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Diritto Societario: SRLS – Inderogabile l’utilizzo del modello standard ex D.M. n. 138/2012
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Non può essere accolta la domanda di iscrizione nel Registro imprese dell’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) se non redatto in conformità al modello standard, adottato ai sensi del 2° comma dell’art. 2463-bis C.C. ed approvato con il Decreto interministeriale n. 138 del 23 giugno 2012.
Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con una Nota del 20 dicembre 2016, Prot. 0404857, divulgata solo ora da alcuni siti ma, inspiegabilmente, non da quello del Ministero.
Considerato che dopo l’approvazione del ''modello standard", con l’art. 9, comma 13, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, sono state apportate modifiche all’art. 2463-bis C.C., si è posto il problema se lo stesso potesse continuare ad essere utilizzato dai notai in sede di redazione dell'atto e statuto delle società in parola.
Il Ministero ricorda che, a tale riguardo è già intervento il Ministero della Giustizia con Nota dell’11 settembre 2013, Prot. 118972, successivamente integrata con Nota del 16 settembre 2013, Prot. 121532 in cui, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), ha chiarito che, pur non apparendo più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463 bis c.c.), l’utilizzo del “modello standard” rimane inderogabile.
Nella nota si condivide pertanto la soluzione prospettata dal CNN della soppressione dal modello standard tipizzato delle clausole sub 4 e sub 5, in quanto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2463-bis C.C. dal menzionato D.L. n. 76/2013, il requisito anagrafico è stato abolito e l’amministratore può essere nominato anche fra un non socio.
. Se vuoi approfondire questo argomento e scaricare il testo della nota ministeriale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata, in vigore dal 28 giugno 2013, clicca QUI. 
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Diritto Societario: SRL Semplificata – Modello standard quasi intoccabile
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Il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata - anche dopo le modifiche introdotte all'art. 2463-bis C.C. dall'art. 9, comma 13, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013 - non può essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile. Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie di società e cioè la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.
Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, con la Risoluzione del 15 gennaio 2014, Prot. 0006404, in risposta ad un preciso quesito posto da uno studio professionale.
Secondo il Ministero il D.L. n. 76/2013 "non ha inciso solo sulla disciplina della SRL semplificata, ma anche su quella della SRL a capitale ridotto e - soprattutto - su quella della SRL "ordinaria"". Quest'ultima può, infatti, ora avere, in sede di costituzione, un capitale anche inferiore a 10.000 euro.
Anche nel regime previgente il D.L. n. 76/2013 - continua il Ministero - "non si è mai posto in dubbio che le clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive non incompatibili con quelle presenti nel modello stesso".
. Se vuoi approfondire questo argomento e scaricare il testo della risoluzione ministeriale, clicca QUI.
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Diritto Societario: Modifiche alla SRL semplificata - Soppressa la SRL a capitale ridotto
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L'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – in vigore dal 28 giugno 2013 - prevede modifiche in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto.
Al comma 13, con una modifica all'art. 2463-bis del Codice civile, viene prevista la eliminazione del limite di 35 anni di età per la creazione di SRL semplificate.
Dunque, la società a responsabilità limitata semplificata potrà essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche, senza più alcun limite d'età.
Non solo, gli amministratori potranno essere scelti anche tra i non soci.
Al successivo comma 14, con una modifica dell'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, viene prevista la soppressione della SRL a capitale ridotto.
Pertanto le SRL a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese ai sensi del citato art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, a decorrere dal 28 giugno 2013, sono qualificate come SRL semplificate.
. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.
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Diritto Societario: Al via la Società a responsabilità limitata semplificata - SRLS
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, il DECRETO 23 giugno 2012, n. 138 con il quale è stato approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e sono stati individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.
Con la pubblicazione di questo decreto - atteso da quasi cinque mesi - è finalmente entrata in vigore la nuova normativa dettata dall'articolo 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", che ha decretato la nascita della società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).
A decorrere dal 29 agosto 2012 potrà pertanto essere costituita e iscritta nel Registro delle imprese la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).
. Se vuoi approfondire questo argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Diritto Societario: Progetto di fusione/scissione su internet in alternativa al Registro imprese
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012, il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123, recante “Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni”.
Sia il progetto di fusione che quello di scissione potrà essere pubblicato - in alternativa alla sua iscrizione nel Registro Imprese - sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione “con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione”.
E’ questa forse la novità più sconcertante introdotta dal nuovo decreto, emanato in attuazione della direttiva 2009/109/CE al fine di ridurre gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi di pubblicazione e documentazione gravanti sulle società.
Considerato che la pubblicazione sul sito Internet è immediata e soprattutto a costo zero chi pubblicherà più il progetto di fusione o di scissione al Registro delle imprese dove sono previsti imposta di bollo e diritti?
Ma soprattutto: Come e chi dovrà garantire la sicurezza del sito dove viene pubblicato il progetto di fusione o di scissione, l'autenticità dei documenti pubblicati e la certezza della data di pubblicazione?
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e degli articoli del Codice Civile aggiornati, clicca QUI.
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Diritto Societario: Nascono due nuovi tipi di SRL
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Con l’emanazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", ad oggi esistono ben tre tipologie di Società a responsabilità limitata:
1) le Società a responsabilità limitata ordinarie (SRL), previste dal Codice Civile e con capitale sociale minimo di euro 10.000;
2) le Società a responsabilità limitata semplificate (SRLS), introdotte dall'art. 3, D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012, accessibili ai soli soci che non abbiano compiuto 35 anni d'età;
3) le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), introdotte dall’art. 44 del D.L. 83/2012, accessibili anche a soggetti con più di 35 anni.
Per entrambi i due nuovi tipi di SRL è prevista la possibilità di avere un capitale sociale da 1 euro a 9.999 euro.
Le disposizioni agevolative (spese notarili, spese di bollo e diritti di segreteria) sarebbero limitate alla SRL semplificata, riservata agli under 35 e non anche alla SRL a capitale ridotto, riservata agli over 35.
Mentre la SRL semplificata può essere amministrata da un socio, la SRL a capitale ridotto - alla quale si applicherà la normativa prevista per la SRL ordinaria - viene concessa la possibilità di essere amministrata anche da amministratori esterni alla compagine societaria.
. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.
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Diritto Societario: Nasce la Società semplificata a responsabilità limitata - SSRL
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L'articolo 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", detta, al comma 1, una nuova versione dell'articolo 2463-bis del Codice Civile rispetto a quella presente nel decreto-legge, introducendo novità rilevanti per la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata (SSRL).
Queste le principali novità:
1) l'atto costitutivo dovrà essere redatto, non più per scrittura privata, ma per atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato che verrà approvato con un apposito decreto, senza il pagamento degli onorari notarili;
2) viene precisato che gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci;
3) è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti previsti (persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione); l'eventuale atto e' conseguentemente nullo;
4) salvo quanto previsto dal presente articolo, alla società a responsabilità limitata semplificata (SSRL) si dovranno applicare le disposizioni del CAPO VII (artt. 2462 - 2483 C.C.), in quanto compatibili;
5) l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese sarà esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria.
Si precisa che la nuova normativa non potrà entrare in vigore prima che sia stato emanato l’apposito decreto che dovrà approvare un modello standard di statuto.
. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.
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Diritto Societario: Nasce la Società semplificata a responsabilità limitata
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Il decreto sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2012 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tra le altre cose, ha previsto la nascita di un nuovo modello di società: la SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SSRL.
Questo nuovo modello semplificato di società di capitali viene introdotto con lo scopo di incentivare le forme di imprenditoria giovanile attraverso l’eliminazione dei “paletti” posti per la costituzione di una società a responsabilità limitata ordinaria ed è riservato alle persone fisiche che alla data della costituzione non abbiano compiuto i 35 anni.
Altro vantaggio di questa nuova forma societaria è che non viene previsto un capitale sociale minimo, ma solo la misura simbolica di un euro, a fronte dei 10.000 euro richiesti per la costituzione della SRL ordinaria.
Tuttavia, secondo il nostro parere, molti sono i problemi e le questioni che dovranno essere risolte e che si troveranno di fronte gli uffici del Registro delle imprese. Problemi e questioni che riteniamo debbano essere risolti al più presto, considerato che il decreto-legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del nuovo decreto sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni, clicca QUI.
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Diritto Societario: SPA - Semplificazioni in materia di capitale sociale
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 224, recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, emanato in attuazione della direttiva 2006/68/CE relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.
Il decreto, che entra in vigore dal 8 gennaio 2011, apporta modifiche a otto articoli del Codice Civile e a due articoli del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni.
In particolare, il provvedimento introduce modifiche di carattere tecnico e provvede a coordinare il D. Lgs. n. 142/2008 con la disciplina introdotta dalla Legge n. 33 del 2009 in tema di acquisto di azioni proprie delle società, nel tentativo di superare una serie di problemi interpretativi che sono emersi dopo l’emanazione del D. Lgs. n. 142/2008.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Diritto Societario: Diritti degli azionisti e revisione legale dei conti – Due nuovi decreti
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Il 22 gennaio 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due schemi di decreto legislativo: il primo, relativo alle società quotate, è attuativo della direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti; il secondo, relativo alle società e agli enti di interesse pubblico, è attuativo della direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il primo decreto recepisce le novità in tema di funzionamento dell’assemblea e fissa i requisiti minimi per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti nelle assemblee generali delle società quotate, in particolare su base transfrontaliera.
Il secondo decreto raccoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando alcuni testi di legge (quali: il D. Lgs. n. 88/1992, la legge n. 132/1997 e il DPR n. 99/1998) e coordinando le disposizioni attualmente contenute nel Codice civile, nel Testo unico dell’intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testoi dei due schemi di decreto legislativo con le relative relazioni, clicca QUI.
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Diritto Societario: Quote sociali Srl – Nuovo intervento dei Dottori Commercialisti
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L’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha emanato la nuova Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008, avente ad oggetto “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della L. n. 133/2008”.
La nuova circolare si sofferma, innanzitutto, sui profili connessi all'ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione e fornisce, poi, indicazioni in merito ai controlli che l'intermediario deve effettuare ai fini di un corretto espletamento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, della legge n. 133/2008.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nuova circolare, clicca QUI.
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Diritto Societario: Quote sociali Srl – Intervento dell’Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate interviene con la Circolare del 17 ottobre 2008, n. 58/E fissando le linee operative su come effettuare correttamente la registrazione dei documenti e fornendo chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile al trasferimento delle partecipazioni di Srl, alla luce delle novità introdotte dall’art. 36, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008.
Fino a che non sarà predisposta la procedura telematica per la registrazione degli atti di trasferimento delle quote di Srl sottoscritti con firma digitale, l'adempimento sarà assolto mediante presentazione a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate del "Modello 69", allegando allo stesso il supporto informatico contenente il documento (CD o DVD) e una copia cartacea dello stesso.
. Se vuoi approfondire l’argomento in merito alle formalità richieste per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
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Diritto Societario: Quote sociali Srl – Intervento di UnionCamere
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Unioncamere interviene con la Circolare del 22 settembre 2008, Prot. 14288, fornendo indicazioni operative in merito al deposito presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote di Srl dopo la modifica apportata dall’art. 36, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008.
Secondo la nuova normativa, oltre alla tradizionale forma della scrittura privata autenticata, l’atto di trasferimento di quote sociali potrà avere natura “informatica” ed essere sottoscritta con firma digitale del cedente e del cessionario.
In questo caso, tale atto potrà essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle imprese esclusivamente da un intermediario abilitato, appositamente incaricato, e non anche dalle parti (cedente e cessionario) o da una sola di esse e solo per via telematica o su supporto informatico.
. Se vuoi approfondire l’argomento in merito alle formalità richieste per il deposito presso il Registro delle imprese e scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
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Diritto Societario: Quote sociali Srl – Intervento dei Dottori Commercialisti
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato – a cura del proprio istituto di ricerca - la Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, avente ad oggetto “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime note operative”.
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili esamina gli aspetti inerenti al ruolo dell’intermediario, nonché i profili operativi della procedura finalizzati alla registrazione dell’atto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e al successivo deposito dello stesso presso il Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
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Diritto Societario: Capitale sociale SPA - Recepita la Direttiva 2006/68/CE
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008, il D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, recante “Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale”.
La Direttiva 2006/68/CE, di cui l’art. 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge Comunitaria per il 2007) aveva disposto il recepimento nell'ordinamento italiano, ha modificato la previgente disciplina delle azioni proprie contenuta nella Direttiva 77/91/CEE del Consiglio in materia di diritto societario, con l'obiettivo di semplificare e ridurre i costi amministrativi per le imprese ed attenuare i forti vincoli che limitavano la possibilità di acquisto di azioni proprie, in un quadro di tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori della società.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto legislativo, clicca QUI.
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Diritto Societario: Quote sociali Srl – Scontro tra Notai e Commercialisti
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All’art. 36 del decreto-legge n. 112/2008, dedicato inizialmente alla sola “class action”, è stato aggiunto - in fase di conversione in legge - il comma 1-bis dedicato alla “sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie”.
In tale comma si stabilisce che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di Srl – oltre che essere redatto con sottoscrizione autenticata e depositato entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle imprese (come stabilito dal 2° comma dell’art. 2470 C.C.) - potrà anche essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e precisamente da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
Questa nuova disposizione ha originato roventi polemiche tra i dottori commercialisti ed esperti contabili, che si sono visti ufficializzare una competenza da tempo perseguita, e il Consiglio Nazionale del Notariato, che invece sostiene che tale concessione segni un passo indietro rispetto agli obiettivi di controllabilità e di tracciabilità dei trasferimenti aziendali che si era prefissato la legge n. 310/1993.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo degli interventi, clicca QUI.
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Diritto Societario: Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 16 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’ 11 gennaio 2007, ha dettato disposizioni in ordine all'assoggettamento annuale alla certificazione del bilancio delle società cooperative e dei loro consorzi, che abbiano un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro o riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro ovvero prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro.
Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2007.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare normativa e modulistica, clicca QUI
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Diritto Societario: ADEGUAMENTO STATUTI SOCIETA' QUOTATE - PROROGA AL 30 GIUGNO 2007
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Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 che attua la delega per il coordinamento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) con la legge 28 dicembre 2005, n. 262.
L’articolo 5, comma 2, stabilisce che ”Le società iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007”.
Le società interessate sono solo le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in Paesi dell'Unione europea, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 25 gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 303/2006).
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI
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Diritto Societario: Nuovi limiti per il bilancio in forma abbreviata
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Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2006, il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 285, che da attuazione alla direttiva comunitaria n. 38/2003/CE, avente ad oggetto l'innalzamento dei limiti che consentono di redigere il bilancio in forma abbreviata, e di quelli che esonerano dalla redazione del bilancio consolidato.
I nuovi parametri saranno operativi dal 12 dicembre 2006 e pertanto ad essi si drovrà far riferimento solo per i bilanci approvati dopo la predetta data.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto e approfondire l’argomento, clicca QUI
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Diritto Societario: In corso di recepimento direttive CE che dettano nuove regole per i bilanci
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Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2006 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento di due direttive europee: la direttiva n. 38/2003/CE, la quale adegua i limiti che consentono di redigere il bilancio in forma abbreviata, e la direttiva n. 51/2003/CE, la quale modifica le precedenti direttive contabili di alcuni tipi di società, delle banche e di altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI
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Diritto Societario: PROCESSI DI CONCENTRAZIONE – Adempimenti presso il Registro delle imprese
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Postato da claudio Sabato, 11 febbraio @ 23:19:38 CET (2881 letture)
(Leggi Tutto... | 1965 bytes aggiuntivi | Voto: 4)
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Dopo la Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005, emanata dell'Agenzia delle Entrate, anche la Circolare n. 3598/C del 10 febbraio 2006, emanata dal Ministero delle attività produttive, torna sull'argomento delle novità introdotte dall’art. 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia agevolazioni fiscali a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che danno vita a processi di concentrazione, con particolare attenzione agli adempimenti che le stesse devono effettuare presso il Registro delle imprese.
Segue... (premere su "Leggi Tutto..." per leggere tutta la notizia)
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Diritto Societario: COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
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Due interventi del Ministero delle attività produttive in materia di società cooperative.
Con Nota del 13 gennaio 2006, Prot. 0000648, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti a carico delle società cooperative che risultano non aver rispettato i parametri oggettivi fissati dall'art. 2513 C.C., comprese le società poste in liquidazione.
Con il D.M. 30 dicembre 2005 ha stabilito i regimi derogatori al requisito della mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2513 C.C.
. Se vuoi consultare i due provvedimenti, clicca QUI
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Diritto Societario: Impresa sociale - Pubblicata la nuova legge-delega
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Postato da claudio Martedì, 05 luglio @ 08:52:14 CEST (2321 letture)
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Pubblicata sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2005, la legge 13 giugno 2005, n. 118, contenente “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”.
La legge fornisce finalmente una definizione di "impresa sociale": sono imprese sociali “le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.
Segue... (premere su "Leggi Tutto..." per leggere tutta la notizia)
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Diritto Societario: Deposito della situazione patrimoniale dei consorzi
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Si ricorda che, entro il 28 febbraio, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004, senza allegare l’elenco dei consorziati, attraverso l’invio telematico o il deposito su supporto informatico, con l'utilizzo della firma digitale.
Per i consorzi di garanzia collettiva fidi (quelli che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associare) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, e in particolare i commi 34, 35 e 36, nelle quali viene previsto quanto segue:
- le modificazioni dei consorziati devono essere comunicate soltanto una volta l’anno, contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio;
- il bilancio d’esercizio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni previste per le Spa, approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e depositato al Registro imprese entro 30 giorni dall’approvazione, corredato dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione e dalla eventuale relazione del collegio sindacale, utilizzando la consueta modulistica informatica (mod. B + Int. S).
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Diritto Societario: La composizione del Collegio sindacale
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Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell’art. 2397 C.C. ”Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.
Con il Decreto Ministero della giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2005, sono stati individuati gli Albi professionali nel cui ambito possono essere scelti i membri del Collegio sindacale.
Pertanto, a decorrere dal prossimo 2 febbraio 2005, i membri del Collegio sindacale, previsti dal secondo comma, secondo periodo, del citato articolo 2397 del Codice Civile, potranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali tenuti dai seguenti Ordini e Collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
- Avvocati;
- Dottori commercialisti;
- Ragionieri e periti commerciali;
- Consulenti del lavoro.
Si riporta il testo del Decreto del Ministero della giustizia :
. D.M. 29 dicembre 2004, n. 320: Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
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Diritto Societario: Emanato il decreto correttivo-bis
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Diritto Societario: Differimento di termini
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimenti di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. "milleproroghe").
Tra i termini prorogati o differiti, segnaliamo:
l'art. 19 ter, nel quale si prevede che, per le società cooperative, il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti in seguito alla riforma societaria è posticipato al 31 marzo 2005.
Lo stesso articolo, al comma 2, prevede, inoltre, che il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo di cui all'art. 2512 c.c., è ugualmente posticipato al 31 marzo 2005.
A tale proposito ricordiamo che con l’intervento fatto al primo comma dell’art. 223-duodecies delle d.a.t., dall’art. 36 del D. Lgs. n. 310/2004, ora tutte le società cooperative (sia quelle a mutualità prevalente che non) godranno della proroga al 31 marzo 2005 sia per gli adeguamenti degli statuti che per l’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative.
l’art. 19 quater, nel quale si prevede che, le disposizioni di cui alla Parte seconda, Capo V del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico in materia edilizia, avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005.
Pertanto anche l’Albo dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui all’art. 109, comma 1, istituito presso le Camere di Commercio, avrà il suo avvio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, gli articoli 36 e 37, comma 7, del decreto correttivo-bis (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) prevede che il termine per l'adeguamento degli statuti e per l'iscrizione nell'Albo delle cooperative è fissato al 30 giugno 2005.
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Diritto Societario: Adeguamento degli statuti delle società cooperative
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Il 31 dicembre 2004 rappresenta:
- il termine ultimo per adeguare gli statuti delle società cooperative alle nuove disposizioni inderogabili;
- l’ultimo giorno per compiere la scelta per il regime della mutualità prevalente;
- l’ultimo giorno di vigenza delle clausole dei vecchi statuti che contrastino con le nuove norme imperative.
Non sono previste semplificazioni procedurali. Le cooperative non possono quindi esimersi dalla procedura della convocazione dell’assemblea straordinaria e dal raggiungimento dei quorum deliberativi previsti dagli statuti.
Solo in terza convocazione sarà possibile usufruire di un quorum particolarmente agevolato (la maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea).
Dal 1° gennaio 2005, la “sanzione” per il mancato adeguamento è rappresentata dalla perdita dei benefici fiscali.
Per un approfondimento si rimanda a:
. Le principali scadenze previste dalla riforma per le società cooperative. Le norme transitorie.
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Diritto Societario: Approvato un altro decreto correttivo
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Diritto Societario: Dal 18 al 23 ottobre: Settimana nazionale della conciliazione
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Unioncamere ha organizzato, dal 18 al 23 ottobre, la settimana nazionale della conciliazione.
Presso le 103 Camere di Commercio verranno organizzati incontri, convegni, seminari e tavole rotonde, nell’intento di dare un impulso alla diffusione della cultura della conciliazione.
Il ruolo delle Camere di Commercio in materia di conciliazione è cresciuto notevolmente in questi anni, come peraltro confermato dalla nuova riforma del diritto societario.
Le Camere di Commercio sono gli unici enti pubblici che verranno iscritti di diritto nel Registro degli organismi di conciliazione, istituiti presso il Ministero della Giustizia.
Per reperire informazioni sulle caratteristiche della conciliazione camerale, cliccate QUI
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