|
INSTALLAZIONE IMPIANTI: Chiarimenti in merito alle limitazioni delle abilitazioni all’attività
|
|
|
Al fine di uniformare le valutazioni operate dalle Camere di commercio in merito alle istanze (SCIA) presentate dagli operatori economici, molto spesso discordanti, il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3717/C del 13 marzo 2019, ha fornito chiarimenti in merito alle limitazioni delle abilitazioni all’attività di installazione degli impianti, regolata dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.
I chiarimenti riguardano la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
Premesso che un soggetto, per essere abilitato a svolgere l’attività di impiantistica, è necessario che sia, ovviamente, in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. n. 37/2008, in merito al rilascio delle rispettive abilitazioni (intere o limitate) per le singole lettere (A, B, C, D, E, G), di cui al comma 2 dell’art. 1 del citato D.M. n. 37/2008, si devono tener presenti le seguenti direttive:
1) Possono essere rilasciate sia abilitazioni per l’intera lettera che un’abilitazione parziale per le lettere A (Impianti elettrici); B (impianti radiotelevisivi) e C (impianti di riscaldamento);
2) Possono essere rilasciate solo abilitazioni piene per le lettere D (impianti idrici e sanitari), E (impianti gas) e G (impianti di protezione antincendio).
Sia per la lettera C (per quanto riguarda l’attività di realizzazione di opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) che per la lettera E (per quanto riguarda l’attività di realizzazione di opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali), il Ministero precisa che tali attività non possono essere scisse rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nuova circolare, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|