CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE - IL CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO - ELEMENTI ESSENZIALI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - MODELLO STANDARD TIPIZZATO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE – AGGREGARSI PER COMPETERE
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI - Evoluzione della normativa
Le reti di imprese sono costituite dall’insieme delle imprese che aderiscono a un “contratto di rete”, sia per originaria sottoscrizione, sia per adesione successiva.
Il “contratto di rete” è stato originariamente introdotto nell’ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Successivamente, l’articolo 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del D.L. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea.
Infine, l’art. 45 della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha ulteriormente modificato i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009, introducendo semplificazioni in materia di adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese.
1.1. Evoluzione della normativa
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività.
Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc..
1) L’art. 6-bis della legge n. 133/2008, di conversione del DL n. 112/2008, prevedeva che con decreto del Ministero dello Sviluppo Econo0mico di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanza avrebbe dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese.
Tale disposizione estendeva alle reti così individuate i benefici previsti a favore dei distretti industriali dalla legge finanziaria 2006 (agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca).
2) La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, disciplina il contratto di rete di imprese.
Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi con esse si possono realizzare.
3) La legge n. 99/2009 (legge Sviluppo), ha abrogato l’art. 6-bis della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008 e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33.
In particolare, è stato esteso l’ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell’attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima dell’intervento la norma riguardava solo le S.p.A.. Inoltre, è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta.
4) Il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 ha, in materia, introdotto importanti novità.
In primo luogo, rende facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete. Inoltre, prevede una rilevante novità dal punto di vista fiscale: “una quota degli utili dell’esercizio destinati […] al fondo patrimoniale comune […]” potranno non concorrere alla formazione del reddito d’impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete.
5) L’articolo 45 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.
Il decreto sulla crescita e sviluppo contiene alcune novità in materia di reti d’impresa, finalizzate in primis alla semplificazione del contratto di rete: infatti è prevista l’introduzione di un contratto standard in virtù di un modello standard tipizzato che dovrà essere approvato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico.
Il decreto prevede altresì specifiche modalità per l’iscrizione al Registro delle imprese delle modifiche al contratto di rete.
Le nuove disposizioni consentono una semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere redatti ai fini pubblicitari oltrechè per atto pubblico o per scrittura privata anche per atto firmato digitalmente, a norma dell’articolo 25 del “Codice dell’Amministrazione digitale” e trasmessi attraverso un modello standard istituito con decreto interministeriale.
Ulteriori semplificazioni sono previste per la pubblicità delle modifiche al contratto, depositate a cura dell'impresa indicata nello stesso atto modificativo presso il Registro imprese ove la stessa è iscritta, ma comunicate d'ufficio per le conseguenti annotazioni agli altri uffici del Registro imprese delle altre partecipanti.
6) La L. n. 221/2012 conversione con modifiche del D.L. n. 179/2012 (c.d. "Decreto sviluppo bis"), all'art. 36, contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul “Contratto di Rete”.
In particolare sono stati chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012), contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività alla disciplina. Il legislatore interviene, anche, sul Codice degli Appalti prevedendo la partecipazione dei “contratti di rete” a gare e appalti pubblici.
Al comma 5, dell'art. 36, si stabilisce che "Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu' organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo".
7) Con la legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), in vigore dal 1° gennaio 2013, è stato introdotto un credito d’imposta per le imprese e le reti d’impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, Enti Pubblici di ricerca, Organismi di ricerca attività.
Art.1
Comma. 95. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
Comma 96. Il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
Comma 97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.
8) L'art. 6-bis (Disposizioni per i contratti di rete), introdotto dalla L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, apporta modifiche alla L. n. 311/2004, aggiungendo all'art. 1, il seguente comma:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».
Al secondo comma del citato art. 6-bis stabilisce inoltre quanto segue: "Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle
misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020".
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2. DEFINIZIONE - ELEMENTI ESSENZIALI - MODELLO STANDARD PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA AL REGISTRO IMPRESE
Il contratto di rete viene definito come il contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il contratto di rete è differente dal raggruppamento temporaneo di imprese e dal consorzio.
Per raggruppamento temporaneo di imprese si intende il sistema a cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d'appalto quando non possiedono le categorie richieste nel bando, caratterizzato da un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo”.
2.1. Gli elementi essenziali del contratto di rete
Il comma 4-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 5 del 2009 stabilisce che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Nel successivo comma 4-quater, dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009 si stabilisce che "Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante ...".
Da quanto sopra si deduce che possono partecipare ad un contratto di rete solo "imprese", iscritte o potenzialmente iscrivibili nel Registro delle imprese.
Non può pertanto partecipare a tale contratto, per esempio, una associazione, la quale, pur esercitando una attività di natura commerciale e/o agricola, la stessa si colloca in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. e pertanto trova collocazione solo nel REA.
Su tale questione è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 13 agosto 2014, Prot. 0145656, il cui testo viene riportato tra i Riferimenti normativi.
Una associazione, in quanto iscritta nel REA non è un'impresa e quindi non può essere parte di un contratto mirante ad essere qualificato quale "rete di imprese" ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate.
Dunque, con il contratto di rete, più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
A tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete:
• a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
• ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
• ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso.
L’articolo 42 de D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente l’articolo 45 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, ha ridisegnato in modo sostanziale e dettagliato i contenuti qualificanti del contratto di rete, ampliandone significativamente l’ambito di utilizzabilità e andando incontro alle istanze dei commentatori e degli operatori economici relative agli aspetti che meritavano una maggiore chiarezza di disciplina.
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
2.2. Previsto un modello standard tipizzato di contratto
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato, da approvarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
A tale proposito, è stato confermato il contenuto minimo obbligatorio del contratto di rete, che deve fornire almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) gli obiettivi strategici perseguiti, e le modalità di misurazione dei risultati conseguiti;
c) il programma di rete, con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e – qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune – la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti all’organo comune e – se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete – le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
2.3. Limiti e lacune
Come tutte le nuove leggi, anche quella sulle reti di imprese presenta dei limiti, delle imperfezioni, delle lacune, dei problemi di raccordi con l’ordinamento.
Secondo la prima dottrina, la normativa qui in commento lascerebbe alcuni gravi vuoti, quali ad esempio:
- La mancanza di una disciplina dell’abuso di dipendenza economica;
- La mancanza di una disciplina dello scioglimento;
- La mancanza di norme forti sul recesso, lasciato integralmente all’autonomia decisionale delle parti;
- La mancanza di ogni qualsivoglia riferimento alle reti transnazionali.
2.4. In arrivo correzioni dal secondo decreto sviluppo
L'acquisto della soggettività giuridica nel contratto di rete e' facoltativo e non obbligatorio. L'esercizio dell'opzione e' rimesso alla volontà dei partecipanti la rete.
Lo precisa il DL Sviluppo bis, che con una norma ad hoc chiarisce la portata del principio della soggettività giuridica dei contratti di rete introdotto dal D.L. n. 83/2012.
Il DL Sviluppo bis torna ad occuparsi del contratto di rete all’articolo 36, comma 4, chiarendo la portata del principio della soggettività giuridica dei contratti di rete introdotto dal D.L. n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 45 prevede che la rete, nel caso in cui sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale e dell’organo comune, può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel Registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
Tale disposizione – si legge nella relazione illustrativa del DL Sviluppo bis - presenta tuttavia alcune incertezze che rischiano di frenare la diffusione dei contratti di rete.
L’obiettivo – continua la relazione - è di regolare in maniera semplice ed univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su base volontaria, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica.
È in quest’ottica che va letto il comma 4 dell’articolo 36 del DL Sviluppo bis. La disposizione specifica che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di personalità giuridica. L’acquisizione della personalità giuridica è rimessa alla volontà dei partecipanti alla rete.
Viene inoltre definito meglio il potere di rappresentanza dell’organo comune.
Con il DL Sviluppo bis viene infatti chiarito che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete se questa acquisisce soggettività giuridica; in assenza, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, che partecipano alla rete, a meno che non sia diversamente disposto nel contratto di rete.
Il potere di rappresentanza può essere esercitato:
- nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
- nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito;
- nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento;
- nelle procedure di utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garanti la genuinità della provenienza.
Altra novità introdotta con il DL Sviluppo bis riguarda gli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione del contratto di rete nel Registro delle imprese.
Per il contratto di rete nel settore agricolo, viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l’accordo quella della redazione dello stesso con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Sempre in tema di adempimenti pubblicitari, è stata soppressa la disposizione, introdotta dal D.L. n. 83/2012, che stabiliva che nel caso in cui il contratto prevedeva l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune, la pubblicità si intendeva adempiuta con l’iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo in cui ha la sede la rete.
(Bruno Pagamici - IPSOA Impresa - 8 ottobre 2012)
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3. REGIME FISCALE
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale dei “contratti di rete” si deve fari riferimento a due circolari dell’Agenzia delle Entrate: la n. 4/E del 15 febbraio 2011 e la n. 15/E del 14 aprile 2011, con le quali vengono dati i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
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CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE – ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
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1. ISCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RETE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - Efficacia del contratto
1.1. Iscrizione degli atti nel Registro delle imprese
Secondo quanto stabilito al comma 4-quater, dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, come successivamente integrato dall'art. 45 della L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel Registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
Secondo quanto stabilito al comma 4-ter, dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, come successivamente modificato dall'art. 45 della L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
1.2. Gli adempimenti pubblicitari e l'adozione del modello standard tipizzato
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto potrà essere:
- redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e dovrà essere
- trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato, da approvarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Dunque, sembra di capire che per poter procedere alla costituzione dei contratti di rete e alla iscrizione nel Registro delle imprese sarà necessario attendere che venga emanato il previsto decreto che approvi il modello standard tipizzato di tale contratto.
1.3. L'iscrizine delle modifiche del contratto di rete
Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, solo presso la sezione del Registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa.
L'ufficio del Registro delle imprese provvederà alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.
1.4. Modalità di iscrizione al Registro delle imprese
Pee poter procedere all'iscrizione del contratto di rete al registro delle imprese dovrà essere compilata la seguente modulistica:
1) nel caso di società o di altri soggetti collettivi
- Modello S2 - Riq. 20; Codice atto A99 - Codice atto/fatto;
- Diritti di segreteria: euro 90,00 (per domanda trasmessa telematicamente); euro 120,00 (se presentata su supporto informatico);
- Imposta di bollo: euro 59,00 (per le società di persone); euro 65,00 (per tutti gli altri soggetti collettivi).
2) nel caso di imprese individuali
- Modello I2 - Riq. 31; Codice atto A99 - Codiice atto/fatto 025;
- Diritti di segreteria: euro 18,00 (per domanda trasmessa telematicamente o su supporto informatico);
- Imposta di bollo: euro 17,50.
1.4. Deposito della SITUAZIONE PATRIMONIALE
Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.
Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.
Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento, presso l’ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.
La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.
Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.
L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale sconta l’imposta di bollo virtuale di euro 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 per deposito telematico, a euro 92,70 su supporto informatico.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:
- ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, e l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.
2. 25 AGOSTO 2014 - Pubblicato il decreto con il quale è stato approvato il MODELLO STANDARD per la trasmissione telematica del contratto di rete
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014, il DECRETO 10 aprile 2014, n. 122, recante "Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese".
Il testo del decreto e del suo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, è stato approvato il modello standard tipizzato attraverso il quale deve essere trasmesso al Registro delle imprese, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete.
L'approvazione di tale modello risponde alla disciplina dei contratti di rete che prevede, in alternativa alla costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, la possibilità di stipula con la firma digitale di ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.
Il modello dovrà essere compilato e presentato al
Registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» previa sottoscrizione con firma digitale.
Tramite la medesima procedura telematica dovranno essere allegati al modello e trasmessi al Registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in
conformità alle specifiche tecniche che dovranno essere predisposte da InfoCamere e approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
La procedura informatica rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione del modello.
In alternativa all'invio telematico è possibile presentare il modello e i relativi allegati su supporto informatico, in conformità alle medesime specifiche tecniche di cui sopra.
Si riporta il testo del:
. Modello standard per la trasmissione del contratto di rete (Allegato al D.M. n. 122/2014).
3. 10 GENNAIO 2015 - CONTRATTI DI RETE - Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce le istruzioni per l’iscrizione nel Registro delle imprese
Dopo la pubblicazione del DECRETO 10 aprile 2014, n. 122, con il quale è stato approvato, on attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, il modello standard tipizzato attraverso il quale dovrà essere trasmesso al Registro delle imprese, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3676/C dell’ 8 gennaio 2015, fornisce le istruzioni per l’iscrizione al registro delle imprese dei contratti di rete redatti ai sensi dell’art. 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale.
Contemporaneamente alla circolare, il Ministero ha emanato il decreto direttoriale 7 gennaio 2015 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese riportate nell’allegato A al presente decreto.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, avvenuta il 7 gennaio 2015, e sul sito www.registroimprese.it è possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al Registro delle imprese dei contratti di rete predisposti in conformità alle specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., e approvate con il presente decreto.
Il Ministero ha ritenuto opportuno evidenziare, che non sarà disponibile, almeno in un primo momento, una procedura telematica per la registrazione fiscale dei contratti in questione. Gli stessi dovranno, pertanto, essere registrati presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che dovrebbero essere oggetto di una apposita nota illustrativa dell’Agenzia medesima.
Con la circolare il Ministero ha anche diffuso un documento contenente “Istruzioni per la compilazione del modello standard tipizzato per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese”, predisposto da InfoCamere S.C.p.A..
Si rende noto che dal 15 gennaio 2015 saranno disponibili:
1) il servizio gratuito "Contratti di rete" per redigere online l'atto in formato XML relativo al modello tipizzato del Contratto di Rete (accedendo al sito www.contrattidirete.registroimprese.it);
2) la versione 3.4.43 di ComunicaStarweb, comprensiva di tutte le novità introdotte con il decreto direttoriale del 7 gennaio 2015, riguardante le specifiche tecniche relative al modello standard (approvato con il D.M. n. 122/2014) per la trasmissione al Registro Imprese del contratto di rete.
Dopo la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, l'atto potrà essere importato in ComunicaStarWeb, ottenendo la compilazione automatica della modulistica e trasmesso al Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Ricordiamo che, con il modello tipizzato, è ora possibile costituire una rete di imprese senza l'intervento notarile ma semplicemente con un atto XML sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti.
. Se vuoi accedere al sito dedicato ai contratti di rete, clicca QUI.
4. 30 LUGLIO 2018 - CONTRATTI DI RETE MISTI - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla nuova disciplina
Secondo la normativa attualmente in vigore, è possibile, a fini pubblicitari, la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali - “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti ai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 della Legge n. 34/2009, di conversione del D.L. 5/2009.
Detta fattispecie infatti, prevedendo, proprio perché dotata di autonoma soggettività, l’iscrizione autonoma della rete al Registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste.
Lo sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018.
La circolare,-emanata in risposta ai numerosi quesiti tendenti ad avere chiarimenti in merito alla esatta applicazione, anche dal punto di vista procedurale della pubblicità commerciale, delle nuove modalità di costituzione, dal punto di vista soggettivo, dei contratti di rete, fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei contratti di rete aperti a soggetti differenti dagli imprenditori e, in particolare, in merito alla partecipazione di “lavoratori autonomi” ai contratti di rete disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009.
Nel dettaglio si chiede se, ai sensi del disposto di cui al comma 3, dell’art. 12, della legge n. 81 del 2017, tutti i liberi professionisti dotati di Partita IVA, a prescindere dalla titolarità o meno di una impresa, possono partecipare alle reti di impresa.
Il comma 3, dell’art. 12, della legge n. 81 del 22 maggio 2017 (recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”) stabilisce che “al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile”.
La disciplina appena richiamata si riferisce in maniera inequivoca ai rapporti di lavoro autonomo «di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile», con la esclusione, pertanto, degli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (art. 1, L. n. 81/2017).
Resta tuttavia irrisolta - come sottolinea il Ministero - la questione della pubblicità del contratto di rete.
Il richiamo da parte dell’articolo 12, comma 3, dell’articolo 3, comma 4-ter e seguenti del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata.
La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.
Nell’ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al Registro delle imprese.
Da quanto sopra risulta del tutto evidente che l’orientamento ministeriale espresso col parere dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2015, Prot. 50217, nel quale si negava la possibilità ad un soggetto, iscritto solo al REA, di partecipare ed essere impresa di riferimento di un contratto di rete, risulti ora superato.
In sostanza, si riteneva che un soggetto iscritto solamente nel REA non poteva partecipare ad un contratto di rete d’impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale e, pertanto, non poteva essere iscritto su alcuna posizione registro delle imprese, come invece chiede la norma.
In sostanza, il legislatore ha richiesto il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto, sia sotto il profilo sostanziale che formale. Sotto il primo profilo infatti devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del Codice civile, esercitati in via assolutamente prevalente. Ma tale condizione se è necessaria, non è peraltro sufficiente, nel senso che ad essa deve aggiungersi l’ulteriore criterio della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. Il CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO
1.1. OTTOBRE 2012 - Le novità introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto, con l'art. 45, comma 3, che "Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203".
In forza del testo coordinato disposto del Decreto Legge n. 179/2012 e della Legge n. 221/2012 si stabilisce che:
"2-bis. È istituito presso l’ISMEA un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di
mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis".
Il Decreto Legge n. 179/2012, all’art. 36 comma 5, come modificato dalla legge di conversione n.221/2012, prevede:
“Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla
redazione finale dell’accordo”.
1.2 17 GENNAIO 2014 - Il Ministro Giovannini firma il decreto che rende possibile il ‘job sharing’
Nasce il nuovo contratto di rete, grazie al quale le imprese agricole potranno fare assunzioni congiunte.
Creato con il "Pacchetto occupazione" (DL 76/2013), questo nuovo strumento di job sharing è stato messo a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche attraverso consultazioni delle associazioni di categoria, per venire incontro alle esigenze delle imprese agricole che vogliano cogliere nuove opportunità di sviluppo, ad esempio assumendo uno specialista di marketing o di nuove tecnologie dell'informazione, ripartendone gli oneri tra più soggetti legati da un contratto di rete.
Per un settore che sta vivendo una stagione di forte innovazione, anche grazie alla nuova imprenditoria giovanile, il decreto firmato dal Ministro Giovannini fornisce anche alle imprese agricole un'importante opportunità per reclutare professionalità e crescere sui mercati interni e internazionali.
"Il contratto di rete per le imprese agricole consentirà di cogliere più facilmente anche le opportunità che l'EXPO fornirà al settore – sottolinea il Ministro – e di superare quei limiti allo sviluppo dovuti alla dimensione di alcune imprese".
Il decreto specifica anche le modalità per effettuare un'unica comunicazione delle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole, fra cui cooperative, imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela.
(Dal sito del Ministero del Lavoro)
. Se vuoi scaricare il testo del decreto del 14 gennaio 2014, clicca QUI.
1.3. 4 GIUGNO 2014 - CONTRATTI DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con la Nota del 4 giugno 2014, Prot. 104434, il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla possibilità di stipulare un contratto di rete, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, tra imprese agricole con la partecipazione di un’impresa non appartenente al settore (in quanto esercente prestazione di servizi di contabilità e consulenza fiscale).
Secondo il Ministero, stando alla disciplina di riferimento, il legislatore non ha precisato lo specifico ambito di attività dell'impresa o della società, limitandosi ad identificare il settore merceologico di riferimento (quello agricolo), senza entrare nel merito della prevalente attività dell'impresa.
Ne consegue che, purché le imprese contraenti rientrino nel settore in parola, qual che sia l'attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed accessorie), trova applicazione la speciale previsione normativa richiamata.
Nel citato comma 5, dell’art. 36, si afferma, infatti, semplicemente che “il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo”.
Pertanto, “la fattispecie dedotta, consistendo in un'attività non direttamente di esercizio agricolo, ma strumentale ed ancillare all'agricoltura, rientra nel “settore agricolo” e pertanto, nell'ambito soggettivo interessato dalla norma”.
- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 4 giugno 2014, Prot. 104434: Contratti di rete nel settore agricolo.
1.4. 21 AGOSTO 2014 - Le novità introdotte dalla L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72, la LEGGE 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "Decreto Competitività").
All'art. 6 bis sono state introdotte le seguenti "Disposizioni per i contratti di rete", con l'aggiunta, al comma 1, del seguente nuovo comma all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».
Al successivo comma 2 si stabilisce che "Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il
contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020".
2. 1° LUGLIO 2014 - CONTRATTI DI RETE presentati al Registro imprese con vecchia modulistica - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3671/C del 1° luglio 2014, fornisce chiarimenti sulla trascodifica dei contratti di rete presentati con una modulistica Registro imprese precedente all’adozione del Decreto direttoriale del 29 novembre 2011 concernente la nuova modulistica in materia di registro delle imprese ed integrazione della modulistica del registro informatico dei protesti.
Con l'entrata in vigore della nuova modulistica (9 maggio 2012), le domande di iscrizione o di modifica dei contratti di rete non possono più essere presentate tramite il riquadro 20 del Modello S2 o il riquadro 31 del Modello I2, ma tramite il riquadro 31 del Modello S2 o il riquadro 32 del Modello I2 (Reti di imprese), seguendo le istruzioni di compilazione indicate nella Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012.
Tuttavia, le Camere di Commercio segnalano che dopo più di un anno, sono ancora presenti nel registro delle imprese alcune centinaia di contratti di rete registrati con la modulistica precedente e che perciò non godono delle forme di pubblicità disponibili per i contratti di rete iscritte con la nuova modulistica (ricerca anagrafica e visure di contratti di rete).
Il Ministero invita le Camere di Commercio a provvedere ad un adeguamento automatico d'ufficio delle informazioni iscritte con le precedenti modalità, convertendole secondo i criteri previsti per la modalità in vigore.
Il presupposto in base al quale occorre procedere alla conversione d’ufficio è l’individuazione delle informazioni puntuali previste dalle nuove modalità. In particolare l’individuazione dell’impresa cui attribuire il ruolo di
"impresa di riferimento” nell’ambito di quelle aderenti al
singolo contratto di rete.
Questo tipo di informazione, precedentemente non prevista, è una peculiare caratteristica della modalità in vigore.
Per consentire tale operazione sono stati individuati i seguenti criteri utili a far emergere la figura dell’impresa di riferimento:
- l’attribuzione all’impresa della qualifica di soggetto mandatario;
- la presenza prevalente o rilevante di rappresentanti dell’impresa tra i soggetti rappresentanti o gestori del contratto o con rilevanti poteri decisionali nell’ambito
degli organi di controllo del contratto di rete;
- la collocazione della sede del contratto di rete presso la sede dell’impresa.
Dell’individuazione dell’ "impresa di riferimento”, effettuata con i criteri sopra enunciati, occorre dare notizia alle imprese aderenti al contratto di rete con un messaggio di PEC alle caselle dichiarate al Registro delle imprese.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. 9 APRILE 2015 - CONTRATTI DI RETE - Partecipazione di un soggetto non imprenditore - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico
Un soggetto iscritto solamente nel REA non può partecipare ad un contratto di rete d’impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al Registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale e non può, infine, essere iscritto su alcuna posizione Registro delle imprese, come invece chiede la norma.
E’ questo il parere dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota del 9 aprile 2015, Prot. 50217, emanata in risposta ad una Camera di Commercio che chiedeva se un soggetto (nel caso specifico: una fondazione), iscritto solo al REA, potesse partecipare ed essere impresa di riferimento di un contratto di rete.
Allo stesso modo si era già espresso lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 13 agosto 2014, Prot. 0145656, fornito ad un analogo quesito posto da altra camera di Commercio, affermando che il richiamo normativo al registro delle imprese e alle relative sezioni - operato dall’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/2009 - ha fatto escludere la iscrizione del contratto di rete nella posizione dell’associazione. Ciò in ragione anche del fatto che l’associazione, che é iscritta nel REA, non é impresa nel momento in cui l’attività economica si esplica in via meramente sussidiaria e complementare rispetto all’attività principale (di tipo, ovviamente, non economico) svolta dall’associazione stessa.
Il legislatore - scrive il Ministero - ha richiesto il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto sia sotto il profilo sostanziale che formale. Sotto il primo profilo infatti devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del Codice civile, esercitati in via assolutamente prevalente. Ma tale condizione se è necessaria, non è peraltro sufficiente, nel senso che ad essa deve aggiungersi l’ulteriore criterio della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).
Per quanto riguarda poi la questione se tale soggetto REA possa essere o meno impresa “di riferimento” o “indicata” di un contratto di rete, il Ministero ricorda quanto già sostenuto nella Circolare 3668/C del 2014, e che l’impresa di riferimento “non deve necessariamente coincidere con l’eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all’ufficio”.
Nell’ipotesi di rete costituita da due soli soggetti - di cui uno “only REA”- il contratto diviene definitivamente nullo per mancanza della pluralità dei contraenti, che deve ritenersi altro elemento essenziale ed indefettibile qualificante la fattispecie.
Sotto l’aspetto pubblicitario, l’ufficio potrà procedere alla iscrizione del contratto sulle posizioni delle imprese regolarmente iscritte, ignorando la posizione del soggetto non imprenditore, salva l’ipotesi di contratto costituito da due soli soggetti.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. 16 APRILE 2015 - CONTRATTI DI RETE - Dal Ministero della Giustizia indicazioni sulla utilizzabilità del modello standard
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Lettera-Circolare del 16 aprile 2015, Prot. 0052533, ha trasmesso alle Camere di Commercio il parere del Ministero della Giustizia del 7 aprile 2015, Prot. 3519, in merito alla questione della utilizzabilità del modello standard di cui al D.M. 10 aprile 2014, n. 122, per trasmettere al Registro delle Imprese, oltre al contratto di rete privo di soggettività giuridica, anche il contratto di rete avente soggettività giuridica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 16 febbraio 2015, Prot. 21189, aveva inoltrato richiesta di parere interpretativo sia del decreto 7 gennaio 2015 (con il quale sono state approvate le specifiche tecniche relative al modello standard) che del decreto n. 122/2014, in merito alla possibilità di utilizzo del modello standard, oltre che per iscrivere le cosiddette “reti-contratto” (cioè le reti non aventi soggettività giuridica, le quali, in quanto tali, non sono iscritte non sono iscritte con una autonoma posizione nel Registro delle imprese, ma sulla posizione del Registro imprese di ciascuna delle imprese contraenti), anche per iscrivere le cosiddette “reti soggetto” (le reti che sono iscritte, in quanto dotate di soggettività giuridica, con una propria autonoma posizione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese).
L’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con la citata nota del 7 aprile 2015, ha ammesso l'impiego del modello standard, di cui al D.M. 10 aprile 2014, n. 122, anche per l'iscrizione del contratto di rete con soggettività giuridica nella sezione ordinaria del Registro imprese a norma dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, convertivo dalla L. n. 33/2009.
Sul piano della fattispecie contrattuale, non sussiste alcuna differenza tra il tipo contrattuale costitutivo di una rete di imprese munita di soggettività giuridica e la fattispecie negoziale che prevede l’istituzione di una rete che ne è priva.
Nel decreto n. 122/2014 – secondo il Ministero della Giustizia – “non è dato ravvisare alcun elemento che, a seguito di un procedimento interpretativo letterale o logico, può indurre a ritenere che l’ambito applicativo del medesimo D.M. sia limitato al contratto costitutivo di una rete di imprese priva di soggettività giuridica”.
Il testo delle note ministeriali viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. GENNAIO 2020 - CONTRATTI DI RETE - Cessazione per sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23320, risponde ad un quesito posto da una Camera di commercio in materia di modalità di cancellazione dal Registro delle imprese dei contratti di rete, tenuto conto che nella fattispecie “il contratto di rete prevedeva quale durata” che “il contratto ha validità cinque anni dall’ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese; al termine, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno”.
In particolare è stato chiesto di chiarire se sia possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei retisti considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto.
Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete – osserva il Ministero - è la multilateralità del medesimo. La norma afferma infatti che è costituito da “almeno due imprenditori”.
Una lettura restrittiva che postuli la rilevanza di tale norma solo nel momento genetico, non regge nella contestualizzazione complessiva della disciplina. L’intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell’istituto.
Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l’intera vita del contratto, così come nel consorzio.
Tutto ciò premesso, il Ministero ritiene che nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite, sia sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto stesso.
Nel caso delle reti non soggetto, la Camera ha la possibilità di verificare attraverso gli atti depositati nel Registro delle imprese, che effettivamente quanto asserito ed acclarato dal denunziante risponda al vero, accertata la iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l’iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.
Ne consegue che nel caso dedotto (in cui esiste anche una specifica clausola contrattuale) a maggior ragione possa procedersi a cancellazione sulla base dell’accertamento di cui sopra.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. GENNAIO 2020 - CONTRATTI DI RETE - Partecipazione da parte di professionisti - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico <
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23331, risponde ad un quesito posto da uno Studio professionale in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a:
1. rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al Registro imprese;
2. rete "mista" costituita tra professionisti iscritti all'Albo e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali.
L’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete – osserva il Ministero - è stata superata con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 22 maggio 2017 (e non 2018 come erroneamente indicato), la quale all’articolo 12, comma 3, lett. a), afferma testualmente: “Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; ….”.
Dunque, il legislatore ammette che i “soggetti che svolgono attività professionale” possano costituire reti di soli professionisti e partecipare a contratti di rete misti, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese, lasciando tuttavia irrisolta la questione della pubblicità di tale contratto di rete.
Il richiamo da parte dell’articolo 12, comma 3, dell’articolo 3, comma 4-ter e seguenti del D.L. 3/2009, convertito dalla L. n. 33/2009 - come già il Ministero ha evidenziato con la circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018 - impone che, nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.
Nell’ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al Registro delle imprese.
Secondo il Ministero, stando a quanto disposto dall’attuale normativa, appare possibile - a fini pubblicitari - la sola iscrizione di contratti di rete “misti” (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4-quater del citato articolo 3 del D.L. 5/2009.
Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al Registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.
Ne consegue che, reti “pure” tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità in quanto risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al Registro delle imprese.
Da ultimo – osserva ancora il Ministero - occorre precisare con riferimento al punto 2 del quesito che, ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di società tra professionisti (STP), attesa l’iscrizione della medesima nella sezione speciale del Registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
7. LUGLIO 2020 - IL CONTRATTO DI RETE NELLA CRISI DELLE IMPRESE E MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI – Le novità introdotte dalla L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro
L’art. 43-bis dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) dimostra un’apertura del Legislatore a favore del contratto di rete, introducendo alcune novità in tema di contratto di rete con causale di solidarietà.
Nell’attuale situazione di emergenza le imprese ricorrono agli strumenti di integrazione salariale per poter far fronte alle difficoltà occupazionali.
Il Legislatore prova ora ad offrire una soluzione alternativa.
Con intento solidaristico l’art. 43-bis della Legge del 17 luglio 2020, n. 77 aggiunge all’art. 3 del Decreto-Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, dopo il comma 4-quinquies, i seguenti tre commi:
«4 -sexies. Per l’anno 2020, il contratto di retepuò essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4 -ter , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di pre-stazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4 -septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rap-porto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4 -sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’articolo 30, comma 4 -ter , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4 -octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori». .
Nell’attuale situazione emergenziale il Legislatore introduce elementi di novità nella regolamentazione dei rapporti con i lavoratori coinvolti in un distacco “retista”.
La prima novità attiene quindi all’opportunità offerta alle aziende, tramite la costituzione di contratti di rete nell’anno 2020 e per le aziende della filiera, di poter gestire le proprie maestranze, le cui prestazioni risultino sospese o ridotte a seguito dell’attuale emergenza, ponendole in distacco presso le altre imprese retiste garantendo così il mantenimento dei livelli occupazionali.
Il Legislatore, poi, ha disposto la regolamentazione della codatorialità in “solidarietà”: sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della Legge del 17 luglio 2020, n. 77, a definire le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete, necessarie a dare attuazione a tale codatorialità.
Relativamente alla pubblicità, infine, restano valide le disposizioni vigenti (registrazione dei contratti di rete nel Registro delle Imprese): le stesse vengono temporaneamente derogate solo per questa “tipologia” di contratto di rete prevedendone una sorta di sottoscrizione “assistita” in cui sono coinvolte le “organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori” (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, etc).
L’INL si è espresso con la Nota del 21 luglio 2020, n. 468 ripercorrendo il dettato normativo di cui all’art. 43-bis della Legge del 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale è ammessa la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Infine l’Ispettorato chiarisce come le imprese che stipulino il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, per perseguire le seguenti finalità:
• impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
• inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
• assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Quindi, soprattutto oggi, il contratto di rete si dimostra una opportunità da saper cogliere per quelle aziende che, trovandosi in difficoltà, sono alla costante ricerca di strumenti diversi e innovativi, riuscendo così a trasformare un periodo di crisi in inventiva e progresso.
La normativa introdotta deroga, inoltre, alle disposizioni generali in ordine all’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4-quater (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti).
Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto, in deroga alle modalità previste dal comma 4-ter dell’art. 3, ai sensi dell’art. 24 del CAD, “con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari (ex art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009), il contratto di rete stipulato per le finalità disposte dall’articolo in esame deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente (a norma dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
Tale previsione opera in deroga a quanto disposto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, secondo cui, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato.
Viene, comunque, mantenuta ferma (per la parte non derogata) la disciplina generale inerente il contratto di rete già prevista dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009.
Le modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità, sono demandante ad un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
. Se vuoi scaricare il testo della Nota n. 468/2020 , clicca QUI.
8. 9 OTTOBRE 2020 - CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA’ - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico sulle modalità di redazione e di iscrizione nel Registro delle imprese
Con l’art. 43-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), introdotto, in sede di conversione, con la L. n. 77/2020, sono stati introdotti tre nuovi commi (4-sexies, 4-septies e 4-octies) all’art. 3 del D.L. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, al fine di regolare una nuova “tipologia” di contratto di rete, il contratto di rete con causale di solidarietà.
Dopo alcuni chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniti con Nota del 21 luglio 2020, n. 468, arrivano ora anche i chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico, che, con laCircolare 2V del 9 ottobre 2020 (concordata con Unioncamere) affronta le problematiche connesse alla transitorietà della disposizione, alle modalità redazionali del contratto di rete di solidarietà e alle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese.
1. Al comma 4-sexies si legge che per l’anno 2020, il contratto di rete “può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. [ ... ] Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”.
Secondo il Ministero questo passaggio appena citato pone un primo dubbio interpretativo, relativo alla necessità o meno che le imprese retiste facciano tutte parte di una filiera dichiarata in crisi con provvedimento delle autorità competenti.
La disposizione in parola - secondo alcuni commentatori - va letta nel senso che le imprese retiste non debbano tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi: diversamente opinando, infatti, risulterebbe ben più difficoltoso il conseguimento della finalità dichiarata della norma (la salvaguardia occupazionale), in quanto la gestione dei dipendenti potrebbe avvenire solo nell’ambito di settori in crisi, quindi con maggiore difficoltà ad assorbire i dipendenti momentaneamente in sovrappiù.
Dunque, possono fare parte delle reti in questione sia imprese appartenenti a filiere dichiarate in crisi, che imprese appartenenti a settori non in crisi.
Di analogo avviso è anche la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese, specificamente competente per la materia, sentita sul punto.
2. Al comma 4-octies si stabilisce che, “ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
Dalla norma si ricava che restano fermi gli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, ma è prevista, in deroga a quanto previsto al comma 4-ter, una forma “agevolata” per la redazione del contratto.
2.1. Ricordiamo che, secondo quanto stabilito al citato comma 4-quater, il contratto di rete è soggetto all’iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.
L'ufficio del Registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti.
Con l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica.
2.2. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, per acquistare la soggettività giuridica il contratto - secondo quanto stabilito al comma 4-ter - deve essere:
a) redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,
b) trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato approvato con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, n. 122 del 2014.
2.3. Pertanto, stando a quanto stabilito al citato comma 4-octies, in luogo delle forme previste dal comma 4-ter (atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD e trasmesso mediante il modello standard di cui al D.M. 122/2014), i contratti in questione dovranno essere predisposti mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e con l’assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.
La disposizione in esame non richiama il modello standard di cui al citato D.M. 122/2014, il cui utilizzo non può, di conseguenza, ritenersi obbligatorio. Tuttavia, nulla esclude, ad avviso del Ministero, che lo stesso possa essere utilizzato su base volontaria.
Le sue caratteristiche di flessibilità sembrano, infatti, renderlo idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti, quali:
- l’indicazione che trattasi di contratto di rete con causale di solidarietà (da riportarsi nella sezione del modello dedicata alla denominazione della rete);
- l’indicazione del provvedimento con cui è stata dichiarata la situazione di crisi o lo stato di emergenza che hanno determinato la crisi economica della filiera;
- l’indicazione dell’impresa referente ai fini degli adempimenti di natura giuslavoristica previsti dal comma 4-septies;
- le specifiche clausole volte a conseguire l’obiettivo principale della rete (la salvaguardia occupazionale in settori dichiarati in crisi) mediante l’utilizzo di istituti giuslavoristici quali il distacco e la codatorialità ex art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003;
- l’indicazione dell’organizzazione datoriale che ha assistito le parti, dotata delle caratteristiche indicate nel comma 4-octies.
Attesa la specifica forma con cui i contratti in parola sono redatti, si ritiene, alla luce di quanto recato dal comma 4-quater, ultimo periodo, che le reti in questione abbiano la natura di “reti-contratto”.
3) Il Ministero segnala, infine, che, attesa la lettera della norma (“Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato ...”), che l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31 dicembre 2020 (data da dimostrarsi mediante marche temporali oppure, in mancanza delle stesse, mediante l’avvenuta registrazione fiscale entro la medesima data) e che i contratti in parola dovranno essere depositati per l’iscrizione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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1. RETI DI IMPRESA - UN PORTALE DEDICATO
Si chiama contrattidirete.registroimprese.it ed è un portale che sostiene la nascita e lo sviluppo delle reti d'impresa in Italia. La piattaforma è realizzata da InfoCamere - la società che gestisce il patrimonio informativo delle Camere di Commercio - e offre a imprese, associazioni, professionisti e Istituzioni gli strumenti utili e i suggerimenti per valutare la costituzione di una nuova rete ed evitare errori prima di iniziare il percorso che porta alla realizzazione di un contratto.
Il portale mette a disposizione, oltre a una descrizione semplice e intuitiva dello strumento "contratto di rete", i riferimenti normativi, la descrizione degli strumenti operativi e i passaggi necessari da seguire per fare rete, a cui si aggiunge un monitoraggio periodico mensile per analizzare dinamiche e consistenze del fenomeno nel corso del tempo. Una piattaforma on line efficace per l'innovazione e la crescita competitiva di milioni di imprese, di tutte le dimensioni, alle prese con una difficilissima congiuntura economica.
. Se vuoi accedere al sito dedicato, clicca QUI.
2. LA RETE "CONTRATTO" - Guida sintetica per utenti esperti
. Se vuoi scaricare una GUIDA sugli adempimenti amministrativi ed informazioni sul contratto di rete di imprese, redatta dalle Camere di Commercio (aggiornata a Gennaio 2017), clicca QUI.
3. Studio del Consiglio Nazionale del Notariato
In data 10 ottobre 2011 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n. 1-2011/I con cui chiarisce alcuni aspetti concernenti i contratti di rete.
Sommario:
1. La rete (contrattuale) di imprese;
2. Le parti, la forma e la pubblicità del contratto;
3. La rilevanza della funzione del contratto sottostante al fine di configurare una rete normativamente riconosciuta;
4. Del possibile contenuto del contratto che fonda una rete di imprese; I. Il programma di rete; II. Le cause di recesso (e di esclusione); III. L’adesione di ulteriori contraenti; IV. Le decisioni dei partecipanti; V. Ulteriori possibili clausole: sanzioni per l’inadempimento degli obblighi contrattuali, uffici, “logo” comune;
5. L’amministrazione e la rappresentanza;
6. Il fondo patrimoniale comune.
- Si riporta il testo dello Studio:
. Consiglio Nazionale del Notariato – Il contratto di rete (Studio n. 1/2011/I - Approvato dalla Commissione studi d’impresa il 20 aprile 2011).
4. UNIONCAMERE - La Rete di Imprese
Con la collaborazione scientifica di Universitas Mercatorum (Università telematica delle Camere di Commercio italiane), Unioncamere ha redatto uno studio dal titolo: "LA RETE DI IMPRESE - Istruzioni per l'uso" (Marzo 2013).
. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.
5. RETIMPRESE - Guida pratica al
Contratto di Rete d’Impresa
Le aggregazioni in rete sono un patrimonio proprio delle imprese italiane, che da tempo attuano diverse forme di collaborazione ed integrazione tra di loro.
Per rispondere alla crisi economica ed alle nuove sfide dettate dall’economia globale, le imprese hanno oggi in molti casi bisogno di una forma di aggregazione più
flessibile ed innovativa rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentarne la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia.
Il “Contratto di rete” risponde a queste esigenze.
La presente pubblicazione vuole contribuire ad avvicinare le imprese a questo nuovo strumento di aggregazione, descrivendone le caratteristiche principali, le sue modalità di applicazione ed i suoi vantaggi.
La pubblicazione si rivolge a quelle imprese che intendono valutare l’opportunità di realizzare un contratto di rete in funzione dei propri obiettivi strategici e dei programmi di sviluppo condivisi con altre imprese.
. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.
6. CONTRATTI DI RETE - Le Linee guida del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie
Dopo un anno dal concepimento vede la luce la prima edizione delle Linee guida sul contratto di rete da parte del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie. Essa risponde ad un'esigenza di razionalizzazione derivante, almeno in parte, dalla scarna ed incompleta disciplina dettata dal legislatore che ha contribuito alla produzione di una già ricca prassi applicativa, oggetto di uno osservatorio della Fondazione Visentini in collaborazione con RetImpresa e Unioncamere.
. Se vuoi scaricare il testo delle Linee Guida (Marzo 2012), clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Testo coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 e con le modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 45 della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83). Artt. 3, 3-bis e 4.
. DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (Testo coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122). Art. 42.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011: Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti.
. D.M. 25 febbraio 2011: Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011: Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese.
. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011: Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di imprese”.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013: Articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni – Reti di imprese – Ulteriori chiarimenti
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, Prot. 0034450: Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed
amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello
sviluppo economico 18/10/2013.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3671/C del 1° luglio 2014:Trascodifica contratti di rete presentati on modulistica Registro imprese precedente all’adozione del Decreto direttoriale del 29 novembre 2011 concernente la nuova modulistica in materia di registro delle imprese ed integrazione della modulistica del registro informatico dei protesti.
. DECRETO 10 aprile 2014, n. 122: Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Nota del 13 agosto 2014, Prot. 0145656: Iscrizione del contratto di rete sull'associazione iscritta nel REA e partecipante al contratto di rete - Richiesta di parere.
. DECRETO 7 gennaio 2015: Approvazione delle specifiche tecniche per l'iscrizione al Registro delle imprese dei contratti di rete sottoscritti con firma digitale senza assistenza del notaio.
. DECRETO 7 gennaio 2015 - ALLEGATO A - Specifiche tecniche del MODELLO STANDARD TIPIZZATO per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3676/C del 8 gennaio 2015, Prot. 1189: Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 gennaio 2015, recante approvazione delle specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, di cui al D.M. n. 122/2014.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3676/C del 8 gennaio 2015, Prot. 1189 - Istruzioni per la compilazione del modello standard tipizzato per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Nota del 9 aprile 2015, Prot. 50217 - Costituzione di contratto di rete avente una fondazione quale impresa di riferimento.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Nota del 16 aprile 2015, Prot. 53533: Utilizzabilità del modello standard di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2014, n. 122, per trasmettere al Registro delle imprese, oltre al contratto di rete privo di soggettività giuridica, anche il contratto di rete avente soggettività giuridica.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018, Prot. 293607: Legge n. 81 del 22 maggio 2017: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Ex Divisione VI – Parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23320: Cessazione contratto di rete senza soggettività giuridica – Tipo adempimento G.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Ex Divisione VI – Parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23331: Contratto di rete tra professionisti.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione VII - Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d’impresa - Circolare n. 2V del 9 ottobre 2020, Prot. 234606: Contratti di rete con causale di solidarietà (art. 43-bis del D.L. n. 34/2020, introdotto, in sede di conversione, con legge 77/2020).
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