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INCUBATORI DI START-UP: Definiti in nuovi requisiti per l’identificazione
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative.
Ai sensi dell’art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea;
- siano residenti in Italia;
- abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
- che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato al decreto.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in almeno 35 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.
Si rimane in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico pubblichi il nuovo modello in formato elettronico per autocertificare il possesso dei requisiti, richiesto per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto ministeriale, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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INCUBATORI DI START-UP: Esonero dal pagamento del diritto annuale - Chiarimenti dal Ministero
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L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, previsto per gli incubatori certificati, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, è da intendersi limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società ed alle altre e diverse attività prevalenti esercitate.
E’ questo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere n. 117280 del 14 luglio 2015, emanato in risposta ad un preciso quesito posto da una società di telecomunicazioni circa l'esonero dal pagamento del diritto annuale a beneficio dei soggetti cosiddetti "incubatori certificati di start-up innovative".
. Se vuoi approfondire l'argomento e scaricare il testo del nuovo parere ministeriale, clicca QUI.
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