Diritto Societario: Indicazione della sede negli atti delle società di persone
Postato il Venerdì, 04 giugno @ 08:25:35 CEST di claudio |
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Il Ministero delle attività produttive interviene nuovamente in materia societaria con la Circolare n. 3578/C del 28 maggio 2004, sostenendo che la nuova normativa in tema di diritto societario relativa al trasferimento della sede non si applica alle società di persone.
Ci sia consentito dissentire da questa impostazione in quanto riteniamo che almeno alcune delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (tra cui l'art. 111-ter) – anche se in parte introdotte o modificate dal D. Lgs. n. 6 del 2003 e pertanto dettate nell’ambito della riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative – esprimono pur sempre principi di ordine generale di semplificazione la cui applicazione si estende a tutte le società disciplinate dal Libro V del Codice Civile.
La stessa riforma del diritto societario, pur trattando il riordino delle società di capitali e delle società cooperative, ha più volte e in maniera significativa richiamato la disciplina delle società di persone (basti pensare alla trasformazione, alla fusione e alla scissione; richiami si rinvengono anche all’interno della disciplina dettata per le società a responsabilità limitata).
Non si capisce per quale motivo le società di persone debbano essere tenute fuori dall’applicazione di una disposizione, in particolare quella dettata dall’art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che esprime un principio generale di semplificazione e che fa un chiaro rinvio a tutti i tipi di società.
Saremmo curiosi di sapere come si comporterà un Conservatore del Registro delle imprese di fronte ad un atto costitutivo o modificativo di una società di persone che riporta nell'articolo relativo alla sede l'indicazione del solo Comune …. Non pensiamo che ci si potrà appellare ad una Circolare del Ministero che prospetta una posizione assai discutibile e, da quanto ci risulta, scarsamente condivisa!
. Se vuoi conoscere il testo della Circolare n. 3578/C del 28 maggio 2004 clicca QUI.
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