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Dopo il via libera della Conferenza Unificata, è operativa dal 5 agosto la nuova modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione Asseverata di Inizio Attività (CILA-Superbonus).
Il nuovo modello deve essere utilizzato per tutti gli interventi ammissibili al superbonus previsti dell’art. 119 del decreto Rilancio, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti.
Come previsto dall’articolo 33 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, la presentazione della CILA sarà sufficiente per l’avvio dei lavori, e non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
Il modulo per la CILA-Superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.
Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
. Se vuoi scaricare il nuovo modello unico CILAS, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il modello allegato – Altri soggetti coinvolti, clicca QUI.
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Entro il 20 novembre 2013, le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013 (data di entrata in vigore del D.M. 6 marzo 2013) e non iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche ed amministrative (REA), devono presentare all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente una domanda di iscrizione nella apposita sezione, allegando:
a) l'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886;
b) una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente da un amministratore della società, portante l'attestazione riassuntiva dei nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.
Qualora le società di mutuo soccorso non provvedano a tali adempimenti nel termine stabilito, l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e conoscere le modalità operative per l'iscrizione nel Registro delle imprese, clicca QUI.
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A partire dal 1° giugno 2012, per il deposito degli atti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), dovrà essere utilizzata esclusivamente la nuova modulistica informatica realizzata secondo le specifiche tecniche approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 29 novembre 2011.
La data, inizialmente fissata al 9 maggio 2012, è stata posticipata, per questioni organizzative, al 1° giugno 2012, su comunicazione di Unioncamere del 11 maggio 2012, Prot. 0008997.
A decorrere da tale data sarà possibile utilizzare solo i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come il programma Comunica-Starweb, la nuova release del software Fedra 06.60.04 o altri programmi equivalenti.
Si ricorda che il nuovo software Fedra 06.60.04 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Pertanto, dal momento in cui l'utilizzo del nuovo software diverrà obbligatorio, per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma Comunica-Starweb (o programmi equivalenti).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e delle successive circolari ministeriali, clicca QUI.
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Camera di Commercio: Nuova modulistica Registro imprese – Circolare Ministero Sviluppo Economico
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Facendo seguito alla pubblicazione del decreto direttoriale 29 novembre 2011, con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, e alla Circolare n. 3646/C del 30 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012.
Nella circolare vengono evidenziare le novità più significative che hanno comportato la revisione e l’introduzione di nuovi campi nei modelli, che, a titolo esemplificativo, possiamo così sintetizzare:
• l’attuazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010, relativo alla soppressione di tre Ruoli e di un Elenco;
• i “contratti di rete”;
• l’introduzione di un nuovo formato XML per la trasmissione dei moduli allegati;
• l’introduzione del nuovo riquadro “comunicazione curatore” nei modelli I2 ed S3, in attuazione dell’art. 29, comma 6, del D.L. n. 78/2010;
• l’introduzione dei nuovi campi nei modelli I2 ed S5 che riguardano il settore delle opere pubbliche, ecc.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e delle successive circolari ministeriali, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 256), il decreto direttoriale 29 novembre 2011, con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali, riportate nell’Allegato A.
Nell’Allegato B sono state, invece, dettate le istruzioni per la compilazione delle sezioni AC, rispettivamente del modello I1 e I2, entrambe redatte dall’INPS.
Apportate anche integrazioni al decreto 30 marzo 2005, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento da trasmettere alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali abilitati.
Al decreto ha fatto seguito la Circolare n. 3646/C del 30 novembre 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le novità introdotte dal decreto.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Entro il 28 febbraio 2011, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, che chiudono l’esercizio al 31 dicembre 2010, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010, comprensiva del conto economico e della nota integrativa.
Si ricorda che anche i consorzi con attività esterna hanno l’obbligo di redigere la situazione patrimoniale in formato elettronico elaborabile (XBRL); pertanto il deposito dovrà essere effettuato allegando al modello B:
- le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale, compilate secondo lo standard XBRL, e
- la nota integrativa in formato PDF/A.
Nel caso di ritardato od omesso deposito verrà applicata - a ciascun soggetto obbligato al deposito - la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. di euro 549,34 (più le spese di procedimento).
. Se vuoi approfondire l'argomento, clicca QUI.
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Due recenti disposizioni di legge hanno previsto che alcuni adempimenti amministrativi devono essere eseguiti dagli interessati mediante l'utilizzo della "Comunicazione Unica".
Si tratta di due nuovi adempimenti che riguardano:
1) alcune operazioni straordinarie, quali: il trasferimento di sede all'estero; i conferimenti d'azienda; le fusioni e le scissioni (previsto dall’art. 4, comma 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40);
2) l'eventuale insinuazione al passivo da parte dei curatori fallimentari (previsto dall'art. 29, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122).
In attesa che venga aggiornata la modulistica ufficiale, su entrambi gli adempimenti sono arrivate opportune ed approfondite delucidazioni da parte di Unioncamere con la Nota del 26 luglio 2010, Prot. 0012393.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Nota di Unioncamere (Punto 24), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo ai nuovi adempimenti a carico dei curatori fallimentari e scaricare una tabella riassuntiva degli adempimenti presso il Registro delle imprese, clicca QUI.
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Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2009 devono versare il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione o annotazione.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che determinerà gli importi del diritto annuale per l’anno 2009 le imprese di nuova iscrizione dovranno pagare, in via provvisoria, gli stessi importi previsti per l’anno 2008.
Nel caso in cui il decreto stabilisca per l'anno 2009 importi diversi da quelli già versati, le imprese dovranno compensare o conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione entro il 16 giugno 2009, utilizzando il modello F24.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito, in via transitoria, i codici tributo per il versamento, tramite F24, del diritto annuale di competenza della Camera di Commercio di Fermo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della Circolare n. 3621/C del 19 gennaio 2009 e della risoluzione dell'Agenzia delle entrate, clicca QUI.
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Fisco: Ridotte le sanzioni dovute per il ravvedimento operoso
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L'art.16, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 e in vigore dal 29 novembre 2008, ha apportato modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1992, riducendo la misura delle sanzioni dovute per effettuare il ravvedimento operoso.
Dal 29 novembre 2008, pertanto, per regolarizzare il versamento del diritto annuale, la sanzione è ridotta:
- dal 3,75% al 2,50% , in caso di ravvedimento breve, possibile entro 30 giorni dalla violazione;
- dal 6% al 3% , in caso di ravvedimento lungo, possibile entro un anno dalla violazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 dicembre 2008, avanza, tuttavia, dubbi sull'applicabilità di tale norma anche in materia di diritto annuale.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3611/C del 20 luglio 2007, ha fornito direttive per dare ordine e sistematicità ai chiarimenti resi, nel corso del tempo, sui punti controversi della disciplina del Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Il Ministero fornisce indirizzi su tre fondamentali questioni:
1) tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA;
2) modalità di aggiornamento dei dati raccolti nel REA;
3) legittimazione alla presentazione delle denunce al REA.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Circolare, clicca QUI
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere n. 549 del 17 gennaio 2007, chiarisce la portata della locuzione "atti societari" di cui all'art. 31, comma 2-quinques, della legge n. 340/2000: anche le richieste di iscrizione al Registro delle imprese della nomina di amministratori, di liquidatori o di rappresentanti comuni degli obbligazionisti rientrano tra gli atti che possono essere depositati da professionisti muniti di incarico.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del Parere del Ministero, clicca QUI
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3602/C del 3 agosto 2006, dopo aver esaminato i risultati di un questionario inviato alle Camere di Commercio, richiama l’attenzione su quattro punti:
a) il rispetto dei termini di iscrizione, stabiliti dall’art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 581/1985;
b) l’attivazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali e delle società non più operative, prevista dal D.P.R. n. 247/2004;
c) il potenziamento della diffusione capillare degli strumenti di sottoscrizione digitale (smart card e CNS);
d) l’utilizzo facoltativo della procedura di “protocollo automatico”, sia per quanto riguarda i bilanci che per quanto riguarda le altre iscrizioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20 gennaio 2004.
Si riporta il testo della Circolare:
. Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 3602/C del 3 agosto 2006: Vigilanza sulla tenuta del Registro delle imprese.
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Dopo un lungo periodo di studio, la Commissione istituita per la revisione del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 è arrivata alla conclusione dei lavori predisponendo la stesura di una bozza definitiva.
La revisione si era resa necessaria dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario.
Quando tutto sembrava pronto per la sua pubblicazione, improvvisamente, qualcuno ha ritenuto opportuno rilevare che tale decreto non poteva essere emanato in quanto mancava una precisa disposizione di legge-delega alla revisione.
Si è subito corsi ai ripari, tanto che la legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel convertire il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ha aggiunto l’articolo 1-bis relativo alle “Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA”.
Segue... (premere su "Leggi Tutto..." per leggere tutta la notizia)
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La Direzione Generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive ha emanato la Circolare 4 agosto 2005, Prot. 1578744, con la quale si invitano le Camere di Commercio ad un attento controllo in fase di iscrizione delle società cooperative nell’apposito Albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004 e gestito attraverso il sistema informatico del Registro delle imprese.
L’Albo delle società cooperative dovrà essere anche uno strumento di vigilanza per fornire una esatta fotografia della effettiva dimensione del sistema cooperativistico.
Le Camere di Commercio sono, inoltre, invitate ad inviare, alla competente Direzione Generale, un elenco delle società cooperative che non hanno presentato la domanda di iscrizione all’Albo o che non hanno presentato il bilancio di esercizio per oltre due annualità consecutive.
Segue... (premere su "Leggi Tutto..." per leggere tutta la notizia)
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Si ricorda che, entro il 28 febbraio, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004, senza allegare l’elenco dei consorziati, attraverso l’invio telematico o il deposito su supporto informatico, con l'utilizzo della firma digitale.
Per i consorzi di garanzia collettiva fidi (quelli che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associare) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, e in particolare i commi 34, 35 e 36, nelle quali viene previsto quanto segue:
- le modificazioni dei consorziati devono essere comunicate soltanto una volta l’anno, contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio;
- il bilancio d’esercizio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni previste per le Spa, approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e depositato al Registro imprese entro 30 giorni dall’approvazione, corredato dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione e dalla eventuale relazione del collegio sindacale, utilizzando la consueta modulistica informatica (mod. B + Int. S).
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Il 31 dicembre 2004 rappresenta:
- il termine ultimo per adeguare gli statuti delle società cooperative alle nuove disposizioni inderogabili;
- l’ultimo giorno per compiere la scelta per il regime della mutualità prevalente;
- l’ultimo giorno di vigenza delle clausole dei vecchi statuti che contrastino con le nuove norme imperative.
Non sono previste semplificazioni procedurali. Le cooperative non possono quindi esimersi dalla procedura della convocazione dell’assemblea straordinaria e dal raggiungimento dei quorum deliberativi previsti dagli statuti.
Solo in terza convocazione sarà possibile usufruire di un quorum particolarmente agevolato (la maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea).
Dal 1° gennaio 2005, la “sanzione” per il mancato adeguamento è rappresentata dalla perdita dei benefici fiscali.
Per un approfondimento si rimanda a:
. Le principali scadenze previste dalla riforma per le società cooperative. Le norme transitorie.
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Unioncamere ha organizzato, dal 18 al 23 ottobre, la settimana nazionale della conciliazione.
Presso le 103 Camere di Commercio verranno organizzati incontri, convegni, seminari e tavole rotonde, nell’intento di dare un impulso alla diffusione della cultura della conciliazione.
Il ruolo delle Camere di Commercio in materia di conciliazione è cresciuto notevolmente in questi anni, come peraltro confermato dalla nuova riforma del diritto societario.
Le Camere di Commercio sono gli unici enti pubblici che verranno iscritti di diritto nel Registro degli organismi di conciliazione, istituiti presso il Ministero della Giustizia.
Per reperire informazioni sulle caratteristiche della conciliazione camerale, cliccate QUI
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Il 30 settembre 2004 rappresenta:
- il termine ultimo per adeguare gli statuti delle società di capitali alle nuove disposizioni inderogabili, usufruendo di un quorum particolarmente agevolato (la maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea);
- l’ultimo giorno di vigenza delle clausole dei vecchi statuti che contrastino con le nuove norme imperative;
- l'ultimo giorno per poter usufruire del quorum agevolato per trasformare una Srl in Spa;
- l’ultimo giorno di applicazione delle norme del vecchio Codice Civile, tenute ancora in vita per effetto del disposto di cui al comma 4 dell’art. 223-bis delle disposizioni transitorie e di attuazione.
Dal 1° ottobre 2004, la “sanzione” per il mancato adeguamento è rappresentata dalla tacita abrogazione delle disposizioni statutarie confliggenti con le nuove norme imperative dettate dalla riforma.
Si ritiene, inoltre, che dopo tale data non potranno essere utilizzati i quorum agevolati previsti dall’art. 223-bis delle disposizioni transitorie, ma dovranno essere applicati i nuovi quorum disposti dalla legge di riforma.
La data del 30 settembre 2004 va tuttavia interpretata più come una opportunità che come un vero e proprio obbligo. L'opportunità che viene concessa è quella di poter disporre, a seconda delle proprie esigenze, di scelte molto vaste e addirittura di comportamenti una volta banditi nel diritto previgente.
Per chi vuole approfondire l’argomento, segnaliamo:
Le principali scadenze previste dalla riforma per le società di capitali. Le norme transitorie e l’adeguamento degli statuti. Gli adempimenti presso il Registro delle imprese.
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Il Ministero delle attività produttive interviene nuovamente in materia societaria con la Circolare n. 3578/C del 28 maggio 2004, sostenendo che la nuova normativa in tema di diritto societario relativa al trasferimento della sede non si applica alle società di persone.
Ci sia consentito dissentire da questa impostazione in quanto riteniamo che almeno alcune delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (tra cui l'art. 111-ter) – anche se in parte introdotte o modificate dal D. Lgs. n. 6 del 2003 e pertanto dettate nell’ambito della riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative – esprimono pur sempre principi di ordine generale di semplificazione la cui applicazione si estende a tutte le società disciplinate dal Libro V del Codice Civile.
La stessa riforma del diritto societario, pur trattando il riordino delle società di capitali e delle società cooperative, ha più volte e in maniera significativa richiamato la disciplina delle società di persone (basti pensare alla trasformazione, alla fusione e alla scissione; richiami si rinvengono anche all’interno della disciplina dettata per le società a responsabilità limitata).
Non si capisce per quale motivo le società di persone debbano essere tenute fuori dall’applicazione di una disposizione, in particolare quella dettata dall’art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che esprime un principio generale di semplificazione e che fa un chiaro rinvio a tutti i tipi di società.
Saremmo curiosi di sapere come si comporterà un Conservatore del Registro delle imprese di fronte ad un atto costitutivo o modificativo di una società di persone che riporta nell'articolo relativo alla sede l'indicazione del solo Comune …. Non pensiamo che ci si potrà appellare ad una Circolare del Ministero che prospetta una posizione assai discutibile e, da quanto ci risulta, scarsamente condivisa!
. Se vuoi conoscere il testo della Circolare n. 3578/C del 28 maggio 2004 clicca QUI.
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gscolaro Scrivere "La presentazione dei bilanci sta entrando nel vivo. Ma anche quest'anno, nonostrante la forte semplificazione operativa della Finanziaria 2004, l'adempimento non si presenta dei più semplici per gli operatori.
Le guide diramate da alcune Camere di Commercio, stanno generando confusione sul delicato problema della dichiarazione di conformità degli atti allegati alla pratica.
Si passa dall'interpretazione rigida della normativa oggi in vigore, che nega all'amministratore la possibilità di dichiarare conformi i documenti informatici, all'interpretazione opposta.
A nulla sono valse le uttime circolari del Ministero delle Attività Produttive, che si sono occupate solo di chiarire l'assenza del regime di esclusiva.
E' tempo di emanare un regolamento nazionale per i depositi e per le istanze. La capacità d'indirizzo di Unioncamere non trova tutti i registri delle imprese in sintonia e questo è sintomo che urge un provvedimento legislativo d'interpretazione autentica, che funga anche da regolamento.
Giuseppe Scolaro - Ragioniere commercialista."
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Il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, fornisce una interpretazione autentica del disposto di cui all’art. 2, comma 54, della L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) chiarendo che la possibilità concessa ad alcune tipologie di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), regolarmente iscritti nei rispetti Albi e forniti di firma digitale, di attestare la conformità all’originale della documentazione trasmessa al Registro delle imprese, deve ritenersi limitata ai bilanci ed agli altri documenti di cui all’art. 2435 C.C..
Tale possibilità non può, pertanto, essere estesa ad atti societari di altra natura.
. Si riporta il testo della Circolare:
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004: Art. 2, comma 54, legge del 24.12.2003, n. 350, relativo alla trasmissione telematica o su supporto informatico di atti societari.
. Nel file allegato viene proposto, sull'argomento, un contributo a cura di Claudio Venturi dal titolo:
L’invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese.
Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere.
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Le disposizioni di cui all’articolo 13, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, e in particolare i commi 34, 35 e 36 si applicano esclusivamente ai consorzi di garanzia Fidi, quelli che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associare.
Per le altre tipologie di consorzi con attività esterna si applicano invece le disposizioni di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, compreso il deposito della situazione patrimoniale, da effettuarsi entro il 1° marzo 2004, senza allegare l’elenco dei consorziati.
Per quanto riguarda i consorzi di garanzia collettiva fidi, la nuova normativa prevede:
- le modificazioni dei consorziati devono essere comunicate soltanto una volta l’anno, contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio;
- il bilancio d’esercizio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni previste per le Spa, approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e depositato al Registro imprese entro 30 giorni dall’approvazione, corredato dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione e dalla eventuale relazione del collegio sindacale, utilizzando la consueta modulistica (mod. B + Int. S).
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Unioncamere ha inviato alle Camere di Commercio una Lettera-Circolare nella quale chiarisce alcuni punti controversi cercando di fornire una corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 2, comma 54 della Legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) in tema di invio telematico di alcuni atti all’ufficio del Registro delle imprese.
. Si riporta il testo della Lettera-Circolare 11 febbraio 2004, Prot. 1551/PS/ce, inviata alle Camere di Commercio:
Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 2, comma 54.
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Lettera di Assonime al Ministro Marzano sul Registro delle imprese
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Con una lettera inviata al Ministro Marzano, Assonime esprime alcune preoccupazioni riguardo al nuovo Registro delle imprese informatizzato, operativo dallo scorso novembre, soffermandosi essenzialmente sul quadro normativo recentemente innovato dall’articolo 2, comma 54, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).
Servono percorsi più snelli ed occorre eliminare quegli oneri per gli utenti che non risultano giustificati dal perseguimento di obiettivi di interesse generale.
Per scaricare il testo completo della lettera, cliccate QUI
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Si ricorda che, per il combinato disposto di cui al 1° comma dell’articolo 2362 del Codice Civile e dell’articolo 223-vicies bis delle disposizioni di attuazione e transitorie, gli amministratori di quelle Società per azioni, le quali alla data del 1° gennaio 2004 risultano essere con un unico azionista, sono tenuti a depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione delle generalità complete dell’unico socio, entro il 30 gennaio 2004.
Per le modalità di presentazione della domanda di isrizione al Registro delle imprese, si veda il Punto 9 della Newsletter n. 1 del 22 gennaio 2004, cliccando QUI
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Vogliamo porre all’attenzione dei nostri visitatori uno studio elaborato da ASSONIME (Associazione tra le società italiane per azioni) sulla “Informatizzazione del registro delle imprese e semplificazione”, vista come occasione privilegiata per costruire un moderno sistema di pubblicità commerciale che consenta, nell’interesse degli utenti e senza pregiudicare le esigenze di certezza proprie di un registro pubblico, una pluralità di modalità alternative di adempimento degli obblighi pubblicitari.
In questo studio, l’ASSONIME avanza l'idea di riproporre la soluzione sperimentata nella fase transitoria con i bilanci, generalizzandola a tutti gli atti soggetti a deposito o a iscrizione nel Registro delle imprese.
Buona lettura!
Per scaricare il testo completo dello studio elaborato da ASSONIME, cliccate QUI
Nel file allegato vi proponiamo una scheda riassuntiva curata da Claudio Venturi:
La informatizzazione del Registro delle imprese – Proposte di semplificazione dei procedimenti - Scheda riassuntiva.
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