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START UP INNOVATIVA: Le novità introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 34/2020
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Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301 diretta alle Camere di commercio, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al Registro delle imprese.
La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, laddove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che “ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Considerato che la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup», secondo il Ministero la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.
Tuttavia, la norma non dà diritto alle stesse:
a) di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, né
b) di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali, previste dalla legge.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
Con la stessa circolare è stata anche diramata una “Guida sintetica ai PARERI E CIRCOLARI IN MATERIA DI STARTUP E PMI INNOVATIVE”, nella quale sono raccolti circolari, pareri e vari atti di indirizzo giuridico finora prodotti in materia di startup innovative e PMI innovative.
. Se vuoi scaricare il testo della Raccolta Pareri, clicca QUI.
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START UP INNOVATIVA: Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico
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Anche una impresa individuale che si "trasforma" in SRL unipersonale, conferendo il proprio patrimonio aziendale, con separato atto di cessione, può diventare Start-up innovativa.
In caso contrario si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'art. 25 e seguenti, della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società.
E' questo in sostanza quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 8 ottobre 2013, n. 164029, in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio.
Dalle disposizioni dettate nella Sezione IX del citato provvedimento, rubricata "Misure per la crescita e lo sviluppo di start-up innovative" (all'interno della quale è inserito l'art. 25), appare del tutto evidente che la volontà del legislatore è diretta alla creazione del maggior numero di start-up innovative, destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali e di conseguenza alla crescita del sistema Paese.
La norma pone dei limiti all'accesso al regime speciale (come quelli di cui alla lett. g), del comma 2, del citato art. 25), ma questi vanno considerati e valutati dalla Camera ricevente la domanda, ma sempre nello spirito generale della norma (rilancio dell'economia e crescita del Paese) e nell'ambito della prescrizione generale di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, n. 27.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle Start-up innovative e scaricare il testo del parere ministeriale, clicca QUI.
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START UP INNOVATIVA: Modifiche alla disciplina da parte del D.L. n. 76/2013 (Pacchetto lavoro)
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L'articolo 9, comma 16 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – in vigore dal 28 giugno 2013 – contiene interventi significativi anche sul fronte delle Start-up innovative.
Con modifiche apportate ai primi due commi dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, vengono semplificati e ampliati i requisiti per l’accesso alla normativa.
In particolare:
a) è stato abrogato l’obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie;
b) si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l’identificazione del carattere innovativo della Start-up, riducendo la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15% ed estendendo l’accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle Start-up innovative, clicca QUI.
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START UP INNOVATIVA: Fissati i requisiti per la certificazione degli incubatori
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, il decreto 21 febbraio 201, che individua i valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti ai fini dell’autocertificazione degli incubatori di start-up innovative da effettuare per l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della Tabella A e il punteggio minimo complessivo di
punti 40 ai sensi della Tabella B, entrambe allegate al decreto in questione.
Alle Camere di Commercio spetta il compito di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Sulla base di queste analisi il Ministero provvederà, annualmente, ad adeguare i valori minimi riportati nelle citate tabelle.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle Start-up innovative e scaricare il testo del decreto ministeriale con le allegate Tabelle , clicca QUI.
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START UP INNOVATIVA: Iscrizione alla Sezione speciale anche dopo il 17 febbraio
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Le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 221/2012) possono iscriversi alla Sezione speciale anche dopo il 17 febbraio 2013, in quanto tale scadenza è da considerare non perentoria.
Sono invece inderogabili sia il termine per il possesso dei requisiti che il termine di durata massima della Start up innovativa.
Questa è la linea che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso nota in una risposta articolata al quesito posto da Infocamere, relativo all’iscrizione delle società già costituite alla “Sezione speciale” del Registro delle Imprese entro il termine del 17 febbraio.
La scadenza indicata in norma primaria – secondo il Ministero - è da interpretare come non perentoria, pertanto, le società già costituite alla data dell’approvazione della Legge n. 221/2012 (19 dicembre 2012), potranno iscriversi alla “Sezione speciale”, dedicata alle Start up del Registro delle imprese, anche dopo il 17 febbraio.
Contestualmente, il Ministero ha precisato che il termine per il possesso dei requisiti, così come il termine di durata massima della Start up innovativa (19 dicembre 2012) sono invece inderogabili.
. Se vuoi leggere il Comunicato stampa del Ministero, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle Start-up innovative e scaricare il testo della nota ministeriale , clicca QUI.
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START UP INNOVATIVA: Al via le domande di iscrizione nell'apposita sezione del Registro imprese
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L’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto la disciplina delle start-up innovative. Queste imprese godono di particolari benefici anche di natura fiscale e devono essere iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Ai sensi del citato art. 25, commi 2 e 3, le imprese già costituite e in possesso dei requisiti alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012) hanno 60 giorni di tempo dalla medesima data per depositare presso il Registro imprese l'autodichiarazione del possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione nell'apposita sezione speciale.
Tale termine scade il 17 febbraio 2013.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle Start-up innovative e scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di impresa start-up innovativa, clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito dedicato alle Start-up innovative, clicca QUI.
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START UP INNOVATIVA: Guida agli adempimenti presso il Registro delle imprese
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Uno dei capisaldi del Decreto Sviluppo bis (D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012) è indubbiamente quello relativo alla nuova disciplina delle start up innovative, con la previsione della istituzione di una sezione speciale per le start up innovative e gli incubatori certificati, a cui sarà necessario iscriversi per beneficiare delle agevolazioni previste per queste tipologie di imprese.
Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno messo a disposizione una guida nazionale dal titolo "La Start up innovativa – Guida sintetica".
La guida contiene le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione delle società start up innovative al Registro delle imprese.
. Se vuoi scaricare il testo della guida, clicca QUI.
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