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Società di Mutuo Soccorso: Ulteriori modifiche al D.M. 6 marzo 2013
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2018, recante “Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative”.
Dopo le modifiche apportate al decreto del 6 marzo 2013 dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2017, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale e di razionalizzare la procedura d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'organo amministrativo delle società in questione, arrivano ora quelle del decreto del 21 dicembre 2018, in vigore dal 20 gennaio 2019, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3713/C del 18 gennaio 2019, ripercorre le modifiche apportate nel tempo al D.M. 6 marzo 2013 e illustra le ulteriori semplificazioni previste dal D.M. 21 dicembre 2018.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, della circolare ministeriale e quello del decreto del 6 marzo 2013, nella sua versione aggiornata, clicca QUI.
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Società di Mutuo Soccorso: Obbligo di iscrizione nel Registro imprese entro il 20 novembre
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Entro il 20 novembre 2013, le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013 (data di entrata in vigore del D.M. 6 marzo 2013) e non iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche ed amministrative (REA), devono presentare all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente una domanda di iscrizione nella apposita sezione, allegando:
a) l'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886;
b) una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente da un amministratore della società, portante l'attestazione riassuntiva dei nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.
Qualora le società di mutuo soccorso non provvedano a tali adempimenti nel termine stabilito, l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e conoscere le modalità operative per l'iscrizione nel Registro delle imprese, clicca QUI.
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Società di Mutuo Soccorso: Al via l'iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese
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Per le Società di mutuo soccorso, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dal 20 maggio 2013 scatta l'obbligo dell'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza:
a) nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006;
b) alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative, istituita con il decreto 6 marzo 2013, che ha apportato modifiche al D.M. 23 giugno 2004.
Lo prevede il decreto 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013 e divenuto efficace trascorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione (18 maggio 2013).
Previste particolari procedure per le Società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013:
1) che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel REA, sia nel caso in cui l'atto costitutivo sia già conforme che nel caso in cui sia da conformare alle disposizioni di cui alla L. n. 3818/1886;
2) che non risultano iscritte nel Registro delle imprese o nel REA.
Nel caso le Società di mutuo soccorso non provvedano - entro il 20 novembre 2013 - agli adempimenti ivi previsti, l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto che descrive le procedure da seguire, clicca QUI.
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Società di Mutuo Soccorso: Stabilite le modalità per l'iscrizione nel Registro delle imprese
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013, il decreto 6 marzo 2013, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.
Le società di mutuo soccorso, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, saranno d'ora in poi tenute all'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza:
a) nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006;
b) alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative, istituita con il presente decreto apportando modifiche al D.M. 23 giugno 2004.
Dettate anche le disposizioni relative agli adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, fissata al 20 maggio 2013 (decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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