TURISMO - LA RIFORMA DEL TURIMO - CODICE DEL TURISMO - IL RILANCIO DEL TURISMO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - D.L. n. 83/2014 CONVERTITO DALLA L. n. 106/2014 - ART BONUS
IL CODICE DEL TURISMO - LA RIFORMA DEL TURISMO
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1. 7 OTTOBRE 2010 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il Codice del turismo - I contenuti dello schema di decreto
Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 ha approvato, con il decreto legislativo per la semplificazione e il riassetto in tema di ordinamento e mercato del turismo, il Codice del Turismo, in attuazione all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.
Si tratta dello “Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”.
Sullo schema di decreto legislativo saranno ora acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.
1.1. Il testo dello schema di decreto
- Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.
1.2. Previste novità di rilievo per le agenzie immobiliari e per il settore immobiliare turistico - Soddisfazione da parte della FIAIP
In base a quanto ha appreso al riguardo la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), le agenzie immobiliari potranno ora occuparsi anche delle unità abitative ad uso turistico, che risultano essere immobiliate, su esplicita richiesta del proprietario nel caso in cui quest’ultimo non intenda gestire in via diretta la struttura.
Secondo la FIAIP si tratta di una vera e propria rivoluzione per il settore immobiliare ad uso turistico e per le agenzie immobiliari che, quindi, al riguardo potranno intervenire in qualità di sub-locatrici oppure di mandatarie.
Secondo Paolo Righi, presidente della FIAIP, la nuova norma permette nel nostro Paese una gestione più trasparente dei processi di locazione degli immobili ad uso turistico, e nello stesso tempo va ad integrare la filiera di altri 3 milioni di case vacanze che fino ad oggi erano escluse dall’offerta inerente la ricettività.
Le agenzie immobiliari, di riflesso, intervenendo potranno così fornire ai proprietari delle case vacanze ed ai clienti dei servizi aggiuntivi.
1.3. Voci di dissenso e perplessità da parte delle Associazioni di categoria
Alla soddisfazione del Ministro Brambilla, secondo cui il nuovo decreto “risponde a un esigenza di semplificazione e riordino della legislazione in materia, che turisti ed operatori del mercato del turismo attendevano da tempo” si contrappongono le voci di dissenso e forti critiche che provengono dalle associazioni di categoria.
Secondo la FEDERVIAGGIO/Confturismo il codice, approvato dal Consiglio dei Ministri, "indebolisce il settore".
L'organizzazione ha smentito “ogni forma di coinvolgimento nella sua predisposizione ed esprime dissenso sul contenuto del decreto che, per quanto sia dato di conoscere ad ora, presenta elementi tali da indebolire pericolosamente gli operatori del turismo organizzato”.
Il testo - secondo la Federviaggi - è ben lontano dalla realtà in cui sta maturando in Commissione europea il dibattito sulla revisione dei contratti di viaggio e inserisce, tra l’altro, l’obbligo di contrarre polizze assicurative non accessibili sul mercato nazionale ed europeo.
Altri elementi sui termini di reclamo, sui danni e sulle definizioni, completano un articolato che nessuna rappresentanza del settore avrebbe potuto condividere, se fosse stata coinvolta preventivamente, e che non appaiono neanche intese a garantire maggiori tutele ai consumatori, poiché minano alla base l’integrità economica di quelle imprese alle quali i consumatori stessi si rivolgono”.
“Federviaggio-Confturismo si riserva - conclude la nota - di terminare nelle prossime ore la lettura dettagliata del documento e di formulare tutte le osservazioni atte a limitare il danno che ne potrebbe derivare per il turismo e per i turisti italiani”.
Forte dissenso su Codice Turismo anche da parte della FIAVET/Confturismo.
“E’ un atteggiamento inammissibile”. Questo il commento del presidente Fiavet/Confturismo, Cinzia Renzi all’approvazione in Consiglio dei Ministri del Codice del Turismo.
“Non possiamo più accettare – ha detto la Renzi - che sulla pelle delle nostre imprese siano prese decisioni di questa portata senza interpellarci”.
All’interno del decreto, come segnalato direttamente con una lettera al ministro del Turismo, prosegue Renzi, “ci sono elementi tali da compromettere l’esistenza delle agenzie di viaggio e dei tour operator senza contare che molte delle norme riportate sono da considerarsi “virtuali” vista l’imminente revisione della direttiva sui pacchetti turistici che introdurrà regole nuove nel settore”.
“A nome della nostra Federazione - ha concluso il presidente Renzi - manifesto pieno dissenso al ministro chiedendo di convocarci quanto prima in modo da rivedere norme che altrimenti distruggerebbero molte delle nostre aziende”.
. Se vuoi scaricare il testo della nota inviata dal presidente della Fiavet al Ministro Brambilla il 6 ottobre 2010, clicca QUI.
Dissenso anche da parte di ASTOI (Associazione Tour Operator Italiani).
"Il Codice del Turismo non è stato oggetto di nessun confronto con le organizzazioni del settore; e ciò nonostante il ministro Brambilla abbia affermato il contrario".
Roberto Corbella, presidente di ASTOI, Associazione dei tour operator di Confindustria, è piuttosto critico sulle modalità in cui il provvedimento è approdato in Consiglio dei Ministri.
"Ho avuto modo di prendere visione degli articoli che compongono il Codice del Turismo - spiega Corbella - e già ho letto cose che credo siano inopportune ed irrealizzabili".
Tra queste, aggiunge il presidente di Astoi, "alcuni provvedimenti su forme di garanzia e polizze assicurative che da subito andremo a verificare. In ogni caso al momento vedo solo tanta preoccupazione per la mancata analisi e condivisione con le varie organizzazioni del settore. Era necessario fare un riordino delle tantissime norme che regolano il turismo italia, ma si dovevano seguire altre modalità".
Ma non tutto è negativo: "Accogliamo con favore un testo di riordino e semplificazione, e vedo tra l'altro che esso contiene norme che anche noi abbiamo sollecitato".
A questo punto, conclude Corbella, "ci sforzeremo di portare il nostro contributo nel corso dell'iter parlamentare".
Anche ASSOTRAVEL dice "no" al Codice del turismo.
"Sosterremo con forza le ragioni delle nostre imprese contro questo decreto che, se attuato così com'è, porrà dei seri problemi alla nostra attività e favorirà la concorrenza sleale”.
Non usa giri di parole Andrea Giannetti, presidente Confindustria Assotravel, per commentare il decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa statale in materia di turismo.
“Non capiamo con quali associazioni di imprese il testo sia stato condiviso, ma devono esserci state dal momento che sono ufficialmente richiamate nel comunicato stampa del ministro del Turismo come "coinvolte nel processo di definizione delle norme".
Per quel che riguarda il sistema Confindustria-Federturismo, e quindi Assotravel, senz'altro no, e mi risulta anche per l'ambito Confcommercio e Confesercenti. Mi sembrano delle ulteriori ed ottime ragioni per sospendere e rivedere questo decreto".
Critiche anche dal SIB/Confcommercio.
Per il Sindacato Italiano Balneari aderente Confcommercio, l’approvazione da parte del Governo del Codice del turismo lascia completamente allibiti in quanto nello stesso vengono completamente ignorati l’attività, il ruolo, la stessa esistenza delle imprese balneari che sono tra le assi portante del turismo italiano.
Riccardo Borgo, presidente del SIB, sostiene che "In questo particolare momento in cui il settore delle imprese balneari sta affrontando i pesanti problemi che derivano dalla normativa della Comunità Europea sulle concessioni demaniali, ci lascia letteralmente allibiti che il Governo abbia definito un 'Codice del Turismo' nel quale viene completamente ignorata l'attività, il ruolo, la stessa esistenza delle imprese balneari che sono l'asse portante del turismo italiano.
Un comparto, il nostro, che, fino a prova contraria, è e rimane fondamentale per il sistema turistico ed economico del Paese".
Riccardo Padovano, Presidente del SIB Abruzzo, parla di un fatto inaudito, e della cancellazione degli stabilimenti balneari dal novero delle imprese turistiche.
1.4. Parere negativo da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
In data 18 novembre 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo concernente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” con le precisazioni e le motivazioni che seguono.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – nella riunione del 18 novembre 2010 – ha licenziato un documento sullo schema di decreto legislativo concernente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” con cui esprime un parere negativo.
. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.
2. 5 MAGGIO 2011 - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il Codice del turismo
2.1. Le finalità della riforma del turismo
Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo che reca il Codice del turismo, inserito nel pacchetto di misure del Decreto Sviluppo.
Il Codice è diretto, come ricordato dal comunicato del Consiglio, a:
• assicurare la ripartizione degli interventi pubblici per settori omogenei;
• adeguare la normativa vigente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione europea, riordinando le norme già oggetto di adattamento o recepimento;
• revisionare l’attuale assetto pubblico dell’organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del mercato del settore in linea con le legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli operatori;
• modernizzare l’erogazione dell’offerta turistica attraverso l’adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza e di tutela ambientale, al fine di scongiurare eventuali effetti negativi sulla concorrenza; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche;
• garantire un’azione di revisione normativa ispirata alla semplificazione amministrativa, per agevolare e sostenere le attività imprenditoriali valorizzando la funzione turistica e tutelando, nel contempo gli interessi pubblici e privati coinvolti.
Viene rielaborato il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che esercitano attività economiche volte alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche.
Le agevolazioni e i benefici di qualsiasi genere previsti per le imprese industriali sono riconosciuti a tutte le imprese turistiche, secondo la nuova definizione.
Prevista una disciplina delle professioni turistiche, con un’attenzione particolare sui percorsi formativi destinati ai giovani, con l’obiettivo di incrementare specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta.
L’apertura delle strutture ricettive sarà resa più semplice, per garantire maggiori opportunità agli imprenditori del settore alberghiero.
In particolare, per l’apertura o la modifica dell’attività basterà una semplice comunicazione (Segnalazione certificata di inizio attività, o SCIA) ad un unico interlocutore (sportello unico).
Si stabilisce inoltre che “nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale”.
Le agenzie operanti online saranno sottoposte alle medesime regole e controlli cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale.
Anche per le agenzie di viaggio è previsto lo strumento della SCIA.
Previsti riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore, come l’attestazione di eccellenza nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”), le medaglie al merito del turismo per gli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo.
Tra le varie misure a tutela del turista, il decreto stabilisce che standard minimi nazionali dei servizi saranno stabiliti anche per bed and breakfast, villaggi turistici, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, mentre oggi la previsione è riferita solo agli alberghi.
(Fonte: Ministero del turismo)
2.2. I contenuti del decreto
. Se vuoi scaricare una scheda sui contenuti del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della Relazione sullo schema di decreto legislativo, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
3. 6 GIUGNO 2011 - Il Codice del turismo sulla Gazzetta Ufficiale
3.1. La pubblicazione del decreto di approvazione
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 (Supplemento Ordinario n. 139), il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".
Il decreto è composto di soli quattro articoli e di un allegato contente il Codice.
L'articolo 1 contiene l'approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, riportato nell'Allegato 1.
L'articolo 2 contiene modificazioni al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in attuazione della direttiva 2008/122/CE.
Il comma 1 provvede alla sostituzione del Titolo IV - Capo I (articoli dal 69 al 81.bis).
Il comma 2 provvede ad aggiungere gli Allegati dal II-bis al II-sexies al medesimo decreto.
L'articolo 3 contiene le abrogazioni delle norme incompatibili con il presente decreto.
Ricordiamo, in particolare: il comma 1, lett. l) dove si procede all'abrogazione della legge 29 marzo 2001, n. 135; il comma 1, lett. m), dove si provvede all'abrogazione degli articoli dal 82 al 100 del medesino decreto.
L'articolo 4 contiene disposizioni finanziarie per l'attuazione del presente decreto.
Il testo del decreto con il relativo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.
All’entrata in vigore del decreto legislativo (21 giugno 2011) recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” saranno passati 10 anni dalla Legge Quadro n. 135 del 29 marzo 2001, che ha ridefinito parte della legislazione italiana in materia turistica e che ora viene abrogata.
Poco tempo dopo, è stata attribuita alle Regioni, con la riforma del Titolo V della Costituzione, la potestà legislativa in materia turistica.
Il nuovo “Codice del Turismo” individua le competenze statali in ambito turistico, propone un nuovo concetto di impresa turistica, disciplina le professioni turistiche, le strutture ricettive e le agenzie di viaggio, definisce le tipologie di prodotto turistico, e fissa alcune norme per la tutela del turista.
. Se vuoi scaricare le schede di presentazione del nuovo codice del turismo (Palazzo Chigi - Conferenza Stampa del 5 maggio 2011), clicca QUI.
3.2. I contenuti del CODICE DEL TURISMO
Il Codice si compone di 7 Titoli e di 69 articoli.
• TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Nel Titolo I (Artt. 1 – 5) vengono definitivamente individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell'offerta turistica italiana".
In attuazione del disposto di cui all'articolo 30 della convenzione dell'ONU del 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, viene affermato un principio fondamentale teso a garantire alle persone diversamente abili "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia", intervenendo sulla sua accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.
All’articolo 3, comma 3, viene stabilito il seguente principio: “E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loto disabilità”.
Viene, inoltre, rielaborato il concetto di impresa turistica (art. 4), finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 2001.
Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.
All'articolo 4 viene ripresa la stessa definizione di impresa turistica già prevista all'art. 7, comma 1 della L. n. 135/2001: "sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".
L’iscrizione al Registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), laddove previsto, "costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica".
Secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 3 della legge n. 135/2001 (ora abrogata), l'iscrizione nel Registro delle imprese costituiva, invece, "condizione per l'esercizio dell'attività turistica".
• TITOLO II – PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
Il Titolo II (Artt. 6 – 7) prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici.
Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani: l'esigenza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente.
• TITOLO III – MERCATO DEL TURISMO
Il Titolo III (Artt. 8 – 17) provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un'ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate.
L’articolo 8 prevede che le strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e par alberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all’aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
Il comma 2 dell’articolo 8 definisce l’attività ricettiva quella “diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive”.
Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo:
• la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati,
• la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,
• la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
L’articolo 9 annovera tra le strutture ricettive alberghiere e par alberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d’epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
L’articolo 12 annovera tra le strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
L’articolo 13 annovera tra le strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
L’articolo 14 definisce le strutture ricettive di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
Per aree di sosta si intendono le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.
Agli articoli 16 e 17 vengono previste misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive con una accelerazione delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l'eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l'apertura o la modifica dell'attività mediante una semplice comunicazione (SCIA) ad un unico interlocutore (SUAP - Sportello unico per le attività produttive).
L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti:
a) al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) al rispetto dei parametri dettati dall’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.
• TITOLO IV – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Il Titolo IV (Artt. 18 – 21) è dedicato alle agenzie di viaggio.
Viene fornito il sostegno all'esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione dell'agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese tradizionali.
Il codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula di congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori dalle conseguenti possibili ricadute economiche relative.
All’articolo 18 vengono definite agenzie di viaggio “le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Sono, inoltre, considerate agenzie di viaggio ”le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti”.
Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
Non rientrano, inoltre, nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, ”le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo” (art. 18, comma 9).
All’articolo 18, comma 4, si stabilisce che, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare e di evitare l’alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrà definire gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
• TITOLO V – TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
Nel Titolo V (Artt. 22 – 31) vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell'ottica di incentivare la promozione di settori specifici.
All’art. 22, comma 2, vengono individuati i seguenti:
- il turismo della montagna;
- il turismo del mare;
- il turismo dei laghi e dei fiumi;
- il turismo della cultura;
- il turismo religioso;
- il turismo enogastronomico;
- il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere;
- il turismo dello sport e del golf;
- il turismo congressuale;
- il turismo giovanile;
- il turismo del made in Italy e della relativa attività industriale e artigianale;
- il turismo delle arti e dello spettacolo.
In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specifico capo (Capo II – artt. 24 – 26) che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali.
Inoltre, anche in un'ottica di necessaria destagionalizzazione del settore, vengono riordinate le norme sul turismo sociale (Capo III – art. 27), adeguando la disciplina in tema di ”Buoni Vacanza” quale fondamentale strumento che permette l'erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della popolazione.
In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell'8 per mille destinate allo Stato.
Il Capo IV viene dedicato:
• al turismo termale e del benessere (art. 28),
• al turismo della natura e faunistico (art. 29),
• al turismo con animali al seguito (art. 30),
• al turismo nautico (art. 31).
• TITOLO VI - CONTRATTI
Il Titolo VI (Artt. 32 – 53) introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri (artt. 43 – 51).
Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza.
In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto "turismo per motivazione", tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere.
Nel dettaglio, viene inoltre ridefinito il concetto di ”pacchetto turistico” (ART. 34), considerando tale l'insieme dei servizi venduti anche in via telematica da un unico operatore.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio (art. 35).
All’articolo 36 vengono elencati gli elementi essenziali del contratto di vendita di pacchetti turistici.
All’art. 51 viene prevista la istituzione di un ”Fondo nazionale di garanzia”, che opererà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
• TITOLO VII - ORDINAMENTO
Il Titolo VII (Artt. 54 – 69) viene dedicato al riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un'ottica di promozione di maggiore sinergia con gli stessi.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate (art. 55).
Almeno ogni due anni viene indetta, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, la Conferenza nazionale del turismo, organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 56, comma 1).
L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.
L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.
L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato (art. 57).
Un'importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (art. 58).
In particolare, Il Comitato promuove, tra l'altro:
• l'identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
• il sostegno e l'assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
• l'immagine dell'Italia e del Made in Italy a fini turistici all'interno dei confini nazionali;
• il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo.
Al fine di incentivare la riqualificazione e l'innalzamento della qualità della nostra offerta turistica, il Codice prevede, infine, riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto mediante il conferimento della ”Attestazione di eccellenza turistica” (art. 59) e della ”Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia” (artt. 60 e 61).
Viene prevista l'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico - "Maestro di cucina italiana" e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero "Maestro dell'ospitalità italiana".
Le attestazioni vengono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo (27 settembre) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela, mediante le innovative modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center.
Viene altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice (art. 68).
3.3. Le nuove norme in materia di multiproprietà
Dopo aver illustrato i contenuti del nuovo Codice meritano di essere ricordate anche le nuove norme in materia di multiproprietà, riportate nell’art. 2 del D.Lgs. n. 79/2011 che provvede direttamente a modificare il D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
La variazione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE che non fa più riferimento esclusivamente al contratto di multiproprietà ma contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, ossia:
a) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, da intendersi come un contratto di durata superiore ad 1 anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
b) contratto di rivendita, con il quale si individua un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
c) contratto di scambio, vale a dire un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo aggiornato del Codice del Consumo, clicca QUI.
3.4. APPROFONDIMENTI
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IL RILANCIO DELL'INDUSTRIA DEL TURISMO - LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE D.L. N. 83/2014 CONVERTITO DALLA L. N. 106/2014 - ART BONUS
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1. 3 LUGLIO 2008 - Le Regioni propongono le linee strategiche per il rilancio del turismo
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 luglio 2008, all’esito della IV Conferenza Italiana del Turismo - tenutasi in data 20 e 21 giugno 2008 in Riva del Garda - aveva già adottato un documento con il quale tracciava alcune priorità, affermando la necessità di promuovere, attraverso un’intesa tra Stato, Regioni ed Imprese, un “Piano Strategico Nazionale del Turismo” al fine di individuare i mercati obiettivo e le azioni da compiere per incontrare la domanda turistica nazionale ed estera, favorire e prevedere azioni di promo-commercializzazione, formare un budget da investire nel rilancio dell’immagine dell’Italia all’estero attraverso l’ENIT, costituendo così un contesto favorevole allo sviluppo dell’industria del turismo italiano.
In previsione delle V Conferenza italiana per il turismo, tenutasi a Cernobbio nei giorni 15 e 16 ottobre 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella riunione del 7 ottobre 2010, un documento intitolato “Linee strategiche delle regioni e delle province autonome per rilanciare l’industria turistica italiana”.
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2. 13 MAGGIO 2011 - Le novità introdotte dal decreto sviluppo 2011
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il decreto-legge 13 maggio 20110, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".
L'articolo 3, commi da 1 a 3, viene dedicato alle "Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico-alberghieri, nautica da diporto".
Con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, viene introdotto un diritto di superficie di 20 anni, fermo restando "in assoluto" il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione.
Il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere.
Viene poi precisato che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore dell'articolo in esame, sebbene realizzate su spiaggia, arenile o scogliera - salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata - le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie.
Si precisa anche che la delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, e la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, d'intesa con l'agenzia del Demanio.
Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d' intesa con il comune e le agenzie del Demanio e del Territorio, ed è trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate per la riscossione del corrispettivo.
La norma prevede poi che il diritto di superficie si costituisca, e successivamente si mantienga:
a) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dal Demanio sulla base dei valori di mercato;
b) previo accatastamento delle edificazioni (articolo 19, decreto-legge n. 78 del 2010) e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti;
c) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'agenzia delle Entrate e che l'impresa risulti in più regolarmente adempiente agli obblighi contributivi; e
d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione o di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.
Viene inoltre stabilito che le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle presenti disposizioni, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del Demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate.
Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano a essere perseguite ai sensi della legislazione vigente.
Nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Ne consegue che le concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (14 maggio 2011) proseguono sino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti.
Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie riscosse dalle Entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un Fondo costituito presso il Tesoro per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore della Regione interessata, dei comuni interessati, dei distretti turistico-alberghieri, dell'Erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del ministero dell'Interno.
Viene poi ribadito, a salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, che l'attuazione di tali disposizioni debba - in ogni caso - assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie a imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
Distretti turistico-balneari
All'articolo 3, commi dal 3 al 6, vengono rilanciati i distretti a vocazione turistico-balneare attraverso le Reti d’impresa e le zone a burocrazia zero sulla fascia costiera del nostro Paese.
Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di:
- riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale,
- accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto,
- migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi,
- assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In questi territori, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati.
Alle imprese dei Distretti, costituite in rete (articolo 3, comma 4-bis decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo (articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) legge 23 dicembre 2005, n. 266), previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.
Alle medesime imprese, ancorchè non costituite in rete, si applicano su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale (articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005).
I Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero"
Nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS.
Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonchè presentare richieste ed istanze, nonchè ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale.
Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonchè una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.
L'esito che potranno avere i "distretti turistico-balneari" contenuti nel decreto si collega, inevitabilmente, con il riordino normativo in materia di concessioni demaniali marittime e con il conferimento delle funzioni federate alle Regioni.
. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto sviluppo e scaricarne il testo, clicca QUI.
3. 31 MAGGIO 2014 - ART BONUS - Pubblicato il decreto-legge n. 83/2014 che introduce misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014, il Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
Il decreto “ArtBonus” rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.
3.1. Struttura del decreto-legge
Il decreto-legge si compone di quattro Titoli e di 18 articoli.
- Titolo I - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA (artt. 1 - 8)
- Titolo II - MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITA' DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO (artt. 9 - 11)
- Titolo III - MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO (artt. 12 - 16)
- Titolo IV - NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE (artt. 17 e 18).
3.2. I contenuti del decreto-legge
3.2.1. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
Con il nuovo Art Bonus sarà infatti detraibile il 65% delle donazioni a favore di:
a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
b) musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici;
c) teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per le imprese è utilizzabile in compensazione).
3.2.2. Bonus fiscale per la ristrutturazione, l’ammodernamento e la digitalizzazione delle strutture turistiche (artt. 9 e 10)
Anche le strutture turistiche potranno contare su significativi tax credit, pari al 30% delle somme investite in interventi di ristrutturazione, ammodernamento e digitalizzazione.
A. Bonus fiscale per gli esercizi ricettivi (art. 9)
Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative all’acquisto:
- di siti e portali web, inclusa l’ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile;
- di programmi informatici integrabili all’interno di siti web e dei social media per automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta online di servizi e pernottamenti e per potenziarne la distribuzione sui canali digitali favorendo l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;
- di servizi di comunicazione e marketing per generare visibilità e opportunità commerciali sul web e su social media e comunità virtuali; di applicazioni per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e per la relativa commercializzazione;
- di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui siti e piattaforme web specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- per le spese per la progettazione, la realizzazione e la promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- impianti wi-fi.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dovranno essere definite:
- le tipologie di spese eleggibili,
- le procedure per la loro ammissione al beneficio nel
rispetto del limite fissato,
- le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonchè
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
B. Bonus fiscale per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive (art. 10)
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per
accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra
indicati per gli interventi indicati.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo.
Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovranno essere stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di
imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli indicati sopra;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del D.L. n. n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010.
3.2.3. Novità in materia di commercio su aree pubbliche e di attività ricettive (artt. 4 e 13)
L’articolo 4, nel dettare disposizioni per la tutela del decoro dei siti culturali, consente ai Comuni di effettuare un riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico rilasciate per il commercio su aree pubbliche non più compatibili con esigenze di tutela del decoro dei siti culturali, “anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno".
In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare verrà corrisposto, da parte dell'amministrazione procedente, l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto.
L’articolo 13, nel dettare misure per favorire l’imprenditorialità turistica, prevede una semplificazione delle procedure amministrative per l’avvio di attività ricettive. In particolare, saranno soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19, della L. n. 241/1990:
a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3.2.4. Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di PROMUOVI ITALIA S.p.A. (art. 16)
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo verrà trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione nazionale del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
La società Promuovi Italia S.p.A. verrà messa in liquidazione.
. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto-legge dal sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, clicca QUI.
3.3. 9 LUGLIO 2014 - La Camera approva il disegno di legge di conversione del D.L. n . 83/2014
In data 9 luglio 2014 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (C. 2426-A).
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge S. 1563 trasmesso al Senato l'11 luglio 2014, clicca QUI.
3.4. 28 LUGLIO 2014 - Via libera definitiva da parte del Senato
Lunedì 28 luglio, con 159 voti favorevoli e 90 contrari, il Senato ha dato il via libera definitivo al DdL n. 1563, di conversione del D.L. n. 83, in materia di cultura e turismo, sulla cui approvazione il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4. 30 LUGLIO 2014 - Pubblicata la legge di conversione n. 106/2014
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014, la LEGGE 29 luglio 2014, n. 106, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".
Limitazione licenze per attività commerciali in complessi monumentali; credito d’imposta per le imprese alberghiere su investimenti per la digitalizzazione e alla realizzazione di interventi edilizi; piano di infrastrutture per la mobilità turistica; concessione gratuita a fini turistici di immobili pubblici inutilizzati; coincidenza momento iniziale nulla osta paesaggistico e rilascio titolo edilizio.
4.1. Le principali novità introdotte dalla legge di conversione
Segnaliamo alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione.
1) Attività commerciali nei pressi dei siti culturali
Limitazione licenze per attività commerciali in complessi monumentali; credito d’imposta per le imprese alberghiere su investimenti per la digitalizzazione e alla realizzazione di interventi edilizi; piano di infrastrutture per la mobilità turistica; concessione gratuita a fini turistici di immobili pubblici inutilizzati; coincidenza momento iniziale nulla osta paesaggistico e rilascio titolo edilizio.
Secondo quanto disposto all’art. 4 della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, "al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti", viene previsto il potenziamento del potere di revoca, da parte delle amministrazioni locali e delle soprintendenze, di concessioni e autorizzazioni non più compatibili con le esigenze di tutela e fruizione di complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. A tal fine si introduce un criterio selettivo in base al quale è possibile limitare il numero dei titoli autorizzatori nel caso (tra gli altri) di esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale, prevedendo:
- l’avvio di procedimenti di riesame (ex art. 21-quinquies della L. 241/1990 - Revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico) delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico - anche a rotazione - non più compatibili con le esigenze di cui sopra, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali attuative del disposto di cui all’art. 28, commi 12-14, del D. Lgs. n. 114/1998;
- la possibilità di derogare ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsti dalla Intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012.
La deroga va a colpire, in particolare, l’art. 8, lettera b), della predetta Intesa, in base al quale le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) e già prorogate per effetto dell’art. 70, comma 5, del medesimo decreto fino alla data dell’Intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi fino al 8 maggio 2017).
La norma stabilisce, inoltre, che se non risulta possibile rilocalizzare l’esercizio in un’area alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto un indennizzo nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50% in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
2) Il decreto innalza da 5 a 10 milioni le agevolazioni fiscali per le imprese di produzione esecutiva e le industrie tecniche che realizzano in Italia, utilizzando manodopera italiana, film o parti di film stranieri (art. 6, comma 1).
3) Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, viene riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche.
L'intervento e' riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo (art. 6, comma 2-bis).
4) Misure per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
Secondo quanto disposto all’art. 9 della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo. La misura, in sede di conversione in legge, è stata estesa alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming, per una quota non superiore al 10% delle risorse complessive messe a disposizione.
Esclusi i costi per intermediazione commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
L'incentivo fiscale viene revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
5) Misure per la riqualificazione delle strutture ricettive - Revisione della classificazione alberghiera
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati.
Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto (20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019).
Il credito di imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste (art. 10, commi 1 e 2)
Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui sopra e' destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui sopra in favore delle imprese alberghiere per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui sopra, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo
d'imposta successivo (art. 10, comma 7).
Le disposizioni applicative del presente articolo verranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata.
Per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovrà aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale (art. 10, comma 5)
6) Con l'aggiunta del nuovo art. 11-bis viene introdotta la "Start-Up turismo".
Si considerano start- up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Queste società, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.
7) Prevista la istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping (art. 13-bis).
Il gruppo di lavoro, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.
4.2. 31 LUGLIO 2014 - ART-BONUS - Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’art 1, della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, ha istituito un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi 2014 e 2015 e al 50% nel 2016.
Per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e devono essere destinate a:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno di istituti e luoghi di cultura “di appartenenza pubblica”;
- realizzazione di nuove strutture delle fondazioni lirico-sinfoniche o restauro e potenziamento di quelle preesistenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi su questa nuova misura agevolativa.
L’agevolazione compete sia alle persone fisiche sia ai titolari di reddito d’impresa, seppur con alcune differenze.
Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale viene infatti riconosciuto un credito d’imposta entro il limite del 15% del reddito imponibile.
I titolari di reddito d’impresa potranno invece vedersi riconosciuto il credito nel limite del 5 per mille dei ricavi (così come definiti dall’art. 55 del T.U.I.R.).
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ai sensi del secondo periodo del comma 2 del citato articolo 1.
Il credito d’imposta può essere fruito dai titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali, tramite compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono, invece, fruire del credito direttamente in dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.
Nella circolare si ricorda poi che il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, che, al pari di tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro si deve far riferimento alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. 18 SETTEMBRE 2014 - Fondo mille giovani per la cultura - Attivato con un decreto interministeriale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2014, il decreto interministeriale 9 luglio 2014, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di accesso al “Fondo mille giovani per la cultura”.
Tale fondo, previsto dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, al fine di “sostenere la tutela del settore dei beni culturali” e per il quale è stato stanziato per il 2014 1 milione di euro, è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuoverà tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unità «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani) - Bando n. 1;
b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani) - Bando n. 2;
c) l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonchè presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani) - Bando n. 3.
Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle discipline indicate all’art. 2 per ciascun bando.
La selezione avverrà per titoli e colloquio. La durata dei tirocini è di sei mesi.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. 23 MARZO 2015 - Tax credit per il turismo digitale - Pubblicato il decreto attuativo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015, il Decreto 12 febbraio 2015, recante “Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator”.
Al via il tax credit per la digitalizzazione turistica, previsto dall’articolo 9 del DL 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. “Art-bonus”).
Il decreto individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili e stabilisce le procedure per l’ammissione al beneficio.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dovrà definire la procedura telematica per richiedere il credito d’imposta.
1. Risorse disponibili
Le risorse stanziate ammontano a 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta dal 2015 al 2019.
Alle agenzie di viaggi e ai tour operator, il credito di imposta è riconosciuto per una quota non superiore al 10% delle risorse (pari a 1,5 milioni l’anno).
2. Ambito soggettivo
Possono richiedere il credito di imposta:
1) gli esercizi ricettivi singoli: strutture organizzate in forma imprenditoriale, riconducibili alle seguenti tipologie:
- strutture alberghiere con almeno 7 camere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali);
- strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani,nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali);
2) gli esercizi ricettivi aggregati, che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari: aggregazioni - nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari – costituite da un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.
Destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio singolo componente l’aggregazione.
3) Le agenzie di viaggio e tour operator appartenenti al cluster 10 dello studio di settore “Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming” e cluster 11 dello studio di settore “Agenzie specializzate in turismo incoming”.
3. Spese agevolabili
Il credito di imposta è riconosciuto per le seguenti tipologie di spese:
1) spese per impianti wi-fi , a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Per tale categoria di spese, è agevolabile il costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione di:
- modem/router;
- dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
2) spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile. E’ ammissibile il costo sostenuto per acquisto di software e applicazioni;
3) spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi. E’ eleggibile il costo sostenuto per l’acquisto di:
- software;
- hardware (server, hard disk);
4) spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio. Il credito di imposta è riconosciuto per i contratti di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
5) spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale. L’agevolazione compete per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi;
6) spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità. In tal caso, il bonus spetta per:
- contratti di fornitura di prestazioni e di servizi;
- acquisto di software;
7) spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. Sono agevolabili le spese per il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
4. Ambito temporale
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.
Al fine di individuare l’esatto momento in cui le spese si considerano effettivamente sostenute – e, quindi, se le stesse rientrano o meno nel periodo agevolato – occorre prendere in considerazione i criteri di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
5. Importo massimo delle spese agevolate
La spesa massima ammissibile è di 41.666 euro.
6. La misura del credito di imposta
Il credito di imposta compete nella misura 30% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro.
Ai sensi dell'art. 6, i crediti d'imposta sono riconosciuti per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.
Il credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e di componenti d'arredo non può comunque oltrepassare il 10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili.
7. Procedura di accesso al credito di imposta
Per richiedere il credito di imposta, occorre presentare domanda in via telematica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo modalità che dovranno essere definite dello stesso Ministero.
Le istanze di accesso al credito di imposta possono essere presentate:
- entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche, per le spese sostenute nell’anno 2014;
- dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016, per le spese sostenute nell’anno 2015;
- dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, per le spese sostenute nell’anno 2016.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:
- il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d’imposta spettante.
7. 24 MARZO 2015 - Tax credit per le piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico - Pubblicato il decreto attuativo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, il Decreto 12 febbraio 2015, recante “Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico”.
Il decreto, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca disposizioni applicative del credito d'imposta di cui al comma 2-bis, dell’art. 6, del D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014 (c.d. “decreto Art Bonus”), previsto per la imprese di esercizio cinematografico e di sale cinematografiche.
Gli interventi ammessi al credito d’imposta sono:
1) il ripristino di sale inattive;
2) la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;
3) la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
4) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 2 e nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, le spese inerenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non iniziati prima del 1° giugno 2014.
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
I crediti di imposta sono riconosciuti, per gli anni 2015 e 2016, nel limite dello stanziamento annuo di tre milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.
Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
8. 25 MAGGIO 2015 - TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE - Al via dal 22 giugno - Emanate le istruzioni e le modalità telematiche per l’invio dell’istanza
A decorrere dalle ore 10:00 de 22 giugno 2015 fino alle ore 12:00 del 24 luglio 2015 potranno essere presentate le domande relative al credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture alberghiere e ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.
Lo ha stabilito il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, che ha reso disponibile il fac-simile dell’istanza di attestazione dei requisiti per beneficiare del credito d’imposta in questione, introdotto dall’art. 9, comma 2, D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute.
La procedura prevede:
a) la registrazione al Portale dei Procedimenti per ricevere il codice di accesso di attivazione della pratica di richiesta,
b) la successiva compilazione dell’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute e la sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione.
Una volta conclusa la procedura il richiedente riceve una ricevuta con indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.
. Se vuoi saperne di più e scaricare il testo del fac-simile dell’istanza di Attestazione, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale dei procedimenti, clicca QUI.
9. 17 GIUGNO 2015 - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE - Emanato il decreto che detta le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015, il B>Decreto 7 maggio 2015, recante “Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere”.
Il decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonchè ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
In particolare, nel decreto vengono definiti:
a) le tipologie di soggetti e gli interventi ammissibili al credito d'imposta (art. 2),
b) le agevolazioni concedibili (art. 3),
c) le spese eleggibili al credito d’imposta (art. 4),
d) la procedura di accesso, il riconoscimento e l’utilizzo del credito d'imposta (art. 5),
e) i limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (art. 6),
f) le cause di revoca del credito d'imposta (art. 7),
g) i controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito (art. 8).
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento dovranno essere definite le modalità telematiche per la presentazione al Ministero della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta.
Per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.
Dall’anno di spesa 2015, la presentazione della domanda dovrà, invece, avvenire nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi visitare il sito ufficiale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo , clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito ufficiale del turismo in Italia, clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'Osservatorio nazionale del turismo, clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del turismo, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. DIRETTIVA 2008/122/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (Testo completo del decreto e dell'Allegato contentente il codice).
. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (Testo del solo decreto).
. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - ALLEGATO: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.
. DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
. LEGGE 29 luglio 2014, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - “ART-BONUS”.
. DECRETO 9 luglio 2014: Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura».
. DECRETO 12 febbraio 2015: Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator.
. DECRETO 12 febbraio 2015: Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico.
. DECRETO 7 maggio 2015: Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere.
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