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DIRITTO ANNUALE 2020: Proroga dei termini di pagamento al 20 luglio 2020
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I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonchè dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stati stabilito con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020.
Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2020, in scadenza al 30 giugno 2020, hanno tempo fino al 20 luglio 2020, senza incorrere in alcuna sanzione.
Dal 21 luglio al 20 agosto 2020 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell’importo dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2020, clicca QUI.
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DIRITTO ANNUALE 2020: Confermati gli importi del triennio 2017 - 2019
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In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2020 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell’ 11 dicembre 2019, Prot. 347962, ha confermato, anche per l’anno 2020, gli importi degli anni precedenti.
Il Ministero ha espresso la propria condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della autorizzazione all’incremento delle misure del diritto annuale anche per il triennio 2020 – 2022, nella misura massima del 20%.
A tale proposito il Ministero invita le Camere di commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la prescritta formale presentazione della richiesta di autorizzazione per il tramite di Unioncamere.
Per quanto riguarda l’incremento delle misura del diritto annuale per il triennio 2017 – 2019, il Ministero richiama l’attenzione sull’obbligo, da parte delle Camere di commercio, dell' invio, tramite Unioncamere ed entro il 31 dicembre 2020, di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2019 e dalle residue risorse dell’anno 2018.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2020, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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