Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il “contratto di rete” dovrà essere:
a) redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero redatto per atto firmato digitalmente, a norma degli articoli 24 o 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti;
b) trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Questo è quanto stabilito dall’art. 45 della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, che ha ulteriormente modificato i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009.
Con lo stesso articolo è stato confermato il contenuto minimo obbligatorio del contratto di rete ed è stata introdotta una ulteriore novità, per effetto della quale le modifiche al contratto di rete dovranno essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura del soggetto indicato nell'atto modificativo, soltanto presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Sarà poi tale ente a provvedere alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare la normativa aggiornata relativa ai contratti di rete di imprese, clicca QUI.
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