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START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - GLI INCENTIVI E LE AGEVOLAZIONI FISCALI





START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI
LE AGEVOLAZIONI FISCALI


1. 20 MARZO 2014 - Investimenti in Start-Up innovative – Disciplinati gli incentivi fiscali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il decreto interministeriale 30 gennaio 2014, recante “Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative”.
Il decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha dato così concreta attuazione alla disciplina di favore contenuta nell’art. 29 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0), che mira ad agevolare la partecipazione di aziende e privati al capitale delle start-up innovative per il triennio 2013-2015, esteso poi fino all’anno d’imposta 2016 dalla legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 (c.d. “Decreto Lavoro).
La misura chiarisce nel dettaglio il funzionamento degli incentivi fiscali, delimitandone l’ambito e le modalità di applicazione, precisando l’entità delle agevolazioni ma anche individuando le ipotesi di decadenza dal beneficio.
Gli incentivi valgono sia nel caso di investimenti diretti in startup innovative, sia nel caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto e della relazione illustrativa, clicca QUI.


2. 11 GIUGNO 2014 - START-UP E INCUBATORI - Dall'Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti sulle agevolazioni fiscali

Con la circolare n. 16/E del 11 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni fiscali destinate alle Start-up innovative, definendo la portata degli interventi introdotti dal D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, volti a favorire la nascita di tali nuove iniziative imprenditoriali.
I principali chiarimenti forniti riguardano:
- le agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (punto 3); - l’emissione di strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati (punto n. 4);
- le misure di semplificazione per l’accesso al credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo) (punto 5);
- le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese start-up innovative (punto 6).

A proposito del regime di pubblicità e all’esonero dall'imposta di bollo e dai diritti Camerali, la circolare, confermando l’interpretazione che l’esonero deve essere interpretato nella sua più ampia accezione possibile, ribadisce che “anche l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo possa essere interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati” (punto 1.3.).
La circolare ribadisce, inoltre, che nei confronti delle start-up innovative non trova applicazione la disciplina prevista per le società di comodo, sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica (punto 2).

. Se vuoi scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.


3. 13 NOVEMBRE 2014 - D.M. 24 settembre 2014 - Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di Start-up innovative in tutto il territorio nazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, il DECRETO 24 settembre 2014, recante "Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale".
Il decreto prevede l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-Up innovative che durerà fino al 2020.
In precedenza riguardavano solo sei Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e le aree del cratere Aquilano; con questo nuovo decreto le agevolazioni vengono estese a tutte le Regioni d’Italia per cui sono disponibile circa 200 milioni di euro.
L’importo massimo finanziabile passa da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro.

Sono ammissibili agevolazioni per piani di impresa con costi tra 100.000,00 e 1.500.000,00 euro:
- caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
- mirati allo sviluppo di prodotti e servizi nel campo dell’economia digitale;
- finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Per i piani di impresa sono concessi i seguenti aiuti:
- finanziamento agevolato senza interessi pari al 70% (per un massimo di 8 anni) e con una quota di contributo a fondo perduto pari al 20% del finanziamento concesso;
- servizi di tutoraggio tecnico gestionale di:
a) euro 15.000,00 per le imprese localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano;
b) euro 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non piu' di 48 mesi cosi' come previsto dal decreto-legge n. 179/2012:
a) di piccola dimensione (impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro);
b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale
.
Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese e la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Possono altresi' richiedere le agevolazioni in questione le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purche' l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine indicato sopra (48 mesi).

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in questione, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
e) non essere "in difficoltà", secondo quanto previsto dall'art. 2, sub 18, del Regolamento di esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014)
.

Programmi e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di impresa:
a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata
.

I piani di impresa di cui sopra possono avere ad oggetto la realizzazione dei precisi programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio (individuati al comma 7 dell'art. 5), per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.

Nell'ambito dei piani di impresa sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di:
a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;
b) componenti hardware e software funzionali al progetto;
c) brevetti e licenze;
d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonche' relativi interventi correttivi e adeguativi
(art. 5, comma 3).

Le domande a valere sul nuovo intervento potranno essere presentate, esclusivamente on-line, e la data sarà indicata nella circolare ministeriale di prossima pubblicazione.


4. 12 DICEMBRE 2014 - Circolare attuativa del D.M. 24 settembre 2014 - Dal 16 febbraio 2015 al via le domande per gli incentivi

Con la circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014, recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative”, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce gli aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto in favore delle start-up innovative di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 (Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale).
Il citato decreto prevede l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di Start-up innovative, demandando ad un’apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
La circolare, emessa in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del suddetto decreto, oltre a fornire ulteriori specificazioni sui requisiti dei piani d’impresa e delle spese ammissibili alle agevolazioni previste dall’intervento, definisce nel dettaglio le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande e reca ulteriori dettagli in merito a:
- criteri e iter di valutazione,
- condizioni e limiti di ammissibilità delle spese e dei costi,
- soglie e punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni,
- caratteristiche del contratto di finanziamento, modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni
.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate dal 16 febbraio 2015, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.smartstart.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi indicati.
Gli schemi saranno resi disponibili dal Soggetto gestore (Invitalia S.p.a) in un’apposita sezione del sito almeno 10 giorni prima dell’apertura dello sportello.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.


5. 22 GENNAIO 2015 - START-UP INNOVATIVE - Incentivi all'investimento in caso di sottoscrizione di quote tramite società fiduciarie - Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Un Tizio, che ha costituito la Società Beta Srl, tramite la Società Alfa Spa, la quale, in virtù del mandato fiduciario conferitole dall'istante, ha sottoscritto una quota pari al 96% del capitale sociale, può beneficiare della detrazione relativa all’investimento effettuato nel periodo di imposta 2013 nel capitale sociale della Start-up innovativa Beta S.r.l..
E’ questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015 rispondendo ad un interpello con cui l’interpellante chiedeva se potesse usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29, D.L. n. 179/2012 in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione di Beta S.r.l., in presenza delle seguenti circostanze:
1) le quote sono “formalmente intestate” ad Alfa S.p.a. in forza di un mandato fiduciario;
2) l’iscrizione di Beta S.r.l. nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle Start-up innovative è avvenuta in data successiva a quella dell’iscrizione nella sezione ordinaria
.
In merito alla prima circostanza, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato i requisiti necessari per essere considerata una Start up innovativa e godere quindi dei benefici previsti dalla normativa, ritiene che, l’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.
Come evidenziato, infatti, dalla Sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, "i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati".
Sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una Start-up innovativa, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della Start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, a nulla rilevando che alla predetta data l’iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata.
La disciplina delle Start-up innovative non fissa, infatti, un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve, ai sensi del comma 8 dell’articolo 25, intervenire in tempo utile per “poter beneficiare della disciplina” contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012.
L’iscrizione nella sezione speciale deve quindi perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione prevista, che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

. Se vuoi scaricare il testo della risoluzione, clicca QUI.


6. FEBBRAIO 2016 - START UP INNOVATIVE - Incentivi fiscali all'investimento anche per il 2016 - Disco verde dalla Commissione europea

Gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative sono validi fino al 31 dicembre 2016.
L’autorizzazione all’estensione anche al 2016 delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative è arrivata dalla Commissione europea con la decisione SA 36866 del 14 dicembre 2015.
Ricordiamo che l’articolo 29, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella sua formulazione attuale, prevede, infatti, che per i contribuenti IRPEF l’agevolazione si applichi “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”, e che per quelli IRES, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016”.
In realtà, nella sua prima formulazione, la disposizione in esame limitava l’applicazione della disciplina alle annualità 2013, 2014 e 2015.
In sintesi, ad oggi sono considerati agevolabili gli investimenti nel capitale di Start-up innovative, effettuati direttamente o indirettamente:
- dai soggetti IRPEF, nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015;
- dai soggetti IRES, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, cioè fino a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Le modifiche apportate dal comma 16-ter, dell’art. 9, del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, hanno poi previsto l’estensione delle agevolazioni fiscali anche al 2016.
Tuttavia, la decisione della Commissione europea C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013 (pubblicata sulla G.U.U.E – Comunicazioni e Informazioni n. C17 del 21 gennaio 2014) ha autorizzato solo gli investimenti agevolabili effettuati fino al periodo di imposta 2015, classificandoli come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno”, sulla base degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (2006/C 194/02).
Il 2016 non è stato oggetto di valutazione a livello comunitario e necessitava, quindi, di una specifica autorizzazione da parte della Commissione UE. Questa è arrivata con la suddetta decisione del 14 dicembre 2015.

Le disposizioni di dettaglio delle agevolazioni sono state definite nel Decreto interministeriale dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.
Chiarimenti interpretativi sull’applicazione degli incentivi sono stati poi forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014.

Chi sono i soggetti beneficiari?
Gli incentivi sono riconosciuti:
- ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata);
- ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR.

Chi sono i soggetti esclusi?
Per espressa previsione normativa non possono fruire degli incentivi fiscali:
- le start-up innovative;
- gli incubatori certificati;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, che realizzino investimenti propri nel capitale di start-up innovative.

Detrazione per i soggetti IRPEF
Per i soggetti passivi IRPEF, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
La percentuale è elevata al 25% nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
L’investimento massimo su cui calcolare la detrazione non può eccedere l’importo di 500.000 euro.

Deduzione per i soggetti IRES
Con riferimento ai soggetti IRES, il beneficio consiste in una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dei conferimenti rilevanti.
La deduzione è aumentata al 27% nel caso in cui l’investimento venga effettuato in start-up innovative a vocazione start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.
In ogni caso, l’investimento massimo deducibile non può comunque eccedere l’importo di 1,8 milioni di euro.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.


7. MARZO 2016 - START UP INNOVATIVE - In arrivo nuove regole per incentivare gli investimenti

Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in Start up innovative. È stato, infatti, firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale recante le nuove disposizioni di attuazione dell’art. 29 del D.L. 179/2012, al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016.
Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014.
La prima novità riguarda l’estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative.
Per le persone fisiche è prevista la detrazione IRPEF del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi IRES potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale o per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
La seconda novità riguardala l’innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna Start up innovativa, che passa da 2,5 milioni di euro all’anno per 4 anni a 15 milioni di euro calcolabili su un arco temporale di 5 anni.
Una ulteriore modifica riguarda l’aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni.
Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell’agevolazione: non determina più la decadenza dell’incentivo la perdita dello status di start up innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

Vogliamo infine segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, ha inviato a tutte le Start-Up una lettera con la quale vengono illustrate tutte le novità che verranno introdotte con il nuovo decreto.
Nella lettera si ricorda che il nuovo decreto rafforza ed estende al 2016 gli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative; si informa dell’imminente lancio di #StartupSurvey, la prima indagine ISTAT sulle startup innovative e del recente aggiornamento, da parte di CONSOB, del regolamento sull’equity crowdfunding, che è stato notevolmente alleggerito e semplificato. Con l’occasione, viene infine incoraggiato l’accesso a #ItalyFrontiers, piattaforma online bilingue pensata per favorire l’attrazione di investimenti nelle startup innovative.

. Se vuoi scaricare il testo della lettera, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla piattaforma istituzionale #ItalyFrontiers, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA ILLUSTRATIVA alla compilazione della scheda d’impresa su #ItalyFrontiers, clicca QUI.


8. 11 APRILE 2016 - START UP INNOVATIVE - Pubblicato il decreto che fissa le nuove regole per incentivare gli investimenti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2016, il Decreto 25 febbraio 2016, recante “Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative”.
Il decreto entra in vigore il 12 aprile 2016. Dalla stessa data cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 2014, n. 66.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.


9. 30 MAGGIO 2016 - START-UP INNOVATIVE - Decadenza dagli incentivi - Stabiliti i codici per recuperare l’IRES

Via libera dell’Agenzia delle Entrate ai codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES per il settore energetico, per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative. I codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016. In caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali all’investimento in start up innovative (consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni), per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES per il settore energetico dai soggetti che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato ovvero al regime di trasparenza fiscale, l'Agenia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016, ha istituito i codici tributo:
- 2016 - Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012;
- 2017 - Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012.


10. 19 LUGLIO 2016 - START-UP INNOVATIVE - Modalità di versamento delle imposte - Istituiti i codici tributo per il versamento

Con il Provvedimento Prot. n. 115137/2016 del 19 luglio 2016, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha esteso l’utilizzo del modello F24 ai versamenti delle imposte, delle sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative.
Le disposizioni contenute nel presente provvedimento decorrono a partire dal 20 luglio 2016. In ogni caso, in considerazione dei tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi informativi per permettere il versamento dei tributi di cui al punto 1.1 con il modello “F24”, fino al 31 luglio 2016 gli stessi pagamenti potranno essere effettuati con il modello “F23” utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.

Con la risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle Start up innovative, ha istituito i seguenti codici tributo:
- 1540 – Start up innovative – atto costitutivo - Imposta di registro;
- 1541 – Start up innovative – atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro;
- 1542 – Start up innovative – atto costitutivo - Imposta di bollo;
- 1543 – Start up innovative – atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo;
- 1544 – Start up innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24.
I codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di stipula degli atti, nel formato “AAAA”.


11. GENNAIO 2017 - L. 232/2016 - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Novità per le Start-up innovative - Rafforzati gli incentivi fiscali

I commi da 66 a 69 rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle Start-up innovative e delle PMI innovative.
Si prevede, in primo luogo, che, a decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile sarà aumentato a euro 1.000.000,00, mentre il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile sarà aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata verrà aumentata al 30% del totale.
All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si prevedeva che - nel quadriennio 2013 / 2016 - l'investimento massimo detraibile dall’IRPEF - per le persone fisiche che avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative - fosse un'aliquota pari al 19% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 500.000,00 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni.
Il comma 66 prevede invece che, a decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000,00 per le somme "di cui al comma 3". Il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è poi aumentato a tre anni.
Il comma 68 modifica l’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, al fine di estendere l’ambito applicativo della disciplina sulle PMI innovative. In particolare, viene escluso l’attuale requisito richiesto (operatività inferiore a sette anni delle PMI) ai fini dell’applicazione automatica delle agevolazioni di cui all’art. 29 del D.L. n. 179/2012. Tali agevolazioni, infatti, in caso di PMI innovative sul mercato da più di sette anni, si applicano solo in presenza di ulteriori requisiti indicati nel comma 9-bis dell’art. 4 del quale, peraltro, si prevede la soppressione.
Il comma 69 esonera dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria l’atto costitutivo delle start up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero di atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e così trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese).

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12. GENNAIO 2019 - L. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - Incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l’anno 2019

Per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento.
Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
Lo stabilisce il comma 218, dell’art. 1, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Per espressa previsione normativa (Legge n. 145/2018, art.. 1, comma 220), l’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni a cui fa riferimento la norma sono quelle previste dall’art. 29 (commi 1, 4 e 7) del DL n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR – e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).
A seguito dell’intervento della legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 66-69, (legge di Bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni era pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.
Con la legge di bilancio 2019 - anche se solo per l’anno 2019 - investire nelle start up innovative sarà particolarmente conveniente. Due sono in concreto le novità introdotte:
1) una rivolta ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES: la misura dell’agevolazione per le relative detrazioni passa dal 30 al 40%;
2) una rivolta esclusivamente ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l’agevolazione è incrementata, per l’anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

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13. LUGLIO 2019 - START-UP E PMI INNOVATIVE– Fissate le modalità di attuazione degli incentivi fiscali

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il decreto interministeriale 7 maggio 2019, con il quale, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fissato le “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”.
I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che effettuano un investimento agevolato, in una o più Start-up innovative o PMI innovative, possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta.
Lo prevede al comma 1, dell’articolo 4, il decreto del 7 maggio 2019, con cui ha specificato che l’agevolazione si applica anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
- una certificazione della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite;
- copia del piano di investimento della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.
Tra le cause di decadenza vi è la cessione entro tre anni, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; il recesso o l'esclusione degli investitori e tra l’altro la perdita dei requisiti.

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14. OTTOBRE 2019 - START-UP INNOVATIVE - Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo su tutto il territorio nazionale - Adeguati i contenuti del decreto del 24 settembre 2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019, il DECRETO 30 agosto 2019, recante "Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale".
Con il presente decreto vengono adeguati i contenuti del citato decreto del 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui all’art. 29, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di semplificare ed accelerare le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonchè di incrementare l'efficacia degli interventi con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati.
Tra le novità più significative, l’innalzamento del limite massimo di finanziamento concesso, che passa dal 70% all’80% delle spese ritenute ammissibili. Ammessi alle agevolazioni anche i piani d’impresa ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

Ricordiamo che il decreto 24 settembre 2014 ha previsto l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-Up innovative che sarebbe dovuto durare fino al 2020.
In precedenza riguardavano solo sei regioni del Mezzogiorno e le aree del cratere Aquilano; con questo nuovo decreto le agevolazioni sono state estese a tutte le Regioni d’Italia con stanziamento di risorse di circa 200 milioni di euro. L’importo massimo finanziabile era passato da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro.
Potevano beneficiare delle agevolazioni di cui al citato decreto le Start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi:
a) di piccola dimensione (impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro);
b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.
Erano ammissibili alle agevolazioni di cui al citato decreto i piani di impresa:
a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata
.
I piani di impresa potevano avere ad oggetto la realizzazione dei precisi programmi di investimento (individuati al comma 3 dell’art. 5) e/o il sostenimento dei costi di esercizio (individuati al comma 7 dell'art. 5), per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.

Il decreto ministeriale, all'art. 1, comma 1, lett. a), modifica innanzitutto le seguenti definizioni:
- "visto start-up": si tratta del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che intendono costituire un’impresa startup innovativa in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
- "organismo di ricerca": che è “un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze”.

Piani d'impresa

Il nuovo decreto ha sostituito l’articolo 5 del precedente decreto prevedendo, come novità, che sono ammissibili alle agevolazioni, oltre ai piani d’impresa di cui alle lettere a) e c), i piani d’impresa “mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things”.
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i piani d'impresa devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purchè coerenti e funzionali all'attività d'impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
c) servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa, ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing;
d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo, “in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale” (art. 25, comma 2, lett. h), n. 2, D.L. n. 179/2012), nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Misura del finanziamento

Il decreto modifica l’importo del finanziamento concesso che passa dal 70% all’80% delle spese ammissibili.
Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% rispetto al precedente 80% dell’importo del finanziamento agevolato concesso.

Modalità di erogazione

A copertura delle spese destinate alla realizzazione del piano di impresa l’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 10% delle spese ammesse.
Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (trenta percento) delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte.
Per ogni erogazione, ad eccezione della prima, è necessario dimostrare l’effettivo pagamento mediante l’esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente e della documentazione giustificativa ai fini dell’ammissibilità delle spese.

Prevista una circolare esplicativa

Il Ministero, con propria circolare esplicativa, dovrà provvedere a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni, recependo le novità introdotte dal presente decreto.
La circolare dovrà altresì individuare la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della disciplina modificata, la quale entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare in questione.

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15. DICEMBRE 2019 - START-UP INNOVATIVE - Definite le modalità di attuazione del “Voucher 3I” – Investire in innovazione

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019, il Decreto 18 novembre 2019, recante “Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative”.
il decreto del Ministero dello sviluppo economico definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative.
Le start up innovative possono acquistare, tramite il “Voucher 3I”, servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, per la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, nonché per il deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Al fine sono disponibili risorse finanziarie pari a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Nel decreto sono stabiliti sia i servizi che potranno essere acquisiti dalle imprese interessate sia gli importi concessi tramite il “Voucher 3I”. Essi sono:
1) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, concedibile nella misura massima di euro 2.000,00 + IVA;
2) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, concedibile nella misura massima di euro 4.000,00 + IVA;
3) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, concedibile nella misura massima di euro 6.000,00 + IVA.

Il “Voucher 3I” può essere fornito esclusivamente per l’acquisizione di servizi prestati dai consulenti in proprietà industriale iscritti all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e da avvocati iscritti al Consiglio nazionale forense, sulla base di criteri e modalità fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. Il decreto nomina quale soggetto gestore del voucher 3I, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.
Le modalità procedurali per la concessione dei voucher nonché i termini di apertura di presentazione delle domande saranno definiti con una apposita circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

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GUIDA COMPLETA ALLE AGEVOLAZIONI E AGLI INCENTIVI

1. MAGGIO 2019 - STARTUP E PMI INNOVATIVE - Vademecum sulle agevolazioni

Nella giungla di incentivi per startup, PMI e anche grandi aziende, ecco un vademecum per far chiarezza su quali siano le agevolazioni più adatte per sostenere la propria attività a seconda della tipologia d’azienda, del settore operativo e del territorio in cui si vuole investire.
Le proposte di sostegno contemplate dallo Stato riguardano numerosi ambiti di azione, categorie e tipologie di aziende.
In questa guida vengono riassunte le principali agevolazioni per permettere di comprendere se un’impresa o attività può essere oggetto di finanziamenti, per fornire un aiuto nel selezionare l’incentivo giusto a seconda di ciò che davvero serve, del territorio in cui si opera e della dimensione della tua azienda.

Finanziamenti agevolati per l’avviamento di startup
Un aiuto alle startup per permettere loro di svilupparsi all’interno del tessuto economico italiano.
Di seguito vengono presentati tutti i finanziamenti e le agevolazioni per i diversi tipi di aziende appena avviate.

Le micro imprese e PMI di giovani (18-35 anni) o donne
In questo caso viene previsto un finanziamento a tasso zero pari al 75% della somma necessaria. Somma che comunque non può superare i 1,5 milioni di euro. Con nuova costituzione si intendono imprese che hanno una vita non superiore al primo anno. I settori di provenienza sono diversi, dalla produzione industriale al sociale.

Iniziative di autoimprenditorialità giovanile
Si tratta in questo caso di aziende individuali o con al massimo nove soci. Sono ammesse ai finanziamenti solo cooperative o società di persone.
Con il termine giovani, in questo caso s’intendono i NEET ovvero 18-29 anni d’età che hanno fatto domanda per la Garanzia Giovani.
Il o i fondatori non devono lavorare o essere studenti, ma disoccupati. L’importo del finanziamento a tasso zero varia da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
Anche in questo caso le imprese non devono essersi formate da più di un anno.

Agevolazioni per attività nate da chi percepisce il reddito di cittadinanza
Nel caso di attività nate da chi percepisce il reddito di cittadinanza, l’organo della PA competente si limita ad anticipare 4 mensilità (da 780 euro l’una) in un’unica soluzione.
Un discorso a parte e più complesso va fatto per startup innovative, a cui dedicheremo un paragrafo specifico.

Finanziamenti e agevolazioni per le startup innovative
Per le startup innovative gli incentivi statali non si limitano ad un semplice finanziamento agevolato, ma prevedono un raggio molto più ampio di intervento. Per poter ricevere le agevolazioni le startup innovative devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
• Essere imprese tecnologiche o comunque innovative. Ad esempio, creare processi che fanno parte dell’Industria 4.0.
• Vendono prodotti o servizi che appartengono all’economia digitale.
• Sono degli spin-off della ricerca pubblica o privata.Se si sono formate da meno di 60 mesi e hanno costi/piani d’impresa di un valore compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro entrano nel programma Smart&Start.
• Finanziamento a tasso zero che varia dal 70%-80% del piano d’impresa per un massimo di 8 anni. Se la startup opera nel Meridione, ha anche diritto ad un contributo ulteriore pari al 20% del finanziamento iniziale.
• Se è costituita da meno di 12 mesi, puoi usufruire anche di un servizio di tutoring sul come fare impresa. Per le startup innovative con meno di 60 mesi, che sono però società di capitali non quotate con un fatturato < 5 milioni di euro.
• Procedure di costituzione e amministrativi semplificate e totalmente digitalizzate.
• Accesso al fondo di credito delle PMI, il Fondo di Garanzia.
• Possibilità di avvalersi dell’equity crowdfunding, ovvero la raccolta di finanziamenti tramite piattaforme di crowdfunding dove i finanziatori diventano soci dell’azienda.
• Accesso al programma Smart&Start di cui sopra.
• Retribuire i dipendenti con mezzi alternativi, come ad esempio il work of equity, ovvero tramite cessione di quote o azioni della società in cambio del lavoro svolto.

Sgravi fiscali per chi investe in startup innovative e PMI innovative
Arriva lo sconto fiscale del 30%, ora aumentato al 50%, sugli investimenti fatti da persone o aziende in startup innovative e PMI innovative. Il decreto che attua quanto contenuto nella Legge di Bilancio per il 2017, da il via libera alla detrazione d’imposta sugli investimenti fatti dal 2017 in poi, fino a un milione di euro (per persone fisiche) e 1,8 milioni di euro (persone giuridiche).
Per quanto riguarda le disposizioni normative, che attuano quanto previsto nella Legge di Bilancio per il 2017, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per le PMI, mentre quello per le startup è già stato pubblicato.
Le disposizioni introdotte prevedono che per ottenere gli incentivi, bisogna conservare per tre anni le quote ottenute con l’investimento effettuato, pena la perdita dei benefici. Inoltre le aziende possono scegliere anche di distribuire gli investimenti effettuati su più periodi fiscali, con il solo limite massimo di tre anni.

Agevolazioni per le PMI
Per le PMI sono previste agevolazioni per investimenti su macchinari, impianti, tecnologie; credito imposta per investimenti nel mezzogiorno; voucher per consulenza sull’innovazione; incentivi per brevetti e marchi; voucher internazionalizzazione.
Il tessuto imprenditoriale europeo e soprattutto quello italiano è formato in prevalenza da PMI. I servizi e gli incentivi per le PMI offerti dal Mise, come avremo modo di vedere, abbracciano vari aspetti, dagli investimenti per macchinari all’innovazione 4.0.
In questa fase introduttiva vorremmo evidenziare due fattori: la gestione del capitale/risorsa umana e l’industria 4.0.
Le risorse umane costituiscono una delle chiavi di svolta per il successo di un piano aziendale, soprattutto per le PMI dove il numero di dipendenti è minore. Ne consegue che se il costo del lavoro è troppo alto e/o se i dipendenti non sono adeguatamente formati una PMI rischia di non farcela.
Da considerare inoltre che il tasso di fallimento delle PMI negli ultimi anni è stato di 1 su 5.
Con l’ultima manovra di Bilancio il credito d’imposta è stato tolto per gli anni 2021/2023, ma sino al 31 dicembre 2020 è rimasto in vigore.

Agevolazioni per investimenti in macchinari, impianti, tecnologie
Le agevolazioni riguardano sia i macchinari e gli impianti adibiti alla produzione sia l’acquisto di materiali tecnologici (hardware, software e tecnologie digitali). L’incentivo economico è pari al valore degli interessi di un investimento su base quinquennale, con interesse annuo pari a:
• 2,75% se si parla di beni ordinari.
• 3,575% se invece l’azienda decide di investire in tecnologie o in sistemi di tracking e pesatura dei rifiuti.
Possono richiedere questo contributo tutte le micro imprese e PMI che fanno parte di settori diversi, tra cui bancario, assicurativo e collegato all’esportazione.

Agevolazioni per investimenti in macchinari e tecnologie innovative
Le agevolazioni si riferiscono a quelle PMI che operano nelle aree meno sviluppate dal punto vista manifatturiero e vogliono intraprendere investimenti innovativi per trasformare le loro imprese in Smart Factory. Si parla di quell’insieme di processi e tecnologie d’integrazione (vedi ad esempio l’IOT) tipici dell’Industria 4.0.
Anche in questo caso si parla di un contributo economico pari al 75% delle spese:
• Per le micro e piccole imprese manifatturiere si parla di 35% di contributo e il resto di finanziamento agevolato.
• Per le medie imprese 25% di contributo e il restante è finanziamento agevolato.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Si parla in questo caso specifico di investimenti in innovazione per il Meridione ed in particolare in una strategia nazionale di specializzazione intelligente.
L’investimento richiesto deve essere ≥ 500 mila euro (si considera la somma lorda) e può essere richiesto da tutte le PMI, fatta eccezione di quelle che operano nell’agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca (Sezione A del codice Ateco). Il credito d’imposta concesso varia in base alle dimensioni dell’azienda: micro, piccola o media.

Voucher per chi sceglie una consulenza sull’innovazione
Se una PMI sceglie di affidarsi a una società o a un singolo consulente per innovarsi, ha diritto all’assegnazione di un voucher. Il voucher copre una parte delle spese sostenute per la consulenza:
• Se hai una micro o piccola impresa il voucher coprirà il 50% delle spese fino ad un massimo di 40 mila euro.
• Per una media impresa il 30% fino ad un massimo di 25 mila euro.
• Se decidi di fare rete con altre PMI per un progetto comune la copertura sarà del 50% fino ad un massimo di 80 mila euro.
Similmente alle startup innovative, anche per le PMI innovative sono previsti dei benefici e degli incentivi che vanno al di là del semplice contributo economico: fiscalità semplificata, accesso al credito facilitato e molto altro. Inoltre se si opta per quotare la PMI su un mercato regolamentato appartenente all’Unione Europea, entro la fine del 2020, si ha diritto a chiedere un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 500 mila euro. Limite definito per tutti i soci che hanno sostenuto i costi di quotazione.
Il Fondo di Garanzia, infine, ha la funzione di fare da garante alle PMI per qualsiasi operazione finanziaria inerente con l’attività d’impresa. La garanzie sono concesse a titolo gratuito e solo alle imprese che sono considerate sane dal punto di vista finanziario ed economico.

Pmi: incentivi per i brevetti e i marchi
Per quanto riguarda il possesso o la registrazione di un brevetto, le PMI possono ottenere degli sgravi sui costi se persiste una delle seguenti condizioni:
• Brevetto rilasciato dopo il 1 gennaio del 2013.
• Accordo o clausola di opzione di acquisto di un brevetto.
• Se l’azienda è neo costituita ed è uno spin-off di ricerca, oltre all’accordo per il brevetto, l’università deve partecipare nel capitale sociale con una quota non inferiore al 10%.
Il contributo in denaro consiste nell’80% delle spese sostenute, fino al 100% per le aziende spin off. Tale contributo non può in ogni caso superare 140 mila euro
Per i marchi sono previsti due regimi diversi, uno dedicato a quelli storici. I marchi storici sono quelli relativi a micro imprese e PMI aventi sede legale e operativa in Italia che si sono registrate prima del 1967. Gli incentivi vengono conferiti se l’impresa compie delle azioni per valorizzare o rivalutare il marchio storico. Nello specifico se acquista servizi o beni con il preciso intento di rivalutare il marchio.
Per prima cosa viene fatta una valutazione del marchio ed in base a questa si decide l’ammontare della somma da conferire. Tale somma non può essere superiore a 65 mila euro e non più dell’80% sul totale delle spese sostenute per le operazioni di valorizzazione.
Per gli altri marchi si distingue tra quelli europei e quelli internazionali di PMI che hanno comunque sede in Italia.
Nel primo caso vengono concesse agevolazioni per una somma massima di 6 mila € e non superiore all’80% delle spese sostenute.
Per i marchi internazionali, invece, l’80% di un massimo di 6 mila € se il marchio si riferisce ad un solo paese extracomunitario, mentre 7 mila € per più paesi.

Voucher per l’internazionalizzazione
Il voucher per le imprese che intendono intraprendere investimenti all’estero viene conferito sia alle PMI sia alle startup innovative.
Solo per le PMI, però, sussiste un limite di fatturato.
Le PMI devono aver conseguito un utile in bilancio di almeno 500 mila euro, durante l’ultimo esercizio.
Il voucher è un finanziamento a fondo perduto e si distingue in:
• Early stage, in questo caso il contributo è di 10 mila euro se c’è stata una spesa netta di almeno 13 mila euro.
• Advanced stage, finanziamento di 15 mila euro se c’è stata una spesa netta di almeno 25 mila euro.

Finanziamenti per tutte le imprese
In quest’ultimo capitolo analizzeremo i servizi e gli incentivi previsti per tutte le imprese (indipendentemente dalla dimensione) e dedicheremo una parte alle aziende che si occupano di energia e alle PA.
Per quanto riguarda i servizi, le grandi imprese necessitano di:
• Servizi per l’innovazione e la formazione del management, similmente alle PMI.
• Operazioni di corporate finance, in particolare di finanza straordinaria.
• Servizi specifici per le aziende distributrici di energia, per aiutarle a creare progetti e piani che gli permettano di ottenere gli incentivi.
Di seguito vedremo le agevolazioni e gli incentivi pensati per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni.

Benefici per le aree soggette a crisi industriale
L’incentivo economico viene assegnato ad imprese che operano o si trovano in aree disagiate e scarsamente industrializzate. Il finanziamento consta nel conferire un finanziamento agevolato pari al 50% degli investimenti sostenuti dall’impresa.
La concessione del finanziamento agevolato dipende da:
• Il soggetto che lo richiede deve essere credibile.
• Deve essere condotta un’analisi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti che l’impresa vuole avviare.
• Analisi di mercato per capire se il progetto o i progetti costituiscono un vantaggio competitivo e porteranno profitti all’azienda. Imprese e progetti di ampio respiro.
Con l’accezione grandi progetti vengono intesi:
• I progetti di sviluppo strategico.
• Grossi accordi per l’innovazione.
I progetti di sviluppo strategico servono a rafforzare l’impianto produttivo del Paese e per ricevere gli incentivi devono avere un costo di almeno 20 milioni di euro o di almeno 7,5 milioni di euro per il settore agricolo.
Gli incentivi non riguardano solo finanziamenti agevolati a tassi ridotti, ma anche contributi direttamente sulle spese di bilancio come:
• Contributi in conto interessi e impianti.
• Contributi diretti alla spesa.
In questo caso l’importo è variabile e viene determinato di volta in volta.
Per progetti specifici diretti ad innovare l’azienda, che riguardano investimenti in ricerca e sviluppo, tra i 5 e i 40 milioni di euro sono previsti dei finanziamenti agevolati che, anche in questo caso, vengono definiti di volta in volta.
Sempre per quanto riguarda l’innovazione e l’Industria 4.0, ci sono degli incentivi per le aziende che scelgono di far fare formazione ai propri dipendenti. Imprese che contestualmente investono in capitale umano e nell’innovazione.
Queste imprese beneficiano di un credito d’imposta relativo alle ore e al numero di dipendenti partecipanti ai corsi di formazione considerati validi per legge.
L’ammontare ricevuto dipende dalla dimensione dell’impresa beneficiaria:
• Per le piccole imprese il credito equivale al 50% delle spese sostenute e non può essere superiore ai 300 mila euro per beneficiario del corso.
• Per medie imprese il credito equivale al 40% delle spese sostenute e non può essere superiore ai 300 mila euro.
• Per grandi imprese il credito equivale al 30% delle spese sostenute e non può essere superiore ai 200 mila euro.

Internazionalizzazione
Per quanto riguarda le imprese che investono all’estero vengono normate quattro situazioni differenti:
• Incentivi per l’export – viene concesso un credito all’esportazione sia nei confronti del fornitore che dell’acquirente. In altre parole viene destinato un contributo agli interessi, dove questi ultimi sono fissati al tasso CIRR previsto dall’OCSE. Ciò permette alle aziende italiane che esportano di dilazionare fino all’85% del costo del bene venduto a tassi competitivi, mentre la parte restante viene pagata in contanti.
• Incentivi per le imprese che aprono una sede in un paese extracomunitario o che acquistano delle quote di una società non europea – In questo caso la Simest acquista una quota del capitale sociale dell’impresa estera fino ad un massimo del 49% dell’impresa stessa e comunque tale quota non può essere superiore a quella detenuta dall’impresa italiana.
La partecipazione della Simest dura al massimo 8 anni.
La Simest è per prima cosa una fonte di finanziamento complementare che permette all’azienda italiana di ridurre il costo del finanziamento sulla quota di partecipazione.
La Simest aiuta l’impresa a posizionarsi sul mercato estero e se tale mercato è di particolare interesse è possibile richiedere anche la partecipazione al Fondo di Venture Capital.
• Promozione del made in italy – Riguarda sia i piani promozionali (come la partecipazione a fiere e la creazione campagne di comunicazione sui mercati esteri), sia attività di consulenza e formazione da parte dell’ICE, che piani per la salvaguardia della proprietà individuale.
• Finanziamenti a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento EU – Per favorire piani di internazionalizzazione da parte delle imprese italiane, con occhio di riguardo verso le PMI.
Secondo disposizioni del Ministero dello sviluppo economico possono venire finanziati:
• Studi di fattibilità per valutare l’ingresso in un mercato extra UE.
• Programmi di inserimento sui mercati extra UE.
• Programmi di assistenza tecnica: finanziamento delle spese sostenute per la formazione del personale operativo nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE (comprende costi per personale, viaggi, soggiorni e consulenze).
• Partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema in mercati extra UE.
• Patrimonializzazione delle PMI esportatrici.

Agevolazioni per gli investimenti
Il fondo rotativo imprese (FRI) è la concessione di un finanziamento di medio-lungo periodo alle imprese, allo scopo di sostenere i programmi di ricerca da esse proposti. Il FRI è in altre parole un prestito a tasso agevolato, la cui quota rappresenta il 50% del finanziamento totale richiesto, può arrivare fino al 90% per i programmi di ricerca, sviluppo e di innovazione.
Il FRI viene rimborsato tramite un piano di rientro pluriennale, che non può superare i 15 anni, e il tasso agevolato è compreso tra lo 0,5%-0,8% annuo. L’ente che si occupa di erogare e gestire il fondo rotativo è la Cassa Depositi e Prestiti. Le imprese che possono richiedere il FRI sono quelle che appartengono ai settori:
• Ricerca e sviluppo
• Innovazione tecnologica
• Industria
• Turismo
• Commercio
• Agricoltura
• Artigianato
• Servizi
Sempre considerando gli investimenti aziendali viene previsto uno speciale credito d’imposta per la formazione in ambito industria 4.0. Il credito d’imposta ha l’obiettivo di rendere più sostenibili spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile.
Presente anche uno speciale iper ammortamento che consiste in una supervalutazione dei beni acquistati daun’impresa allo scopo di innovarla secondo logiche 4.0. Sono ricompresi: macchinari e tecnologie.
Iperammortamento significa quindi aumento del costo dei beni imputato a bilancio, che comportano una maggiorazione della quota annua di ammortamento che risulta deducibile dalle tasse:
• Fino al 170% del valore del bene per investimenti ≤ 2,5 milioni di euro.
• Fino al 100% del valore del bene per investimenti compresi tra 2,5-10 milioni di euro.
• Fino al 50% del valore del bene per investimenti compresi tra 10-20 milioni di euro. Questa è la soglia massima per poter richiedere l’iper ammortamento.

Incentivi economici per i progetti di Fabbrica
Intelligente, Agrifood e Scienze della vita: tali progetti devono possedere una forte componente di R&S e la somma investita deve essere compresa tra 5-40 milioni di euro.
L’incentivo consiste in un finanziamento agevolato, concordato di volta in volta. In questo caso, però, il 3% dell’investimento deve essere finanziato da PA interessate nel progetto.

Patent Box
Il patent box è un sistema opzionale di agevolazione fiscale per i redditi d’impresa generati da:
• Software protetti da copyright.
• Brevetti e disegni e modelli industriali di proprietà dell’azienda.
• Altri aspetti, come processi, formule o informazioni, che possono godere di protezione giuridica.
• L’utilizzo di uno o più tra i beni immateriali appena elencati, al fine della creazione di un prodotto o di un processo aziendale.
Possono richiedere l’agevolazione prevista dal Patent Box i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
Incentivi e agevolazioni per le aziende distributrici di gas e energia elettrica.
I principali incentivi per le aziende distributrici di gas ed energia elettrica riguardano:
• Certificati bianchi.
• Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
• Conto termico.
Con la recente approvazione del Decreto Crescita, per rendere più semplice e veloce l’applicazione del regime patent box, si prevede la possibilità per i contribuenti interessati di usufruire dell’agevolazione direttamente in dichiarazione, superando, quindi, l’attuale procedura che, invece, stabilisce, in determinati casi, la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate finalizzata alla preventiva determinazione dell’ammontare del benefico (ruling).

Certificati bianchi
I certificati bianchi, anche chiamati Titoli di Efficienza Energetica, sono titoli negoziabili che vengono utilizzati per certificare i risparmi in termini di consumo di energia. In pratica certificano quanta energia è stata risparmiata tramite l’implementazione di un piano di efficienza energetica. I certificati bianchi sono assegnati alle aziende che promuovono piani di risparmio energetico:
• Società per la fornitura di servizi energetici ( ESCO, acronimo di Energy Service Company).
• Aziende distributrici di energia elettrica e gas.
• Imprese che si sono dotate di un energy manager.
• Imprese che hanno un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001.
Il numero di certificati bianchi dipende dalla quantità di energia risparmiata, viene assegnato per ogni tonnellata equivalente di petrolio risparmiata (TEP), mentre il valore economico del singolo certificato dipende dalle contrattazioni di mercato (logiche di domanda e offerta).
Le imprese obbligate al risparmio energetico hanno due modalità per adempiere al loro compito:
• Attivare dei processi di efficienza energetica.
• Acquistare certificati bianchi da altri soggetti ammessi al meccanismo di efficienza energetica.

Fondo nazionale per l’efficienza energetica
Il fondo nazionale per l’efficienza energetica si occupa di erogare garanzie o finanziamenti agevolati ai soggetti (aziende, ESCO, PA) che promuovono piani di risparmio energetico. Il 30% delle risorse del fondo sono dedicate alle garanzie, mentre il restante 70% alla concessione di finanziamenti agevolati. Inoltre il 20% sul totale delle risorse è riservato alle PA.
Le garanzie coprono fino all’80% dei finanziamenti per cui sono emesse, per un importo garantito tra 150 mila – 2,5 milioni di euro. Il tasso agevolato dei finanziamenti è lo 0,25% e riguarda al massimo il 70% del finanziamento erogato per importi compresi tra 250 mila – 4 milioni di euro.

Conto termico
Il conto termico è un contributo che serve ad agevolare la promozione ed attuazione di piani di efficienza energetica tramite da parte di piccoli impianti che utilizzano energie rinnovabili. L’importo erogato dipende dalla tipologia di intervento, che come abbiamo sottolineato proviene da un impianto di piccole dimensioni.
(Fonte: Luigi Jovacchini e Daniele Tumietto – Agenda Digitale - 13 maggio 2019)


2. GENNAIO 2020 - Attive le nuove agevolazioni “Smart&Start Italia” - Il punto della Fondazione Nazionale Commercialisti

Con la Legge di Bilancio per il 2020, è stata modificata la disciplina relativa a uno dei principali strumenti a sostegno della creazione e dello sviluppo di imprese innovative (Smart&Start Italia), la cui dotazione finanziaria è pari a 90 milioni.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2019 sono state apportate modifiche ai meccanismi agevolativi in oggetto, introdottidal Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, al fine di effettuare una revisione della disciplina attuativa dell’intervento improntata, tra l’altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.
Con Circolare della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese n. 439196 del 16 dicembre 2019 sono stati successivamente definiti i criteri e le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.
La misura in oggetto si rivolge alle start-up innovative, in possesso dei requisiti previstidall’art. 25 del D.L. 179/2012, di piccola dimensione e non costituite da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa di importo compreso tra euro 100.000 e euro 1.500.000, aventi ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
• significativo contenuto tecnologico e innovativo;
• sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, intelligenza artificiale,blockchaine internet of things;
• valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin offda ricerca).

Gli investimenti finanziabili riguardano:
• impianti, attrezzature e macchinaritecnologici, o tecnico-scientifici, nuovi, coerenti e funzionali all’attività d’impresa;
• immobilizzazioni immaterialiutilial buon esitodell’iniziativa agevolata(brevetti, certificazioni, marchi, licenze,ecc.);
• personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’art. 25, comma 2, lett.h), numero 2), del D.L. 179/2012, laddove sianofunzionali alla realizzazione del piano d’impresa;
• servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa (sviluppo, di soluzioni architetturali informatiche e di impianti produttivi, consulenze tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d’impresa e quelli relativi almarketinged alweb-marketing, costi connessi alle collaborazioni con organismi di ricerca);
• capitale circolante, nei limiti del 20% del totale delle altre categorie dei spesa.

Le agevolazioni sono costituite, generalmente, da un finanziamento agevolato a copertura dell’80% dei costi ammissibili, il cui periodo di ammortamento è salito a 10 anni.
In seguito alle ultime modifiche, tale percentuale può essere elevata al 90% nei casi in cui la società richiedente sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, o preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Per le startup ubicate nelle Regioni del Sud, l’importo del finanziamento da rimborsare è pari al 70%, mentre il restante 30% non dovrà essere restituito e costituirà, di fatto un contributo a fondo perduto.
L’erogazione è strutturata per stati di avanzamento e può avvenire anche sulla base di fatture non quietanzate, ovvero tramite l’apertura di un conto corrente vincolato.

I piani di impresa dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.
La succitata Circolare Ministeriale, in ultimo, ha introdotto anche significative semplificazioni per la concessione delle agevolazioni e nuove premialità in caso di collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa, compresi i Digital Innovation Hub, e di realizzazione di piani di impresa al Sud da parte di start up già operative al Centro-Nord.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate ad INVITALIA (soggetto gestore della misura), utilizzando la nuova modulistica, a partire dal 20 gennaio 2020.
(Fonte: CNDCEC - Fondazione Nazionale Commercialisti - Informatiova periodica - 24 febbraio 2020).


3. MAGGIO 2020 - D.L. N. 34/2020 - Misure per il rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ord. n. 21, il Decreto-Legge 19 maggio, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’articolo 38 detta misure per il “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative”.
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019).
L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2). Vengono previste risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese. In considerazione – si legge nella Relazione illustrativa - anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società. Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”. E’, pertanto, necessaria – si legge ancora nella Relazione - un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali. Il comma 5 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.
Tale previsione – si legge nella Relazione illustrativa - è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Il comma 6 riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative. Alla predetta quota le imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse quelle di cui alle disposizioni transitorie e straordinarie previste dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020.

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il comma 7 prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Il comma 8 integra la disciplina agevolativa per le PMI innovative, introducendo per esse lo stesso regime agevolativo fiscale in regime “de minimis” introdotto per le startup innovative dal comma 7.
Il comma 9 demanda le disposizioni attuative dei commi 7 e 8 ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo in esame.

Il comma 10 interviene sulla disciplina relativa al cd. Investor Visa for Italy, riducendo della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori.
Dunque - in base alla modifica apportata all’articolo 26-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286/1998 – il visto viene ora riconosciuto agli investitori stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500 mila euro (anziché 1 milione di euro) in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250 mila euro (anziché 500 mila euro) nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto, all’art. 1, comma 148, una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non UE che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la società italiana.
A tal fine la norma ha aggiunto al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) l’articolo 26-bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori”, il quale – nella sua formulazione anteriore all’intervento qui in esame – ha previsto che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie:
- due milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine (lettera a));
- almeno 1 milione di euro in società di capitali italiane, ovvero 500 mila euro nel caso di start-up innovative (lettera b));
- almeno un milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale (lettera c)).
La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto è avvenuta con il decreto attuativo, D.M. 21 luglio 2017.
La procedura di richiesta è gestita dal Ministero dello sviluppo economico e avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.
La disposizione in esame mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali.

Il comma 11 estende le agevolazioni previste dalla misura “Smart&Start Italia” in favore delle startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I commi da 12 a 18 istituiscono e disciplinano l’istituzione, presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund».
In particolare, il comma 12 istituisce il Fondo in questione presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020.
Ai sensi del comma 13, il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
Ai sensi del comma 14, i contributi possono essere utilizzati solo per la realizzazione di prototipi. A tal fine, sono ammissibili le seguenti spese:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Ai sensi del comma 15, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.
Ai sensi del comma 16, sono ammesse ai contributi le imprese che:
a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo (SEE);
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione, ovvero costituite sotto forma di società di persone;
d) siano in possesso di codice di classificazione dell’attività economica ATECO 58.2 (edizione di software) o 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse).

Ai sensi del comma 17, l’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 18 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
Il comma 19 quantifica gli oneri determinati dall’articolo in esame in 314 milioni di euro per il 2020, 70,8 milioni di euro per il 2021 e 40,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, disponendo che ad essi si provveda ai sensi dell’articolo 265 (che reca disposizioni di copertura finanziaria del decreto legge).

. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge n. 34/2020, clicca QUI.


4. FEBBRAIO 2021 - INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE - Pubblicato il decreto attuativo

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 202, il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”.
Il decreto definisce le modalità attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis introdotti dall’articolo 38, commi 7 e 8, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), che integrando rispettivamente, il D.L. n. 179/2012 con l’articolo 29-bis e l’articolo 4 del D.L. n. 3/2015 con il comma 9-ter, hanno previsto una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
L'agevolazione fiscale viene concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», e consiste nella detrazione del 50% dall’IRPEF delle somme investite, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative.
In particolare:
- l'investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro;
- l'investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).
L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita istanza esclusivamente tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” in corso di predisposizione dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il facsimile allegato al presente decreto (Allegato A).

. Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.
A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

. Per scaricare il testo del decreto, clicca QUI.

. Per scaricare il fac-simile della domanda, clicca QUI.


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Pubblicato su: 2019-01-27 (2565 letture)

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