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CONSULENTI FINANZIARI - CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO ALLA CONSOB





CONTRIBUTO DI VIGILANZA A CARICO DEI PROMOTORI FINANZIARI - DOVUTO ALLA CONSOB

1. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2006

Con delibere n. 15267 e 15268 del 28 dicembre 2005 la CONSOB ha definito il regime contributivo per il l’esercizio 2006 e con delibera 15308 del 2 febbraio 2006 le modalità e i termini di versamento della contribuzione.
Per quanto riguarda i promotori finanziari il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2006 è stato fissato in € 218,00.
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 aprile 2006, utilizzando l'apposito modulo precompilato (MAV), che la Consob invierà all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2006.
Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, è concesso effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:
a) nome o cognome (se persona fisica), denominazione o ragione sociale (se società);
b) il codice fiscale.

Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento in questione è concesso altresì acquisire il MAV tramite Internet, seguendo le apposite istruzioni diramante dalla CONSOB.
Ai promotori finanziari è infine concesso, sempre nei venti giorni che precedono la scadenza, effettuare il versamento anche con carta di credito tramite rete Internet, seguendo le apposite istruzioni diramate dalla CONSOB.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


2. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2007

Con delibere n. 15711, 15712 e 15713 del 29 dicembre 2006 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2007) la CONSOB ha definito il regime contributivo per il l’esercizio 2007 e le modalità e i termini di versamento della contribuzione.
Per quanto riguarda i promotori finanziari il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2007 è stato fissato in € 213,00.
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 aprile 2007, utilizzando l'apposito modulo precompilato (MAV), che la Consob invierà all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2007.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


3. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2008

Con delibere n. 16258, 16259 e 16260 del 18 dicembre 2007, rese esecutive con D.P.C.M. del 9 gennaio 2008, la CONSOB ha definito il regime contributivo per il l’esercizio 2008 e le modalità e i termini di versamento della contribuzione.
Per quanto riguarda i promotori finanziari il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2008 è stato fissato in € 191,00.
Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2008, utilizzando l'apposito modulo precompilato (MAV), che la Consob invierà all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2008.
Gli interessati possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet.
A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2008, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


4. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2009

Con delibere n. 16757, 16758 e 16759 del 29 dicembre 2008, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009 e rese esecutive con D.P.C.M. del 22 gennaio 2009, la CONSOB ha definito il regime contributivo per l’esercizio 2009, le modalità e i termini di versamento della contribuzione.
Per quanto riguarda i promotori finanziari il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2009 è stato fissato in euro 81,00 pro capite.
Va ricordato che questo importo va aggiunto ai 110,00 euro che sono da versare all’Organismo per la tenuta dell’Albo, mantenendo così invariato, rispetto all'anno precedente, l’onere complessivo a carico di ciascun promotore (di 191,00 euro).

Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2009, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), che la Consob invierà all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2009.

Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, gli interessati possono effettuare il versamento presso qualunque sportello del gruppo Unicredit Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:
a) il nome e cognome (nel caso di persone fisiche) o la denominazione sociale (nel caso di persone giuridiche);
b) il codice fiscale
.

Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo gli interessati possono acquisire il MAV tramite rete Internet.
A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2009, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.
Il testo delle deliberazioni viene riportato nell'Appendice Normativa.


Sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle contribuzioni nei termini prescritti abilita la CONSOB ad avviare la procedura di riscossione coattiva ai sensi del art. 40, della legge n. 724/1994, come integrato dall’art. 65, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
Nei confronti, poi, dei promotori finanziari, il ritardo nel pagamento del contributo protrattosi per 45 giorni dalla scadenza integra anche una causa di cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 102 del nuovo Regolamento intermediari della Consob.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


5. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2010

Con delibere n. 17120, 17121 e 17122 del 30 dicembre 2008, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010, la CONSOB ha definito il regime contributivo per l’esercizio 2010, le modalità e i termini di versamento della contribuzione.
Per quanto riguarda i promotori finanziari il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2010 è stato fissato in euro 95,00 pro capite.
Va ricordato che questo importo va aggiunto alla somma di 107,00 euro da versare all’Organismo per la tenuta dell’Albo e quindi l’onere complessivo a carico di ciascun promotore ammonta a 202,00 euro.

Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2010, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), che la Consob invierà all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2010.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


6. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2011

Con delibere n. 17600, 17601 e 17602 del 28 dicembre 2010, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, la CONSOB ha definito il regime contributivo per l’esercizio 2011, le modalità e i termini di versamento della contribuzione.
Per quanto riguarda i promotori finanziari il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2011 è stato fissato in euro 93,00 pro capite.
Va ricordato che questo importo va aggiunto alla somma di 107,00 euro da versare all’Organismo per la tenuta dell’Albo e quindi l’onere complessivo a carico di ciascun promotore ammonta a 200,00 euro.

Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile 2011, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), che la CONSOB invierà all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2011.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


7. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2012

La CONSOB procede, come ogni anno, a determinare, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione.
I provvedimenti sono contenuti nelle delibere Consob n. 18050, 18051 ed 18052 del 28 dicembre 2011, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2012.
Il testo delle delibere viene riportato nell'Appendice normativa.

La Delibere contengono l’indicazione dei soggetti passivi, delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione dovuta per l’esercizio 2012, da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB.
I soggetti tenuti al versamento del suddetto “contributo di vigilanza” sono indicati nella Delibera n. 18050 che stabilisce come soggetti passivi:
• le SIM iscritte nell’Albo degli intermediari al 2 gennaio 2012;
• gli istituti bancari italiani;
• le SGR;
• gli intermediari finanziari iscritti al 2 gennaio nell’elenco speciale di cui all’art. 107, c.1 del D.lgs. n.385/93;
• gli agenti di cambio iscritti alla medesima data nel Registro unico e nel ruolo speciale;
• le Società di investimento a capitale variabile e gli Organismi di investimento collettivi;
• le imprese assicurative;
• i promotori finanziari regolarmente iscritti all’Albo;
• Borsa Italiana s.p.a.;
• Mts s.p.a.;
• la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
• le società di revisione, ed infine
• ulteriori soggetti, emittenti e detentori di strumenti finanziari, espressamente individuati nel Provvedimento
.

La misure del contributo di vigilanza per il 2012 sono dettagliatamente indicate – per categorie di soggetti – nella Delibera n. 18051.
Quest’anno, grazie ad un procedimento di razionalizzazione dei costi operato dalla Consob, la misura dei contributi ha subito una generale riduzione rispetto agli stessi nell’anno precedente.
Il pagamento del contributo di vigilanza deve essere effettuato inderogabilmente entro i termini indicati nel provvedimento CONSOB.
Nel caso in cui tali pagamenti siano effettuati tardivamente è prevista l’applicazione di interessi di mora nella misura del 2,5% annuo per il periodo compreso tra la data di scadenza del pagamento e la data di effettuazione dello stesso.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


8. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2013

La CONSOB procede, come ogni anno, a determinare, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione.
I provvedimenti per l'anno 2013 sono contenuti nelle delibere CONSOB n. 18426, 18427 ed 18428 del 21 dicembre 2012, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8 febbraio 2013.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


9. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2014

La CONSOB procede, come ogni anno, a determinare, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione.
I provvedimenti per l'anno 2014 sono contenuti nelle delibere CONSOB n. 18753, 18754 ed 18755 del 23 dicembre 2013, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2014.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


10. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2015

Con tre distinte deliberazioni del 23 dicembre 2014 (nn. 19086, 19087 e 19088) della Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2015, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, per l’anno 2015.
Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato entro il 15 aprile 2015, utilizzando esclusivamente l’apposito bollettino precompilato (MAV) che verrà spedito all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.
Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB.
Il versamento del contributo dovuto dalla Borsa Italiana Spa; da MTS Spa; dal Monte Titoli Spa, dalla Cassa di Compensazione e Garanzia Spa e dall’Organismo dei Promotori finanziari, dovrà essere effettuato, entro il 28 febbraio 2015, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB.
Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2015, al registro dei revisori legali e delle società di revisione, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, dovrà essere effettuato, mediante bonifico, entro:
a) il 28 febbraio 2015, qualora il bilancio chiuso nel 2014 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2014, negli altri casi;
c) il 30 settembre 2014, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.
Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


11. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2016

Con tre distinte deliberazioni della Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB) del 16 dicembre 2015 (nn. 19460, 19461 e 19462), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, per l’anno 2016.
Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato entro il 15 aprile 2016, utilizzando esclusivamente l’apposito bollettino precompilato (M.Av) che verrà spedito all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.
Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB.

Il versamento del contributo dovuto dalla Borsa Italiana Spa; da MTS Spa; dal Monte Titoli Spa, dalla Cassa di Compensazione e Garanzia Spa e dall’Organismo dei Promotori finanziari, dovrà essere effettuato, entro il 29 febbraio 2016 (essendo il 28 giorno festivo), mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB.

Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, dovrà essere effettuato, mediante bonifico, entro:
a) il 29 febbraio 2016 (essendo il 28 giorno festivo), qualora il bilancio chiuso nel 2015 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2015, negli altri casi;
c) il 30 settembre 2016, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


12. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2017

Con tre distinte deliberazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 21 dicembre 2016 (nn. 19826, 19827 e 19828), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, per l’anno 2017.
In particolare:
- la prima delibera (n. 19826), individua i soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2017;
- la seconda delibera (n. 19827), individua la misura della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2017;
- la terza delibera (n. 19828), determina le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta per l'esercizio 2017.
Tra i soggetti tenuti alla contribuzione in questione vi rientrano: le Società di intermediazione mobiliare; le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia; le Banche italiane, la Società Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta; le Società di gestione del risparmio; gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993; gli Agenti di cambio; le Società di gestione del risparmio; le Imprese di assicurazione; Consulenti finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (ex promotori finanziari); ecc.
Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato:
1) entro il 15 aprile 2017, utilizzando esclusivamente l’apposito bollettino precompilato (M.Av) che verrà spedito all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.
Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB;
2) entro il 28 febbraio 2017, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 0569603225 000060006X08, dai seguenti soggetti: Borsa Italiana s.p.a.; MTS s.p.a.; Monte Titoli s.p.a.; Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.; Organismo dei Consulenti finanziari;
3) entro il 15 aprile 2017, mediante bonifico bancario, da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito nei venti giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti interessati, dai soggetti esteri di cui all’art. 1, lettere d),. G), j) ed m) della delibera n. 19826.

Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, dovrà essere effettuato, mediante bonifico, entro:
Z a) il 28 febbraio 2017, qualora il bilancio chiuso nel 2016 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2016, negli altri casi;
c) il 30 settembre 2017, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


13. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2018

Con tre distinte deliberazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 20 dicembre 2017 (nn. 20232, 20233 e 20234), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, per l’anno 2018.
In particolare:
- la prima delibera (n. 20232), individua i soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018;
- la seconda delibera (n. 20233), individua la misura della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2018;
- la terza delibera (n. 20234), determina le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta per l'esercizio 2018.

Tra i soggetti tenuti alla contribuzione in questione vi rientrano: le Società di intermediazione mobiliare; le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia; le Banche italiane, la Società Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta; le Società di gestione del risparmio; gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993; gli Agenti di cambio; le Società di gestione del risparmio; le Imprese di assicurazione; Consulenti finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (ex promotori finanziari); ecc.
Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato:
1) entro il 15 aprile 2018, utilizzando esclusivamente l’apposito bollettino precompilato (M.Av) che verrà spedito all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.
Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB;

2) entro il 28 febbraio 2018, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 0569603225 000060006X08, dai seguenti soggetti: Borsa Italiana s.p.a.; MTS s.p.a.; Monte Titoli s.p.a.; Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.; Organismo dei Consulenti finanziari; 3) entro il 15 aprile 2018, mediante bonifico bancario, da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito nei venti giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti interessati, dai soggetti esteri di cui all’art. 1, lettere d),. G), j) ed m) della delibera n. 19826.

Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2018, al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, dovrà essere effettuato, mediante bonifico, entro:
a) il 28 febbraio 2018, qualora il bilancio chiuso nel 2017 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2017, negli altri casi;
c) il 30 settembre 2018, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

. Per il testo delle delibere citate, clicca QUI


13. FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO PER L’ANNO 2019

La CONSOB, con la delibera n. 20767 del 28 dicembre 2018 ha fissato la misura della contribuzione dovuta per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994.
I soggetti indicati nelle Tabella di cui all'art. 3 sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2019, un contributo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima Tabella.
Il Regime Contributivo 2019 prevede un unico contributo di vigilanza annuale per ciascuna categoria di soggetti vigilati.
La misura del contributo, cosi come le modalità ed i termini di versamento variano in relazione al soggetto tenuto al versamento.

I soggetti residenti in Italia pagano il contributo di vigilanza tramite il modulo MAV, che viene spedito all'indirizzo di residenza oppure presso la sede legale.
Coloro che non ricevono il modulo MAV possono stamparne copia dal sito Banca Popolare di Sondrio (https://servizi.popso.it/consob); ovvero utilizzare il servizio di ristampa indicato nella apposita sezione del Regime contributivo/contributi di vigilanza/ "modalità di pagamento".
I soggetti esteri pagano, di norma, mediante bonifico bancario.
Il bonifico bancario ­va effettuato sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 – Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma ‑ Cod. ABI 05696 – CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08.
Le modalità di pagamento indicate nella citata delibe­ra sono tassative.
Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli inte­ressi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

. Per il testo della delibera n. 20767/2019, clicca QUI



RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento degli AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, cliccate QUI

. Per approfondire l'argomento dei MEDIATORI CREDITIZI, clicca QUI

. Per i CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI (Ex CONSULENTI FINANZIARI), clicca QUI

. Per i CONTRIBUTI E LE SOMME DOVUTI ALL’OCF, clicca QUI

. Per il CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO ALLA CONSOB, clicca QUI

. Per le PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE IN MATERIA DI PROMOTORI FINANZIARI, clicca QUI

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, clicca QUI

. Per la GIURISPRUDENZA, clicca QUI



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Pubblicato su: 2019-03-31 (598 letture)

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