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START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE – APPROFONDIMENTI





START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI
ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI


1. 6 MAGGIO 2013 - La nuova Start-up innovativa - Circolare ASSONIME

ASSONIME, con la circolare 11 del 6 maggio 2013, commenta la nuova disciplina evidenziando le deroghe ordinarie e le novità di questo sistema normativo dedicato alle start up innovative.
1. Il concetto di società di diritto italiano
Le società che non sono costituite in Italia ma che hanno la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel nostro Paese non rientrano, secondo ASSONIME, nelle società di diritto italiano che possono usufruire del regime a favore delle start-up innovative.

2. Azioni o quote rappresentative del capitale quotate su un mercato regolamentato
ASSONIME sottolinea che la start up innovativa può avere quotati i titoli di debito, quali le obbligazioni in caso di Spa, in quanto la norma dal punto di vista letterale non lo esclude. Sono pertanto da considerare leciti i trasferimenti delle partecipazioni tra i soci oppure tra soci e terzi così come gli aumenti di capitale fermo restando che la maggioranza delle partecipazioni e dei diritti di voto in assemblea ordinaria rimanga detenuta da persone fisiche.

3. L’oggetto sociale
ASSONIME sottolinea la difficoltà di descrivere in modo dettagliato l’oggetto sociale prevalente volto allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Questo perché è elemento dell’atto costitutivo, necessario a definire i campi dell’attività economica.
Maggiori dettagli tutt’al più si possono fornire nelle specifiche informazioni da fornire al Registro Imprese, dove è prevista una breve descrizione dell’attività svolta.

4) Le spese di ricerca e sviluppo
Per le start-up innovative, la percentuale delle spese in ricerca e sviluppo non può superare il 20% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione. Al proposito ASSONIME sottolinea che la verifica di questa prerogativa avviene attraverso vari passaggi:
- l’analisi del valore maggiore tra il costo e il valore della produzione,
- il valore delle spese in ricerca e sviluppo,
- le spese per lo sviluppo competitivo e pre-competitivo,
- le spese per i servizi offerti dagli incubatori,
- i costi lordi del personale, dei collaboratori, soci e amministratori,
- le spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Le fondamentali deroghe alla disciplina societaria ordinaria riguardano le start up innovative costituite in forma di Srl, per le quali si consente:
- la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;
- la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti;
- la possibilità di offrire al pubblico quote di capitale emettendo strumenti finanziari partecipativi.
Questo comporta un cambiamento radicale nella struttura finanziaria della Srl, facendola assomigliare sempre di più ad una S.p.A..

. Se vuoi accedere al sito ASSONIME, clicca QUI.


2. 25 GIUGNO 2013 - Incubatori e Start-Up - Accesso al Fondo di garanzia

Startup innovative e Incubatori certificati possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Lo stabilisce il Decreto di natura non regolamentare varato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013.
La copertura dell’80% del rischio dell’operazione finanziaria rappresenta per il soggetto finanziatore un significativo incentivo alla concessione di finanziamenti in favore di categorie di imprese che, in ragione dell’alta rischiosità che viene loro spesso associata, incontrano particolari difficoltà nell’accesso al credito bancario.
Il decreto stabilisce in 2,5 milioni di euro l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria e assegna altresì priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Comitato del Fondo alle richieste di garanzia riferite ai medesimi beneficiari.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.


3. 5 LUGLIO 2013 - Al via il progetto Start up Imprenditoria sociale

"Start Up Imprenditoria Sociale" è una iniziativa nata dalla collaborazione tra l'Unione italiana delle Camere di Commercio e l'Universitas Mercatorum (Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane) finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese sociali attraverso l'erogazione di servizi gratuiti di accompagnamento allo sviluppo del progetto imprenditoriale e allo start up.
Le Camere di Commercio partecipanti al progetto sono: Asti, Avellino, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cremona, Crotone, Cuneo, Firenze, Frosinone, Genova, Imperia, l’Aquila, Lecce, Matera, Messina, Milano, Modena, Nuoro, Padova, Pavia, Perugia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Siracusa, Taranto, Torino, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia.

Avranno accesso ai servizi di assistenza le migliori 12 idee, per ciascuna Camera, che:
• rientrino nei criteri previsti dal D.Lgs. n. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118) e dalla Legge n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali);
• siano coerenti con i requisiti dell’impresa sociale;
• abbiano sede nel territorio di riferimento di una delle Camere aderenti all’iniziativa;
• presentino le potenzialità - per oggetto, articolazione, qualità e composizione del gruppo proponente - atte a dar vita ad una nuova impresa sociale.

L'iniziativa è rivolta a gruppi di aspiranti imprenditori che intendono avviare una nuova impresa sociale nel territorio provinciale di riferimento di una delle Camere aderenti all'iniziativa, nei seguenti settori di intervento “ad utilità sociale” sociali:
• assistenza sociale,
• assistenza sanitaria,
• assistenza socio sanitaria,
• educazione, istruzione e formazione,
• tutela ambientale e dell’ecosistema,
• tutela dei beni culturali,
• turismo sociale,
• formazione post-universitaria,
• ricerca ed erogazione di servizi culturali,
• formazione extrascolastica
.

Possono, inoltre, essere presentate idee ricadenti anche in altri settori d'attività a condizione che le iniziative imprenditoriali siano finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone definite “svantaggiate”.
Sono invitati a manifestare interesse anche associazioni e società già costituite, purché abbiano intenzione di trasformarsi in impresa sociale. Sono escluse le cooperative sociali ed altre tipologie di impresa sociale già costituite.

I servizi verranno erogati presso le Camere aderenti al progetto ad opera di tutor specializzati che assisteranno i proponenti nello svolgimento delle seguenti attività:
• sviluppo del progetto di impresa ed elaborazione del business plan;
• raccordo con il sistema del credito e del micro-credito;
• costituzione della società
.

L'erogazione dei servizi si concluderà, salvo proroga, entro il 31 dicembre 2013.

. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.


4. 12 LUGLIO 2013 - La CONSOB emana il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di Start-up innovative tramite portali on-line

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013, la Deliberazione n. 18592 del 26 giugno 2013, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ha adottato il «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del D.Lgs. febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.


4.1. Contenuti e finalità del decreto

Come noto, il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha disciplinato la possibilità per le Start-up innovative di effettuare l’offerta di propri capitali attraverso portali on-line (cd. equity crowd funding), con l'inserimento, da parte dell'art. 30, commi 2 e 3, di due nuovi articoli nel D.Lgs. febbraio 1998, n. 58: 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative) e 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali).
Viene così concessa la possibilità alle imprese di raccogliere capitali di rischio avvalendosi della rete internet, svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari che nella prassi effettuano investimenti di modesto importo.
L’individuazione dei requisiti dei quali devono dotarsi i soggetti abilitati alla gestione di tali portali (istituti di credito, imprese di investimento, ecc.), nonché la definizione delle regole di condotta, erano demandate (ex. art. 50-quinquies del TUF) ad un regolamento di competenza della CONSOB.
Con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento, l’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa.
Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente:
- le disposizioni generali;
- il registro e la disciplina dei gestori di portali;
- la disciplina delle offerte tramite portali
.

Al regolamento sono allegate le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel Registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell’annotazione nella sezione speciale (Allegato 1), oltreché gli schemi di relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa (Allegato 2) e per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta” (Allegato 3).


4.2. Il Registro dei gestori e il procedimento di iscrizione

Il comma 2 del citato art. 50-quinquies stabilisce che l'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative sia riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito "Registro dei gestori", tenuto dalla CONSOB. Con tale delibera la CONSOB ha pertanto provveduto alla istituzione di detto registro, stabilendo: le modalità di iscrizione, i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo; i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; le regole di condotta.
Al registro e' annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla CONSOB, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.
Il registro e' pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della CONSOB.

La domanda di iscrizione nel Registro e' predisposta in conformita' a quanto indicato nell'Allegato 1 ed e' corredata di una relazione sull'attivita' d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2 (art. 7).


4.3. Obblighi del gestore - Sanzioni

Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attivita' di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parita' di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni (art. 13).

La CONSOB esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 25.000,00 (art. 50-quinqiues, comma 7, D.Lgs. n. 58/1998).
La CONSOB può, inoltre, disporre la sospensione dell'attività del gestore e la radiazione dal registro (art. 23).


4.4. Informazioni relative alla gestione del portale

Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative alla gestione del portale e le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative (artt. 14 e 15).


4.5. Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob

Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it (art. 3).


5. 8 OTTOBRE 2013 – Trasformazione di impresa individuale in SRL - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Anche una impresa individuale che si "trasforma" in SRL unipersonale, conferendo il proprio patrimonio aziendale, con separato atto di cessione, può diventare Start-up innovativa. In caso contrario - scrive il Ministero - "si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'art. 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società ...".
E' questo in sostanza quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 8 ottobre 2013, n. 164029, in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio.

Dalle disposizioni dettate nella Sezione IX - (all'interno della quale è inserito l'art. 25), rubricata "Misure per la crescita e lo sviluppo di start-up innovative" - della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, appare con tutta evidenza che la volontà del legislatore è ben diretta - scrive il Ministero - "alla creazione del maggior numero di start-up innovative, destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali e di conseguenza alla crescita del sistema Paese".
La norma pone dei limiti (oggettivi e soggettivi) all'accesso al regime speciale, come quelli di cui alla lett. g), del comma 2, del citato art. 25 ("g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda), ma detti limiti - continua il Ministero "devono essere considerati e valutati dalla Camera ricevente la domanda, ma sempre nello spirito generale della norma (rilancio dell'economia e crescita del Paese) e nell'ambito della prescrizione generale di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ...", secondo cui:
"2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.".

. Se vuoi scaricare il testo del parere ministeriale, clicca QUI.


6. 15 GENNAIO 2014 – Modello standard di atto costitutivo - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata - anche dopo le modifiche introdotte all'art. 2463-bis C.C. dall'art. 9, comma 13, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013 - non può essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile. Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie di società e cioè la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.
Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, con la Risoluzione del 15 gennaio 2014, Prot. 0006404, in risposta ad un preciso quesito posto da uno studio professionale.
Nel quesito lo studio chiedeva, con riferimento alla Circolare n. 3657/C del 2 gennaio 2013, nella quale è stato affrontato, in senso positivo, il problema dell'integrabilità dell'atto costitutivo standard, se l'avviso espresso in tale occasione risulti ancora valido, tenuto conto delle modifiche apportate, alla disciplina in parola, dall'art. 9, comma 13 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013.
Si fa riferimento, in particolare a quanto previsto dal nuovo comma 3 (secondo noi si tratta del comma 2-bis) dell'art. 2463-bis, secondo cui: "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili".
Secondo il Ministero il D.L. n. 76/2013 "non ha inciso solo sulla disciplina della SRL semplificata, ma anche su quella della SRL a capitale ridotto e - soprattutto - su quella della SRL "ordinaria" ". Quest'ultima può ora avere, in sede di costituzione, un capitale anche inferiore a 10.000 euro.
Tanto è vero che, anche nel regime previgente – continua il Ministero - il D.L. n. 76/2013 - non si è mai posto in dubbio che le clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive non incompatibili con quelle presenti nel modello stesso.

. Se vuoi scaricare il testo del parere ministeriale, clicca QUI.


7. 24 MARZO 2014 - Istituito il Comitato tecnico “Italia Start-Up Visa” per la concessione di visti per progetti provenienti da richiedenti esteri

Dopo la pubblicazione del decreto 30 gennaio 2014, attuativo per gli incentivi fiscali sugli investimenti in start-up innovative (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014), in data 24 marzo 2014 è stato firmato un nuovo decreto direttoriale che istituisce il “Comitato tecnico Italia Start-Up Visa”, che avrà il compito di compiere una valutazione tecnica sui progetti di Start-Up innovativa proveniente da richiedenti esteri e di verificare la sussistenza dei requisiti minimi previsti in termini di disponibilità finanziarie, accertate o certificate non inferiori a 50.000,00 euro.
Si ricorda che con il D.P.C.M. 25 novembre 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. “Decreto Flussi 2013/2014”) è stata introdotta introdotto una nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo, cioè i “cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start‐up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa” (art. 3).
I visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivi all’ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli “imprenditori innovativi”.
Potranno chiedere un visto d’ingresso per lavoro autonomo per la costituzione di imprese Start-Up innovative i soggetti che si impegnano, entro un anno dalla concessione del visto, a diventare soci di capitali e a ricoprire cariche sociali di un’impresa Start-Up innovativa.
Tutta la procedura (dal nulla osta Comitato tecnico; alla richiesta del visto alla rappresentanza diplomatico-consolare; al nulla-osta provvisorio ai fini dell’ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui si intende esercitare l’attività) sono state dettagliatamente descritte in una apposita Guida elaborata dai Ministeri coinvolti.

- Si riporta il testo del:
. Decreto direttoriale (Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).


8. 16 APRILE 2014 - Pubblicata la prima relazione sull'attuazione delle norme

E’ on line, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima Relazione annuale sullo stato d'attuazione della politica del Governo a sostegno dell'ecosistema delle startup innovative, presentata dal Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi lo scorso marzo alle Camere.
La Relazione espone le risultanze empiriche derivate dal primo anno di attuazione del pacchetto normativo (articoli 25-32 del D.L. n. 179/2012 - "Decreto Crescita 2.0") che, in modo inedito, ha introdotto una definizione di startup innovativa e ha tracciato un'ampia gamma di agevolazioni a favore di tale tipologia d'impresa. br> La raccolta sistematica dei dati e la capillare attività di monitoraggio e valutazione consentiranno, sin dalla prossima Relazione, di fornire anche indicazioni sull’impatto delle misure adottate.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


9. 24 GIUGNO 2014 - ITALIA START-UP VISA - Semplificate le procedure di avvio per attrarre imprenditori innovativi extra UE

Gli imprenditori extra-UE che intendono avviare una start-up innovativa in Italia potranno usufruire di una serie di procedure molto più snelle e veloci, grazie ad un programma innovativo, denominato Italia Startup Visa.
Il risultato è possibile grazie a un programma innovativo, denominato Italia Startup Visa, e presentato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, presso l’acceleratore di startup LUISS ENLABS alla Stazione Termini.
Tutta la procedura sarà gestita in modalità telematica attraverso il sito italiastartupvisa.mise.gov.it, consultando il quale l’utente può apprendere tutte le informazioni utili e fare domanda per ottenere il visto d’ingresso.
Tra le novità più significative, la centralizzazione della procedura di concessione del visto in capo a un unico Comitato tecnico, insediato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e fortemente legate all’universo delle startup.
Il Comitato valuterà entro 30 giorni la domanda del richiedente corredata da curriculum accademici e professionali, oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, e mercato di riferimento.
La procedura risulta ancora più semplificata qualora il richiedente visto presenti la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione della startup innovativa.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.


10. 31 LUGLIO 2014 - L. n. 106/2014 - Dal 1° gennaio 2015 al via la "Start-Up Turismo"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014, la LEGGE 29 luglio 2014, n. 106, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione segnaliamo la nascita della "Start-Up turismo".
Secondo quanto disposto dall’art. 11-bis, della L. n. 106/2014, ”si considerano Start- up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche".
Tali servizi devono riguardare:
a) la formazione del titolare e del personale dipendente;
b) la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
c) l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
d) l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonchè lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

Le "Start-Up turismo" possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del Codice civile.
Queste società, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, dalle tasse di concessione governativa e dai diritti erariali, compresi i diritti di iscrizione nel Registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto-legge n. 83/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 106/2014, clicca QUI.


11. 14 OTTOBRE 2014 - START-UP INNOVATIVE - Verifica dei requisiti sulla forza lavoro altamente qualificata - Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Un’impresa, per poter essere definita start-up innovativa, deve soddisfare precisi requisiti, stabiliti dall’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, e provvedere agli adempimenti previsti dai successivi commi del medesimo articolo.
Con specifico riferimento ai dipendenti o collaboratori, la lettera h) del comma 2, de citato articolo 25, richiede che il personale impiegato risulti composto:
a) in percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro, da lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; ovvero
b) in percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro, da lavoratori in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento del Ministero dell'Istruzione n. 270/2004
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La risoluzione in commento chiarisce che, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in esame.
La risoluzione, richiamando un precedente parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, sottolinea inoltre che la norma consente che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio-amministratore.
Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del suddetto rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.

Conformemente a tutto quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni, titolari di partita Iva, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.
Infine, la risoluzione sottolinea come ai fini della verifica delle suddette percentuali il calcolo debba essere necessariamente eseguito “per teste”.
Ricapitolando:
1) Gli amministratori-soci possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico;
2) gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni, titolari di partita IVA, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto;
3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, previste dalla lett. h) del comma 2 dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, si deve effettuare un calcolo "per teste".

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12. GENNAIO 2015 - Al via la nuova procedura per il riconoscimento delle START-UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 3677/C del 20 gennaio 2015, ha introdotto una nuova procedura per il riconoscimento delle Start-Up innovative a vocazione sociale, una particolare tipologia che dà diritto a maggiorazioni dei benefici fiscali sugli investimenti.
Secondo il Ministero tale riconoscimento deve necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese, dove sono iscritte le Start-up innovative e gli Incubatori certificati, mediante la pubblicazione di una apposita autocertificazione nella quale il legale rappresentante legale della società dichiari:
- di operare in via esclusiva in uno o più settori di quelli indicati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 (recante la disciplina dell'impresa sociale), indicando i settori e
- di realizzare, operando in tali settori, una finalità d’interesse generale.
Lo stesso rappresentante legale dovrà, inoltre, redigere - con cadenza annuale - e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio di competenza, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, nel quale descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto. Tale documento dovrà essere redatto secondo le modalità indicate nell’apposita guida sugli adempimenti societari della Start-Up innovativa, disponibile sul sito del Ministero.
Il testo dei quattro pareri e della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

Al contempo, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
- della nuova versione delle Guide sintetiche sugli adempimenti societari per la startup innovativa e per l’incubatore certificato introducendo una nuova procedura per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale, una particolare tipologia che dà diritto a maggiorazioni dei benefici fiscali sugli investimenti;
- della nuova Guida per la redazione del "Documento di Descrizione di Impatto Sociale", per meglio accompagnare l’utente nell’utilizzo della nuova procedura.

. Se vuoi scaricare la nuova Guida per Start-up innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”, clicca QUI.


13. 11 MARZO 2015 - START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI - Disponibile on-line il modello per i piani di incentivazione

E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il Modello del piano di incentivazione e remunerazione mediante l’assegnazione ai collaboratori di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi per startup innovative e incubatori certificati. Il presente modello mira a fornire al management delle Startup innovative e degli incubatori certificati uno strumento esemplificativo per l’adozione dei piani di incentivazione in forma di piani di incentivazione equity.
Si tratta di una sintesi che muove dall’iter autorizzativo degli organi societari sino alle principali clausole dei regolamenti di piani di incentivazione equity che disciplinano l’attribuzione e la titolarità delle quote o azioni in capo ai beneficiari in relazione al loro apporto di lavoro e collaborazione con la startup innovativa o l’incubatore certificato.
Tale modello nasce, infatti, a supporto della <>“Guida all’uso dei piani di incentivazione in equity”
del 24 marzo 2014 e mira ad esemplificare le modalità per l’implementazione di piani di incentivazione e remunerazione che prevedono l'assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati a favore sia di dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo, che di prestatori di opera e servizi anche professionali (i c.d “work for equity”).
Il modello evidenzia l’iter di approvazione del piano e le sue finalità, con esempi concreti, ed illustra le principali clausole contenute nei regolamenti dei piani di incentivazione.
Vengono altresì analizzati gli strumenti finanziari oggetto del piano equity nella Startup innovativa: restricted stock, stock option, restricted stock unit.
Da ultimo viene illustrato come fruire dei benefici fiscali e contributivi connessi alla percezione del reddito derivante dal Piano di Incentivazione Equity.

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14. 11 SETTEMBRE 2015 - START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI - Termini per il deposito dell’attestazione del mantenimento dei requisiti - Necessaria l'approvazione del bilancio - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 11 settembre 2015, Prot. 161868, torna sul problema del deposito, presso il Registro delle imprese, dell’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti, previsto dall’art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Nel dettaglio, dal parere ministeriale si ricavano i seguenti tre principi:
1) la conferma del possesso dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, da parte della società Start-up innovativa, e comma 5, da parte dell’incubatore certificato, è annuale, come l'approvazione del bilancio.

2) Esiste un collegamento funzionale tra la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti, e le risultanze di bilancio. Sotto questo aspetto la prima parte del comma 15, appare totalmente allineata al disposto degli artt. 2364, secondo comma, primo capoverso (“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale”) e 2435 Codice civile.
In questo caso, infatti, il legale rappresentante, dovrà depositare, con un unico adempimento, il bilancio e l’attestazione di mantenimento dei requisiti redatta sulla base delle evidenze di bilancio stesso.
Tale possibilità viene meno nel caso di approvazione nei 180 giorni previsto dall’art. 2364, secondo comma, secondo capoverso (“Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”). Ma soprattutto viene meno la possibilità di produrre un’attestazione sulla base di dati effettivi di bilancio approvato.
Pertanto, per evitare che si venga a creare “un regime sperequativo, non giustificato da ragioni di proporzionalità, tra le due fattispecie”, la disposizione di cui al citato art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012, va interpretata nel senso che il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti, deve essere effettuato comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 gg. dalla chiusura del medesimo esercizio.

3) Come conseguenza di quanto sora, non è condivisibile l’opinione secondo cui anche il bilancio non approvato possa consentire comunque l’attestazione dei requisiti. Nel caso di specie l’attestazione del mantenimento dei requisiti non può prescindere dalla presenza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea.

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15. 3 NOVEMBRE 2015 - PMI INNOVATIVE - Dal Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti in merito al requisito di certificazione dei bilanci

Con parere n. 222697 del 3 novembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che, a legislazione invariata, deve ritenersi valida la “revisione legale” per la certificazione del bilancio delle PMI innovative.
In particolare è stata richiesta la conferma in merito alla inclusione della fattispecie di incarico di revisione contabile "volontaria" nella previsione di "certificazione dell'ultimo bilancio" da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.
Dopo aver evidenziato la differenza tra revisione “legale” e revisione “volontaria” nel parere si rileva che nel caso della revisione "legale" la relazione è diretta all'assemblea dei soci, che ne prende atto, mentre nel caso di revisione "volontaria" la relazione è diretta all'organo amministrativo.
Il fine del rilascio di entrambi i documenti è il medesimo e servono entrambi per il riconoscimento della qualificazione di PMI innovativa.
Al contempo bisogna rilevare l’aspetto negativo della revisione "legale" e del termine "certificazione" indicato nella norma in quanto particolarmente onerosa e non coincidente dunque con la ratio di snellimento e alleggerimento degli oneri.
Il Ministero ritiene che la relazione deve essere rivolta all’assemblea, affinché ne prenda atto propedeuticamente all’approvazione del bilancio, e non agli organi di direzione ed amministrazione della società. Pertanto a legislazione invariata deve ritenersi valida la “revisione legale”.

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16. 3 NOVEMBRE 2015 - PMI INNOVATIVE - Dal Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti sulla certificazione del bilancio in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese

In caso di PMI Innovativa, in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, la certificazione del bilancio non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio stesso, fatta salva l’ipotesi marginale dell’iscrizione in sezione speciale coincidente con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente.
E' questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 3863/C del 3 novembre 2015.
Dunque, adottando un criterio interpretativo fondato sui principi di proporzionalità e ragionevolezza, si ammette che in sede di iscrizione in sezione speciale, la società ricadenti in tale tipologia possa depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all’approvazione del medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione.
Resta fermo che, a regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all’approvazione del medesimo, secondo quanto già precisato con la circolare 3682/C del 3 settembre 2015 e con la nota del 3 novembre 2015, Prot. 222697, pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini.
A regime, e per le società di regola già soggette a tale adempimento, la certificazione di bilancio dovrà sempre essere depositata presso il Registro delle imprese congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni.
Le società che presenteranno la certificazione di bilancio disgiuntamente dal deposito del bilancio stesso, secondo quanto indicato in precedenza, utilizzeranno l'ordinario modulo B, allegando il modulo XX, dove verrà indicato “deposito della certificazione di bilancio ai fini della iscrizione alla sezione speciale PMI innovative, a norma della Circolare MiSE n. 3683/C”.
La scelta legislativa di imporre tale adempimento alle PMI innovative - precisa il Ministero - è ovviamente legata alle operazioni di verifica cha la legge stessa rimette ai vari organi coinvolti. Pertanto solo mediante l’esposizione della certificazione di bilancio nel Registro delle imprese, i competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, la Guardia di Finanza e gli altri soggetti previsti dalla legge, possono avere contezza delle risultanze di bilancio confermate dai revisori.

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17. 25 GENNAIO 2016 - START-UP INNOVATIVE - Dal Ministero chiarimenti su bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento dei requisiti

Nel caso di società di nuova costituzione che opta per il primo esercizio cosiddetto “lungo”, l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 25 gennaio 2016, Prot. 17070.
Il parere è stato emesso in risposta ad un preciso quesito posto da uno Studio professionale che – partendo dal presupposto che in determinati casi quando una società di capitali viene costituita sul finire dell'anno solare, è possibile optare per il primo esercizio cosiddetto "lungo" (es. società costituita il 1° novembre 2015 ha la possibilità di optare per la chiusura esercizio al 31 dicembre 2016 e non al 31 dicembre 2015) – ha chiesto di sapere se in questo caso sia necessario inviare la pratica relativa al mantenimento dei requisiti di Start-up innovativa considerando i termini derivanti dall'esercizio "classico" (31 dicembre 2015, quindi nel corso del 2016 e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quindi entro 30 giugno 2016) o se sia invece possibile considerare il termine dell'anno 2017, ovvero entro il 30 giugno 2017.
Il Ministero ricorda che la giurisprudenza ammette il ricorso all’esercizio ultrannuale e la prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l’annualità ma con due precisi limiti:
1) l’ultrannualità dell’esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente;
2) la durata massima dell’esercizio ultrannuale consentita per le Start-up è di quindici mesi, per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14, dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovarsi di questa deroga).
La ratio risiede nel fatto che nel caso venga costituita una società, ad esempio, il 1° dicembre, al 31 dicembre non possono essere presenti gli elementi per redigere un bilancio.
Ne consegue, con riferimento al quesito proposto, che alle condizioni sopra evidenziate, l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta in questo caso alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale.

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18. 21 MARZO 2016 - START-UP INNOVATIVE - Dal Ministero chiarimenti sulla ancellazione dalla sezione speciale del Registro imprese per decorrenza dei termini

Trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, l’ufficio può procedere autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.
E’ questa la posizione del Ministero dello Sviluppo Economico, espressa con il Parere n. 79330 del 21 marzo 2016, inviato in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla cancellazione delle Start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up.
In particolare la Camera di Commercio ha chiesto se «sia sufficiente un provvedimento del Conservatore che disponga la cancellazione dalla sezione speciale start-up, atteso, tra l'altro, che la comunicazione del decorso del termine per l’iscrizione nella sezione speciale start-up risulta già trasmessa dal ministero; ovvero se debba comunque delinearsi un procedimento in cui l'ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start- up: a) informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell'avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni; b) successivamente proceda a trasmettere l'intera documentazione al giudice del registro per la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell'impresa dalla sezione speciale.».
Il Ministero, con il citato parere, ha rilevato che il controinteresse dell’impresa, che giustificherebbe la complessa procedura prevista dall’art. 2190 C.C., nella fattispecie prospettata non si manifesta. Infatti, il decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell’evento della decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di Start-up, che la legge stessa prevede come estinguente l’iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell’impresa stessa. L’ufficio procederà, dunque, autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.
Il parere precisa inoltre che le comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 11 giugno 2014, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle Startup costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012 ed aveva fissato al 18 dicembre 2015 la cancellazione delle start-up costituite nel periodo intercorrente dal 20 ottobre 2009 e al 19 ottobre 2010.
In conseguenza di quanto esposto, l’ufficio procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.
La cancellazione dalla sezione speciale non preclude comunque sulla possibilità di iscriversi in sezione ordinaria, ed ove la società ne abbia interesse, può procedere, in presenza dei requisiti di legge, ad iscrizione in sezione speciale PMI innovative.

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19. 21 APRILE 2016 - START-UP INNOVATIVE - Per l’accesso al regime riservato sono validi anche i brevetti per modelli di utilità industriale

I brevetti per modelli di utilità industriale - che sono diversi da quelli “per invenzioni” richiamati nel decreto legge 179 del 2012 - sono ugualmente validi come requisito per accedere al regime riservato alle Startup innovative, purché ricorrano tutti i co-elementi previsti dalla normativa.
E’ quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere n. 111865 del 21 aprile 2016, emesso in risposta ad un quesito posto in merito ad un dubbio interpretativo in tema di requisiti di cui al all’art. 25, comma 2, lett. h), n. 3, del D.L. n. 179 del 2012.
Ricordiamo che i requisiti richiesti per essere riconosciuta “Start-up innovativa” sono quelli elencati all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012.
I c.d. "ulteriori requisiti", previsti al comma 2, lett. h), del citato articolo 25, comma 2, sono tre regimi alternativi, relativi all'attività della Start-up, di cui almeno uno dovrà essere soddisfatto per beneficiare del particolare regime previsto per le Start-up innovative e che si vanno ad aggiungere a quanto già previsto per l'oggetto sociale e per i soggetti promotori della Start-up.
Tra questi, desta particolare interesse quello di cui al comma 2, lett. h), n. 3), come successivamente modificato dall’art. 9, comma 16, lett. d) del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, che prevede che la Start-up innovativa, possa ottenere i benefici del nuovo regime se “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”.
Inizialmente, stando ad alcune interpretazioni che si ritrovano nelle molte FAQ ed esplicazioni disponibili in rete, la norma fu interpretata come relativa ai soli brevetti.
In realtà, le Start-up innovative possono qualificarsi attraverso la titolarità/licenza/registrazione di molteplici tipi di privative industriali, non solo brevettuali.
Il Ministero rileva che l’art. 82 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale) stabilisce che possono costituire oggetto di “brevetto per modello di utilità” “i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.
Alla luce di tale definizione, secondo il Ministero, il modello di utilità rientra sicuramente nelle privative industriali. Del resto, anche nella sezione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, del sito del Ministero dello Sviluppo Economico si legge che: “Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente”
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20. 20 MAGGIO 2016 - START-UP INNOVATIVE - Nuovi Pareri del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, quattro nuovi pareri in merito alle Start-up innovative.
1) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141293, risponde al quesito in merito alla scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d’esercizio.
Viene confermato che il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del medesimo rappresenti condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. La dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi come inesistente.

2) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141336, risponde al quesito in merito a domanda sullo status di start-up innovativa a vocazione sociale.
La disciplina applicata alla start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) risponde ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all’art. 25, con due grandi e principali eccezioni: l’oggetto sociale (campo d’azione della società, che deve essere quello indicato all’articolo 2 del D.Lgs. 155/2006, recante la disciplina delle imprese sociali) e la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell’articolo 25, anche il cosiddetto “Documento di descrizione di impatto sociale”, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di SIAVS. Nel caso la startup, alla scadenza del primo anno, non invia una versione aggiornata del Documento, perde lo status speciale di SIAVS, rimanendo ovviamente startup innovativa NON a vocazione sociale.

3) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141349, risponde al quesito in merito alla distribuzione degli utili da parte di una società che si è cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese.
In altre parole, viene chiesto se tale procedimento sia consentito una volta che la società sia stata cancellata dalla sezione speciale delle start-up o se sia ammissibile solo decorso un esercizio dalla cancellazione.
Stando alla norma di riferimento (art. 25, comma 2, lett. e), D.L. b. 179/2012), si deve ritenere che, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell’iscrizione della start-up nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell’esercizio successivo alla loro maturazione.

4) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141363, risponde al quesito in merito ai requisiti necessari per la creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio.
In altre parole, viene chiesto se la sussistenza dei requisiti oggettivi della innovazione e dell'alto valore tecnologico è da intendersi in senso cumulativo, oppure, il requisito oggettivo sarà comunque soddisfatto se i prodotti o servizi commercializzati conterranno alternativamente il requisito della novità o quello dell'alto valore tecnologico.
Stando alla norma (art. 25, comma 2, lett. f), D.L. n. 179/2012), una società per qualificarsi come start-up innovativa e poter essere iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve avere «… quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».
L’assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore tecnologico” – scrive il Ministero – “indica un binomio indissolubile, che il legislatore considera condicio sine qua non (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi l’iscrizione in sezione speciale”.

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21. 17 NOVEMBRE 2016 - START-UP INNOVATIVE - Requisito della ricerca e dello sviluppo - Obbligo di indicazione nella Nota integrativa - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Le Start-up innovative che intendono avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa, nella quale sono descritte le spese in questione.
A sostenere tale tesi è il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 17 novembre 2016, Prot. 361851, relativo al requisito della ricerca e sviluppo nelle Start-up innovative.
Mel parere si chiarisce che l’obbligo di indicazione delle spese nella nota integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 139 del 18 agosto 2015 che ha semplificato le modalità di redazione dei bilanci per le cd microimprese.
La problematica, sollevata da uno Studio professionale, riguarda le indicazioni nella nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo, alla luce delle importanti novità in tema di bilanci e nota integrativa apportate dal D.Lgs. del 18 agosto 2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE, in materia di bilancio d’esercizio e consolidato.
Ricorda lo Studio che con tale decreto è stato, inoltre, introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale termine l’impresa che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità, a partire dall'esercizio 2016.
Per questa tipologia di imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale; non viene più richiesta la Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario. Ora, visto che molte Start-up rientreranno sicuramente nel concetto di micro-impresa di cui sopra, lo Studio richiede una valutazione sull'operatività da seguire:
1) la nota integrativa va redatta ugualmente in maniera completa, aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo;
2) è sufficiente redigere la nota integrativa solo per la parte relativa alle spese ricerca e sviluppo;
3) è sufficiente inserire il dettaglio nella pratica Comunica di mantenimento dei requisiti di Start-up innovativa al punto 028, dettagliando sufficientemente le spese stesse.

A parere del Ministero la soluzione preferibile è la prima tra quelle prospettate. "Se da un lato è vero che un’interpretazione letterale dovrebbe far prevalere lo jus posterior, e quindi ritenere che la disposizione di cui all’articolo 25, comma 1, lettera h) n. 1), in fine, del DL 179 del 2012, che prescrive che “Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa” ceda di fronte alla novità intervenuta successivamente con il D. Lgsl. 139 del 2015, è altrettanto vero che una interpretazione di carattere teleologico, spinge a diversa ricostruzione.
In primo luogo - si legge mel parere - "si deve consentire all’Amministrazione di verificare immediatamente la rispondenza della dichiarazione di possesso del requisito in parola. Pertanto già ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa spingono in tale direzione.
Allo stesso risultato si perviene applicando criteri esegetici, ove si consideri la disposizione dell’articolo 25 del D.L. n. 179, lex specialis, rispetto alla disciplina generale del D. lgsl. 139/
.
In altri termini, come peraltro parallelamente avviene con riferimento al deposito del bilancio certificato per le PMI innovative, il legislatore ha introdotto un onere ulteriore per queste particolari società a fronte dello speciale regime che gli garantisce con la normativa di settore.
Conclusivamente pertanto, le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa, nella quale sono descritte le spese in questione.

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22. 22 DICEMBRE 2016 - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità di costituzione attualmente in vigore

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 22 dicembre 2016, Prot. 411501, risponde e chiarisce le modalità, attualmente in vigore, di costituzione delle Start-up innovative e successive modificazioni agli atti costitutivi.
Il quesito posto da uno studio professionale, che ha avanzato qualche dubbio derivante dalla interpretazione delle norme che si sono susseguite nel tempo, in sintesi, è il seguente: è conforme alla legge costituire una società Start-up con atto pubblico secondo quanto previsto dal Codice Civile e altresì modificarla con la stessa modalità quand'anche la società mantenga i requisiti per essere iscritta nel Registro speciale delle start-up? E, in caso affermativo, è necessario per il Notaio Rogante utilizzare il modello uniforme dell'atto costitutivo/statuto emanato dal Ministero?
Il Ministero ricorda che l'articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33/2015, stabilisce in modo chiaro che attualmente due sono le modalità di costituzione di una Start-up, alternative tra loro: atto pubblico o atto elettronico privato. Il legislatore ha, infatti, introdotto una modalità semplificata di costituzione che non sostituisce, ma affianca quella ordinaria prevista dall'articolo 2463 del Codice civile.
I decreti ministeriali attuativi (D.M. 17 febbraio 2016, D.D. 1 luglio 2016 e D.M. 28 ottobre 2016), non potendo ovviamente disporre in maniera difforme rispetto alla norma di delega, si sono limitati a dettare le modalità di redazione e di compilazione del file elettronico, senza ovviamente la necessità di dettare criteri relativi alla redazione e costituzione ordinaria delle società Start-up, in quanto regolati dalle norme del codice civile e della legge notarile.
Pertanto, alla data attuale sono possibili due differenti modalità di costituzione per le società Start-up, costituite in forma di SRL: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile e quella alternativa, redatta secondo le modalità previste dai decreti succitati.
Da ciò ne consegue, conclude il Ministero, che i notai possono ben continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di SRL, aventi natura di Start-up, secondo le modalità indicate dal Codice civile e dalla legge notarile.
Solo nel caso il notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up a norma dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016, allora sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

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23. GENNAIO 2018 - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una serie di pareri che affrontano una serie di problematiche relative alle Start-up e alle PMI innovative e alla loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Il testo dei pareri riportati di seguito viene riportato nei Riferimenti normativi.

1) Con il Parere del 27 maggio 2018, Prot. 193627, il Ministero risponde ad un quesito in merito alla possibilità di modificare tramite l’atto standard approvato con D.M. 28 ottobre 2016 e successivo D.D. 4 maggio 2017, un atto costitutivo di società a responsabilità limitata start-up innovativa, regolarmente iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese, redatto da notaio.
La risposta del Ministero è negativa, in quanto la norma di cui all’artt. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015 ha previsto che gli atti costitutivi pubblici di start-up possano essere modificati solo tramite atto pubblico, mentre quelli costituiti sulla base dello standard possono essere modificati con atto standard ovvero con atto pubblico.
La soluzione prescelta – scrive il Ministero – “si fonda sul principio di specialità ed eccezionalità delle norme citate rispetto alla disciplina ordinaria della costituzione e modifica delle società di capitali come riveniente dal Codice civile, non estensibile oltre i confini dettati dal legislatore della delega”.
Pertanto la disciplina delegata, richiamata sopra, ha ritenuto opportuno limitare la possibilità di modifica degli atti, tramite lo standard ministeriale, solo se redatti originariamente in forma diversa dall’atto pubblico.

2) con la Lettera-circolare del 27 dicembre 2017, Prot. 560010, vengono illustrate le funzionalità, le regole ed i limiti della nuova modalità di modifica degli atti costitutivi e degli statuti delle società start-up, costituite a norma del D.M. 17 febbraio 2016.
Ricordiamo che, in applicazione della norma di cui all'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2015, fu prima emanato il D.M. 17 febbraio 2016, con il quale è stato approvato il modello di atto costitutivo/statuto standard per Start-up innovative e successivamente il D.M. 28 ottobre 2016, con il quale è stato approvato il modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Nella lettera-circolare vengono, in particolare, presi in esame i seguenti casi:
- l’aumento di capitale con sovrapprezzo interamente sottoscritto da un terzo che quindi entra nella compagine sociale;
- l’aumento del capitale sociale con offerta in sottoscrizione, previa rinuncia dei soci alla sottoscrizione con prelazione, a due soggetti terzi, che diverrebbero pertanto nuovi soci;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione delle start-up innovative in forma di SRL
.
In relazione al primo caso, il Ministero precisa che non è possibile utilizzare il “modello per le modifiche” nel caso in cui la decisione di aumento del capitale sociale ex art. 2481-bis C.C. e la sottoscrizione del capitale e il versamento dei decimi di legge non siano contestuali. In tale caso, infatti, consistendo l’adempimento pubblicitario nel deposito per l’iscrizione di una decisione assembleare in cui non si modifica, per il momento, lo statuto della società, ma si prevedono solo le modalità e i termini dell’aumento medesimo, e non essendo, per questa decisione, previsto alcun “modello standard” (non avendo il legislatore previsto alcuna delega in tal senso), la decisione dovrà essere necessariamente adottata, come prevede il Codice civile, con intervento del notaio.
A sottoscrizione avvenuta, ed in sede di deposito, da parte degli amministratori della società, della attestazione prevista dall’art. 2481-bis, ultimo comma, C.C., gli stessi potranno procedere al deposito presso il Registro delle imprese dello statuto standard nella sua redazione aggiornata.

3) Con il Parere del 29 dicembre 20178, Prot. 562754, vengono chiariti, alla luce delle nuove indicazioni fornite dall’OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali), i termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per definire la percentuale di spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione.
Ricordiamo che una delle novità apportate dal D.Lgs. 139/2015, in tema di redazione di bilanci d’esercizio e consolidati, riguarda le immobilizzazioni immateriali (OIC 24), che viene applicata ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Le modifiche intervenute riguardano il trattamento contabile dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.
Sempre in materia di “spese in ricerca e sviluppo” il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, in precedenza, altri due pareri (del 24 maggio 2017, Prot. 193550 e del 4 settembre 2017, Prot. 356555) nei quali si esplicita che le spese di ricerca e sviluppo documentabili ai fini del requisito di cui sopra, sono quelle ricavabili dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte nella nota integrativa, sempreché la società abbia già provveduto a deposito del bilancio stesso. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

4) Con il Parere del 2 gennaio 2018, Prot. 513, il Ministero risponde al quesito se un brevetto ornamentale possa essere ricompreso tra le "privative industriali" di cui al comma 1, lett. e). n. 3 dell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015.
La risposta del Ministero è negativa. Il citato art. 4 del D.L. n. 3/2015 prevede, infatti, tra i possibili requisiti per essere qualificati come PMI innovative la “titolarità […] di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore […]”.
I titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono pertanto:
1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
2) il brevetto per nuova varietà vegetale;
3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata
.
Pertanto, il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, di cui all’art. 31 e ss. del Codice della proprietà industriale e già denominato “brevetto per modello ornamentale” antecedentemente al recepimento della direttiva 98/71/CE, non apparendo nel predetto elenco, non può essere annoverato tra i possibili requisiti per essere qualificati come PMI innovative.

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24. MAGGIO 2019 - SRTART-UP INNOVATIVA - Scioglimento e messa in liquidazione - Permane l’iscrizione nella sezione speciale solo nella prospettiva di una concreta ed espressa continuità aziendale

L'avvio della fase liquidatoria comporta – di regola - l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa, incompatibile con lo stato di Start-up. Tuttavia, tale regola prevede delle eccezioni. Infatti, se la previsione di continuità aziendale è indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3, è possibile la permanenza nella sezione speciale.
Lo sostiene il Ministero dello sviluppo economico nella nota del 27 maggio 2019, Prot, 133793, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio dopo aver ricevuto un atto notarile di messa in scioglimento e contestuale liquidazione di una SRL iscritta alla sezione speciale delle Start-up innovative. Nel caso specifico la Start-up svolge tre attività distinte, di cui solo una prettamente di ricerca.
Ricorda il Ministero che la Start-up per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva.
Di regola allo scioglimento di una società, consegue l'avvio della fase liquidatoria che comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa.

Con riferimento a quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione la società Start-up, potrebbe a soli fini liquidatori continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la liquidazione della società” a norma del primo comma dell’art. 2489 del Codice civile.
Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di Start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.
Tuttavia tale regola, prevede delle eccezioni. È infatti pacificamente ammesso che - eccezionalmente - possa procedersi con la fase di going concern, ovvero l’obbligo di valutazione del presupposto della continuità aziendale, come delineata nell'OIC 5 e poi 11, che prevede la continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della società.
Il presupposto del going concern è verificato quando l’impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile, e quindi non esiste intenzione o necessità di liquidare l’entità o interromperne l’attività.
Gli amministratori devono predisporre il bilancio in tale ottica: qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuità aziendale ciò va indicato nella informativa di bilancio.
L’art. 2428 C.C. dispone, al comma 1, che la relazione della gestione deve contenere “descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. Qualora esistano eventi o circostanze che singolarmente o nel loro complesso costituiscano incertezze e dubbi significativi, pur in presenza di accertata continuità aziendale, gli amministratori devono predisporre un’adeguata informativa in bilancio.
Un’incertezza significativa esiste quando la portata dell’effetto potenziale e la probabilità di effettiva realizzazione dell’evento o circostanza è tale che a giudizio del revisore si rende necessario una specifica informativa in bilancio per renderlo vero e corretto.

Nel caso specifico, esaminato dal Ministero, per garantire la permanenza in sezione speciale, è necessario che la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3. Ove tutto ciò manchi – conclude il Ministero - si deve procedere alla cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle Start-up.

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25. LUGLIO 2019 - START-UP INNOVATIVE QUASI IDENTICHE - Ammessa l’iscrizione nella sezione speciale di entrambe – Parere del Ministero dello sviluppo economico

Con parere del 1° luglio 2019, n. 170828, il Ministero dello sviluppo economico, in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio, fornisce chiarimenti in merito all’ammissibilità nella sezione speciale Start-up innovative, di due startup aventi identici soci, identica sede, denominazione quasi equivalente.
In particolare, entrambe le società, singolarmente, presentavano i requisiti, soggettivi e oggettivi, per l’iscrizione in sezione speciale ma, sulla base di una verifica generalizzata, intervenuta dopo la seconda iscrizione, la Camera di Commercio ha constatato che le società presentavano, oltre ad una denominazione evidentemente similare, le seguenti caratteristiche:
- sede legale presso lo stesso indirizzo;
- identico oggetto sociale;
- attività prevalente denunciata identica;
- presenza nella compagine sociale dell’altra start-up innovativa (e quindi stessi soci);
- presenza dello stesso soggetto come componente dell’organo amministrativo.

In assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, non può essere evidenziata una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi. D’altra parte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l’iscrizione dell’una rispetto all’altra. Il Ministero evidenzia innanzi tutto che, al caso proposto, trova applicazione la disposizione dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), che così dispone: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.
Ne consegue, che in assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, non può essere evidenziata una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi.
D’altra parte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l’iscrizione dell’una rispetto all’altra. Il Ministero ritiene, pertanto, che la Camera di Commercio debba raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese e, una volta acquisiti maggiori elementi, nel caso permangano dubbi, dovrebbe richiedere le autocertificazioni di possesso dei requisiti, in modo da sapere quale indicatore di innovatività è stato fatto valere, eventuali siti internet e presentation deck aziendali.

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26. MARZO 2021 - START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE (SIAVS) - Non può assumere contemporaneamente anche la qualifica di impresa sociale

Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota del 23 marzo 2021, Prot. 84932, ha affrontato il problema circa la possibilità per una start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS), di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.
Al riguardo, valutata la novità della problematica sottoposta, ha ritenuto opportuno acquisire (con nota del 25 febbraio 2021, Prot. 51317), sul punto, l’avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del Terzo Settore, il quale, con nota del 17 marzo 2021, Prot. 3756, ha chiarito di concordare con il Ministero dello sviluppo economico circa l’impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all’attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.
L’eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

1) Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) - ricorda il Ministero dello sviluppo economico - sono oggetto della generale disciplina in materia di start-up innovative recata dagli artt. 25-32 del D. L. n. 179/2012, e dalle stesse è dedicata la specifica disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 25, secondo cui “sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.
Confrontando il citato art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal D.Lgs. n. 112/2017, appare evidente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali, risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime. Un raffronto tra le due normative che regolano i due istituti porta a concludere che una impresa non possa essere contemporaneamente assoggettata ad entrambe le suddette discipline.

2) Da parte del Ministero del Lavoro si ribadisce che i due istituti sono ben distinti e incompatibili per la differente ratio legis che le sostiene.
La SIAVS, definita dall’art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012 è un particolare tipo di start-up innovativa, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per questa particolare categoria di enti, che in più opera in predeterminati ambiti, individuati attraverso il richiamo alle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 155/2006, già recante la disciplina dell’impresa sociale e oggi abrogato per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017.
Il già menzionato richiamo è volto appunto a definire, ferma restante la disciplina di base in materia, esclusivamente gli specifici ambiti in cui la start up è tenuta ad operare per essere qualificata “a vocazione sociale”. Tale caratteristica, che ne evidenzia la connessione con il mondo dell’imprenditoria sociale, “rappresenta un requisito intrinseco alla nozione giuridica di SIAVS”.
Ciò nonostante, le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi. Ciò che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività.
Il richiamo alla disciplina dell’impresa sociale serve solo a limitarne l’ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l’applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.
Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal D.L. n. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell’ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non “dispersi” a vantaggio immediato e diretto dei soci.
Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, con le limitate attenuazioni definite dalla stessa norma, è al contrario una condizione "permanente" che l'impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. Tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica - ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore - ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.
Per le motivazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro ribadisce la condivisione della posizione espressa dal Ministero dello sviluppo economico circa l’impossibilità di una cumulabilità delle due qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’impresa sociale e a quella sulle SIAVS e al contempo ritiene salva la possibilità che, alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex. art. 25 comma 4 D.L. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal D.Lgs. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16 marzo 2018, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale.

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RIFERIMENTI

. Per START-UP E INCUBATORI - Tipologia, natura e finalità, clicca QUI.

. Per le AGEVOLAZIONI FISCALI, clicca QUI.

. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE E APPROFONDIMENTI, clicca QUI.

. Per la MODULISTICA, MANUALI E GUIDE OPERATIVE, clicca QUI.

. Per la REDAZIONE DEL BILANCIO E GLI ADEMPIENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGSITRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.

. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-27 (1618 letture)

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