RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - L'ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
L'ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
|
1. Funzioni, finalità dell'Albo unico nazionale dei curatori, dei Commissari giudiziali e dei Liquidatori - Requisiti per l'iscrizione
1.1. Finalità e funzioni dell'Albo
L’art. 2 della L. n. 155/2017, al comma 1, lett. o) ha previsto l’istituzione - a decorrere dal 16 marzo 2019 - di un albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 ha previsto, tra le disposizioni che entrano in vigore già il 16 marzo 2019, l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure concorsuali e sulla cui attività il Ministero della giustizia eserciterà vigilanza.
L’ “Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, come precisato all’art. 2, comma 1, lett, n), del D.Lgs. n. 14/2019, è l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal presente codice.
Si tratta di un Albo dei soggetti che, su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure concorsuali e sulla cui attività il Ministero della giustizia eserciterà vigilanza.
1.2. Requisiti richiesti per l'iscrizione
L'iscrizione all'albo comporta non solo il possesso di precisi requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una serie di requisiti e limiti previsti dagli artt. 356, 357 e 358 del Codice.
1.2.1. Requisiti professionali richiesti per la nomina agli incarichi nelle procedure
Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 358, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza e quindi essere iscritti all’Albo:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
È previsto quale ulteriore requisito ai fini dell’iscrizione all’albo che il soggetto alternativamente:
a) sia in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti presso le Università (ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dalle camere di commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai in convenzione con università pubbliche o private;
b) abbia svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
c) abbia acquisito uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno dei su indicati ordini professionali ovvero presso un'università pubblica o privata.
Tuttavia per il primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti che sebbene in possesso del primo su descritto requisito, possano documentare di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
1.2.2. Requisiti di onorabilità
Ai sensi del comma 3, dell'art. 356, costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile o nel presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
Per conservare l’iscrizione all’albo occorre acquisire uno specifico aggiornamento biennale in relazione al quale cui la Scuola superiore della magistratura elaborerà le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.
1.2.3. Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
Secondo quanto stabilito al commi 2 dell'art. 358, non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
Secondo quanto stabilito nel successivo comma 3, la nomina agli incarichi di curatore, di commissario giudiziale e di liquidatore viene fatta dall'autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi, di cui
all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.
d) dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione, con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro.
Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi, esigenza che l’esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l’esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all’oggetto dell’incarico.
1.3. Funzionamento dell'albo - Atteso un decreto interministeriale
Secondo quanto stabilito dall'art. 357, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2020, dovranno essere stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all'albo;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
Con lo stesso decreto dovrà, inoltre, essere stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo.
1.4. Spostamento al 30 giugno 2020 del funzionamento dell’Albo dei gestori della crisi
Il comma 4, dell'articolo 8 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. "Decreto Millepororoghe") ha stabilito il differimento di quattro medi – dal 1° marzo al 30 giugno 2020 – dell’efficacia delle norme relative al funzionamento dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
Si ricorda che l’articolo 356 ha previsto l’istituzione dell'Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è demandata anche l’esercizio di vigilanza sull’attività degli iscritti, previa emanazione del relativo decreto attuativo ai sensi dell’articolo 357.
Orbene, per effetto della proroga predetta, il termine del 1° marzo 2020 entro il quale il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare il decreto attuativo vede lo slittamento al 30 giugno 2020.
2. Funzionamento dell'Albo - Mancano i decreti attuativi - Le osservazioni del CNDCEC
Il 14 febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 6, il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Nonostante l’intera riforma sia destinata a non trovare immediata applicazione, poiché il Codice entrerà in vigore soltanto a partire dal 15 agosto 2020, alcune disposizioni prevedono un regime di entrata in vigore al 16 marzo 2019. Tra queste devono annoverarsi gli artt. 356 e 357 del Codice, norme aventi ad oggetto la disciplina dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ed il relativo funzionamento.
Sul tema il Consiglio nazionale ha predisposto una Circolare che è una prima riflessione in merito all’operatività dell’albo, al regime di entrata in vigore delle nuove norme e i problemi di coordinamento tra queste ultime. Vengono svolte, altresì, alcune considerazioni in un’ottica propositiva e di dialogo con gli enti deputati alla prossima emanazione dei decreti correttivi e integrativi al Codice della Crisi.
La norma istitutiva dell'Albo (art. 356 del Codice), che formalmente entrerà in vigore il 16 marzo p.v., non potrà comunque trovare concreta applicazione fintanto che non venga emanato il regolamento che ne disciplina il relativo funzionamento.
Il successivo art. 357 del Codice, infatti, rimette ad un decreto del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988 entro il 1° marzo 2020, il compito di determinare le regole di funzionamento dell’albo.
Il suddetto regolamento dovrà, infatti, stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione all’albo nonché le modalità di esercizio da parte del Ministero della giustizia del potere di vigilanza sugli iscritti. Il decreto dovrà, infine, stabilire il contributo da versare ai fini dell’iscrizione e del suo mantenimento.
Appare evidente, quindi, che l’albo, istituito a partire dal 16 marzo 2019, è destinato a non essere attivato fino all’adozione del decreto che ne disciplina il relativo funzionamento.
. Se vuoi scaricare la circolare, clicca QUI.
3. OTTOBRE 2020 - Decreto correttivo - Modifiche ai requisiti di accesso all'Albo
Con l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, dello Schema di decreto legislativo A.G. 175 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono state introdotte novità in materia di albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.
In particolare, si prevede che possano ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei seguenti requisiti (art. 358, comma 1 del D.lgs. n. 14 del 2019):
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, e per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi è di 40 ore (numero ridotto da 200 a 40 dal decreto correttivo).
Per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale, le ore di formazione rimangono 200.
Primo popolamento dell'Albo
Nella fase di primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione:
a) i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, in possesso dei requisiti sopra elencati (art. 358, comma 1), che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno 2 procedure (anzichè in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal d.lgs. 14/2019) negli ultimi 4 anni,
b) coloro che intendono invece iscriversi all’albo ai soli fini della nomina come componenti dell’OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa), i soggetti di cui all’articolo 352, ovvero, i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno 3 procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o 3 accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
Al fine di contemperare l’esigenza della rotazione degli incarichi, il Decreto correttivo stabilisce che l’autorità giudiziaria, nell’assegnazione degli incarichi, tenga conto del numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell’anno precedente.
Sospensione e cancellazione dall'Albo
Con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell’articolo 357 si precisa che la sospensione o la cancellazione dall’albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia e in quest’ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all’albo e per il suo mantenimento.
Le novità sull’Albo entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, mentre le altre scatteranno invece il 1° settembre 2021, insieme con l’intera disciplina del Codice.
. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto legislativo A.G. 175, clicca QUI.
|
RIFERIMENTI
|
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della LEGGE DELEGA N. 155/2017, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 155/2017, clicca QUI.
. Per l'Organismo di composizione della crisi d'impresa - OCRI, clicca QUI.
. Per lemodifiche al diritto societario , clicca QUI.
. Per approfondire i contenuti della proposta di DIRETTIVA EUROPEA SULL'INSOLVENZA, clicca QUI.
. Per i lavori svolti dalla COMMISSIONE RORDORF sulla riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, leggi, decreti, circolari e direttive ministeriali, clicca QUI.
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader 
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2019-03-16 (2664 letture) [ Indietro ] |