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DIRITTO ANNUALE 2017: Versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2017
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Con il Decreto 22 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la maggiorazione del 20% del diritto annuale 2017 per il finanziamento di progetti strategici, disponendo che, le imprese che hanno già provveduto ad effettuare il versamento, prima del 28 giugno 2017, senza la suddetta maggiorazione, dovranno comunque versare il conguaglio entro il 30 novembre 2017 (art. 1, comma 6, del citato decreto 22 maggio 2017).
Alla luce di quanto sopra, le imprese che hanno già provveduto, prima del 28 giugno 2017, al versamento del diritto al netto della maggiorazione, potranno effettuare il conguaglio, rispetto all'importo già versato, entro il 30 novembre 2017 senza applicazione di alcuna sanzione.
Chiarimenti sono arrivati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 20 settembre 2017, Prot. 381121, successivamente integrata con Nota del 26 settembre 2017, Prot. 399466.
Si invitano, pertanto, le imprese a verificare l’importo del diritto annuale 2017 già versato e a provvedere all’integrazione di quanto dovuto effettuando il versamento con il Mod. F24, compilato nella sezione IMU e ALTRI TRIBUTI, utilizzando i soliti codi tributo (3850 – 3851 – 3852).
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2017, clicca QUI.
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DIRITTO ANNUALE 2017: Differimento del termine di versamento – Emanato nuovo decreto
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I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), tenuti entro il 30 giugno ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quella in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
A stabilirlo è il D.P.C.M. del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.
Tale decreto sostituisce quello emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, del quale sono in ogni caso fatti salvi gli effetti.
Le scadenze, previste dal nuovo decreto sono le stesse, ma riguardano tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, in precedenza esclusi, i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio secondo le date indicate sopra.
Resta inteso che i soggetti iscritti nel solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) non rientrano nella casistica individuata dalla norma e pertanto, per tali soggetti, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento del diritto annuale entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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DIRITTO ANNUALE 2017: Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio
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Anticipato da un comunicato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 20 luglio, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017, recante “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”.
Secondo quanto disposto all’art. 1, i titolari di reddito d'impresa potranno versare il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:
a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa (sono pertanto esclusi i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (in quanto il 20 cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Considerando che l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20 luglio 2017), tale proroga non ha avuto grande impatto. Tuttavia, lo spostamento al 20 luglio ha come effetto l'ulteriore slittamento al 21 agosto per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%.
I soggetti interessati alla proroga che, sulla base delle disposizioni previgenti, hanno effettuato i versamenti dal 1° al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, dovrebbero poter recuperare l'importo della maggiorazione non più dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Si attendono delucidazioni.
Resta inteso che per i soggetti iscritti nel solo REA, non rientrando nella casistica individuata dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
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DIRITTO ANNUALE 2017: Versamento entro il prossimo 30 giugno
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Le misure del diritto annuale, per l’anno 2017, sono state fissare con nota del Ministero dello Sviluppo Economico 15 novembre 2016 n. 359584, con la quale sono state confermate le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che per l'anno 2017, è pari al 50% rispetto a quanto dovuto per il 2014.
L'importo del diritto annuale dovuto per il 2017 dovrà, inoltre, essere determinato tenendo presente quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico firmato del 22 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017), che ha autorizzato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 79 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
In applicazione di quanto sopra:
a) le imprese interessate che intendono già effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2017, possono pagare in un’unica soluzione applicando la percentuale di aumento del 20% sugli importi del diritto dovuto per il 2017;
b) le imprese che, invece, hanno già provveduto, per l’anno 2017, al versamento del diritto annuale, senza la maggiorazione del 20%, sono tenute ad effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 30 novembre 2017.
Ricordiamo, infine, che l'art.7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, posticipandoli dal 16 al 30 giugno 2017.
Tale modifica trova applicazione anche al diritto annuale che deve quindi essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e cioè:
- entro il 30 giugno 2017, fatti salvo i soggetti con diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare;
- nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (termine posticipato al 31 luglio 2017, essendo il 30 luglio 2017 giorno festivo).
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi dovuti per l’anno 2017, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente la tabella degli importi dovuti per l’anno 2017, clicca QUI.
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