere ad una vera e propria procura speciale (art. 2203 C.C.), depositata ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ha scelto una strada molto più snella e meno costosa predisponendo un formulario tipo di procura speciale, univoco a livello nazionale, che dovrà essere progressivamente integrato nel software di gestione della ComUnica.
Tale documento contenente la procura speciale dovrà essere acquisito tramite scansione in formato .pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica nel Riquadro 6 della ComUnica insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.
Per il conferimento della procura speciale è sufficiente la forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata.
L’ufficio del Registro delle imprese, dopo aver acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente effettuare i controlli opportuni senza arrestare o rallentare la procedura.
Resta ferma la disciplina di cui all'art. 46, lett. u) del D.P.R. n. 445/2000, che consente di comprovare lo status di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, anche contestuale all’istanza.
Ne consegue che la domanda dovrà essere accettata dall’ufficio anche qualora sia proveniente da un procuratore speciale, che attesti contestualmente tale natura secondo le modalità di cui al suddetto decreto e sotto la propria personale responsabilità.
- Si riporta il:
. Fac-simile dello schema di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della ComUnica al Registro delle imprese.
8. LA MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE IMPEDISCE L’AVVIO DELLA COMUNICAZIONE UNICA
Per la completa operatività di questo nuovo procedimento si attende l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, che dovrà fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica.
Conformemente a quanto stabilito in questo decreto, le specifiche tecniche del formato elettronico:
a) per domande al Registro delle imprese e al REA;
b) per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa relativamente alle informazioni previste per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
c) per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa con dipendenti all'I.N.P.S.;
d) per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL,
saranno approvate con appositi provvedimenti adottati, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL, sentito il CNIPA.
Le specifiche tecniche dovranno poi essere pubblicate nei rispettivi siti Internet.
Per completare il quadro, si attende ora l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'art. 9, del D.L. n. 7/2007, che dovrà fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica.
9. IN ARRIVO UNA PROROGA DI SEI MESI DELLA FASE TRANSITORIA
Per la fase transitoria / volontaria della Comunicazione unica per l’avvio dell’impresa, è in arrivo una proroga.
La nuova procedura telematica, quindi, non diventerà obbligatoria a partire dal 20 agosto 2008, come previsto in precedenza.
Lo ha comunicato l’Unioncamere, con Nota del 15 luglio 2008, Prot. 11275, precisando che lo slittamento deriva dalla ormai certa mancata emanazione - prima del 20 agosto - del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale doveva definire i contenuti e le regole tecniche della Comunicazione unica.
Viene previsto un prolungamento di sei mesi della fase transitoria, che pertanto si protrarrà fino al 20 febbraio 2009.
Si ricorda che la fase sperimentale è stata avviata d’intesa con le altre Amministrazioni coinvolte il 19 febbraio 2008, nell’attesa di una sollecita pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve approvare le regole tecniche del nuovo procedimento.
Lo schema di decreto, pur avendo ricevuto il consenso di tutti i soggetti che dovevano esprimere il loro parere su di esso, si trova attualmente presso il Ministero della Funzione Pubblica e non verrà sicuramente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima del 20 agosto 2008 e, pertanto, da tale data non si potrà dare l’avvio definitivo alla Comunicazione Unica.
A tale riguardo, UnionCamere, con la citata nota, ha segnalato l’avvenuta presentazione di un ordine del giorno, durante l’esame del Senato del DDL n. 735 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante “disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" - avente ad oggetto la richiesta di proroga di sei mesi dell’introduzione definitiva della Comunicazione Unica, in modo da consentire la prosecuzione dell’attuale fase di sperimentazione.
Si riporta il testo della nota:
. UnionCamere – Nota del 15 luglio 2008, Prot. 11275 - Comunicazione unica.
10. PROROGATA LA FASE TRANSITORIA A DATA DA DESTINARSI
Per effetto della mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, che doveva fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica, l'avvio obbligatorio, previsto inizialmente per il 20 agosto 2008, è stato posticipato a data da destinarsi.
11. 18 FEBBRAIO 2008 - AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE - COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
19 febbraio 2008: Parte la sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa.
Nella stessa data, l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS e UnionCamere hanno emanato un Comunicato Stampa congiunto nel quale vengono richiamati i tratti essenziali della nuova procedura.
- Si riporta il testo del Comunicato Stampa congiunto:
. Semplificazione: al via l'impresa in 1 giorno - Parte la sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa.
Fase sperimentale - Le Camere di Commercio pilota
Per la realizzazione della fase sperimentale del progetto che consentirà di semplificare notevolmente le procedure necessarie per avviare un’attività imprenditoriale sono state scelte le seguenti 10 Camere di Commercio pilota: Torino, Venezia, Padova, Prato, Ravenna, Milano, Napoli, Pescara, Cagliari e Taranto.
12. ISTITUITA UNA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE NOTARIATO CAMERE DI COMMERCIO
Con Comunicato stampa del 15 aprile 2008, è stato reso noto che, in occasione della istituzione della Comunicazione Unica, il Consiglio Nazionale del Notariato ed Unioncamere hanno costituito una Commissione paritetica nazionale tra rappresentanti delle Camere di commercio e del Notariato italiano.
L’obiettivo principale della Commissione paritetica così costituita, sarà quello di studiare gli argomenti relativi alla pubblicità legale d’impresa e di stilare un manuale unico di istruzioni per l’inoltro delle pratiche societarie presso i Registri delle imprese, al fine di facilitare e snellire l’evasione delle domande.
. Se vuoi leggere il comunicato stampa del Consiglio Nazionale del Notariato, clicca QUI.
13. AGGIORNATA LA MODULISTICA DEL REGISTRO IMPRESE - NUOVA VERSIONE DI FEDRAPLUS PER LA COMPILAZIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE E INPS
Le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, mettono, gratuitamente, a disposizione il software Fedra, nella sua versione avanzata FedraPlus: un'applicazione (per Windows 98/NT/2000/XP) che permette di compilare la modulistica Registro Imprese.
Con la partenza della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e con l'emanazione della Circolare n. 3615/C del 8 febbraio 2008, che ha dettato le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per le denunce al R.E.A., realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con il D.M. 6 febbraio 2008, anche il software FedraPlus ha subito un aggiornamento ed un adeguamento alla nuova normativa.
E' infatti disponibile la versione 6.0, la quale sostituisce TUTTE le precedenti versioni e release di Fedra e Fedra Plus.
. Se vuoi scaricare la versione 6 di FedraPlus per la Comunicazione Unica d’Impresa, clicca QUI.
E' disponibile anche una lista di prodotti alternativi a Fedra, redatta da InfoCamere in collaborazione con AssoSoftware.
. Se vuoi scaricare la lista dei prodotti alternativi a Fedra, clicca QUI.
14. STABILITA UNA ULTERIORE PROROGA DELL'AVVIO OBBLIGATORIO DELLA COMUNICAZIONE UNICA AL 1° APRILE 2010
L’articolo 23, comma 13, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 (pubblicato dulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 e in vigore dalla stessa data della sua pubblicazione), prevede la proroga dell'entrata a regime della "Comunicazione Unica".
Viene, infatti disposta la modifica all'articolo 9 comma 8 del D.L 31 gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con la sostituzione del termine di entrata a regime della disciplina della "Comunicazione Unica" alla data del 1° ottobre 2009.
Tuttavia il D.L. n. 78/2009, non modifica il successivo comma 9 del citato articolo 9, che prevede un periodo transitorio di sei mesi dal termine ora modificato nel 1° ottobre 2009, nel quale è consentito presentare le comunicazioni alle competenti Amministrazioni in base alla normativa previgente.
Se ne deve pertanto concludere che solo a partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica diverrà obbligatoria.
Formazione e informazione
Il sistema delle Camere di Commercio ha deciso di promuovere un piano di formazione e di informazione relativo al nuovo procedimento. Le iniziative previste sono:
a) la revisione del sito www.registroimprese.it per rendere più visibile l’avvio della Comunicazione Unica;
b) l’aggiornamento della “Guida operativa ComUnica”, per renderla più aggiornata alle novità tecniche disponibili e con quanto previsto da ciascuna Amministrazione interessata al procedimento;
c) la realizzazione di una serie di strumenti informativi che consentano agli utenti di essere informati sulla novità e su dove trovare il materiale necessario.
15. 23 LUGLIO 2009 - PUBBLICATO IL DECRETO CHE FISSA LE REGOLE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DI COMUNICA
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, contenente le regole tecniche per l’attuazione della Comunicazione Unica d’Impresa, previsto dall’art. 9, comma 7, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40 e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Si attende ora la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale che dovrà modificare la modulistica già approvata lo scorso 21 dicembre 2007 con il decreto 2 novembre 2007..
La modulistica di Comunicazione Unica deve, infatti, essere oggetto di modifica per effetto della previsione del nuovo ente pubblico indicato nel D.P.C.M. 6 maggio 2009: il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ora "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".
Dunque, ad oggi, gli enti coinvolti nella Comunicazione Unica sono:
• il Registro delle imprese;
• l'Agenzia delle Entrate;
• l'INPS;
• l'INAIL;
• le Commissioni Provinciali per l'Artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa che pervengano delucidazioni da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico, possiamo solo dire che è difficile capire per quale motivo tale Ministero sia stato inserito tra le Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica pur non essendoci alcuno procedimento che lo riguarda.
Sta di fatto che, a tutt'oggi, nessuno ha ancora stabilito se e quali dati devono essere comunicati al predetto Ministero.
A questo punto possiamo sostenere con ragionevole certezza che, nonostante il richiamo al predetto Ministero sia contenuto nel nuovo modulo di ComUnica, gli utenti non devono mai valorizzare il campo relativo al Ministero del Lavoro.
16. 1° OTTOBRE 2009 - AL VIA LA SECONDA FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA - COMUNICAZIONI INAIL, INPS E UNIONCAMERE
16.1. La Circolare dell'INAIL
La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni dell'INAIL ha emanaro la Circolare n. 52 del 28 settembre 2009, avente ad oggetto "Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009.
Per quanto riguarda l'INAIL, nella modulistica per la Comunicazione unica è presente la denuncia di esercizio, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio on line già in uso sul sito dell'Istituto in Punto Cliente.
La denuncia di iscrizione all'INAIL tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l'utente inoltra al Registro delle imprese:
• la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività;
• la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.
L'INAIL, come ribadito nella precedente Circolare n. 8/2008, precisa che la disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di competenza.
In particolare, nulla è stato innovato per quanto riguarda la normativa speciale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pertanto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di obbligo assicurativo e di termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in caso di violazione, del relativo sistema sanzionatorio.
L'INAIL ricorda che, ai sensi dell'articolo 1210, comma 1, del T.U. n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve essere presentata all'Istituto assicuratore contestualmente all'inizio dell'attività e che per ogni singola sede di lavoro devono essere comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL e presente nella modulistica per la Comunicazione unica.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
16.2. La circolare di UNIONCAMERE
Dal 1° ottobre 2009 parte la fase di sperimentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, disciplinata dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, nella L. n. 40/2007.
Il termine è stato fissato dal comma 13 dell'art. 23 del D.L. n. 78/2009, convertito, con nodificazioni, nella L. n. 102/2009.
Trascorsi sei mesi dall'avvio della sperimentazione - e cioè dal 1° aprile 2010 - le comunicazioni di avvio dell'impresa dovranno essere presentate unicamente per via telematica o su supporto informatico all'ufficio del Registro delle imprese.
Unioncamere, a tale proposito ha emanato un comunicato stampa e una Circolare (30 settembre 2009, Prot. 14594), il cui resto viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi leggere il comunicato stampa di Unioncamere, clicca QUI.
16.3. Comunicazioni dell'INPS
16.3.1. Messaggio n. 21952 del 1° ottobre 2009
Anche la Direzione Centrale Entrate dell'INPS, con il messaggio n. 21952 del 1° ottobre 2009 ha comunicato che, partire dal 1° ottobre 2009, sono pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore “Terziario” e che con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per la gestione dei flussi informativi delle imprese agricole.
Nello stesso messaggio è stato tra l’altro precisato che i servizi di variazione dei dati anagrafici e di cessazione, previsti all’articolo 5 del DPCM 6 maggio 2009, saranno resi disponibili in una fase successiva.
16.3.2. Messaggio n. 28736 del 10 dicembre 2009
Con il messaggio n. 28736 del 10 dicembre 2009, l'INPS ha comunicato che vengono rilasciati in produzione e resi operativi i servizi di trasmissione delle richieste di variazione dei dati d’impresa.
Da tempo l’INPS è in grado di ricevere dal Registro delle Imprese, mediante il canale on-line di "ComUnica", le nuove iscrizioni.
Con questo nuovo messaggio, l'INPS presenta una nuova procedura che implementa quella già esistente con nuovi servizi che permettono anche la variazione dei dati aziendali già forniti al momento dell’iscrizione.
In particolare le richieste di variazione si riferiscono alle seguenti tipologie di informazioni:
• variazione dell’indirizzo della sede legale dell’impresa;
• variazione dell’indirizzo della sede operativa dell’impresa, intesa come la sede dove viene svolto in concreto l’attività lavorativa con dipendenti;
• richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente;
• richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni (riattivazione);
• richiesta di cessazione dell’attività con dipendenti;
• modifica della ragione sociale;
• modifica della denominazione dell’impresa individuale;
• modifica dell’attività esercitata.
L'INPS fa presente che, per la gestione delle pratiche telematiche provenienti da ComUnica, nella procedura di iscrizione e variazione azienda operante sul web INTRANET, è stata realizzata una nuova funzione denominata “Variazioni da COMUNICA” ed è stata inserita nel menù “Variazione”.
Per quanto riguarda i servizi di variazione dei dati aziendali disponibili sul sito web dell’INPS, al fine di uniformare il “plafond” di servizi disponibili sulle varie piattaforme telematiche di scambio dati, si è reso necessario adeguare i predetti servizi disponibili sul sito web dell’INPS, ampliandone le funzionalità ed adeguandole ai servizi disponibili sul canale telematico di “ComUnica”.
Pertanto sono stati realizzati e resi operativi i seguenti ulteriori servizi:
- richiesta di variazione della ragione sociale e della denominazione;
- richiesta di variazione dell’attività economica esercitata.
Per la gestione di tutti questi servizi, l'INPS ha predisposto una Guida operativa dal titolo "Servizi on-line per le Aziende e i Consulenti disponibili su web INTERNET - Procedura di “Iscrizione Azienda con dipendenti” - Procedura di “Richiesta variazione dati aziendali” - Consultazione richieste e ricevute di trasmissione, che viene fornita in allegato al Messaggio n. 28736.
Il testo dei messaggi e della guida operativa viene riportato nei Riferimenti normativi.
16.3.3. Messaggio n. 30114 del 28 dicembre 2009 - Istruzioni relative alle imprese agricole
L’INPS, con Messaggio del 28 dicembre 2009, n. 30114, fornisce una prima serie di istruzioni relative alla Comunicazione unica per il periodo transitorio (dal 1 ottobre 2009 fino al 31 marzo 2010) relativamente alle imprese agricole.
In tale fase anche le aziende agricole con dipendenti possono trasmettere la denuncia
aziendale (D.A.), per mezzo del canale telematico “ComUnica”.
Il testo del messaggio viene riportato nei Riferimenti normativi.
16.4. ADEMPIMENTI POSSIBILI DURANTE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE
Durante il periodo iniziale, a partire dal 1° ottobre 2009, la nuova procedura potrà essere utilizzata su tutto il territorio nazionale per effettuare i seguenti adempimenti:
a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972);
b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A. (escluso il deposito del bilancio);
c) domanda d'iscrizione dell'impresa ai fini INAIL (le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili nei primi giorni del 2010);
d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al Registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (Art. 44, comma 8, del D.L. n. 269/2003. convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003);
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS;
g) domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS (le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili nel mese di febbraio 2010).
Per quanto riguarda le domanda di iscrizione, variazione e cessazione delle imprese artigiane è necessario fare riferimento alle leggi regionali in materia, alcune delle quali sono state di recente modificate al fine di adeguarne il contenuto all'art. 9 della legge n. 40/2007.
16.5. Stato dell'arte Comunicazione Unica
Dal 1 ottobre è partito il periodo transitorio di 6 mesi per l'avvio della Comunicazione Unica.
Da tale data anche le ultime Camere sono state aperte a ComUnica "senza limiti"; resta invece invariata l'attivazione a StarWeb "senza limiti", che mantiene l'apertura solo a richiesta.
In questa fase d’avvio di ComUnica non tutti gli adempimenti sono stati integrati nelle nuove
procedure telematiche.
. Se vuoi scaricare il documento illustrativo di InfoCamere, clicca QUI.
17. 19 novembre 2009 - Pubblicato il decreto che apporta modifiche al MODELLO UNICO di Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto interdirigenziale 19 novembre 2009 che apporta modifiche al modello unico di comunicazione, approvato con decreto dello stesso Ministero il 2 novembre 2007.
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della introduzione di nuovi soggetti destinatari della Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa.
Il fac-simile del nuovo modello unico viene riportato nella sezione MODULISTICA.
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18. DICEMBRE 2009 - Nuova versione di ComUnica
Dal 1° dicembre 2009 è disponibile una nuova versione di ComUnica.
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19. 22 GENNAIO 2010 - DISPONIBILE LA NUOVA RELEASE DI FEDRAPLUS 6.5.1
Dal 22 gennaio 2010 è disponibile anche la nuova versione di FedraPlus 6.5.1 per la presentazione delle domande all’Ufficio del Registro delle Imprese, obbligatoria dal 16 febbraio 2010.
Tale nuova versione si è resa necessaria a seguito dei due decreti ministeriali del 14 agosto 2009 e del 24 novembre 2009.
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20. 26 MARZO 2010 - NUOVA CIRCOLARE DELL'INPS
L’INPS, con la Circolare n. 41 del 26 marzo 2010 fa un riepilogo delle disposizioni emanate in materia e detta alcune precisazioni in materia di obbligatorietà degli adempimenti.
Il testo del messaggio viene riportato nei Riferimenti normativi.
Al punto 4. vengono fornite delucidazioni in merito agli adempimenti da parte del titolari e soci lavoratori di imprese commerciali e artigiane.
Esercenti attività commerciali
La Comunicazione Unica sarà utilizzata da tutti i soggetti che presentano domanda d’iscrizione al Registro delle imprese e per i quali sorge l’obbligo d’iscrizione alla gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali.
In relazione all’obbligo di iscrizione nella gestione esercenti attività commerciali è stata predisposta, in accordo con Unioncamere e Infocamere, una apposita sezione della Comunicazione Unica, contenente le informazioni a carattere previdenziale (quadro AC).
Tali informazioni sono allegate al flusso telematico degli eventi generati nel registro delle imprese dalle comunicazioni effettuate con ComUnica.
L'INPS tiene a sottolineare che l’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese, quali:
· iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
· cessazione dell’impresa;
· variazione dell’indirizzo dell’impresa;
· variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
· variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
· iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
· cessazione della società;
· cessazione dalla carica di socio;
· variazione di forma giuridica;
· variazione dell’attività svolta.
Resterà possibile comunicare direttamente all’INPS tutte le informazioni, relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante, che non siano di interesse del Registro delle imprese.
Così, ad esempio, non sarà necessario (ma sarà tuttavia possibile) utilizzare ComUnica nei casi di iscrizione di un coadiuvante in un momento successivo alla nascita dell’impresa.
Imprese artigiane
Con riferimento alle imprese artigiane, l’articolo 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 prevede che l’applicazione del decreto alle imprese artigiane “è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso”.
Conseguentemente, in mancanza delle suddette intese, per le imprese artigiane la Comunicazione Unica si applica esclusivamente nei casi in cui ciò è previsto dalla legislazione regionale.
In questi ultimi casi le comunicazioni da effettuare tramite ComUnica sono le medesime già descritte sopra, per le imprese esercenti attività commerciale.
Aziende agricole autonome C.D. e IAP
Al Punto 5. della Circolare vengono fornite delucidazioni in merito agli adempimento a carico dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Per le aziende agricole autonome, è disponibile con modalità telematica sul sito internet dell’Istituto, il solo adempimento non obbligatorio dell’iscrizione CD.
Per le variazioni e cancellazioni, per l’iscrizione IAP e CD sono ancora in uso le modalità di presentazione cartacea dell’istanza.
Anche in questo caso, stante il tenore letterale della norma che dispone, al comma 1 dell’articolo 9 del D.L. n. 7/2007, l’unicità dell’adempimento per tutti gli enti di riferimento nelle ipotesi di “avvio, modifiche o cessazioni dell’attività dell’impresa”, dal 1 aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento di uno degli adempimenti appena citati.
Tuttavia, così come comunicato da Unioncamere, la decorrenza dell’adempimento è procrastinata al 30 aprile 2010.
Nella prima fase, solo nei casi di inizio dell’attività dell’impresa (da cui discende l’obbligatorietà dell’imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l’assegnazione di una posizione aziendale (progressivo azienda), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l’apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica iscrizione CD e/o IAP).
Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare l’istanza cartacea ovvero la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell’Istituto.
In una seconda fase, di cui sarà data apposita comunicazione, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l’apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica anche per la cancellazione del nucleo per cessata attività e per la variazione dei dati del titolare.
Nelle ipotesi di iscrizione o di cancellazione di soggetti in un nucleo CD già esistente, gli utenti potranno utilizzare facoltativamente il canale telematico messo a loro disposizione dalle piattaforme web di ComUnica o la modalità cartacea.
La modalità cartacea sarà ancora usata per la comunicazione di tutte le altre informazioni non avente rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS, quali:
- la variazione dati anagrafici componenti nucleo,
- la variazione dati contributivi componenti nucleo,
- la variazione data inizio o fine imposizione contributiva,
- la variazione dati colturali, e altri dati.
21. 1° APRILE 2010 - AVVIO OBBLIGATORIO DELLA COMUNICAZIONE UNICA
Dal 1° aprile 2010 le comunicazioni di avvio dell'impresa dovranno essere presentate unicamente per via telematica o su supporto informatico all'ufficio del Registro delle imprese.
22. 2 APRILE 2010 - L'INAIL FA CHIAREZZA SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DI COMUNICA
L'INAIL fa chiarezza sulle corrette modalità di utilizzo di Comunica, il nuovo canale telematico che consente alle imprese e ai loro intermediari di dialogare con un solo soggetto in rappresentanza della Pubblica amministrazione, la Camera di Commercio, e che provvede a comunicare alle altre amministrazioni interessate (Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate) i dati di competenza di ciascuna di esse.
In questa prima fase di avvio della Comunicazione Unica, ci saranno sicuramente difficoltà di carattere gestionale/operativo e complicazioni che, allo stato, non sono risolvibili, in quanto derivanti dalla complessità dell'ordinamenti professionali attualmente previsti.
Invariate le discipline specifiche di ciascun Ente
Comunica riguarda esclusivamente le modalità di presentazione delle denunce e, pertanto, è rimasta immutata la normativa specifica di ciascun Ente che disciplina i procedimenti amministrativi di iscrizione, variazione e cessazione dell'attività.
In particolare, l'INAIL sottolinea che sono rimasti invariati i termini di presentazione delle diverse denunce, differenziati in relazione alla tutela che ciascuna amministrazione è chiamata dalla legge a garantire: per quanto riguarda l'INAIL, ad esempio, la denuncia di iscrizione deve essere effettuata entro il giorno di inizio dell'attività, mentre per quanto riguarda l'iscrizione al Registro imprese, la denuncia deve essere effettuata a seconda dei casi entro 20 o 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Di conseguenza, per quanto riguarda le denunce di iscrizione di nuove imprese, gli utenti devono presentare necessariamente entrambe le denunce entro il giorno di inizio delle attività, sia quella cartacea che quella telematica.
Ai fini pratici, pertanto, qualora l'impresa abbia deciso la data nella quale iniziare l'attività e intenda effettuare con la stessa comunicazione sia l'iscrizione al Registro imprese, sia la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, sia l'iscrizione all'INAIL, sia l'iscrizione all'INPS, gli utenti devono effettuare tutte le iscrizioni entro il giorno di inizio dell'attività, in quanto finisce per "guidare" il termine dell'INAIL, che è quello più anticipato.
Gli intermediari abilitati
L'INAIL vuole dirimere anche eventuali criticità riguardanti gli intermediari abilitati ricordando che, in materia previdenziale, vige la riserva di legge a favore dei soggetti previsti al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro).
L'articolo 1, comma 1, di tale legge prevede, infatti, che "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ..... nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".
Il comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 12/1979 dispone, inoltre, che "le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni".
Come si può notare, i soggetti qui elencati (consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili, avvocati, servizi istituiti da associazioni di categoria delle piccole imprese, Caf imprese) differiscono da quelli autorizzati ad effettuare le comunicazioni al Registro imprese.
Se, dunque, per le Camere di Commercio può essere abilitato qualunque soggetto (comprese le agenzie di pratiche varie), per quanto riguarda l'INAIL, in sostanza, i soggetti abilitati sono esclusivamente quelli previsti dalle leggi vigenti.
In sostanza, le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con ComUnica alle Camere di Commercio devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979.
Denunce di variazione e cessazione
A seguito degli ultimi adeguamenti effettuati da Infocamere sul software, dalla metà di marzo sono pienamente operative anche le denunce di variazione e cessazione.
Le variazioni effettuabili con ComUnica sono le aperture e cessazioni PAT e tutte le variazioni anagrafiche, mentre sono escluse tutte le altre variazioni con effetti contabili (variazioni nucleo artigiano, variazioni di rischio, ecc.) e, ovviamente, la comunicazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni. Trattasi infatti di adempimenti non connessi o solo parzialmente connessi alle pratiche da effettuarsi al Registro imprese.
Variazioni e cessazioni funzionano esattamente come nel portale INAIL: infatti la procedura informatica prevede quale obbligo per il denunciante, all'interno del Modulo INAIL, la richiesta del controllo on line del codice ditta e del relativo codice fiscale prima di trasmettere la denuncia.
Tali controlli si sono resi necessari poiché il software ComUnica è off line e senza tali adeguamenti non avrebbe potuto garantire la correttezza dei dati indicati nelle denunce.
Controlli sui denuncianti
Le denunce non sono accettate, in quanto vengono bloccate direttamente dalla procedura con apposito messaggio all'utente, nel caso in cui la firma digitale presente sul modulo INAIL riguardi un intermediario o non registrato in "Punto Cliente" o registrato in "Punto Cliente" in un profilo che non consente di effettuare le denunce di iscrizione, variazione e cessazione (es. CED) .
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23. 21 APRILE 2010 - IL MINISTERO DEL LAVORO FA CHIAREZZA SUL PROBLEMA DELLA DENUNCIA DELLE ASSUNZIONI
Nel far seguito a problematiche evidenziate da alcune Direzioni provinciali del lavoro (es. quella di Modena), in merito all'applicazione della disciplina in materia di Comunicazione Unica e di comunicazione preventiva di assunzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Divisione I^, della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva), d'intesa con Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione, ha emanato la Lettera-Circolare 7155 del 20 aprile 2010, con la quale ha fornito i seguenti chiarimenti.
La regola generale
Bisogna ricordare, innanzitutto, che, secondo quanto disposto dalla legge n. 296/2006, tutti i datori di lavoro sono tenuti tenuti a comunicare on-line l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporti di lavoro, nonche il trasferimento d'azienda e la modifica della ragione sociale.
Se l'adempimento riguarda l'assuzione di lavoratori, l'inoltro deve avvenire almeno il giorno precedente l'inizio della prestazione (Modello UniLAV).
Questi termini non possono, ovviamente, essere rispettati con la Comunicazione Unica, a cui tutte le imprese devono obbligatoriamente far ricorso a decorrere dal 1° aprile 2010.
I chiarimenti del Ministero
La Direzione, in particolare, evidenzia le problematiche riguardanti l'impossibilità di adempiere all'obbligo della comunicazione preventiva di assunzione da parte di quelle imprese che, contestualmente all'avvio dell'attività attraverso la "Comunicazione Unica" (ComUnica), hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno.
In tale ipotesi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che si possa rientrare nei casi di "forza maggiore" (di cui alla Nota n°4746 del 14 febbraio 2007), con la possibilità di comunicare l'assunzione di personale entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.
Infatti, la "forza maggiore" è rinvenibile dalla coincidenza della data indicata nella Comunicazione Unica di impresa con quella successivamente indicata nella comunicazione ai Servizi competenti quale data di inizio della prestazione lavorativa.
In precedenza, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva aveva emesso la nota n° 6890 del 16 aprile 2010 in risposta al quesito posto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, che evidenziava problemi operativi circa la comunicazione online delle assunzioni e la relativa comunicazione unica di inizio attività d'impresa.
La Direzione ha condiviso la proposta formulata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena secondo cui, al fine di agevolare la procedura ComUnica si può ricorrere alla comunicazione "sintetica provvisoria" già prevista per le assunzioni d'urgenza con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 4746 del 14 febbraio 2010.
Dunque, le imprese di nuova costituzione, obbligate aad utilizzare ComUnica, che hanno la necessità di assumore lavoratori contestualmente all'inizio dell'attività aziendale, hanno cinque giorni di tempo per trasmettere al Centro per l'Impiego competente la comunicazione di costituzione del rapporto di lavoro.
- Si riporta il testo dei seguenti PROVVEDIMENTI NORMATIVI:
. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Nota del 14 febbraio 2007, Prot. 0004746 - Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007) - Ulteriori indirizzi operativi.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di MODENA - Quesito del 6 aprile 2010 - Comunicazione Unica inizio attività d'impresa - Problemi operativi per la comunicazione on-line delle assunzioni.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota del 16 aprile 2010, Prot. 0006890 - Comunicazione Unica inizio attività d'impresa - Problemi operativi per la comunicazione on-line delle assunzioni.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Lettera-Circolare del 20 aprile 2010, Prot. 0007155 - ComUnica - Comunicazione Unica inizio attività d'impresa - Problemi operativi per la comunicazione on-line delle assunzioni.
24. MAGGIO 2010 - PREVISTI NUOVI ADEMPIMENTI CON COMUNICA
Due recenti disposizioni di legge hanno previsto che alcuni adempimenti amministrativi devono essere eseguiti dagli interessati mediante l'utilizzo della "Comunicazione Unica".
Si tratta:
1) dell'art. 4, comma 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, concernente "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali";
2) dell'art. 29, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 787, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nel primo caso la norma ha previsto che, al fine di contrastare l'evasione fiscale e di impedire che, attarevso alcuni atti societari, siano posti in essere illeciti di natura fiscale, alcune fattispecie di deliberazioni societarie - quando interessano operazioni con l'estero - devono essere obbligatoriamente presentate agli uffici del Registro delle imprese utilizzando la "Comunicazione Unica".
Le Fattispecie contemplate dalla norma sono le seguenti:
- il trasferimento all'estero della sede sociale;
- i conferimenti d'azienda;
- le fusioni;
- le scissioni.
Nel secondo caso la norma ha posto a carico dei curatori fallimentari un nuovo obbligo che consiste nel comunicare agli Enti coinvolti nella Comunicazione Unica i dati necessari al fine di un'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Su entrambi questi nuovi adempimenti sono arrivare opportune ed approfondite delucidazioni da parte di Unioncamere con la Nota del 26 luglio 2010, Prot. 0012393, il cui testo viene di seguito riportato.
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UNIONCAMERE - Area Sportello unico e Registro Imprese - Nota del 26 luglio 2010, Prot. 0012993: Nuovi adempimenti con la ComUnica.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo ai nuovi adempimenti a carico dei curatori fallimentari, clicca QUI.
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ACCESSO AL SERVIZIO
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RIFERIMENTI E GUIDE OPERATIVE
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