START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - TIPOLOGIA, NATURA E FINALITA'
START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI TIPOLOGIA, NATURA E FINALITA'
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01. PREMESSA - Un Paese più ospitale per le Start-up innovative
Rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, le startup - siano esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia - significa innanzitutto tentare di innescare un’inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione, in particolare giovanile. Ma significa anche spingere affinché il nostro Paese diventi più veloce e dinamico, capace di tornare a scommettere sulle sue energie migliori.
E' quanto si legge nella pagina dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con la Legge 221/2012, che ha convertito il Dl Crescita 2.0, viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la startup innovativa.
Per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.
Promuovendo la visione di un’Italia più favorevole all’innovazione, il provvedimento assume una portata che trascende la sfera dell’economia e non è priva di implicazioni di natura sociale e culturale per il futuro del nostro Paese. Un futuro nel quale l’innovazione, fattore chiave per lo sviluppo economico, entrerà nella quotidianità degli italiani e sarà il paradigma delle politiche economiche miranti alla crescita. Un futuro nel quale a chiunque, giovane e non giovane, sarà concessa l’opportunità di trasformare il proprio talento in iniziativa imprenditoriale.
Il futuro di un Paese che incarna il progresso e che vanta una cultura del rischio diffusa. Un Paese caratterizzato da una maggiore mobilità sociale; dove i luoghi dove si genera la conoscenza, le scuole, dialogheranno maggiormente con i luoghi in cui essa trova concreta applicazione, le aziende. Un Paese dove siano radicate la cultura del merito e della trasparenza, dove fallire non sia più un’odissea né un’onta, dove le politiche siano in grado di auto-valutarsi e, laddove si rivelassero infruttuose, correggere il proprio corso.
1. 19 OTTOBRE 2012 - Pubblicato il D.L. n. 179/2012 - "Decreto Sviluppo 2" - La nascita delle Start-up
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 (Supplemento Ordinario n. 194). il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", conosciuto anche come "Decreto Sviluppo 2".
La sezione IX (articoli dal 25 al 32) è completamente dedicata alle ”Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”.
La locuzione usata dal legislatore (start-up innovative) individua una serie di norme, anche in deroga al Codice civile, che dovrebbero servire ad agevolare la nascita di nuove imprese, anche giovanili.
Le peculiarità di questa normativa è data dal fatto che segue la nuova impresa dalla nascita alla fine della stessa.
2. NASCE LA START UP INNOVATIVA - Caratteristiche e benefici
Le presenti disposizioni ”sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile”.
Le disposizioni della presente sezione ”intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero”.
Questo è quanto affermato al 1° comma dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012.
La ricerca dell’innovazione tecnologica ha portato all’introduzione nel nostro ordinamento di una particolare forma di società che va sotto il nome di start-up innovativa.
Non si tratta di un nuovo modello societario quanto, piuttosto, dell’affiancamento ai tipi di società già presenti nel Codice civile con una serie di norme atte ad agevolare lo sviluppo di quelle che si propongono di realizzare prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.
2.1.Start-up innovativa - Finalità e definizione (art. 25, commi 1 – 4)
L'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti indicati sopra, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.
In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo:
• di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se - la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti,
• di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e
• di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
2.1.1. Le start-up a vocazione sociale
Sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e precisamente:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
2.2. Incubatore certificato - Finalità e definizione (art. 25, commi 5 - 8)
L'incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che saranno stabiliti con un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al Registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
2.3. Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio (art. 26)
Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo (”Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori”), e 2482-bis, comma quarto (”Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, [deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate”), del Codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo.
Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale) o 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale) del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.
Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4) ( riduzione del capitale al disotto del minimo legale), e 2545-duodecies (scioglimento)del Codice civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 (convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società) o 2482-ter (convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o deliberare la trasformazione della società) del Codice civile.
L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata:
a) può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del Codice civile (art. 26, comma 2).
Ricordiamo che nei due citati commi dell'art. 2468 C.C. si stabilisce quanto segue:
“2. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
3. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”;
b) può creare - anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del Codice civile (dove si stabilisce che “Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione”) - categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26, comma 3).
Alle start-up innovative non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (società di comodo), e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (società ritenute non più operative a seguito della presentazione di dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi o società che qualora, nel medesimo arco temporale, siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994).
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del Codice civile (dove si stabili che “Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”), le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
2.4. Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa (art. 31)
Tra i benefici riconosciuti alle start-up innovative rientra l'assoggettamento di tali società alla speciale procedura di soluzione delle crisi aziendali prevista dalla legge n. 3/2012. Conseguentemente, tali soggetti vengono sottratti, limitatamente ai primi 4 anni di vita, alle usuali procedure concorsuali.
Si tratta di un beneficio che vuole, da un lato, dare atto delle difficoltà che tali imprese incontrano dovendosi occupare dello sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico e, dall'altro, fare in modo che tali imprenditori possano ripartire, in un secondo momento, con un nuovo progetto.
Secondo la relazione di accompagnamento al decreto, la scelta di sottrarre le start-up innovative alle usuali procedure concorsuali ha lo scopo di:
1) contrarre i tempi di liquidazione giudiziale della società attraverso l’uso di un procedimento più semplice rispetto a quelli della legge fallimentare;
2) non privare l’imprenditore della capacità di fare impresa dando luogo, piuttosto, una segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali;
3) consentire alla start-up di ripartire in un secondo momento con un nuovo progetto imprenditoriale.
Quest’ultimo obiettivo è rafforzato dalla previsione che, decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel Registro Imprese del decreto di apertura della procedura di liquidazione di cui al Capo II della legge n. 3/2012, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo Registro sia consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e a quelle di vigilanza.
La “riserva protetta” che assicura alle start-up innovative l’accesso alle speciali procedure di cui alla legge n. 3/2012, oltre ad essere riconosciuta solo per i primi 4 anni di vita, viene inoltre esclusa in tutti i casi in cui, prima del decorso di tale termine, la società perda uno dei requisiti che valgono ad attribuirle la qualifica di start-up innovativa.
Infine, la vigilanza sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina in esame è attribuita al Ministero delle Sviluppo economico che può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza secondo le modalità previste dall’art. 25, D.L. n. 83/2012.
3. 18 DICEMBRE 2012 - Pubblicata la legge n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 208), la LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
REQUISITI
In sintesi, la società per essere definita start-up deve:
1. controllare che la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia detenuta da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
2. essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
3. avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
4. avere il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore i 5 milioni di euro;
5. non aver distribuito utili né deve distribuirli;
6. avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7. non essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
. Se vuoi approfondire i contenuti del D.L. n. 179/2012, clicca QUI.
4. 21 FEBBRAIO 2013 - Reso noto il testo del decreto che declina i criteri e gli indicatori necessari per accedere alle agevolazioni previste per gli incubatori certificati di start-up innovative
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il decreto ministeriale del 22 febbraio 2013, che individua i valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti ai fini dell’autocertificazione degli incubatori di start-up innovative da effettuare per l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Il decreto rientra tra le misure attuative degli artt. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, che ha introdotto una disciplina speciale volta a stimolare la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di imprese impegnate nell’erogazione di servizi a queste rivolti.
Per ottenere lo status di incubatore certificato – accedendo così alle specifiche agevolazioni previste – è necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 25, nonché l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro Imprese.
Ai sensi del successivo comma 6 dell’art. 25, il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’incubatore al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di indicatori e parametri da individuarsi con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il decreto ministeriale introduce dunque una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in 30 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 40 punti in quelli presenti nella Tabella B.
Se l’incubatore rispetterà i suddetti requisiti, potrà procedere alla presentazione della documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni introdotte dal decreto sviluppo-bis.
Tra queste, è prevista una serie di agevolazioni fiscali e contributive, oltreché l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e del pagamento del diritto annuale camerale per 4 anni decorrenti dall’iscrizione.
Tra gli indicatori dettagliati nelle Tabelle, un ruolo di particolare importanza è rivestito da quelli aventi carattere “strutturale”, volti a valutare le reali capacità di accoglimento delle start-up innovative.
Con riferimento a tali indicatori, il decreto prevede l’attribuzione di 10 punti per ogni 400 metri quadrati di superficie adibiti ad uso esclusivo dell’incubazione di imprese.
Per quanto riguarda le attrezzature, inoltre, la Tabella prevede l’attribuzione di un punteggio crescente in presenza di reti internet a banda larga, macchinari e laboratori per le sperimentazioni.
Le Camere di Commercio dovranno fornire al Ministero dello sviluppo economico, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il Ministero dello sviluppo economico esaminerà queste analisi al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi riportati nell'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento.
Con cadenza annuale e in presenza di variazioni
significative rilevate dal Ministero, i valori minimi potranno essere modificati con apposito provvedimento del Ministro.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
5. 18 APRILE 2013 - Pubblicato il decreto che declina i criteri e gli indicatori necessari per accedere alle agevolazioni previste per gli incubatori certificati di start-up innovative
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, il decreto 21 febbraio 2013, recante "Requisiti incubatori di start-up innovative".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Per ottenere lo status di incubatore certificato - accedendo così alle specifiche agevolazioni previste - è necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, nonché l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro Imprese.
In particolare, a tali soggetti è richiesta la costituzione in forma di società di capitali e l’adozione di organi amministrativi composti da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa ed innovazione.
Per mantenere l’iscrizione, inoltre, è necessario quantificare l’attività svolta nel campo dell’avviamento e dell’alloggiamento di start-up innovative, indicando dettagliatamente, tra l'altro, il numero di collaboratori e personale ospitato, il tasso di crescita e il numero di brevetti registrati.
Ai sensi del comma 6 del citato art. 25, il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’incubatore al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base di indicatori e parametri, che sono stati individuato con questo decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Il decreto ministeriale introduce dunque una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in 30 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 40 punti in quelli presenti nella Tabella B, annesse al decreto in commento.
Se l’incubatore rispetterà i suddetti requisiti, potrà procedere alla presentazione della documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni introdotte dal decreto sviluppo-bis.
Tra queste, è prevista una serie di agevolazioni fiscali e contributive, oltreché l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e del pagamento del diritto annuale camerale per 4 anni decorrenti dall’iscrizione.
Tra gli indicatori dettagliati nelle citate Tabelle, un ruolo di particolare importanza è rivestito da quelli aventi carattere “strutturale”, volti a valutare le reali capacità di accoglimento delle start-up innovative.
Con riferimento a tali indicatori, il decreto prevede l’attribuzione di 10 punti per ogni 400 metri quadrati di superficie adibiti ad uso esclusivo dell’incubazione di imprese.
Per quanto riguarda le attrezzature, inoltre, la Tabella prevede l’attribuzione di un punteggio crescente in presenza di reti internet a banda larga, macchinari e laboratori per le sperimentazioni.
6. 28 GIUGNO 2013 - D.L. n. 76/2013 (Pacchetto lavoro) - Modifiche alla disciplina delle START-UP Innovative
L'articolo 9, comma 16 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – in vigore dal 28 giugno 2013 – contiene interventi significativi anche sul fronte delle Start-up innovative.
Con modifiche apportate ai primi due commi dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, vengono semplificati e ampliati i requisiti per l’accesso alla normativa.
In particolare, è stato abrogato l’obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie.
Inoltre, si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l’identificazione del carattere innovativo della Start-up, riducendo la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15% ed estendendo l’accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE.
Questi i primi due commi aggiornati dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. N. 221/2012 – in vigore dal 28 giugno 2013:
Art. 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) (Soppresso)
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa".
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2013, clicca QUI.
7. 25 MARZO 2015 - START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI - Le novità introdotte dalla L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), la Legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (c.d. decreto “Investment compact“).
Rilevanti le novità introdotte in materia di Start-Up Innovative.
7.1. Sottoscrizione o acquisto di quote
Secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 100-ter del D.Lgs. n. 58/1998, aggiunto dal comma 10 dell'art. 4, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, per la
sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, e' nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile, neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
Nel successivo comma 2-ter si stabilisce che il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Nel successivo comma 2-quater si stabilisce che l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e
da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1.
Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi.
L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al Registro delle imprese ed e' soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario.
Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata
dal Registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile (comma 2-quinquies).
7.2. Redazione dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni con modello standard
Al comma 10-bis dell'art. 4 si stabilisce che, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e
di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese.
Fino all'emanazione di tale decreto (sono previsti tempi lunghi!) la norma non potrà essere attuata.
Il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando all’elaborazione di una norma attuativa che approvi un modello standard. Verrà pubblicato un atto costitutivo tipizzato che consentirà la corretta applicazione della legge n. 33 del 24 marzo 2015.
Il Ministero riferisce che “proprio la prevista eliminazione dell’intervento del notaio (con la sua funzione di minuzioso controllo) nella costituzione e nelle successive modifiche delle Start-up innovative, impone per questo lavoro una più che meticolosa attenzione alla sicurezza, onde evitare, per esempio, fenomeni di riciclaggio o altri comportamenti illegali. Per essere ben svolto, questo compito richiederà tempi sicuramente non brevissimi”.
Siamo alle solite: se i tempi sono quelli che ci sono voluti per approvare il modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata (quasi 5 mesi), c'è da attendere con pazienza!
Poi ci rifacciamo la stessa domanda che ci siamo fatti in quell'occasione: Come conciliare quanto previsto al comma 4, dell’art. 11, del D.P.R. n. 581/1995 (non possono essere depositati atti che non siano in originale, con sottoscrizione autenticata, o atti in copia autentica) con quanto previsto al comma 10-bis dell'art. 4, della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015?.
7.3. Istituzione di portali dedicati
Al comma 10-ter dell'art. 4 si stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico dovrà istituire nel
proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative e delle start-up innovative.
Al comma 11-bis dell'art. 4 si stabilisce che, entro il 30 luglio 2015, dovrà essere istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI).
Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori.
Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse.
7.4. Estensione definizione ed agevolazioni
Con una modifica apportata al comma 8 dell’art. 26, del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, viene incrementato di un anno, da 4 a 5, sia il limite temporale entro il quale poter essere considerata Start up innovativa dalla data di costituzione della società che il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 4, comma 11-ter).
RICAPITOLANDO
1) Dopo le modifiche apportate dalla legge n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, la Start up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:
1) essere costituita da non più di cinque anni;
2) a partire dal secondo anno di attività della Start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
3) non distribuire utili;
4) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
5) possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
c) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
2) La start-up innovativa può godere, nell'arco di cinque anni, di una serie di agevolazioni: esenzioni per la costituzione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le Start up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
3) La L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, ha introdotto la possibilità di redigere l'atto costitutivo della Start-up innovativa o mediante atto pubblico o per atto, sottoscritto con firma digitale, redatto secondo un modello uniforme che dovrà essere predisposto da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
4) Una volta ottenuta l'iscrizione come "Start-up innovativa" l'impresa è tenuta a presentare:
• l'aggiornamento delle informazioni con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (il primo aggiornamento dovrà essere presentato comunque entro 6 mesi dall'iscrizione e sarà valido per il semestre relativo);
• dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti da presentare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza dell'esercizio (se ad esempio l'esercizio si chiude il 31 dicembre, la pratica dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio ma in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo).
La dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti può essere presentata anche congiuntamente all'aggiornamento delle informazioni (che riguarderà ovviamente il semestre in cui viene presentata).
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 3/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 33/2015, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle PMI INNOVATIVE introdotte dal D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, clicca QUI.
8. MARZO 2016 - START UP INNOVATIVE - Le recenti novità introdotte
Le Start up innovative sono state investite, nei primi mesi del 2016, da una serie di importanti novità, che vogliamo brevemente riassume nei seguenti tre punti.
1) Possibilità di costituire una Start up innovativa senza ricorrere dal notaio.
Sarà sufficiente redigere l’atto costitutivo e lo statuto della nuova società compilando on line il modello standard tipizzato di atto costitutivo e di statuto, da sottoscrivere con firma digitale e presentare al registro delle imprese per le verifiche dei requisiti entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
La semplificazione per ora interessa esclusivamente le Start up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata, non semplificate.
2) Estensione al 2016 delle agevolazioni riservate ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che investono nel capitale delle Start-up innovative.
3) Aggiornamento da parte della CONSOB del regolamento sull’equity crowdfunding.
Con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 la CONSOB ha, infatti, introdotto significative novità alla disciplina dell’equity crowdfunding.
Le modifiche sono dirette a semplificare le procedure di raccolta di capitali, a ridurne i costi e ad allargare la platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti d’impresa innovativi.
Una delle innovazione principali riguarda le verifiche di appropriatezza dell’investimento rispetto alle conoscenze e all’esperienza dell’investitore: saranno svolte - al posto delle banche - dagli stessi gestori dei portali online per la raccolta di capitali di rischio. In questo modo l’intero processo di raccolta ha luogo online.
Sono state poi introdotte nuove figure di soggetti finanziatori che potranno partecipare all’equity crowdfunding: si tratta degli “investitori professionali su richiesta” e gli “investitori a supporto dell’innovazione”.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, clicca QUI.
9. MAGGIO 2016 - START UP INNOVATIVE - Qualifica estesa anche alle imprese culturali - Un progetto di legge all’esame della Commissione Cultura della Camera
La qualifica di Start up innovativa potrà essere assunta anche da società che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell’offerta culturale italiana.
La nuova figura delle “Start up culturali” è prevista da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, recante “Agevolazioni in favore delle start-up culturali e modifiche al D.Lgs. n. 58/1998, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali” (A.C. 2950).
La proposta di legge - attualmente all’esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati - è finalizzata alla promozione dell'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e alla previsione di nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.
L'articolo 1 reca la definizione di “start-up culturale”, inserendola nella categoria delle start-up innovative.
In particolare, si definiscono start-up culturali le start-up innovative che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale italiana, attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali, afferenti a uno o più dei seguenti ambiti: le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Si tratta delle opere che, in base all'art. 1, primo comma, della L. 633/1941 sono soggette alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; il patrimonio culturale italiano (che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 42/2004, è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici).
Dunque, in maniera pressoché analoga a quanto operato per la definizione di start up innovativa turistica, il progetto di legge in commento interviene sull'oggetto sociale costitutivo della start up innovativa culturale, stabilendo, rispetto all' art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012, - che, come si è visto, richiede, ai fini della qualificazione dell'impresa come start-up innovativa, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la concomitanza di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico – che l'oggetto sociale esclusivo di una start-up innovativa culturale deve essere la promozione dell'offerta culturale italiana, attuata, indifferentemente, attraverso lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, ovvero, la valorizzazione degli stessi prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
L'articolo 2 prevede una serie di agevolazioni per le start-up culturali.
L'articolo 3 inserisce nell'art. 1 del Testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998, c.d. “T.U.F.”), il comma 5-octies.1, che introduce la definizione di "portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali": con tale espressione si intende una piattaforma on line finalizzata alla facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative culturali e di donazioni "da parte di enti pubblici" che gestiscono beni culturali.
. Se vuoi scaricare una scheda di lettura del progetto di legge A.C. 2950, clicca QUI.
10. L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Novità per le Start-up innovative - Sottoscrizione dell’atto costitutivo con la firma elettronica avanzata autenticata
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di Bilancio per il 2017).
Il comma 65 integra la disciplina della sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata.
Aggiungendo, infatti, il riferimento all'articolo 25 all'interno dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista, appunto, dall'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione digitale.
Finora, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale (modalità di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale - CAD).
Con la modifica introdotta, si aggiunge la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma autenticata: ai sensi dell'articolo 25 del medesimo CAD, si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Già attualmente, l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui alla firma digitale. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), clicca QUI.
11. GENNAIO 2017 - D.M. 22 DICEMBRE 2016 - INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE - Definiti in nuovi requisiti per l'identificazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013 (erroneamente indicato con la data 22 febbraio 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative.
Ai sensi dell’art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea;
- siano residenti in Italia;
- abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
- che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B allegate al decreto.
Ai fini del riconoscimento, il decreto ministeriale introduce una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in almeno 35 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.
Per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up innovative presentano alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, verrà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione «Start-up innovative».
Monitoraggio e aggiornamenti normativi
L’aggiornamento settimanale, in formato elettronico, dei dati relativi alla sezione speciale del Registro delle imprese spetta alle Camere di Commercio (art. 3, comma 1).
Il Ministero dello Sviluppo Economico esamina, con cadenza annuale, i dati messi a disposizione al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi rispetto alle condizioni del contesto di riferimento, provvedendo eventualmente al relativo aggiornamento (art. 3, comma 2).
Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge ai sensi di quanto previsto all'art. 31, comma 5, del D.L. n. 179/2012, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicita' delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata sezione speciale del Registro delle imprese (art. 4).
Secondo le disposizioni transitorie, dettate all’art. 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (21 gennaio 2017), le società già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza - entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio - la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato al presente provvedimento.
Per le società costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui all'art. 1 del presente decreto, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto, puo' essere ottenuto mediante avvalimento dell'attivita' di incubazione fisica di start-up innovative maturata da societa' o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione , di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
Alla stessa attivita' di incubazione di start-up puo' fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese.
Il testo del decreto e del suo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.
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RIFERIMENTI
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. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE E APPROFONDIMENTI, clicca QUI.
. Per la MODULISTICA, MANUALI E GUIDE OPERATIVE, clicca QUI.
. Per la REDAZIONE DEL BILANCIO E GLI ADEMPIENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGSITRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
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