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Ordinamento delle Camere di Commercio

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CORTE COSTITUZIONALE
Illegittimo l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa da parte delle Camere di Commercio
Le conseguenze della sentenza - Da fissare i tempi e le modalità di restituzione delle somme non dovute



Seppure l'imposizione di regole di contenimento della spesa può ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi, operati in contesti di grave crisi economica, “non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire detti risparmi e lasciando invariato il saldo complessivo della spesa consolidata”.
“L'equilibrio della finanza pubblica allargata non può essere realizzato attraverso lo "sbilanciamento" dei conti delle Camere di commercio. E' di tutta evidenza, difatti, come realizzare un punto di equilibrio macroeconomico attraverso il correlato squilibrio del sistema camerale costituisca una intrinseca irragionevolezza. Ciò, oltretutto, provoca indubbi riflessi negativi sui servizi alle imprese “… non solo perchè incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati da tali enti e facenti capo ai rispettivi iscritti, ma anche perchè penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere di commercio, con pregiudizio del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”.

È quanto si legge nella sentenza n. 210 depositata il 14 ottobre scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, n. 42 del 19 ottobre 2022 (redatta dall’ex presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema), con cui la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l’applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

A sollevare questioni di legittimità costituzionale degli articoli:
61, commi l, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 (atto d’esordio del Governo Berlusconi IV);
6, commi l, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Spending review del Governo Monti);
8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review del Governo Monti);
50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 (Spending review del Governo Renzi),
è stato il Tribunale ordinario di Roma, Sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, sussidiarietà orizzontale.

In sostanza tutte queste norme imponevano alle Pubbliche Amministrazioni una serie di tagli di spesa, chiedendo agli enti dotati di autonomia finanziaria (comprese le Camere di Commercio) di versare allo Stato un obolo parti al taglio indicato alle altre Amministrazioni pubbliche.

Secondo la Corte Costituzionale, al fine dell'inquadramento delle questioni di legittimità costituzionale delle citate norme, è necessario partire dalle peculiarità delle Camere di commercio.
Le Camere di commercio sono dotate del carattere di autarchia; esse sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1, L. n. 580/1993).
Tale qualificazione è confermata dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, che le ha configurate come «ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione» (sentenza n. 477 del 2000).
Le Camere di commercio sono «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica» (sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017).
Così, nella formula dell' "autonomia funzionale", accanto ai caratteri dell'autogoverno e dell'autoamministrazione organizzativa e funzionale, è ricompresa anche l'autonomia finanziaria, cioè la richiamata assenza di finanziamenti statali correnti e di interventi finalizzati a garantirne il risanamento nei casi di deficit accumulati dalla gestione ordinaria.

La Corte ricorda che l'art. 1, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 219 del 2016, modificando l'art. 18 della legge n. 580 del 1993, ha disciplinato in maniera puntuale le risorse destinate alle Camere di commercio, collegando il loro finanziamento al diritto camerale.
La stessa norma ha eliminato la previsione che contemplava, tra le fonti di finanziamento delle Camere di commercio, anche entrate e contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali e da convenzioni, previsti in relazione alle attribuzioni delle Camere di commercio. In tal modo il diritto camerale è divenuto il principale strumento di sostegno di iniziative finalizzate a tutelare e sviluppare quei settori economici capaci, a loro volta, di generare effetti di crescita e di occupazione.
A decorrere dall’anno 2017, l’entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento.
Tale riduzione, in aggiunta all’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio rendendo, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Per i motivi sopra individuati, e in virtù dell'acclarata peculiarità della situazione delle Camere di commercio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, delle norme indicate sopra, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Le disposizioni in esame sono illegittime sotto più profili:
• della dubbia proporzionalità (artt. 3 e 53 Cost.) tra i sacrifici imposti a tali autonomie funzionali e il beneficio correlativamente conseguito dall'Erario, in quanto risulterebbero frustrati gli interessi tutelati dalle Camere di commercio e facenti capo ai rispettivi iscritti, e sarebbero di intralcio alla corretta ed economica gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere, a fronte di utilità meramente patrimoniali e non adeguatamente delineate, con pregiudizio del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
• della eccessiva frustrazione (anzichè valorizzazione) delle economie di gestione conseguite dagli organismi ed enti del settore classificatorio della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) e, tra questi, delle Camere di commercio, a detrimento dei principi di intrinseca ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento dell'amministrazione, sussidiarietà orizzontale (artt. 3, 97 e 118 Cost.);
• dell'imposizione di un prelievo continuativo prevalentemente gravante sul patrimonio degli iscritti e dei soggetti tenuti ai versamenti obbligatori in favore della Camera di commercio, senza alcun rispetto dei principi di rispetto della capacità contributiva e di progressività codificati all'art. 53 Cost.

L'applicazione alle Camere di commercio di tali disposizioni risulta irragionevole, a fronte della particolare autonomia finanziaria di detti soggetti, che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.
Per la Consulta, in definitiva, dall’anno 2017 e fino a tutto il 2019, l’obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti "mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria" di tali enti, determinando anche un aggravamento dei relativi bilanci, le cui entrate risultano, a regime, effettivamente dimezzate.

I primi commenti

Con questa sentenza sono stati riportati equità ed equilibrio nel sistema dei conti delle Camere di commercio, enti per legge dotati di autonomia finanziaria le cui risorse non derivano da contributi statali.
Sono stati finalmente riconosciuti ed eliminati gli indubbi riflessi negativi che tale norma stava portando al sistema imprenditoriale.
Ora si attende di conoscere tempi e modi con cui si darà compimento alla sentenza che dovrebbe vedere restituiti alle casse della Camera di commercio ingenti risorse versate e non dovute (si ipotizzano cifre che si aggirano sui 40 milioni di euro per ogni anno per tutto il sistema camerale); risorse che potranno essere riversate sul territorio per interventi destinati a quella che è la missione delle Camere di Commercio: contribuire allo sviluppo e alla competitività delle imprese.

Secondo il Dr. Gianluca Gambella, Responsabile Servizi economico-finanziari della Camera di Commercio delle Marche, “nella sentenza pubblicata lo scorso 14 ottobre la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime tutte le norme impugnate (contenute nel D.L. n. 112/2008, nel D.L. n. 78/2010, nel D.L. n. 95/2012 e nel D.L. n. 66/2014) precisando che tale illegittimità riguarda gli anni dal 2017 al 2019 indicati nella sentenza e oggetto del ricorso. Tuttavia, la questione si ripropone anche successivamente, ossia dal 2020 ad oggi, considerato quanto stabilito ai commi dal 590 al 600 dell’articolo 1, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), la quale richiama espressamente tutte le suddette norme impugnate che la Corte non poteva esaminare in quanto non oggetto del ricorso originario. In questo periodo, peraltro, le Camere di Commercio hanno continuato a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, in base alle norme dichiarate incostituzionali, addirittura con una maggiorazione del 10% rispetto agli importi previsti nel 2018”.

“In attesa di urgenti chiarimenti da parte di Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico in merito alle modalità con cui procedere al recupero delle somme illegittimamente versate dal 2017 al 2022, le Camere di commercio” - precisa ancora il Dr. Gianluca Gambella – “stanno valutando la concreta possibilità di non prevedere alcuna somma da destinare ai versamenti allo Stato, con riferimento all'anno 2023, anche in coerenza con la ratio della sentenza citata, che mira a salvaguardare il principio di "autarchia funzionale", consistente nell'autosufficienza delle risorse camerali da destinare all'adempimento delle proprie funzioni, tra cui quella fondamentale di sostegno alle imprese del territorio di riferimento”.
Ci risulta che Unioncamere abbia già preso contatti con la Ragioneria Generale dello Stato per concordare e sapere quali saranno i passaggi successivi da parte del Governo e quelli che invece spettano alle stesse Camere di Commercio. Non resta che attendere l’evoluzione degli accadimenti.

- Si riporta il testo della:
. Sentenza della Corte Costituzionale n. 210, depositata il 14 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, n. 42 del 19 ottobre 2022.


LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

1. 31 LUGLIO 2009 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante ”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. La legge è entrata in vigore il 15 agosto 2009.

All’art. 53, comma 1, viene prevista una delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale riforma dovrà arrivare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (entro il 15 febbraio 2010) e che punterà a semplificare le procedure gestionali e di vigilanza su tali enti, oltre che a valorizzarne missione specifiche e singole attività.

Tale riforma dovrà rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle Camere di Commercio, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle Camere di Commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle Camere di Commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell’ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove Camere di Commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle Camere di Commercio a sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle Camere di Commercio sul territorio, nonchè valorizzazione del ruolo dell’Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all’attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
.

Al secondo comma del citato art. 53 viene disposta una modifica all’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), con l’aggiunta della lettera g-bis) al comma 1. In sostanza, si stabilisce che rientrano nell’ambito della competenza della giustizia amministrativa anche “i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.
Si tratta dei provvedimenti in merito ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese nonchè dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonchè all'elezione dei membri della giunta.
Ricordiamo che le norme di attuazione previste dall’art. 12, comma 3 della legge n. 580/1993 sono state emanate con il D.M. 24 luglio 1996, n. 501.


2. La proposta del Governo

Sono trascorsi 15 anni dall'approvazione delle legge n. 580, che riformò le Camere di Commercio ed è giunto il momento di apportare alcuni correttivi alla disciplina delle Camere di Commercio con l'obiettivo di renderla più moderna e razionale.
Il Governo ha messo a punto, dopo aver raccolto i suggerimenti delle stesse Camere di Commercio, una proposta di riforma, già sottoposta al vaglio preliminare delle Regioni, che si ispira a principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, snellimento delle procedure.


3. 26 NOVEMBRE 2009 - La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

La Conferenza delle Regioni del 26 novembre 2009 ha approvato una proposta per la riforma dell’ordinamento della Camere di Commercio, prevista dalla delega contenuta nell’articolo 53 della legge n. 99/2009, recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Nella premessa si sostiene la Regione oggi dovrebbe assurgere a vero e proprio referente del sistema camerale per le attività a sostegno del sistema economico locale, quanto lo è lo Stato per i profili ordinamentali e per le funzioni di certificazione e di regolazione del mercato.
Pertanto, nel riqualificare il ruolo della Regione, occorre anche ridisegnare con maggiore nettezza il reciproco posizionamento delle istituzioni Stato e Regione nei confronti del sistema camerale, definendo con maggior precisione possibile le rispettive competenze.

Il documento elaborato dalle Regioni e dalle Province Autonome fissa poi nei seguenti sei punti le linee essenziali della riforma:
1) Riconsiderare la natura delle funzioni e dei compiti esercitati dalle Camere di Commercio.
Le funzioni amministrative che le Camere di Commercio andranno ad esercitare, sia pur in linea di continuità con quanto avviene oggi, non potranno essere “attribuite”, ovvero identificate da una legge generale dello Stato come funzioni nel patrimonio dell‘ente; dovranno bensì essere “delegate” dallo Stato e dalle Regioni.
I “compiti” che le CCIAA eserciteranno potranno invece scaturire sia autonomamente, in forza del ruolo che la legge assegna all’ente - che è qualificato “autonomia funzionale”, ovvero ente dotato di autonomia organizzativa, che esprime la rappresentanza di interessi specifici, settoriali, e le cui funzioni sono determinate in riferimento a tali interessi - , che sulla base di rapporti convenzionali con gli enti pubblici istituzionali (Stato, Regioni ed enti locali territoriali).
2) Contestualizzare l’attività programmatoria delle Camere di Commercio: le Camere di Commercio, nel momento in cui programmano i propri interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia locale, debbano muoversi in coerenza con gli atti di programmazione degli enti territoriali di riferimento, ovvero della Regione e della Provincia.
3) Ridefinire i ruoli di Stato e Regione in materia di vigilanza sulle Camere di Commercio: gli enti camerali sono sottoposti alla vigilanza sia dello Stato (Ministero dello Sviluppo Economico) che della Regione.
4) Semplificare e rafforzare la procedura di nomina dei consigli camerali.
Occorre una meditata riflessione sulla possibilità di introdurre effettivamente l’elezione diretta del consiglio camerale da parte delle imprese.
Qualora si mantenga la previsione della nomina, anche in alternativa all’elezione diretta, occorre ribadire la potestà di nomina in capo al Presidente della Regione, quale arbitro imparziale del procedimento.
5) Maggiore trasparenza nella rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori.
Occorre apportare dei correttivi alla normativa vigente affinché sia rilevato in modo trasparente il grado di rappresentatività delle organizzazioni ed associazioni che concorrono per l’assegnazione dei seggi nel costituendo consiglio camerale.
6) Miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio.
Il miglioramento degli assetti organizzativi deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri di efficacia, efficienza ed economicità; di conseguenza si propone, nell’ambito della gestione finanziaria delle Camere di Commercio, l'introduzione di metodologie di parametrazione ai "costi standard", in modo da assicurare una maggior trasparenza nell'allocazione delle risorse destinate al funzionamento e alle politiche per le imprese, e con l'effetto di indurre processi di competizione virtuosa tra le Camere di Commercio.

. Se vuoi consultare il documento della Conferenza delle Regioni, clicca QUI.


4. 17 DICEMBRE 2009 - Il Governo avvia la riforma delle Camere di Commercio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo, che dà attuazione alla delega contenuta nella Legge Sviluppo, con cui si rivede la disciplina del sistema delle 105 Camere di Commercio italiane.
Il provvedimento, che passa ora all'esame della Conferenza Stato-Regioni e poi al parere delle Commissioni parlamentari, rafforza le aree dei servizi per l'internazionalizzazione, per la semplificazione delle attività di impresa, per la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e digitale e della competitività territoriale.

. Se vuoi legge il Comunicato Stampa del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2009, clicca QUI.


5. 27 GENNAIO 2010 - Le raccomandazioni della Conferenza delle Regioni

Il 27 gennaio 2010 la Conferenza delle Regioni ha espresso la propria intesa sul decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di Camera di Commercio. La Conferenza delle Regioni ha però espresso alcune raccomandazioni contenute in un documento.

. Se vuoi scaricare questo documento, clicca QUI.


6. 10 FEBBRAIO 2010 - Il Consiglio dei Ministri vara la riforma delle Camere di Commercio

Il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010 ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto Legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio.
Il testo, che ha ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari, recepisce gli indirizzi regionali formulati in sede tecinica.

Queste sono alcune tra le principali novità:
1) Viene inserito e definito il concetto di “sistema camerale”, di cui fanno parte le Camere di Commercio, le Unioni Regionali, l’Unioncamere nazionale, le strutture di sistema e le Camere di Commercio italiane all’estero.
2) Si stabilisce che, ove nascano nuove Province, l’istituzione di nuove Camere può avvenire solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese.
3) Viene confermata la potestà regolamentare delle Camere di Commercio.
4) E' stata inserita una norma per assicurare le pari opportunità, per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di Commercio, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
5) Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.
6) La determinazione del diritto annuale non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

- Si riporta il testo dello Schema di decreto legislativo e della Relazione illustrativa:
. Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio - TESTO DEL DECRETO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 10 FEBBRAIO 2010.

. Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.


. Se vuoi scaricare il Comunicato Stampa di Unioncamere e conoscere alcune delle principali innovazioni, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il Comunicato Stampa del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo italiano, clicca QUI.


7. 25 FEBBRAIO 2010 - La riforma sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"
Il testo del decreto n. 23/2010 e della legge n. 580/1993 nella sua redazione aggiornata viene riportato nell'Appendice normativa.


- Si riporta una tabella nella quale viene riportato il testo della Legge n. 580/1993 comparato con il testo del D. Lgs. n. 23/2010:
. Riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio. Due provvedimenti a confronto.


8. 15 MARZO 2010 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'Internazionalizzazione, ha emanato la circolare 15 marzo 2010, Prot. 10049, con la quale fornisce i rimi elementi di illustrazione ed interpretazioni delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010, in vigore dal 12 marzo 2010, riservandosi di intervenire successivamente con circolari più approfondite.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


9. 23 SETTEMBRE 2011 - Pubblicati i decreti che regolano la composizione dei Consigli e della Giunta delle Camere di Commercio

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, due decreti che riguardano, rispettivamente, la composizione dei consigli e della giunta delle Camere di Commercio. In particolare, si tratta del:
1) DECRETO 4 agosto 2011, n. 155, recante "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"; e del
2) DECRETO 4 agosto 2011, n. 156, recante "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".

Con il D.M. n. 155/2011 sono stati definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato ad ogni singola Camera di Commercio dalle imprese di ogni settore.
Secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 1, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del D.P.R. n. 472 del 1995.

Con il D.M. n. 156/2011 sono stati definiti i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei componenti della giunta.
Secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 1, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine.
Il testo di entrambi i decreti con i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


10. 4 OTTOBRE 2011 - Nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 4 ottobre 2011, Prot. 0183847, ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione delle nuove disposizioni dettate con i decreti del 4 agosto 2011, n. 155 e 156.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


11. 13 AGOSTO 2015 - Varata la L. n. 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione - Dettati i principi e i criteri per il riordino e il finanziamento delle Camere di Commercio

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
L’articolo 10 detta i principi e i criteri direttivi a cui dovrà ispirarsi il Governo nell’adottare un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia.
Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60 mediante accorpamento di due o piu' camere di commercio; possibilita' di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta' metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonche' definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita' fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese, garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle societa' controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti gia' deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attivita' economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 124/2015, clicca QUI.


12. 20 OTTOBRE 2015 - Pronta una bozza di decreto legislativo che attua quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2015

Profondo riordino delle Camere di Commercio, con attuazione di accorpamenti, nuove funzioni e riduzione del numero da 105 a 60. E’ quanto prevedrebbe la bozza di decreto legislativo, a cui starebbe lavorando il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. che attua la norma contenuta nell’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. “Riforma Madia”).
In tale articolo sono stati, infatti, dettati i principi e i criteri direttivi a cui dovrà ispirarsi il Governo nell’adottare un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia.

- Si riporta il testo della:
. Bozza di decreto legislativo recante la modifica della legge n. 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

- Si riporta il testo della:
. Norme a confronto: Legge n. 580/1993 e successive modifiche - Bozza di decreto legislativo di modifica.


13. 25 AGOSTO 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva, in via preliminare, un decreto legislativo recante rioedino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio

Il Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nello specifico, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio.
Più nel dettaglio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:
- almeno una Camera di commercio per Regione;
- accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte
.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano:
- la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;
- la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
- la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; - una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili;
- la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio
.
Viene rafforzata la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio.
Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

. Se vuoi scaricare il testo di una tabella comparativa della L. n. 580/1993 con lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una presentazione sintetica del decreto di riordino delle Camere di Commercio, elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare delle slides esplicative del decreto di riordino delle Camere di Commercio, elaborata da Unioncamere, clicca QUI.


14. SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - Riordino Camere di Commercio - Audizioni presso le competenti Commissioni di Camera e Senato

Il decreto legislativo di attuazione della delega al Governo (articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124) relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, sono state oggetto di diverse audizioni presso le competenti Commissioni attività produttive e industria, rispettivamente, di Camera e Senato.
L'Ufficio di Presidenza delle rispettive Commissioni, nell'ambito dell'esame dell'Atto Governo n. 327, riguardante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, ha svolto le seguenti audizioni:
- il 21 settembre 2016 sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti della Confindustria, dei Sindacati CGIL, CISL e UIL e dell'Alleanza delle cooperative italiane (ACI);
- il 27 settembre 2016 sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti di Assocamerestero (Associazione delle camere di commercio italiane all'estero), dell'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e della FICEI (Federazione italiana consorzi enti industrializzazione);
- il 28 settembre 2016 sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti del Sindacato CSA Regioni Autonomie locali - Dipartimento nazionale Camere di Commercio;
- il 29 settembre 2016 sono intervenuti in audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e CSA Regioni Autonomie Locali;
- il 3 ottobre 2016 è intervenuta in audizione, presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, una delegazione della Conferenza delle Regioni guidata da Manuela Bora, Coordinatore della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni (Assessore della regione Marche), che ha illustrato le proposte di modifica al testo e quindi gli emendamenti ritenuti più significativi.
Nella stessa giornata sono, inoltre, intervenuti in audizione i rappresentanti di Unioncamere; di R.ETE. Imprese Italia; di Alleanza delle cooperative italiane; di Agrinsieme; di Coldiretti; di UeCoop; di Unione nazionale cooperative italiane.
- il 4 ottobre 2016 sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle Camere di Commercio di Milano, Padova, Verona e Matera;
- il 5 ottobre 2016 è stata la volta di rappresentanti di R.E. TE. Imprese Italia;
- il giorno 11 ottobre 2016 è intervenuta in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, Unioncamere;

. Se vuoi scaricare i testi delle audizioni, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 327 e di una Nota di lettura e di un Dossier, elaborato dagli Uffici studi del Parlamento, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, ATN e AIR, elaborato dagli Uffici studi del Parlamento, clicca QUI.

. Se vuoi verificate lo stato della riforma delle Camere di Commercio e scaricare la relativa documentazione, clicca QUI.


15. 24 NOVEMBRE 2016 - Pubblicato il decreto che attua il piano di riforma e di riordino delle Camere di Commercio

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Nello specifico, il provvedimento - in vigore dal 10 dicembre 2016 - prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio.
In particolare, il decreto prevede una riduzione del numero complessivo delle Camere dalle attuali 105 a non più di 60, da attuarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:
- almeno una Camera di commercio per Regione;
- accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte
.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede quattro ulteriori azioni che riguardano:
- la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50% (riduzione peraltro già prevista per l’anno 2017 dall’art. 29 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014);
- la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
- la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
- una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio
.
Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio.
Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Disposizioni transitorie

Secondo quanto stabilito all'art. 3 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale). entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere dovrà trasmettere al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unita' locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano gia' iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita' locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita' locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
c) possibilita' di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta' metropolitana;
d) possibilita' di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita' di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche' le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessita' di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche' di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio"
.

Tale proposta dovrà, inoltre, prevedere:
a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonche' delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresi', individuati le modalita' ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita' istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovra' seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali"
.


16. 30 MAGGIO 2017 - UNIONCAMERE - Via libera alla riorganizzazione delle Camere di commercio - l’Assemblea dei presidenti ha approvato il documento che attua la legge di riforma

Via libera dei presidenti delle Camere di Commercio italiane alla proposta di riorganizzazione del sistema camerale. L'Assemblea, il 30 maggio 2017, a Roma ha, infatti, approvato a larga maggioranza il documento messo a punto da Unioncamere dopo un’ampia consultazione.
La proposta, che attua la legge di riforma della Pubblica Amministrazione, contiene il piano degli accorpamenti delle Camere di commercio che passano da 105 a 60.
Il documento verrà ora inviato al Ministero dello Sviluppo economico che, entro 60 giorni, varerà definitivamente, con proprio decreto, la nuova geografia del sistema camerale.
"La proposta, messa a punto da Unioncamere e approvata dall’Assemblea, recepisce i suggerimenti giunti da tutte le Camere al termine di un lungo lavoro di ascolto e di analisi delle diverse realtà territoriali", commenta il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. "La razionalizzazione salvaguarda la presenza capillare del sistema camerale in un’ottica di crescita dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione delle Camere. Tutto ciò anche per adempiere al meglio ai nuovi compiti e alle nuove funzioni che la riforma ci affida".
La riforma affida alle Camere di Commercio funzioni importanti sui temi centrali della digitalizzazione, del turismo, dell’orientamento e della formazione.
Le Camere, inoltre, sono state chiamate a far parte del Network nazionale Industria 4.0.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere con la mappa delle nuove Camere di Commercio, clicca QUI.


17. 19 SETTEMBRE 2017 - RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - Pubblicato il decreto che razionalizza il sistema camerale - 60 Camere di Commercio e 58 Aziende speciali

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, il Decreto 8 agosto 2017, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”.
Il decreto - composto di 8 articoli e di 4 allegati - razionalizza e rende più efficiente il sistema delle Camere di Commercio a conclusione di un percorso avviato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 (recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”), sulla base della proposta di Unioncamere di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio.
Con questo decreto giunge al traguardo finale la nuova mappa geografica delle Camere di Commercio d'Italia e viene definito il nuovo assetto territoriale delle Camere che passano da 105 a 60 portando a compimento il processo di riorganizzazione partito due anni fa con la riforma Madia.
Salvaguardata la presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 219/2016.
Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione (art. 5, comma 2).
Il processo di razionalizzazione coinvolge anche le aziende speciali che vengono ridotte da 96 a 58, mentre le sedi secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un quarto dei metri quadrati utilizzati e la messa a reddito degli uffici non utilizzati.
Le Camere di Commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessita' di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale (art. 6, comma 2).
Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonchè le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni (art. 6, comma 3).
Rivista anche la dotazione organica delle Camere Commercio che nel 2019 sarà di 6.700 unità contro le 8.800 unità del 2016.

Si apre ora una nuova fase di progettazione che permetterà alle Camere di commercio di assolvere alle nuove funzioni strategiche in tema di digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale che sono state loro attribuite dal citato decreto legislativo 219 del 2016.
Il piano riorganizza profondamente il sistema, ne razionalizza le strutture producendo contemporaneamente risparmi significativi stimati in 50milioni di euro annui a regime.
Il processo di razionalizzazione coinvolge, infatti, anche le aziende speciali che vengono ridotte da 96 a 58, mentre le sedi secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un quarto dei metri quadrati utilizzati e la messa a reddito degli uffici non utilizzati.
Il testo del decreto e dei suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.

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18. DICEMBRE 2017 - RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO - La Corte Costituzionale congela la riforma - Serve intesa in Conferenza Stato-Regioni - Questione sollevata dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 261/2017 dell’ 8 novembre 2017, depositata il 13 dicembre 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017, evidenzia come per la riforma delle Camere di commercio serva la preventiva "intesa" in Conferenza Stato-Regioni.
In particolare la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (recante "Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché “previa intesa” con detta Conferenza.
La Consulta spiega che le Camere di commercio “svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale” e "non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato". Al contempo viene rilevato che i compiti delle Camere di commercio “sono riconducibili a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti, sia residuali delle Regioni", che quindi vanno pienamente coinvolte in un processo di riforma attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

A sollevare la questione sono state le Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, i cui ricorsi sono stati riuniti ed esaminati insieme.
Le quattro Regioni hanno promosso, con quattro distinti ricorsi (rispettivamente notificati il 23-24 gennaio 2017, il 20-24 gennaio 2017, il 23-24 gennaio 2017 ed il 24-27 gennaio 2017), questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’intero testo, nonché alcune norme del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Molti i rilievi sollevati dalle Regioni e non accolti dalla Consulta, che li ha giudicati in parte inammissibili, in parte non fondati.
La riforma interviene sulla riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento e razionalizzazioni delle sedi e del personale, al finanziamento degli enti e dei loro progetti per lo sviluppo del tessuto economico. La Corte Costituzionale sottolinea che "l'intervento del legislatore statale sul profilo in esame non è di per sé illegittimo, essendo giustificato dalla finalità di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attività da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale". Ma questa finalità - scrive ancora la Corte Costituzionale - "non esclude tuttavia che, incidendo l'attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie".
Si attendono ora le contromosse del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà quanto meno mettere mano ad una modifica del citato decreto n. 259 del 2016.

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Qualche considerazione a margine della sentenza n. 261/2017 - Il peso della sentenza n. 251/2016

A questo punto potrebbe venire spontanea una domanda: ma quando la Conferenza Unificata, nella seduta del 29 settembre 2016, ha espresso parere favorevole sullo schena di decreto in questione (Rep. Atti 119/CU), come mai non è stato sollevato il problema se andava richiesto un semplice "parere" o era invece necessaria una "intesa"?
La risposta sta nel comma 2 dell'art. 10 della L. n. 124/2015, dove si prevede che tale decreto dovesse essere adottato «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
La stessa Corte Costituzionale ha affermato che è "impossibile un'interpretazione diversa da quella resa chiara dalla lettera della stessa, che imponeva appunto l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e non dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni".
Ma allora perchè la Corte arriva ora a dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziche' previa intesa con detta Conferenza?
Secondo la Corte, i principi che consentono di dare corretta soluzione alla questione sono desumibili della sentenza n. 251 del 2016. Questa innovativa sentenza ha, infatti, affermato che, qualora il legislatore delegante conferisca al Governo il compito di emanare disposizioni che incidano su ambiti caratterizzati da uno stretto intreccio di materie e competenze statali e regionali, tale da fare ravvisare nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione, l'intesa "si impone [...] quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale e' rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 Cost. [...]".
Per questo motivo, la Corte ”ha dunque ritenuto ammissibile l'impugnazione della norma di delega, allo scopo di censurare le modalita' di attuazione della leale collaborazione dalla stessa prevista ed al fine di ottenere che il decreto delegato sia emanato previa intesa anziche' previo parere in sede di Conferenza”.
Pertanto, sulla scorta dei principi enunciati nella sentenza n. 251 del 2016, va affermato - si legge ancora nella sentenza n. 261/2017 - che, "quando la legge delega e' connotata da un tasso di specificita' e concretezza tale da comportare una lesione dell'interesse della Regione, poiche' essa ha ad oggetto la futura regolamentazione (con il decreto delegato) di ambiti complessi e caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali (come nel caso in esame, per quanto sopra precisato), la Regione puo' e deve farlo valere mediante l'impugnazione della norma di delega, ritenuta appunto ammissibile da detta pronuncia".

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19. GENNAIO 2018 - RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 5 gennaio 20189, Prot. 0008663, è intervenuto in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, che ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016 "nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza.
Il Ministero ricorda che, in forza del comma 4, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 219/2016, è stato adottato il decreto 8 agosto 2017, entrato in vigore il 19 settembre 2017, con il quale è stato approvato il piano relativo alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio.
A seguito della citata sentenza, tale norma - a decorrere dal 21 dicembre 2017 - ha cessato di avere efficacia.
Nel frattempo, il provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 219/2016, in data 21 dicembre 2017 è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato regioni, che ne ha deliberato il rinvio dell'esame a seduta successiva (fissata per l' 11 gennaio 2018).
Nelle more della definizione della procedura relativa al decreto in questione il Ministero invita le Camere di Commercio a non avviare ulteriori attività in applicazione del decreto dell' 8 agosto 2017.

- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 5 gennaio 2018, Prot. 0008663: Decreto ministeriale 8 agosto 2017 - Sentenza Corte Costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017 (G.U. 1^ Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017).


20. 16 FEBBRAIO 2018 - Riscritto il decreto 8 agosto 2017 dopo la sentenza della Corte Costituzionale - Riparte il completamento della riforma delle Camere di Commercio

Ravvisata la necessità di adottare un nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 al fine di dare attuazione al processo di riforma delle camere di commercio finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la razionalizzazione e riduzione delle sedi e delle aziende speciali camerali e la definizione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa; il Ministero dello Sviluppo Economico è stato autorizzato, dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell' 8 febbraio 2018, ad adottare il decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante “Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219".

Il decreto 16 febbraio 2018, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avrà come conseguenza la cessazione dell’efficacia del decreto 8 agosto 2017 e permetterà di completare il processo di riorganizzazione del sistema delle Camere di commercio all’interno della riforma della Pubblica Amministrazione.
Con il via libera della Corte dei conti, il 1° marzo sono stati avviati dai commissari ad acta, nominati dallo stesso Ministro Calenda, i 18 processi di accorpamento, alla conclusione dei quali le camere di commercio diventeranno 60 rispetto alle originarie 105.

- Si riporta il testo del decreto:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 febbraio 2018: Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219

ALLEGATO A

L’Allegato A) riporta l’elenco delle 42 Camere di commercio già accorpate o rimaste invariate prima del D.M. 16 febbraio 2018:
• Camera di commercio del Molise;
• Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
• CCIAA Chieti Pescara;
• Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi;
• CCIAA del Gran Sasso d’Italia;
• CCIAA della Maremma e del Tirreno;
• CCIAA di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
• CCIAA di Bari;
• CCIAA di Bergamo;
• CCIAA di Bologna;
• CCIAA di Bolzano;
• CCIAA di Brescia;
• CCIAA di Caserta;
• CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;
• CCIAA di Cosenza;
• CCIAA di Cuneo;
• CCIAA di Firenze;
• CCIAA di Foggia;
• CCIAA di Genova;
• CCIAA di Lecce;
• CCIAA di Messina;
• CCIAA di Modena;
• CCIAA di Napoli;
• CCIAA di Nuoro;
• CCIAA di Padova;
• CCIAA di Palermo ed Enna;
• CCIAA di Reggio Calabria;
• CCIAA di Roma;
• CCIAA di Salerno;
• CCIAA di Sassari;
• CCIAA di Sondrio;
• CCIAA di Torino;
• CCIAA di Trento;
• CCIAA di Treviso – Belluno;
• CCIAA di Varese;
• CCIAA Venezia Rovigo Delta – Lagunare;
• CCIAA di Verona;
• CCIAA di Vicenza;
• CCIAA Irpinia Sannio;
• CCIAA Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona;
• CCIAA Venezia Giulia (*)
• Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;
(*) La circoscrizione della Camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto.


ALLEGATO B

L’Allegato B), riporta l’elenco delle 18 Camere di commercio che si stanno accorpando e delle 45 Camere di commercio che verranno accorpate:
CCIAA dell’Emilia (che accorpa le CCIAA di Parma, Piacenza, Reggio Emilia);
CCIAA dell’Umbria (che accorpa le CCIAA di Perugia, Terni);
CCIAA della Basilicata (che accorpa le CCIAA di Matera, Potenza);
CCIAA della Toscana Nord-Ovest (che accorpa le CCIAA di Lucca, Massa Carrara, Pisa);
CCIAA di Alessandria–Asti (che accorpa le CCIAA di Alessandria e Asti);
CCIAA delle Marche (che accorpa le CCIAA di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata – Pesaro e Urbino);
CCIAA di Arezzo– Siena (che accorpa le CCIAA di Arezzo e Siena);
CCIAA di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola (che accorpa le CCIAA di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola);
CCIAA di Brindisi – Taranto (che accorpa le CCIAA di Brindisi e Taranto);
CCIAA di Cagliari–Oristano (che accorpa le CCIAA di Cagliari e Oristano);
CCIAA di Como–Lecco (che accorpa le CCIAA di Como e Lecco);
CCIAA di Cremona–Mantova–Pavia (che accorpa le CCIAA di Cremona, Mantova e Pavia);
CCIAA di Ferrara e Ravenna (che accorpa le CCIAA di Ferrara e Ravenna);
CCIAA di Frosinone–Latina (che accorpa le CCIAA di Frosinone e Latina);
CCIAA di Pistoia–Prato (che accorpa le CCIAA di Pistoia e di Prato);
CCIAA di Pordenone–Udine (che accorpa le CCIAA di Pordenone e di Udine);
CCIAA di Rieti–Viterbo (che accorpa le CCIAA di Rieti e di Viterbo);
CCIAA di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (che accorpa le CCIAA di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia).


21. 30 APRILE 2019 - CAMERE DI COMMERCIO - Ridefiniti i servizi forniti sul territorio nazionale

Il 30 aprile 2019, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il decreto 7 marzo 2019, recante la ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018.
In particolare, l’art. 10 (rubricato “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”), al comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), ha previsto la “ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati”.

Ricordiamo che con il citato decreto 16 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, sono state:
a) ridefinite le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio nel numero di 60 (artt. da 1 a 4);
b) razionalizzate le sedi delle Camere di Commercio e delle unioni regionali e dettate disposizioni in materia di unioni regionali (art. 5);
c) razionalizzate le aziende speciali (art. 6);
d) dettate disposizioni per la razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio (art. 7).
Al comma 2 dell’art. 7 è stato, inoltre, disposto che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, dovrà ridefinire:
a) i servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della legge n. 580 del 1993;
b) gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo articolo 2, in sede di prima attuazione del comma 4 lett. a-bis) dell’articolo 18 della medesima legge.

Nell’Allegato al decreto del 7 marzo 2019 – in vigore dal 1° maggio 2019 - vengono individuati i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche individuate dal comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b),n. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
Tra i servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche troviamo: la gestione del Registro delle imprese; la gestione del SUAP e del fascicolo elettronico d’impresa; la gestione dei servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio; informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti; la gestione delle sanzioni amministrative; la gestione di servizi inerenti la metrologia legale; la tenuta del registro nazionale dei protesti; i servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi; la rilevazione dei prezzi/tariffe e Borse merci; la tutela della proprietà industriale; i servizi di informazione, formazione e assistenza all’export; la gestione dei servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese; servizi connessi all’agenda digitale; la tenuta dell’Albo gestori ambientali.

Con riferimento alle funzioni promozionali, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 1, le Camere di commercio dovranno svolgere in modo prioritario, le attività relative a:
- iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura;
- iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa;
- qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni
.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


22. 28 LUGLIO 2020 - CORTE COSTITUZIONALE - Legittima la riforma delle Camere di commercio

Depositata il 28 luglio 2020, la sentenza n. 169 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio.
Il TAR – a cui si erano rivolti diverso Enti camerali - lamentava la violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni perché la legge di delega prevedeva il parere, anziché l’intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione e pertanto contestava la legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 124 del 2015 e, conseguentemente, del d.lgs. n. 219 del 2016 nella sua interezza, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost.

Prima di affrontare il merito delle questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto necessario ripercorrere la propria giurisprudenza sul processo di riforma del sistema camerale innescato dagli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del D.Lgs. n. 219 del 2016.
Come noto, infatti, il comma 4 dell’art. 3 D.Lgs. n. 219 del 2016 ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta di Unioncamere e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l’attuazione del processo di riordino e di accorpamento delle Camere di commercio, disposto dal menzionato decreto legislativo. Su tale previsione è intervenuta questa Corte, dichiarandola illegittima nella parte in cui prevedeva che il decreto ministeriale fosse adottato sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni anziché previa intesa con la stessa (sentenza n. 261 del 2017).
In detta pronuncia, la Corte Costituzionale ha chiarito che le Camere di commercio presentano una natura anfibia, per un verso «organi di rappresentanza delle categorie mercantili», per un altro «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche».
Dalla loro vocazione pubblicistica discende, dagli inizi dello scorso secolo, l’attribuzione a tali soggetti della qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica».

I compiti assegnati a detti enti dal D.Lgs. n. 219 del 2016 non solo hanno ribadito questa duplice natura, ma ne hanno anche confermato la collocazione al crocevia di distinti livelli di governo: per un verso, infatti, le Camere di commercio esercitano funzioni evidentemente riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio in materia di pubblicità legale mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti; disciplina della metrologia legale in collaborazione con gli uffici metrici statali; rilevazione dei prezzi e delle tariffe); per un altro, volgono compiti che riflettono competenze regionali (in materia, ad esempio, di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni).
Le competenze regionali coinvolte, pertanto, sono, in alcuni ambiti, inestricabilmente intrecciate con quelle dello Stato; in altri sono invece suscettibili di essere precisamente identificate e distintamente considerate, in riferimento ai singoli compiti svolti (sentenza n. 261 del 2017).

Le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono, dunque, «una disciplina omogenea in ambito nazionale», posto che le Camere di commercio non sono «un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l’intervento dello Stato»; d’altro canto, proprio il coinvolgimento di competenze regionali implica che la disciplina statale sia posta nel «rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie», rendendosi necessario un coinvolgimento regionale che non può arrestarsi al mero parere espresso in Conferenza Stato-Regioni, ma deve essere identificato «nell’intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento[regionale]» (sentenza n. 261 del 2017).

A seguito di tale pronuncia, il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto un nuovo schema di decreto ministeriale alla Conferenza Stato-Regioni, riunitasi il 21 dicembre 2017.
Nonostante plurimi confronti con il sistema delle autonomie regionali, queste non hanno ritenuto di sottoscrivere l’intesa.
L’8 febbraio 2018 il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato di superare lo stallo procedimentale, in applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale che, nel relativo preambolo, dà atto del recepimento di alcune istanze regionali.
Il decreto ministeriale è stato poi impugnato di fronte a questa Corte per conflitto intersoggettivo dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui si riferiva alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni (sentenza n. 225 del 2019).
Con tale decisione, la Corte costituzionale ha declinato, rispetto alle autonomie speciali, gli argomenti spesi nella sentenza n. 261 del 2017.
È stato così chiarito che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è direttamente titolare, in virtù dello statuto e della relativa normativa di attuazione, delle funzioni svolte, sul resto del territorio nazionale, dal sistema camerale: «[n]el territorio valdostano, tutte le funzioni tradizionalmente svolte dalle Camere di commercio appartengono alla Regione, che può discrezionalmente scegliere le forme organizzative ritenute più opportune per il loro esercizio» (sentenza n. 225 del 2019).
Per tale ragione, allo Stato non spettava includere, nella disciplina di riordino e razionalizzazione, l’organizzazione della Camera valdostana.

Alla luce di tali premesse - scrive la Corte - non può dirsi errato il presupposto da cui muovono i rimettenti, secondo i quali la legge delega è intervenuta in ambiti che vedono intrecciarsi competenze statali e regionali.
Come ha affermato la sentenza n. 261 del 2017, infatti, la disciplina del sistema camerale si colloca al crocevia di distinti livelli di governo, richiedendo, dunque, un adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali. Il ricorso al principio di leale collaborazione, in quanto “metodo” cui adeguare la legislazione alle esigenze delle autonomie nel quadro dell’unità della Repubblica (artt. 5 e 120 Cost.), è infatti frequentemente richiamato nella giurisprudenza di questa Corte per la disciplina delle materie in cui si intrecciano strettamente competenze statali e competenze regionali (ex plurimis, sentenze n. 72 del 2019, n. 56 del 2019, n. 71 del 2018 e n. 1 del 2016).
Ciò nonostante, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 non sono fondate.
Non è venuto meno, infatti, in tutto il procedimento che ha portato alla riforma del sistema delle Camere di commercio, il confronto del Governo con le autonomie territoriali.
A questo risultato ha contribuito la sentenza di questa Corte n. 261 del 2017 che, come dianzi ricordato, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 216 del 2019, su ricorso di diverse Regioni, ha stabilito che il decreto ministeriale fosse adottato non previo parere bensì previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La giurisprudenza costituzionale ha più volte sancito che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo. L’intesa fra Stato e Regioni «si impone [...] quale cardine della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost.». E ciò «nell’evenienza [...] di uno stretto intreccio fra materie e competenze».
Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, «finiscono, infatti, con l’essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze» (sentenza n. 251 del 2016).
Tuttavia la medesima sentenza ha precisato che, «[n]el seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, [...] il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell’obiettivo finale.
Tale obiettivo consiste nel vagliare la coerenza dell’intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni» (sentenza n. 251 del 2016).
L’adeguatezza del coinvolgimento regionale, dunque, lungi dall’imporre un rigido automatismo, abbraccia necessariamente un orizzonte ampio, offerto dall’intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato. La leale collaborazione, dunque, richiama un metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo, la cui estensione dipende dalle concrete modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale.
Nel caso in esame, particolarmente rilevante è stata l’attivazione delle procedure per addivenire a un’intesa sul D.M. di attuazione, sulla scorta di quanto richiesto da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 261 del 2017 che aveva ritenuto non legittimo il semplice ricorso al “parere” anziché “all’intesa” nell’approvazione dello stesso.
A seguito di tale pronuncia, l’atto ministeriale inizialmente adottato è stato ritirato e sostituito con altro atto su cui il Governo ha, a più riprese, tentato di raggiungere un accordo con le Regioni, come testimonia l’andamento delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre del 2017 e dell’11 gennaio 2018, e come si evince dalle numerose riunioni tecniche che si sono tenute a latere della Conferenza stessa e di cui viene dato atto nei relativi verbali.
Solo a seguito di queste reiterate interlocuzioni il Consiglio dei ministri ha deliberato, l’8 febbraio del 2018, di superare l’impasse, autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale (emanato il successivo 16 febbraio).
Alla luce di tale sequenza, non può essere sottovalutato che la eventuale dichiarazione di illegittimità derivata dell’art. 3 del d.lgs. n. 216 del 2019 porterebbe a sindacare la medesima disposizione normativa due volte per violazione del medesimo principio: “a valle” perché non ha previsto, nella attuazione tramite decreto ministeriale, un adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali, “a monte” perché non concertata con le Regioni prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.

Non può dunque sostenersi, come pure impropriamente ritengono i rimettenti evocando la sentenza n. 251 del 2016, che il procedimento innescato dall’art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione.
Non rileva, a questo proposito, la mancata intesa sul testo del D.M. (risultato peraltro difficile da raggiungere, visto che – come sottolineato anche dalla difesa di Unioncamere – il numero complessivo delle camere di commercio – contestato in Conferenza da alcune Regioni durante la discussione sullo schema del d.m.– è stato fissato direttamente dalla legge delega).
Deve infatti ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi: infatti, «[s]e, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l’inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione; dall’altro, il principio di leale collaborazione non consente che l’assunzione unilaterale dell’atto da parte dell’autorità centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa entro un determinato periodo di tempo (ex plurimis, sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012 e n. 165 del 2011) [...] o dell’urgenza del provvedere. Il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere l’intesa siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze» (sentenza n. 1 del 2016, ma nello stesso senso, più recentemente, sentenze n. 161 del 2019, n. 261 del 2017, n. 142 del 2016 e n. 88 del 2014).

- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 169 depositata il 28 luglio 2020 - Norme impugnate: Art. 10 della legge 07/08/2015, n. 124; art. 3 del decreto legislativo 25/11/2016, n. 219.

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23. 15 AGOSTO 2020 - CAMERE DI COMMERCIO - Accorpamenti da concludere entro il 14 ottobre 2020 - Le novità introdotte dal D.L. n. 104/2020

A cinque anni dalla riforma prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dopo il recente via libera della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 169 del 28 luglio 2020), il D.L n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), all’articolo 61, ha fissato al 14 ottobre 2020 il termine ultimo per chiudere i procedimenti di accorpamento, pendenti alla data del 15 agosto 2020, pena la decadenza degli organi di gestione e la nomina da parte del Ministero dello sviluppo economico di un commissario straordinario.
La legge impone una forte accelerazione al processo di riorganizzazione delle Camere di Commercio: scaduto il termine sopra indicato, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, provvederà alla nomina, con proprio decreto, di un commissario straordinario per le Camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Tra il succedersi di norme e di ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di alcune Camere di Commercio sembrava che il processo di accorpamento si fosse improvvisamente fermato.
Con questa nuova norma viene fissato un orizzonte certo.
Al momento le Camere di Commercio sono ancora 82 (inizialmente erano 105): 44 hanno già portato a termine la riforma, mentre 38 devono ancora farlo.
Dalla fusione di queste ultime dovranno scaturire 16 nuove Camere di Commercio, che sommate alla 44 già di nuovo conio, permetterà di centrare il fatidico numero di 60.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018.
Tutte le altre Camere di Commercio non sono sparite, ma sono rimaste come sedi secondarie per garantire un presidio sul territorio.

Altro aspetto su cui è intervenuto il D.L. n. 104/2020 riguarda la nomina di uno o più vice presidenti. Viene, infatti, aggiunto il nuovo comma 3-bis all’articolo 14 della L. n. 580 del 1993, nel quale si stabilisce che le Giunte delle Camere di Commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, “nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento”.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scariccare il testo del D.L. n. 104/2020, clicca QUI.


24. 13 OTTOBRE 2020 - CAMERE DI COMMERCIO - Accorpamenti da concludere entro il 30 novembre 2020 - Le novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 104/2020

Il termine del 14 ottobre 2020, stabilito inizialmente dall'art. 61 del D.L n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), in fase di conversione (L. n. 126/2020) è stato posticipato al 30 novembre 2020.

Così ha disposto il comma 1 del citato art. 61:
"Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento".


IL SISTEMA CAMERALE ITALIANO PRIMA DELLA RIFORMA


1. IL SISTEMA CAMERALE IN SINTESI

In Italia il sistema è rappresentato da Unioncamere, l’Unione italiana delle Camere di Commercio Industria e Artigianato, che “promuove, realizza e gestisce … servizi e attività di interesse” per l’intera rete camerale.
Al suo fianco le Strutture nazionali del sistema in grado di offrire servizi tecnici e professionali alle aziende a alle stesse Camere, nei campi più svariati:
• informatizzazione ( InfoCamere )
• formazione ( Istituto G. Tagliacarne - Retecamere );
• internazionalizzazione ( Assocamerestero - Mondimpresa )
• promozione ( Assonautica - Assicor );
• comunicazione ( Retecamere )
• infrastrutture ( Uniontrasporti - Tecnoholding - Tecnocons );
• ambiente ( Ecocerved )
• certificazione di qualità ( Dintec );
• innovazione ( Agitec )
• ricerca ( Isnart ).

A livello europeo, Eurochambres, che è l’associazione alla quale aderiscono 41 Organismi camerali di rappresentanza nazionale di paesi europei e che rappresenta più di 2.000 enti camerali che raccolgono 17 milioni di imprese, e la Sede Unioncamere di Bruxelles, che promuove le attività del sistema camerale italiano verso le istituzioni europee.

Nel mondo, le Camere di Commercio italiane all’estero, che sono libere associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali.
In Italia è attiva la Sezione delle Camere di Commercio italo estere o estere in Italia per favorire i rapporti bilaterali tra i rispettivi Paesi d'origine e la nostra penisola, con interventi che mirano all'inserimento delle imprese nel mercato.
La rete del sistema camerale in cifre:
• 105 Camere di Commercio,
• 1 Unione italiana,
• 19 Unioni regionali,
• 66 Camere arbitrali,
• 21 Laboratori chimico-merceologici,
• 67 Borse merci e Sale contrattazioni,
• 165 sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio,
• 146 Sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio;
• 144 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture,
• 1.349 società e consorzi in partecipazione con soggetti pubblici e privati,
• 9 Centri per il commercio con l'estero,
• 65 Eurosportelli,
• 74 Camere di Commercio italiane all’estero,
• 32 Camere di Commercio italo-estere
.
(Fonte: Unioncamere)


2. NATURA GIURIDICA E FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico avente sede nel capoluogo di ciascuna provincia.
Appartiene alla categoria degli enti locali non territoriali, in quanto il territorio non ne è elemento costitutivo ma rappresenta solo l’ambito spaziale di delimitazione delle sue funzioni, ed è altresì dotata di autarchia, ovvero della capacità di porre in essere atti amministrativi aventi gli stessi caratteri e la stessa efficacia di quelli dello Stato.
L'autonomia riconosciuta dalla legge di riordino n. 580 del 29 dicembre 1993 è di carattere:
normativo, consistente nella possibilità di adottare un proprio statuto, contenente le norme generali relative all’ordinamento interno dell’Ente e al funzionamento dei suoi organi, nonché di emanare regolamenti nelle materie e entro i limiti stabiliti dallo statuto medesimo (ad esempio, sul funzionamento interno degli uffici);
gestionale, consistente nella capacità di darsi una struttura organizzativa e di adottare i propri programmi di attività senza dipendere da direttive e controlli ministeriali;
finanziario e contabile, consistente nella potestà di disporre di entrate proprie (segnatamente il diritto annuale, istituito dal D.L. n. 786 del 1981) e di impiegare le risorse finanziarie secondo i criteri stabiliti nel bilancio elaborato e approvato dai propri organi direttivi.

La Camera di Commercio esercita funzioni:
amministrative, consistenti nella tenuta di registri, albi, ruoli ed elenchi, sia anagrafici che abilitanti all’esercizio di determinate attività, e nello svolgimento delle relative funzioni certificative.
I più importanti, sul versante anagrafico, sono il Registro delle imprese e l’Albo delle imprese artigiane, mentre il Registro degli esercenti il commercio (REC), pur attualmente in vigore solo per l'attività di somministrazione, è il principale fra quelli abilitanti.
Tra le funzioni amministrative rientra anche una serie di attribuzioni certificative nel campo del commercio estero (carnet ATA, codice meccanografico per operatori con l’estero, certificati d’origine);
di promozione e supporto delle imprese del territorio provinciale attraverso le più varie attività: interventi a sostegno dell’esportazione, formazione e addestramento professionale, erogazione di contributi e finanziamenti alle imprese, partecipazione a mostre, fiere e rassegne e così via;
di regolamentazione e controllo del mercato, mediante l’attivazione di sportelli di conciliazione e di camere arbitrali, il controllo sulle clausole inique dei contratti, l’accertamento e la raccolta degli usi locali, la tenuta del Registro informatico dei protesti cambiari e la pubblicazione dell'Elenco dei fallimenti della provincia di competenza;
di analisi statistica e di studio e ricerca in campo economico.
In quest’ambito ha particolare rilievo la collaborazione con l’ISTAT per l’effettuazione dei censimenti della popolazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni (per orientare queste ultime nell’individuazione del prezzo più conveniente).
Recentemente, le Camere di Commercio hanno acquisito le competenze già proprie degli Uffici Provinciali per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato (UPICA), consistenti principalmente nell'esercizio di tre funzioni: ricezione delle domande di brevetto e marchio, svolgimento di attività ispettive nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato; irrogazione di sanzioni amministrative in caso di accertata violazione di determinate normative.

Inoltre, sono state trasferite alle Camere di Commercio le funzioni precedentemente svolte dagli Uffici Metrici Provinciali, soppressi dal D. Lgs. n. 112 del 1998.
La Legge n. 580/1993, infine, consente alle Camere di Commercio di costituire aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato, di essere partecipi di altri organismi, enti, consorzi e società nonché di prendere parte agli accordi di programma previsti dalla legge di riforma delle autonomie locali (L. n. 142 del 1990).

Presso ogni Camera di Commercio, oltre ai tre suindicati, sono tenuti i seguenti registri, albi, ruoli ed elenchi:
• Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;
• Ruolo degli agenti di affari in mediazione;
• Ruolo dei periti ed esperti;
• Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;
• Ruolo dei mediatori marittimi;
• Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea;
• Registro dei venditori, dei fabbricanti e degli importatori di oggetti in metalli preziosi;
• Elenco dei raccomandatari marittimi;
• Elenco autorizzato degli spedizionieri;
• Albo dei vigneti dei VQPRD;
• Albo dei tecnici degustatori;
• Albo dei commissionari, mandatari ed astatori;
• Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT
.

Con riferimento alle attività promozionali, la Camera di Commercio può organizzare annualmente corsi di formazione imprenditoriale e manageriale, offrire sostegno alle imprese per la partecipazione a mostre e fiere, curare la realizzazione di progetti di particolare importanza per l’economia del territorio, organizzare convegni e seminari e, infine, svolgere un’assidua opera di informazione e di supporto a favore dell’imprenditoria locale, specie attraverso le proprie Aziende Speciali.
Fra le attività di regolazione e controllo del mercato, infine, è da segnalare la recente istituzione, presso quasi tutte le Camere di Commercio, dello Sportello di Conciliazione, che si va ad affiancare alla già esistente Camera Arbitrale ed è un servizio rivolto alle imprese e ai consumatori che intendono evitare le lungaggini dei procedimenti giudiziari a favore di un sistema di definizione delle controversie rapido e dai costi contenuti.


3. LA NUOVA DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

E' stato pubblicato, nel Supplemento ordinario n. 203 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005, il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”.
Il provvedimento sostituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 e prevede l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nella gestione delle Camere di Commercio.
L'adeguamento del D.M. n. 287 del 23 luglio 1997 è stato necessario dall'introduzione di nuove norme di carattere generale tra cui si richiamano:
a) l’introduzione della moneta unica europea (euro);
b) la legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994, n. 109) e relativi regolamenti attuativi;
c) le norme di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
d) la più puntuale suddivisione dei ruoli di controllo interno negli enti pubblici di cui al d.lgs 30 luglio 1999, n. 286, concernente l’istituzione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
e) la necessità di definire con maggiore chiarezza la distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo camerali e funzioni gestionali assegnate ai dirigenti;
f) l’attuazione delle disposizioni in materia di Camere di Commercio contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, come integrato dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice Normativa.

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4. GLI STATUTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

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L'AUTORIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
I DECRETI ISTITUTIVI DELLE NUOVE CAMERE DI COMMERCIO

1. 30 APRILE 2014 - Il Governo apre una consultazione pubblica sulla riforma della Pubblica Amministrazione

Il Presidente del Consiglio e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione hanno sottoscritto una lettera inviata ai dipendenti pubblici nella quale presentano le linee guida che saranno seguite per riformare la Pubblica Amministrazione.
Contemporaneamente aprono una consultazione pubblica che rimarrà aperta fino al 30 maggio. Poi, nei giorni successivi il Governo predisporrà le misure che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri venerdì 13 giugno 2014.
Tre le linee guida del piano per la riforma della P.A.:
1. Il cambiamento comincia dalle persone. Abbiamo bisogno di innovazioni strutturali: programmazione strategica dei fabbisogni; ricambio generazionale, maggiore mobilità, mercato del lavoro della dirigenza, misurazione reale dei risultati, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, asili nido nelle amministrazioni.
2. Tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione. Non possiamo più permetterci nuovi tagli orizzontali, senza avere chiari obiettivi di riorganizzazione. Ma dobbiamo cancellare i doppioni, abolendo enti che non servono più e che sono stati pensati più per dare una poltrona agli amici degli amici che per reali esigenze dei cittadini. O che sono semplicemente non più efficienti come nel passato.
3. Gli Open Data come strumento di trasparenza. Semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Possiamo utilizzare le nuove tecnologie per rendere pubblici e comprensibili i dati di spesa e di processo di tutte le amministrazioni centrali e territoriali, ma anche semplificare la vita del cittadini: mai più code per i certificati, mai più file per pagare una multa, mai più moduli diversi per le diverse amministrazioni.
Se hai qualcosa da dire o da proporre, scrivi a: rivoluzione@governo.it.

Al punto 29 viene prevista la "eliminazione dell'obbligo di iscrizione alle Camere di Commercio".

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2. 4 GIUGNO 2014 - RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Online gli esiti della consultazione pubblica

Il Governo ha pubblicato i primi risultati della consultazione sulla riforma della pubblica amministrazione.
La consultazione era stata lanciata lo scorso 30 aprile con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini nella quale venivano indicati 44 possibili punti di riforma.
In un mese sono pervenute 39.343 e-mail all’account rivoluzione@governo.it e al primo posto tra le richieste di riforma c’è l’eliminazione dell’obbligo di iscrizione alle Camere di commercio.
Tale questione era stata posta nella lettera del governo al punto 29 delle possibili riforme.
I cittadini coinvolti nell’iniziativa l’hanno innalzata al primo posto e il fatto ha molto sorpreso le autorità.
Il documento governativo precisa anche che sulla questione della riforma delle Camere di Commercio sono pervenute un significativo numero di segnalazioni contrarie, soprattutto provenienti dai dipendenti delle Camere di Commercio, che molte segnalazioni forniscono articolate proposte di riforma complessiva del sistema camerale, sia a livello di governance sia a livello di semplificazione burocratica della relativa gestione.
Diverse segnalazioni propongono la riorganizzazione delle Camere di Commercio attraverso:
1. la eliminazione o riduzione del diritto annuale a carico delle imprese;
2. la riduzione delle Camere di Commercio da 105 a 40, come le prefetture oppure una per ogni Regione (come in altri paesi);
3. la fissazione di costi standard per i servizi di tutte le Camere di Commercio;
4. la revisione degli organi collegiali.

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3. 24 GIUGNO 2014 - D.L. N. 90/2014 - Semplificazione e trasparenza amministrativa - Prevista dal prossimo anno una riduzione del 50% dell’importo del diritto annuale da versare alle Camere di Commercio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
All'articolo 28 del decreto viene previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, importo del diritto annuale a carico delle imprese dovuto alle Camere di Commercio sarà ridotto del cinquanta per cento.

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4. 8 LUGLIO 2014 - AUDIZIONE DI UNIONCAMERE alla I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati

UNIONCAMERE ha depositato, presso la I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, un documento dal titolo "Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari".

Unioncamere, con questo documento intende focalizzare le osservazioni sull’art. 28 del D.L. n. 90/2014 che riduce del 50% il diritto annuale che le imprese dovranno corrispondere alle Camere di Commercio a partire dal 2015.
Questa norma - si legge nel documento - "comporta un risparmio per le imprese davvero esiguo. Mediamente le imprese risparmieranno ogni anno 63 euro, pari a poco più di 5 euro al mese; per le ditte individuali, che rappresentano il 60% delle imprese italiane, il risparmio effettivo non supererà i 32 euro l’anno, ovvero 2,6 euro al mese.".

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5. 30 LUGLIO 2014 - In Veneto deliberata la fusione tra le Camere di Commercio di Venezia e Rovigo

Si chiamerà “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA ROVIGO DELTA - LAGUNARE” e sarà la più estesa per territorio e numero di imprese del Veneto.
E’ la prima Camera di Commercio frutto dell’autoriforma del Sistema camerale italiano e che prevede, tra l’altro, la riorganizzazione sul territorio delle sedi camerali che passeranno, a regime, dalle attuali 105 a circa 50-60.
Le delibere di accorpamento, votate il 29 luglio 2014 dai Consigli dei due enti camerali su proposta delle rispettive Giunte, erano il passaggio indispensabile per avviare l’iter amministrativo presso il Ministero per lo Sviluppo Economico cui spetterà, dopo l’acquisizione del necessario parere della Conferenza Stato–Regioni, dare formalmente vita alla nuova Camera.

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6. 4 MARZO 2015 - NASCE LA NUOVA “CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE” - Deliberato l’accorpamento delle Camere di commercio di Campobasso e di Isernia

Con decreto del 4 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Campobasso e Isernia.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Campobasso Piazza della Vittoria, 1 e una sede secondaria in Isernia, Corso Risorgimento, 302.
Dopo il via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, il decreto segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato in contemporanea dai due Consigli camerali in data 29 dicembre 2014.
La Dr.ssa Lorella Palladino, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Campobasso, è nominata Commissario ad acta, con il compito di adottare tutti gli atti necessari per l’avvio delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio del Molise”.

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7. 17 MARZO 2015 - Accorpamento delle Camere di Commercio di PALERMO ed ENNA

Con decreto del 17 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA", mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Palermo e Enna.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Palermo, Via Emerico Amari, 11 e una sede secondaria in Enna, Piazza Garibaldi, 1.
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato in contemporanea dai due Consigli camerali in data 19 dicembre 2014.br> Il Dr. Vicenzo Genco, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna”.
Con successivo decreto ministeriale del 27 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sostituito il Commissario ad acta Dr. Vincenzo Genco con il Dr. Guido Barcellona, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta, con il compito di completare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna.
E' stato, inoltre, reso noto che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO ed ENNA, risultante dall'accorpamento delle Camere di Palermo ed Enna, sarà operativa dal 28 Febbraio 2017

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 17 marzo 2015, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 27 gennaio 2017, clicca QUI.


8. 1° APRILE 2015 - Accorpamento delle Camere di Commercio di TREVISO e BELLUNO

Con decreto del 1° aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Treviso e di Belluno .
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Treviso, Piazza Borsa, 3/b e sede secondaria in Belluno, Piazza S. Stefano, 15/17.
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottata nella seduta del 25 marzo 2015, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato, dalla Camera di Commercio di Treviso, il 20 febbraio 2015 e, dalla Camera di Commercio di Belluno, il 25 febbraio 2015.
Il Dr. Marzo D’Eredità, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno”.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 1° aprile 2015, clicca QUI.


9. 1° APRILE 2015 - Accorpamento delle Camere di Commercio di IMPERIA LA SPEZIA E SAVONA

Con decreto del 1° aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona.
La nuova Camera di Commercio avrà la la sede legale in Savona, Via Quarda Superiore, 16, e sedi secondarie in Imperia, Via Tommaso Schiva, 19 e in La Spezia, Piazza Europa, 16.
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i tre Enti, deliberato in contemporanea dai tre Consigli camerali in data 24 febbraio 2015.
Il Dr. Stefano Senese, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di La Spezia, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona”.

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10. 21 APRILE 2015 - Accorpamento delle Camere di Commercio di AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI

Con decreto del 21 aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani .
La nuova Camera di Commercio avrà la la sede legale in Trapani, Corso Italia, 26, e sedi secondarie in Agrigento, P.zza Gallo, 317 e in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele, 38.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i tre Enti, deliberato in contemporanea dai tre Consigli camerali in data 15 dicembre 2014.
Il dott. Guido Barcellona, attuale Segretario generale della Camera di commercio di Caltanissetta, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani”.

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11. 20 LUGLIO 2015 - Nasce la CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO DELTA-LAGUNARE

La fusione tra le Camere di Commercio di Venezia e di Rovigo è ufficiale. La Regione Veneto, con nota del 6 luglio 2015, Prot. 277966, ha convocato per il 20 luglio 2015, l’insediamento del primo Consiglio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, frutto di un processo di accorpamento volontario di due vaste aree economico geografiche come Venezia e Rovigo.
Con la stessa nota è stato trasmesso il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 2 luglio 2015 con il quale la Regione ha provveduto alla nomina dei 31 componenti del primo Consiglio della nuova Camera di Commercio.
Il nuovo Ente camerale subentrerà in tutti i rapporti giuridici in capo alle Camere di Commercio di Venezia e di Rovigo, che cesseranno di esistere.
Si tratta di un momento storico in quanto si tratta del primo esempio di processo di autoriforma nel sistema camerale che si configurerà come progetto pilota a livello nazionale.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale a Venezia, San Marco 2032 e sede secondaria a Rovigo, P.za Garibaldi, 6.

Nella seduta del 20 luglio 2015 è stato eletto il Presidente del Consiglio camerale nella persona di GIUSEPPE FEDALTO.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto della Regione Veneto di nomina del primo Consiglio della nuova Camera di Commercio, clicca QUI.


12. 6 AGOSTO 2015 - Accorpamento di altre nove Camere di Commercio - Quattro le nuove Camere

Con quattro decreti ministeriali del 6 agosto 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato avvio al processo di costituzione di quattro nuove Camere di Commercio mediante accorpamento delle seguenti 9 Camere:
- VERCELLI - BIELLA;
- LIVORNO GROSSETO;
- GORIZIA - TRIESTE;
- CATANZARO - CROTONE E VIBO VALENZIA
.

Gli accorpamenti daranno, rispettivamente, avvio al processo di costituzione delle seguenti quattro Camere di Commercio:
1) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”;
2) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno”;
3) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia”;
4) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”
.

Con gli stessi decreti sono stati anche nominati i commissari ad acta con il compito di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle nuove Camere di Commercio.

Successivamente, sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, quattro decreti direttoriali, datati 2 settembre 2015, relativi ai dati economici delle quattro nuove Camere di Commercio.
I dati sono relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155.

. Se vuoi scaricare il testo dei quattro decreti ministeriali e dei successivi quattro decreti direttoriali, clicca QUI.


13. 25 SETTEMBRE 2015 - Accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa

Con decreto del 25 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Catania, Via Cappuccini, 2 e sedi secondarie in Ragusa, Piazza della Libertà e in Siracusa, Via Duca degli Abruzzi, 4.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i tre Enti, deliberato in contemporanea dai due Consigli camerali di Ragusa e Siracusa e dal Commissario ad acta della Camera di Catania in data 21 febbraio 2015.
Il dott. Alfio Pagliaro, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Catania, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 25 settembre 2015, clicca QUI.


14. 25 SETTEMBRE 2015 - Accorpamento tra le Camere di Commercio di Pescara e di Chieti

Con decreto del 25 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Chieti, Via F.lli Pomilio snc e sede secondaria in Pescara, Via Conte di Ruvo n. 2.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di Pescara il 20 febbraio 2015 e di Chieti l’ 11 maggio 2015.
Il dott. Roberto Pierantoni, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Pescara, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Chieti Pescara”.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 25 settembre 2015, clicca QUI.


15. 23 DICEMBRE 2015 - Accorpamento tra le Camere di Commercio Forlì-Cesena e Rimini

Con decreto del 23 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E RIMINI”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Rimini e di Forlì.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Forlì, Corso della Repubblica, 5 e sede secondaria in Rimini, Via Sigismondo Malatesta, 28.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di Rimini e di Forlì-Cesena entrambi in data 9 novembre 2015.
Il dott. Antonio Nannini, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini”.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, clicca QUI.


16. 16 MAGGIO 2016 - Nasce la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO

Dal 16 maggio 2016, con l'insediamento del nuovo Consiglio, diventa pienamente operativa la nuova Camera di Commercio, nata dall'accorpamento tra le Camere di Commercio di Treviso e di Belluno.


17. 13 OTTOBRE 2016 - Accorpamento tra le Camere di Commercio MILANO, MONZA-BRIANZA e LODI

Con decreto del 13 ottobre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO – MONZA-BRIANZA - LODI”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Milano, Monza Brianza e di Lodi.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Milano, Via Meravigli 9/B e sedi secondarie in MONZA, Piazza Cambiaghi, 9 e in LODI, Via Haussmann, 11/15.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i tre Enti, deliberato dai tre Consigli camerali di Milano, Monza Brianza e Lodi, rispettivamente, in data 21 luglio 2016, 25 luglio 2016 e 27 luglio 2016.
La dott.ssa Elena Vasco , attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Milano, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi”.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 13 ottobre 2016, clicca QUI.


18. 16 NOVEMBRE 2016 - Accorpamento tra le Camere di Commercio AVELLINO e di BENEVENTO

Con decreto del 16 novembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IRPINIA SANNIO”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Avellino e di Benevento. La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in AVELLINO, Piazza Duomo, 5 e sede secondaria in BENEVENTO, Piazza Novembre, 1.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di Avellino e di Benevento, rispettivamente, in data 18 luglio 2016 e 19 settembre 2016.
Il dott. Luca Perozzi, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Avellino, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio”.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 16 novembre 2016, clicca QUI.


19. 27 GENNAIO 2017 - Accorpamento tra le Camere di Commercio TERAMO e L'AQUILA

Con decreto del 27 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D’ITALIA, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Teramo e l’Aquila.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale a L’AQUILA, Corso Vittorio Emanuele, 86 e sede secondaria in TERAMO, Via Savini, 48/50.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di L’Aquila e di Teramo in data 22 novembre 2016.
Il dott. Giampiero Sardi, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Teramo, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia”..
Con successivo decreto del 1° agisto 2017, la dott.ssa Fausta Emilia Clementi, attuale segretario generale della Camera di commercio di L’Aquila, è stata nominata, in sostituzione del dott. Giampiero Sardi, commissario ad acta con il compito di proseguire con le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 27 gennaio 2017, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale del 1° agosto 2017, clicca QUI.


20. 1° MARZO 2018 - Costituenda Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.261 pubblicata in data 13 dicembre 2017, ha adottato in data 16 febbraio 2018, previa autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione dell' 8 febbraio 2018, il provvedimento di cui al comma 4 dell'art.3 del D.Lgs. n. 219/2016 con il quale ha istituito la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche e ha previsto che i Commissari ad acta avviino le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio entro il 1° marzo 2018.
Con lo stesso provvedimento è stato dichiarato inefficace il D.M. 8 agosto 2017.

Il Commissario ad acta, Dott. Michele De Vita, in data 1° marzo 2018, ha dato avvio alle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, mediante pubblicazione di apposito avviso.

. Se vuoi reperire iniziative, attività, documenti ed atti del Commissario ad acta per la costituzione della Camera unica Regionale delle Marche,, clicca QUI.


21. 9 OTTOBRE 2018 - istituita la Camera di commercio di Pordenone-Udine

Prosegue il processo degli accorpamenti delle Camere di commercio: il giorno 8 ottobre 2018 si è tenuto a Pordenone, a Palazzo Montereale Mantica, il primo consiglio della nuova Camera di commercio di Pordenone-Udine. Nel corso dell’appuntamento Giovanni Pozzo è stato eletto presidente del nuovo ente.

DENOMINAZIONE: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine
SEDE LEGALE: Udine, Via Morpurgo, 4
SEDE SECONDARIA: Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 47
- P.IVA: 02935190302
- PEC: cciaa@pec.pnud.camcom.it

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22. 22 OTTOBRE 2018 - istituita la Camera di commercio della Basilicata

Il 22 ottobre 2018 è nata la nuova Camera di commercio della Basilicata, a seguito dell'accorpamento delle Camere di commercio di Potenza e di Matera.

Contatti e Sedi

Dal 23 ottobre saranno operativi per la Camera di commercio della Basilicata:
* SEDE LEGALE: Potenza - Corso XVIII Agosto, 34 - CAP 85100 - Tel.: 0971/412211
* SEDE SECONDARIA: Matera, Via Lucana, 82 CAP 75100 - Tel. 0835/338411
- PEC istituzionale: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it
- codice fiscale/partita IVA: 02019590765
- Codice Univoco Ufficio: T94M75
- IBAN: IT 12 V 05424 04297 000000000577

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23. 31 OTTOBRE 2018 - istituita la Camera di commercio delle Marche

In data 31 ottobre 2018 è stata costituita la nuova Camera di Commercio delle Marche, a seguito dell'accorpamento delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.
A decorrere dal 1° novembre 2018 il nuovo indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni è cciaa@pec.marche.camcom.it.

21 NOVEMBRE 2018 - Eletta la nuova Giunta

Con l’elezione dei membri della nuova Giunta della Camera, avvenuta in data 21 novembre 2018i durante la seduta del Consiglio camerale, si completa l’iter di costituzione degli organi del nuovo Ente unico regionale.
Tra gli otto componenti di Giunta figurano di diritto il Presidente della Camera della Marche Gino Sabatini e il suo Vice, eletto sempre oggi dalla nuova Giunta nel corso della sua prima riunione, Salvatore Giordano.
La Giunta ha confermato l’assetto dirigenziale indicato dal Presidente. Presidente del nuovo ente è stato nominato il Geom. Gino Sabatini, mentre come Segretario generale f.f. è stato nominato il Dr. Fabrizio Schiavoni.

Contatti e Sedi

* SEDE LEGALE: Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 - CAP 60123 - Tel.: 071 589811
* SEDI SECONDARIE:
- Ascoli Piceno - Via Luigi Mercantini, 25 - CAP 63100 - Tel.: 0736 2791
- Fermo - Corso Cefalonia, 69 - CAP 63900 - Tel.: 0734 217511
- Macerata - Via Tommaso Lauri, 7 - CAP 62100 - Tel.: 0733 2511
- Pesaro - Corso XI Settembre, 116 - CAP 61121 - Tel.: 0721 3571
.

Codice Fiscale/P.IVA: 02789930423
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
Fatturazione Elettronica Codice Univoco Ufficio: UFKY7Z
Codice IBAN: IT89F0311102600000000001033, presso UBI Banca
C/C postale: 162628
Conto di Tesoreria Unica Codice IBAN: IT80R0100003245330300320252 presso Banca D'Italia

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LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEFINITI GLI IMPORTI DELLE INDENNITA'


1. 25 FEBBRAIO 2019 - ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Procedimento per l’individuazione dei componenti dei Collegi dei revisori di nomina ministeriale- Nuova direttiva del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sul proprio sito Internet istituzionale, la direttiva direttoriale del 25 febbraio 2019, che definisce il procedimento per l’individuazione dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, richiamando la precedente Direttiva del 14 febbraio 2017, con la quale sono state fissate le nuove procedure di iscrizione all’elenco per l’accesso all’incarico di revisore dei conti degli enti del sistema camerale.
Con la direttiva del 14 febbraio 2017, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all’art. 17, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’art. 73 del FD.P.R. n. 254/2005, venne infatti istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Elenco del personale e delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.
Tali requisiti sono stati successivamente individuati con due circolari dello stesso Ministero: la n. 279375 del 6 luglio 2017, poi integrata con la circolare n. 312482 del 24 luglio 2017.
Con le due circolari sono stati inoltre predisposti i modelli di dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e inconferibilità relativo all’incarico in argomento.

Nella direttiva del 2019, si ricorda che con l’articolo 4 della citata direttiva del 14 luglio 2017 - operativa dal 6 luglio 2017 - sono stati fissati i seguenti criteri necessari all’individuazione del personale per il conferimento dell’incarico di revisore dei conti:
a) competenza, da valutare sulla base dei titoli di studio posseduti, della formazione e di eventuali titoli di abilitazione del personale iscritto, anche in relazione alla rilevanza, alla specificità nonché al grado di complessità dell’incarico da svolgere;
b) esperienza professionale, tenuto anche conto di quella maturata nello svolgimento di incarichi in settori analoghi ovvero nei settori d’intervento della Direzione generale competente per materia a quello per il quale si intende conferire l’incarico, nonché delle attestazioni di carriera desumibili dal curriculum vitae del personale iscritto;
c) diligenza, da valutare anche sulla base delle valutazioni/giudizi riportati negli ultimi 2 anni;
d) rotazione, tenuto anche conto degli incarichi in essere per ciascun iscritto nell’anno solare di riferimento;
e) trasparenza, per i profili connessi all’applicazione della decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) non rinnovabilità, oltre i due mandati consecutivi.

Con l’articolo 3 della direttiva è stato altresì previsto che per gli incarichi di revisore dei conti possono essere designate anche professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione previa iscrizione all’Elenco degli “esterni”.
La designazione di professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione ha luogo “limitatamente al conferimento di incarichi connotati da comprovata complessità tecnica o di contesto o dalla motivata esigenza del possesso di specifiche esperienze e/o competenze”.
La scelta delle professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione viene effettuata unicamente tra soggetti iscritti all’Elenco.
Requisito essenziale per l’inserimento nell’Elenco è il possesso dell’iscrizione al registro dei revisori contabili.
Fatte questi premesse, il Ministero, con la direttiva del 25 febbraio 2019, nell’intento di assicurare la massima trasparenza all’iter della nomina, definisce il procedimento e i criteri di orientamento cui attenersi ai fini delle designazioni e/o nomine di competenza ministeriale.

Procedimento per l’individuazione dei componenti dei Collegi dei revisori

Al fine di assicurare massima trasparenza all’iter di nomina dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, il Ministero definisce il procedimento e i criteri di orientamento cui attenersi per la designazione e/ nomine di competenza ministeriale. In particolare, tra gli altri, stabilisce che:
- l’individuazione del rappresentante, sia effettivo che supplente, deve essere effettuato con estrazione a sorte tra un gruppo di dieci professionalità individuate da un comitato appositamente istituito;
- i cluster di personale è scelto tra quello iscritto all’elenco tenuto dal Ministero stesso;
- in mancanza di professionalità interne si può ricorrere alle professionalità esterne tenendo conto dell’esperienza professionale acquisita in incarichi di revisione degli enti del sistema camerale e/o dell’anzianità di iscrizione al RUC;
- i cluster di riferimento devono essere trasmessi al comitato almeno un mese prima della scadenza degli incarichi;
- le designazioni e/o nomine non possono comportare l’assegnazione complessiva e contemporanea di più di tre incarichi;
- al fine di assicurare la rotazione degli incarichi il rappresentante effettivo del Ministero non può vedersi rinnovato l’incarico presso il medesimo ente se l’incarico si è concluso da meno di due anni;
- il rappresentante effettivo e supplente del Ministero è scelto per estrazione a sorte in seduta pubblica;
- successivamente alla conferma della disponibilità si procede alla formalizzazione dello schema di provvedimento di nomina;
- in ipotesi di mancata conferma della disponibilità ad accettare l’incarico, bisognerà procedere con l’individuazione di un nuovo soggetto all’interno del cluster di riferimento.
Il Ministero chiarisce che le dimissioni o la mancata accettazione della nomina, presentate senza giustificato motivo, comportano l’esclusione dal cluster di riferimento per le due sessioni di estrazione a sorte successive.

- Se vuoi scaricare il testo della direttiva 25 febbraio 2019, clicca QUI.

- Se vuoi scaricare il testo della direttiva 14 febbraio 2017, delle due circolari e dei relativi moduli allegati, clicca QUI.


2. 6 FEBBRAIO 2020 - CAMERE DI COMMERCIO - Definiti gli importi delle indennità spettanti ai componenti degli organi camerali, ai sindaci revisori e agli amministratori di aziende speciali e di unioni regionali

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, il Decreto 11 dicembre 2019, recante “Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonchè dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali”.
1) Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente di giunta e di consiglio (art. 1), di presidenti delle aziende speciali (art. 3) e di amministratori e di presidenti delle Unioni regionali (art. 5) non è riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento dei rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

2) Definiti gli importi delle indennità spettanti al presidente del collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio (art. 2, comma 1), agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti (art. 2, comma 2), Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 1 e 2, il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10 (art. 2, comma 3).

Al presidente del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni spetta un’indennità annuale così definita:
- 7.500 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
- 8.500 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
- 11.000 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
- 16.000 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.

Agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni spetta un'indennità annuale così definita:
- 5.000 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
- 6.000 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
- 9.000 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
- 13.000 euro con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.

3) Definiti gli importi delle indennità spettanti al presidente del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali (art. 4, comma 1) e ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti (art. 4, comma 2).
Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9,10 (art. 4, comma 3).

Al presidente del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali spetta un'indennità annua così definita:
- 2.600 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a 250.000 euro;
- 3.000 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da 250.001 euro a euro 500.000 euro;
- 4.900 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da 500.001 euro a euro 1.000.000 euro;
- 5.700 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da 1.000.001 euro a euro 5.000.000 euro;
- 8.000 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre 5.000.000 euro.

Mentre ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua così definita:
- 2.000 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a 250.000 euro;
- 2.500 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da 250.001 a 500.000 euro;
- 3.800 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da 500.001 a 1.000.000 euro;
- 4.800 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da 1.000.001 a 5.000.000 euro;
- 7.000 euro con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre 5.000.000 euro.

4) Definiti gli importi delle indennità spettanti al presidente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali (art. 6, comma 1) e al componente del collegio dei revisori dei conti (art. 6, comma 2).
Ai componenti del collegio dei revisori è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9 e 10 (art. 6, comma 3).
Le indennità di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori delle nuove Camere di commercio costituite dopo il 10 dicembre 2016 (art. 12, comma 3).

Al Presidente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali spetta un'indennità annua così definita:
- 3.500 euro con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a 5.000.000 euro;
- 5.000 euro con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da 5.000.001 a 10.000.000 euro;
- 8.000 euro con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre 10.000.000 euro.

Mentre ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali spetta un'indennità annua così definita:
- 2.800 euro con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a 5.000.000 euro;
- 4.000 euro con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da 5.000.001 a 10.000.000 euro;
- 5.000 euro con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre 10.000.000 euro.

5) Riconosciuto, ai componenti degli organi delle Camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali – per la partecipazione alle riunioni degli stessi, se residenti fuori del comune dove ha sede l'ente - il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate (artt. 8, 9, 10 e 11).
Sono fatte salve le indennità riconosciute dalle Camere di commercio, dalle aziende speciali e dalle unioni regionali ai componenti dei rispettivi collegi dei revisori sulla base della normativa previgente e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 12, comma 2).
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale interessati (art. 12, comma 4).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


INFORMAZIONI UTILI - INDIRIZZI E RECAPITI

. LE CAMERE DI COMMERCIO IN ITALIA - Prima e dopo la riforma (Aggiornamento a Dicembre 2019).


. Se vuoi consultare l'ELENCO DEI SEGRETARI GENERALI e degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del D.M. n. 422/1995, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. R.D. 4 gennaio 1925, n. 29: Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno.

. R.D. 20 settembre 1934, n. 2011: Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

. D.Lgs.Lgt 21 settembre 1944, n. 315: Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

. Legge 26 settembre 1966, n. 792: Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

. Legge 1 luglio 1970, n. 518: Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero.

. Legge 25 luglio 1971, n. 557: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

. ISTAT - Deliberazione 15 ottobre 1991: Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Direttiva n. 4/Comstat).

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo in vigore fino all' 11 marzo 2010).

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo in vigore fino al 9 dicembre 2016).

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo aggiornato in vigore dal 10 dicembre 2016).

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo aggiornato in vigore dal 14 ottobre 2020).

. D.M. 19 giugno 1995, n. 422: Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio.

. D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472: Regolamento di attuazione dell'art. 10 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici.

. D.M. 24 luglio 1996, n. 501: Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

. D.M. 23 luglio 1997, n. 287: Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
(Decreto abrogato dall'art. 76 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - In vigore dal 31 dicembre 2005).

. D.M. 15 febbraio 2000, n. 96: Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

. D.P.C.M. 26 maggio 2000: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

. D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363: Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.

. D.P.C.M. 8 agosto 2003: Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

. Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3586/C del 14 giugno 2005: Collegio dei revisori dei conti delle Camere di Commercio e rapporti con il nuovo diritto societario.

. D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254: Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

. Ministero delle attività produttive - Circolare 16 dicembre 2005, n. 22391: Modalità di applicazione per l'anno 2006 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante: «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: «Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».

. D.M. 8 febbraio 2006: Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Lettera Circolare del 15 giugno 2006, Prot. 0005544: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Chiarimenti.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione del 3 luglio 2006, Prot. 2006/99680: Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 6954-161/2006 - Parere dell'Agenzia delle entrate in merito a problematiche legate alla posizione fiscale autonoma delle aziende speciali camerali - Risoluzione n. 37 del 23 marzo 2005.

. Ministero del Commercio Internazionale - Circolare 11 dicembre 2006, n. 4370: Modalita' di applicazione, per l'anno 2007, della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante: Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: Criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 26 luglio 2007, Prot. 0007617: D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

. Ministero del Commercio Internazionale - Circolare del 21 dicembre 2007: Modalità di applicazione per l'anno 2008 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».

. D.M. 18 giugno 2008: Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) - In vigore dal 20 giugno 2009.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009: Commissione ex articolo 74 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - Trasmissione documenti elaborati.

. Legge 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 53.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 12 febbraio 2010, Prot. 0015429: Quesiti presentati dalle Camere di Commercio in merito all'applicazione dei principi contabili emanati con Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009.

. D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23: Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219).

. D. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare del 15 marzo 2010, Prot. 10049: Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante "riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

. REGIONE SICILIA - L.R. 2 marzo 2010, n. 4: Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 26 aprile 2010, Prot. 0036606: Quesiti presentati dalle Camere di commercio in merito all'applicazione dei principi contabili emanati con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare del 4 marzo 2011, n. 3640/C, Prot. 0040848: Pubblicazione dati per la costituzione dei Consigli camerali - Anno 2010.

. D.M. 12 aprile 2011: Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Decreto n. 25446).

. Se vuoi approfondire l’argomento del SIOPE, clicca QUI.

. D.M. 4 agosto 2011, n. 155: Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
. D.M. 4 agosto 2011, n. 155 - ALLEGATO.

. D.M. 4 agosto 2011, n. 156: Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
. D.M. 4 agosto 2011, n. 155 - ALLEGATI.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXII - Sistema Camerale - Nota del 4 ottobre 2011, Prot. 0183847: Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1003, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXII - Sistema Camerale - Nota del 21 ottobre 2011, Prot. 0197017: SIOPE - Art. 14 della legge 31.12.2009, n.196 concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica". Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 aprile 2011 sulla codificazione gestionale degli incassi e dei pagamenti delle camere di commercio.

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE 15 dicembre 2011, n. 23955: Modalita' di applicazione per l'anno 2012 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Italiane all'Estero" e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante "Criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di Commercio Italiane all'Estero".

. D.M. 25 luglio 2012: Approvazione dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel testo allegato alla delibera del Consiglio generale n. 6 del 5 luglio 2012.

. D.M. ottobre 2012, n. 230: Regolamento relativo ai requisiti di professionalita' ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonche' agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

. D.M. 24 aprile 2014: Requisiti, criteri e modalita' per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della legge n. 518/70, per l'anno 2014.

. LEGGE 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Art. 10.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219: Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

. DECRETO 8 agosto 2017: Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale.
. DECRETO 8 agosto 2017 - ALLEGATO A.
. DECRETO 8 agosto 2017 - ALLEGATO B.
. DECRETO 8 agosto 2017 - ALLEGATO C.
. DECRETO 8 agosto 2017 - ALLEGATO D.

. DECRETO 16 febbraio 2018: Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale.
. DECRETO 16 febbraio 2018 - ALLEGATO A.
. DECRETO 16 febbraio 2018 - ALLEGATO B.
. DECRETO 16 febbraio 2018 - ALLEGATO C.
. DECRETO 16 febbraio 2018 - ALLEGATO D.

. DECRETO 7 febbraio 2019: Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 11 dicembre 2019: Determinazione delle indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento economico degli amministratori de


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LE CAMERE DI COMMERCIO - CENNI STORICI - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE - STUDI E APROFONDIMENTI

. Le Camere di Commercio. Natura giuridica e autonomia statutaria.

. Il sistema camerale.

. Le competenze attribuite alle Camere di Commercio. Sintesi della normativa.

. Le Unioni regionali delle Camere di Commercio.


OSSERVATORIO DEL SISTEMA CAMERALE

L’Osservatorio del Sistema camerale è uno degli strumenti di monitoraggio attraverso cui l'Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) realizza indagini on-line sulla struttura, l’organizzazione e le attività di servizio della rete camerale.
Uno strumento funzionale all'acquisizione di informazioni utili per fornire assistenza al Sistema camerale, promuovendone al contempo il ruolo e l'impegno nel quadro delle istituzioni che operano per la competitività del Paese.

. Se vuoi accedere al Portale, clicca QUI.


LE CAMERE DI COMMERCIO E LA PARABOLA DELL'AUTONOMIA FUNZIONALE

Segnaliamo uno studio, condotto da Pio G. Rinaldi, Ricercatore di Diritto pubblico Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo "Le Camere di Commercio e la parabola dell’autonomia funzionale", pubblicato sulla rivista online Federalismi del 5 maggio 2021.

L’ordinamento camerale è stato profondamente modificato dalla legge n. 124 del 2015 (c.d. "Legge Madia") e dai suoi decreti attuativi che hanno disposto un accorpamento obbligatorio delle Camere di Commercio al fine di pervenire ad una riduzione dei costi e di assicurare una maggiore efficienza del sistema.
Oggi, a distanza di quasi trent’anni dalla legge n. 580 del 1993, la questione dell’autonomia e dell’esistenza stessa delle Camere di Commercio è ritornata di stringente attualità per effetto dell’accorpamento obbligatorio imposto dal processo di riforma che sta per avviarsi alla sua conclusione. Tanto che negli ultimi anni la Corte Costituzionale è dovuta intervenire in diverse occasioni sulla riforma Madia e sui suoi decreti attuativi.
La finalità del contributo è quella di avviare una riflessione sull’impatto della riforma Madia e sugli effetti che questa sta producendo sull’ordinamento e sull’autonomia funzionale delle Camere di Commercio.

Sommario - 1. Premessa. - 2. La nascita delle Camere di Commercio quali autonomie funzionali. - 3. Il problema della collocazione costituzionale delle Camere di Commercio dopo la riforma del Tit. V della Costituzione. - 4. La seconda riforma delle Camere di Commercio nel d.lgs. n. 23/2010. - 5. Il riordino delle Camere di Commercio disposto dalla riforma Madia. Rilievi critici. - 6. Gli interventi della Corte Costituzionale sulla riforma Madia e il successivo commissariamento delle Camere di Commercio non accorpate. - 7. (Segue): Accorpamenti delle Camere di Commercio e riduzione della spesa. - 8. Rilievi conclus ivi: la crisi delle Camere di Commercio e dell’autonomia funzionale.

- Si riporta il testo del documento:
. PIO G. RINALDI - Le Camere di Commercio e la parabola dell’autonomia funzionale (da: Rivista online Federalismi.it - 5 maggio 2021).


ALTRI ORGANISMI


1. LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO - CCIE

1.1. Profilo istituzionale

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo italiano in base alla legge del 1° luglio 1970, n. 518, nate e sviluppatesi tradizionalmente nei luoghi di maggiore presenza italiana nel mondo.
Le CCIE sono attualmente 74, presenti in 49 paesi con 140 uffici e contano oltre 24.000 imprese associate, di cui circa il 70% sono aziende locali che operano o sono interessate ad operare con l’Italia.
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero realizzano attività volte ad agevolare l’accesso delle imprese italiane ai mercati esteri, promuovendo la instaurazione di contatti per la conclusione di affari e svolgendo un’intensa azione di informazione e comunicazione, tanto mediante un costante monitoraggio delle tendenze settoriali, quanto attraverso la pubblicazione di agili guide paese.

. Se vuoi accedere al sito ASSOCAMERESTERO – Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero, clicca QUI

. Se vuoi scaricare l’elenco delle Camere di Commercio italiane all’estero e accedere ai siti delle singole Camere di Commercio, clicca QUI


1.2. ALBO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALO ESTERE O ESTERE IN ITALIA

L'Art. 1 dello Statuto dell'Unioncamere, che stabilisce che le Camere di Commercio e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente Assessore regionale fanno parte dell'Unioncamere, prevede altresì al comma 3 che "le Camere di Commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono essere ammesse in una sezione separata".

L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 prevede che la denominazione "Camera di Commercio" può essere assunta, nel territorio nazionale, anche dalle associazioni cui partecipino enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori abbiano i requisiti di cui al sopra citato articolo 22 e che abbiano per scopo statutario la promozione dei rapporti economici fra i due Stati ed abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.

Con D.M. 15 febbraio 2000, n. 96 (Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia), il Ministero del Commercio con l’estero ha adottato il nuovo Regolamento delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia che chiarisce che l’iscrizione all’Albo è condizione essenziale per l’utilizzo della denominazione “Camera di Commercio” e, di conseguenza, introduce l’obbligo dell’abbandono della stessa denominazione in caso di revoca dell’iscrizione.
Il medesimo decreto ha, inoltre, introdotto il principio della diffusione delle informazioni contenute nell'Albo, stabilendo che possono essere fornite a chiunque ne faccia richiesta.

. Se vuoi CONSULTARE L’Albo delle Camere di Commercio italo estere o estere in Italia, clicca QUI


1.3. GENNAIO 2007 – Due nuove Camere di Commercio all’estero

Con due distinti decreti del Ministero del Commercio Internazionale del 29 dicembre 2006, pubblicati entrambi nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007, sono state riconosciute due nuove Camere di Commercio all'estero: quella italo-serba, con sede a Belgrado e quella italiana dell'Ecuador, con sede a Quito.


2. L’UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - UNIONCAMERE

2.1. Profilo istituzionale e compiti

Fondata nel 1901, l’Unioncamere è un ente pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli interessi generali delle Camere di Commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori. A livello europeo, l’Unioncamere assicura la rappresentanza delle Camere di Commercio italiane in seno a Eurochambres, l’associazione che riunisce i sistemi camerali d’Europa.

Le competenze dell’Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n.580 del 1993 che ha riformato l’ordinamento delle Camere di Commercio e da numerosi provvedimenti successivi che, soprattutto negli anni più recenti, hanno ampliato significativamente il ruolo e le funzioni attribuite agli enti camerali, valorizzandone la natura di rete istituzionale al servizio delle imprese e dei territori.
Le principali aree di azione entro le quali l’Unioncamere svolge i propri compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle Camere di Commercio riguardano:
• la garanzia della regolazione e della trasparenza del mercato
• la tutela del Made in Italy e della qualità delle produzioni nazionali
• il sostegno alla creazione di nuove imprese
• la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico
• l’analisi statistico-economica del tessuto imprenditoriale
• la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
• l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese
• la promozione di nuovi servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
• lo studio dei temi legati al decentramento amministrativo
• la diffusione della conciliazione e dell’arbitrato
• l’attuazione della riforma del diritto societario
• la partecipazione attiva al piano nazionale di e-Government
• la tutela dei diritti in materia di proprietà industriale
• la disciplina dell’impresa sociale
• la promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese
.

L'assetto organizzativo dell'Unioncamere è così costituito:
• Presidenza
• Segreteria generale
• Area Diritto di Impresa e finanza
• Area Ricerca, Innovazione e formazione
• Area Formalità per il Commercio Internazionale
• Area Organizzazione
• Area Relazioni Istituzionali
• Area Servizi finanziari, Infrastrutture e Internazionalizzazione
• Ufficio Speciale Comunicazione e Stampa



2.2. Lo statuto

Con decreto 25 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato lo statuto dell'Unione italiana delle Camere di Commercio, nel nuovo testo quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, con la propria deliberazione n. 6 del 5 luglio 2012.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


2.3. La sede di Bruxelles dell’Unioncamere

La Sede di Bruxelles dell’Unioncamere, presente a Bruxelles dal 1968, opera per la valorizzazione dell’attività delle Camere di Commercio italiane nelle politiche e nei programmi dell’Unione Europea.
Con la sua attività si vuole favorire le relazioni del Sistema italiano delle Camere di Commercio con le Istituzioni dell’Unione Europea – Consiglio, Commissione Europea, Parlamento europeo, Comitato delle Regioni, Comitato Economico e Sociale – e con la rete camerale a livello europeo, in particolare con Eurochambres.

Le altre realtà camerali a Bruxelles sono:
• Unioncamere Liguria
• Unioncamere Lombardia
• Unioncamere Piemonte
• Unioncamere Toscana
• Unioncamere Veneto
• Unioncamere Campania
• Camera di Commercio di Roma
• Camera di Commercio di Trieste
• Infocamere
• Mondimpresa.

INDIRIZZO: Unioncamere Bruxelles - Rue l'Industrie, 22 1040 Bruxelles B
Tel. +32.2.5122240 - Fax. +32.2.5124911


2.4. Riferimenti e recapiti

. Se vuoi visitare il sito ufficiale di UNIONCAMERE, clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito di UNIONCAMERE.NET - I servizi web per la rete camerale, clicca QUI

. Se vuoi accedere al sito ufficiale di Unioncamere Bruxelles, clicca QUI


3. SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio, come previsto dall’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali promuove, realizza o gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ad enti a consorzi e a società.
Si tratta di un importante strumento di promozione dello sviluppo economico, che permette di perseguire l’obiettivo attraverso la collaborazione fra enti, che, impiegando le risorse disponibili sia finanziarie che umane, possono agire per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Questa modalità d’intervento, lungi dal creare le premesse per una delega di funzioni proprie dell’Ente, è stata orientata soprattutto a favorire meccanismi di aggregazione d’interessi, sia pubblici che privati, in soggetti istituzionali attivi nel contesto provinciale e capaci di erogare servizi mirati sul territorio, il tutto in una logica di sistema.
L’obiettivo di "fare sistema" che la Camera ha seguito in ambito locale, ha trovato ulteriori applicazioni anche nei rapporti con il Sistema camerale nazionale, dando luogo ad acquisizioni di quote in organismi societari di tipo strategico.

A norma dell’art. 1 comma 735 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i dati relativi alle Società partecipate dell'Ente camerale devono essere pubblicati “nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente”.
La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.
La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro, che viene irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.
La stessa sanzione viene applicata agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.


Vademecum delle società partecipate

L’Ufficio Partecipate della Camera di Commercio di Prato, nella persona del suo responsabile Dr.ssa Silvia Borri, ha predisposto un vademecum nel quale vengono raccolte tutte le disposizioni e gli adempimenti relativi alle società partecipate della Camera di Commercio.

Si riporta il testo del vademecum:
. Camera di Commercio di PRATO – Vademecum delle società partecipate – Raccolta normativa e principali adempimenti.


4. LE AZIENDE SPECIALI

4.1. Profilo istituzionale e compiti

Oltre alla propria struttura operativa interna, le Camere di commercio - per svolgere attività promozionali di particolare rilievo esterno, o che richiedono specifiche competenze tecniche - possono costituire delle Aziende speciali, aventi per scopo sia l'erogazione uno o più servizi, sia il raggiungimento di obiettivi tecnico-economici.
Queste Aziende sono dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale, e il loro personale dipendente non appartiene ai ruoli camerali.

La camere possono costituire aziende speciali in base all’art. 2 della legge n. 580/93, ma di fatto tale possibilità era già stata riconosciuta con il R.D. n. 2011/34.
L’art 2 della L. n. 580/1993 circoscrive la possibilità di costituire aziende speciali solo al fine di promuovere, realizzare, gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale.
Le aziende speciali camerali si caratterizzano, oltre che per l’assenza della personalità giuridica, per l’elevato grado di indirizzo/controllo che le Camere mantengono su di esse.
Difatti, oltre alla definizione delle aziende speciali come “organi camerali” (art 58, D.M. n. 287/1997), spetta alle Camere:
• l’approvazione dello statuto
• l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio
• l’approvazione dell’assunzione di impegni pluriennali di spesa
• la nomina dei componenti del consiglio
• la vigilanza sulla gestione dell’azienda “accertando in particolare l’osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nell’organo di amministrazione aziendale (art 66, D.M. n. 287/97)”
.


4.2. Natura fiscale e rilevanza reddituale dei contributi

Con il Parere del 3 luglio 2006, Prot. 2006/99680, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito alle problematiche legate alla posizione fiscale autonoma delle aziende speciali delle Camere di Commercio.
L'Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito:
- alla natura fiscale delle Aziende speciali;
- alla rilevanza ai fini delle imposte dei redditi dei contributi in conto esercizio e in conto capitale;
- alla ritenuta d'acconto, ex art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
- al trattamento fiscale dei contributi ai fini IVA.

Il testo della risoluzione è riportato nell'Appendice normativa.


5. STARNET - IL PORTALE DI INFORMAZIONE ECONOMICO-STATISTICA DEGLI UFFICI STUDI E STATISTICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

L’informazione economico-statistica e le funzioni ad essa strettamente connesse di osservatorio congiunturale delle economie locali, rappresentano, come è noto, le tradizionali e ben radicate attività delle Camere di Commercio.
Starnet è un sistema informativo dinamico che consente l’accesso alle banche dati degli Uffici statistica delle Camere di Commercio.
Il sistema si configura come un portale telematico da cui è possibile accedere ai principali indicatori statistici e alle analisi economiche realizzate dal sistema camerale e dalle altre fonti ufficiali del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).
Tale sistema è suddiviso in tre aree: una comune, una territoriale ed una tematica.
L’area comune contiene documenti di carattere generale, quella territoriale fornisce informazioni sulle singole province e regioni, mentre in quella tematica si trovano documenti concernenti uno specifico argomento non correlato al territorio.
L’obiettivo di Starnet è quello di promuovere la diffusione dell’informazione statistica, mettendo una considerevole mole di informazioni statistiche a disposizione di tutti coloro che sono interessati ad indagare le molteplici sfaccettature che caratterizzano un territorio o ad analizzare l’evoluzione di un’area attraverso confronti con altre realtà.
Realizzato e coordinato da Unioncamere, con il supporto tecnico di Infocamere e il contributo scientifico dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne, Starnet è nato per dare una risposta all'esigenza di raccogliere, organizzare e diffondere l'informazione economico-statistica prodotta dal sistema camerale e dagli altri Enti del Sistan.
Gli utenti potranno accedere ad un patrimonio di dati prodotti dal sistema camerale e da altri enti del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).

. Se vuoi accedere a STARNET, clicca QUI


6. RETECAMERE - UNA NUOVA SOCIETA' DEL SISTEMA CAMERALE ITALIANO PER I SERVIZI E I PROGETTI INTEGRATI

Il sistema camerale italiano si è dotato di una nuova società per i servizi e i progetti integrati che raccoglie e unisce il patrimonio di esperienza, conoscenza e capacità di tre strutture consortili nazionali MediaCamere, AsseforCamere e LaborCamere.
Retecamere è una delle strutture operative di Unioncamere, di cui è interamente partecipata con 85 Camere di Commercio.
Retecamere è costituita dall'Area Progetti e Servizi che idea, progetta e fornisce consulenza, assistenza tecnica e progettazione alle Camere di Commercio e al Sistema Camerale nonché alla Pubblica Amministrazione.
L’Area si occupa di progetti e servizi riguardanti principalmente:
• Piattaforme online e strumenti multimediali per informare e interagire principalmente con il sistema delle imprese. Servizi e strumenti per valorizzare, organizzare e integrare l’informazione per il Sistema Camerale e la Pubblica Amministrazione.
• Strumenti, servizi ed attività di comunicazione e prodotti editoriali.
• Imprenditoria femminile, imprese sociali e imprese di immigrati, piani e programmi di Sviluppo Locale e Marketing Territoriale, progetti di CSR e di Bilanci Sociali.

Retecamere mette a disposizione delle Camere di Commercio, della Pubblica Amministrazione e del mondo imprenditoriale un’esperienza venticinquennale nella costruzione di progetti e servizi integrati, attraversati da competenze diverse, specializzate e integrate, e focalizzati su tre momenti complementari: la progettazione, la formazione e la gestione.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale di RETECAMERE, clicca QUI


7. INFOCAMERE – LA SOCIETA’ DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

InfoCamere, attraverso quasi quarant'anni di storia, ha saputo coniugare al meglio tradizione e innovazione.
Nata inizialmente come CERVED (Centro Regionale Veneto Elaborazione Dati), è stata fondata nel dicembre del 1974 a Padova grazie all'intuizione del Professor Mario Volpato, allora Presidente della Camera di Commercio e Professore di Calcolo delle probabilità all'Università di Padova.
Ben prima dell'era di Internet, l'idea fondativa di Cerved (che, per scissione, darà poi vita ad InfoCamere) era fortemente proiettata verso il futuro: l'obiettivo della Società era infatti il recupero dell'efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso lo sfruttamento delle nuove tecnologie informatiche e telematiche.
Fu così che i registri delle Camere di Commercio del Veneto furono i primi ad essere digitalizzati e messi in collegamento tra loro.
Un'innovazione che rese possibile, da qualsiasi provincia veneta, ottenere informazioni economiche sulle imprese di tutta la regione.
Col passare degli anni la società ha continuato ad offrire alle Camere soluzioni all'avanguardia per la gestione dei propri archivi, ampliando la rete regione per regione, portando negli anni all'informatizzazione e all'integrazione delle basi di dati di tutte le Camere di Commercio d'Italia e delle loro sedi distaccate.
Un esempio, il primo in Italia, di interconnessione tra archivi di più enti pubblici, che ha messo in rete tutte le Camere, rendendole parte di un sistema unitario, pur mantenendo ciascuna la sua soggettività e autonomia.
Proprio grazie a queste basi e agli strumenti messi a disposizione dalla Società, la legge 580 del 29 dicembre 1993 di riordinamento delle Camere di Commercio ha affidato alle Camere il compito di realizzare, in modalità interamente telematica, il Registro Imprese.
Fu questo il riconoscimento ufficiale di un sistema all'avanguardia.

Attualmente InfoCamere, è il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale.
Ha sviluppato e gestisce il sistema telematico che collega fra loro 105 Camere di Commercio, 300 sedi distaccate.

Dal 6 aprile 2004 al 30 giugno 2007 InfoCamere è stato anche Ente Certificatore per la firma digitale, iscritto nell’Elenco Pubblico previsto dalla legge.
Dal 1° luglio 2007 ha trasferito le proprie risorse e la propria esperienza ad InfoCert SpA, società appositamente creata.
Dal Dicembre 2005 è iscritta nell'Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata.
Da Agosto 2005 è l'Autorità di Certificazione Nazionale che rilascia i certificati digitali delle Carte Tachigrafiche.

. Se vuoi visitare il sito di InfoCamere e conoscere la storia, la struttura, le competenze e i servizi offerti, clicca QUI.


  

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