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DURC: Il Ministero aggiorna l’elenco delle agevolazioni
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Il possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare è la condizione richiesta per il godimento dei benefici normativi e contributivi.
Considerati i numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’attività ispettiva, con Nota del 28 gennaio 2016, n. 1677/2016, ha trasmesso un elenco aggiornato, pur sempre di carattere esemplificativo, dei benefici subordinati al possesso di tale documento.
Con la Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 erano già stati forniti chiarimenti interpretativi sia in ordine al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che al rispetto degli “altri obblighi di legge” e della contrattazione collettiva al fine della fruizione dei benefici “normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, ed era stato fornito un elenco delle agevolazioni che si ritenevano subordinate al possesso del DURC.
Con questa nuova nota, il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno aggiornare quell’elenco e trasmetterlo agli Istituti previdenziali coinvolti.
. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova Nota ministeriale, clicca QUI.
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DURC: Dal 1° luglio 2015 online e in tempo reale - Chiarmenti da INPS e INAIL
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Dopo la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per una corretta applicazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla nuova procedura semplificata di rilascio del DURC, sono arrivate le due attese circolari:
- dell’INPS: circolare n. 126 del 26 giugno 2015 e
- dell’INAIL: circolare n. 61 del 26 giugno 2015, con le quali vengono fornite le opportune indicazioni operative e gli aspetti di specifica competenza in ordine all’applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da parte dei due Istituti del nuovo servizio “Durc On Line”.
Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti, è operativo dal 1° luglio 2015. Pertanto, a decorrere da tale data, a seguito dell’entrata in vigore del citato Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 4, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare tutta la normativa di riferimento , clicca QUI.
. Per un accedere allo Sportello Unico Previdenziale, clicca QUI.
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DURC: Dal 1° luglio 2015 on line e in tempo reale
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Dal 1° luglio 2015 sarà possibile ottenere il DURC in tempo reale. Grazie alla nuova procedura, sarà, infatti, possibile ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e che potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge.
Al decreto interministeriale ha fatto seguito:
- un comunicato dell’INPS del 5 giugno 2015, Prot, 45482, indirizzato alle sedi territoriali, con il quale viene indicato l’iter che dovrà essere seguito, a decorrere dal 1° luglio 2015, per la verifica della regolarità contributiva; iter che dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall’istanza di verifica; e
- la circolare n. 19 del 8 giugno 2015, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per una corretta applicazione del decreto stesso.
La circolare del Ministero sarà seguita a breve da ulteriori indicazioni più specificatamente operative da parte di INPS, INAIL e dalle Casse edili.
. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare tutta la normativa di riferimento (Punto 25), clicca QUI.
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DURC: Chiarimenti dal Ministero sulle novità introdotte dal D.L. n. 69/2013
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L'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la pubblica Amministrazione.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per l’Attività Ispettiva, d'intesa con gli Istituti, con la circolare n. 36/2013 del 6 settembre 2013, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle importanti semplificazioni introdotte dalla nuova normativa in ordine al rilascio del DURC.
La circolare ministeriale illustra alcune specifiche riguardanti, in particolare, le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, così da consentire agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle procedure di gestione del documento, riviste alla luce del Decreto del Fare.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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DURC: Recapito esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
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La previsione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le disposizioni dettate dal D.P.C.M. 22 luglio 2011, che ha fissato, al 1° luglio 2013, il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese, hanno reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti.
L'INPS, con Messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013, ha comunicato che, a seguito del vigente quadro normativo si è stabilito, da una parte che la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento della PEC, e dall'altra l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
Pertanto, a decorrere dal 2 settembre 2013:
1) l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese;
2) sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall'INAIL, dalle Casse Edili e dall’INPS, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del Messaggio INPS, clicca QUI.
. Se vuoi accedere allo Sportello Unico Previdenziale per scaricare i "Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC", clicca QUI.
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