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Registro Imprese: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – COMUNICAZIONI ENTRO IL 7 DICEMBRE
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023, il decreto direttoriale 29 settembre 2023 con il quale - in attuazione dell’articolo 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022 - viene attestata l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e quindi la nascita del Registro dei titolari effettivi.
A decorrere dal 9 ottobre 2023 decorre il termine di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.
I soggetti obbligati saranno, pertanto, tenuti - entro il 7 dicembre 2023:
• all’invio dei dati relativi alla loto titolarità effettiva, utilizzando il modello TE, approvato con il D.M. 12 aprile 2023 e al contempo;
• al pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dalla tabella allegata l D.M. 20 aprile 2023.
Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:
• dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
• dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
• dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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Registro Imprese: NUOVI MODELLI CERTIFICATI E NUOVA TABELLA DIRITTI DI SEGRETE
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, sono stati pubblicati due nuovi decreti:
1) il decreto 16 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva";
2) il decreto interministeriale 20 aprile 2023, recante "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 ".
”.
Il decreto 16 marzo 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3, del citato articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n. 55/2022.
Il decreto 20 aprile 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione della tabella aggiornata dei diritti di segreteria (la cui entrata in vigore rimane per ora sospesa), nella quale si prevede la istituzione di appositi diritti di segreteria relativi:
• ai certificati e alle visure;
• ai certificati e alle visure c.d. «ridotti»;
• alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al Registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dei due nuovi decreti, clicca QUI.
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Registro Imprese: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.
Il presente decreto - in vigore dal prossimo 9 giugno ma in attesa di altri tre decreti attuativi - “al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in materia di comunicazione all'ufficio del Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Registro Imprese: Rilascio di documenti esclusivamente in formato elettronico
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Le Camere di commercio dovranno rilasciare le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del Registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
Lo stabilisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 183/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Le copie e gli estratti vengono rilasciati - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto - come:
a) copia informatica di documento analogico;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
c) copia informatica di documento informatico;
d) duplicato informatico.
Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta la dichiarazione attestante la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Registro Imprese: Semplificate le procedure di cancellazione di società ed enti cooperativi
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento – in vigore dal 17 luglio 2020 – detta, all’articolo 40, disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone, delle società di capitali, delle startup e PMI innovative degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.
1) Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004, dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.
2) Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore dovrà verificare, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.
3) Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
3) Le startup e l’incubatore certificato, le PMI innovative, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
4) È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
Ai fini dello scioglimento e della cancellazione, Unioncamere dovrà trasmettere all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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Registro Imprese: Comunicazione del domicilio digitale – Le novità del D.L. n. 76/2020
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento - in vigore dal 17 luglio 2020 - ha introdotto, all’articolo 37 - con modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e al comma 2, dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - novità in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese, sia per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, che le imprese individuali, sia per quanto riguarda i professionisti e revisori legali.
Sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale”, al momento dell’iscrizione.
Sia le imprese costituite in forma di società che le imprese individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 30 settembre 2020.
Introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.
Alle imprese inadempienti o che utilizzano un domicilio digitale inattivo, oltre alla sanzione amministrativa, verrà assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo coordinato delle modifiche apportate dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020, clicca QUI.
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Registro Imprese: Esteso l’utilizzo dell’atto pubblico informatico ad alcuni atti
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"Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile”.
E’ questo il nuovo comma 1-ter dell’articolo 36, del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dalla L. n. 172 del 2017, di conversione del D.L. n. 148 del 2017, come riformulato dal comma 25, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Due le novità introdotte: da una parte la possibilità dell’utilizzo, per la stipula di alcune tipologie di atti, dell’atto pubblico informatico e dall’altra la salvaguardia, per gli stessi atti, dei requisiti formali previsti dal Codice civile per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
1) Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 25, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alcune tipologie di atti di natura fiscale e societaria potranno essere stipulati con atto pubblico informatico e sottoscritti dalle parti, con la propria firma digitale, e dal notaio stesso con la propria firma digitale, (che contiene firma e sigillo).
2) Gli atti di impresa e di società ricompresi nella nuova normativa sono ben delimitati. Si tratta in particolare:
- degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del Codice civile);
- degli atti di trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies del codice civile);
- degli atti di fusione delle società (artt. 2501 - 2505-quater del Codice civile);
- degli atti di scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater del Codice civile);
- dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del Codice civile).
Di questi atti, per quanto riguarda il procedimento di deposito e di iscrizione nel Registro delle imprese, sono fatti salvi i requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, a seconda dei casi) prescritti dal Codice civile, e pertanto nulla cambia rispetto a prima.
. Per quanto riguarda gli adempimenti presso il Registro delle imprese (Punto 17), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
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Registro Imprese: Esteso l’utilizzo della firma digitale ad altri atti concernenti le imprese
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Con l’obiettivo di rendere più semplice per le imprese la realizzazione di specifiche operazioni societarie, l'articolo 11-bis di tale provvedimento ha disposto la estensione della facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:
- la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis C.C.);
- la trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies C.C.);
- la fusione delle società (art. 2501 - 2505-quater C.C.);
- la scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater C.C.);
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 C.C.).
Dopo quanto previsto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, dall’art. 36, della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, il legislatore ha inteso, anche in questi ulteriori specifici casi, far venir meno la necessità dell'autentica notarile laddove i relativi atti siano sottoscritti con firma digitale.
L'utilizzo della firma digitale dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che concerne la sottoscrizione dei documenti informatici.
Una volta sottoscritto, l'atto dovrà essere trasmesso, entro trenta giorni, al competente ufficio del Registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato.
Ci sia permesso rilevare come questa norma - peraltro scritta malissimo e quindi di difficile interpretazione - stia causando solo grande confusione e disorientamento sia tra i professionisti (Notai e commercialisti) che tra gli addetti ai lavori (quali sono i riflessi nei confronti del Registro delle imprese?). Deve essere riscritta o così sarà inapplicabile!
. Per quanto riguarda gli adempimenti presso il Registro delle imprese (Punto 16), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017, clicca QUI.
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Registro Imprese: Avviato il sistema di interconnessione dei Registri delle imprese UE
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, il Decreto 8 giugno 2017, recante “Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese”.
Con il presente decreto, in vigore dal 29 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dall’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE, detta le disposizioni per la partecipazione del Registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell’Unione europea.
Il sistema di interconnessione dei Registri delle imprese (BRIS - Business Registers Interconnection System) è il frutto di un impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea.
A seguito all'adozione della direttiva 2012/17/UE, a partire dall’ 8 giugno 2017, i registri delle imprese di tutti i paesi UE, compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono interconnessi. Questo significa che, a decorrere dalla predetta data:
- è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell’UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia,
- i registri possono scambiarsi informazioni su succursali estere di imprese e su fusioni transfrontaliere tra imprese.
Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il Registro delle imprese italiano e i registri delle imprese dell’UE, con questo nuovo decreto sono stati fissati gli obblighi pubblicitari, attraverso il BRIS, a carico degli uffici Registro delle imprese.
Tramite il Portale europeo della giustizia i cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno ora cercare informazioni depositate dalle società nei registri nazionali di ciascun Stato dell’Unione europea.
Sull'argomento segnaliamo l'emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della Circolare n. 3701/C del 20 settembre 2017, nella quale si segnala, tra l'altro, che sono in corso intense attività affinchè il BRIS acquisti, entro l'anno, la sua completa funzionalità, per ora assai limitata, nonostante sia in funzione dall' 8 giugno 2017.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimenro, clicca QUI.
. Se vuoi accedere direttamente al Portale europeo della giustizia, clicca QUI.
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Registro Imprese: Pubblicato decreto che apporta modifiche ai modelli dei certificati tipo
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016, il Decreto 24 giugno 2016, recante "Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese", con il quale sono stati adottati:
a) i nuovi modelli tipo per il rilascio da parte degli uffici del Registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (ALLEGATI A, B, C e D);
b) il modello per il rilascio da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (ALLEGATO E).
I modelli dei certificati tipo di cui agli Allegati A, B, C e D, adottati al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 18 settembre 2014.
. Se vuoi approfondire l’argomento delle certificazioni e scaricare il testo del nuovo decreto e del suo allegato, clicca QUI.
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Registro Imprese: SOCI società di persone, PEC, CAPITALE SOCIALE - Tre direttive ministeriali
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato tre direttive datate 27 aprile 2015, ma che sono entrate in vigore solo a decorrere dal 13 luglio 2015, data della registrazione presso la Corte dei Conti.
Le direttive riguardano:
1) le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo:
- di munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;
- di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata (Direttiva n. 2608);
2) i fatti modificativi relativi al decesso, al recesso e all’esclusione del socio di società di persone, di cui agli articoli 2284 - 2290 del Codice civile, che devono essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese (Direttiva n. 2609);
3) l’iscrizione del Registro delle imprese dell’ammontare del capitale sociale versato delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla fase costitutiva (Direttiva n. 2610)..
L’esigenza di emanare tali direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del Registro delle imprese, rilevanti divergenze interpretative e disomogeneità applicative di alcune disposizioni del Codice civile, che possono rappresentare “un sicuro e grave ostacolo all’ordinato svolgimento dell’attività delle imprese, nonché all’affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese”.
Il Ministero ha ritenuto, pertanto, indispensabile emanare delle direttive volte ad uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese sulle materie in questione, puntualizzando gli adempimenti pubblicitari da effettuare e i termini entro cui provvedere.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle tre direttive (Punto n. 14), clicca QUI.
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Registro Imprese: Approvate modifiche dei modelli di certificati tipo
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E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2014), il decreto ministeriale 18 settembre 2014, con il quale sono state approvate modifiche ai modelli di certificati tipo, previsti dall’articolo 8, comma 8, lettera b), della L. n. 580/1993 (Allegati A, B e C).
In attuazione di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, è stato inoltre adottato il modello per il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese (Allegato D).
Adottato anche il nuovo modello della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, che va a sostituire quello approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012 (Allegato E).
I modelli dei certificati tipo di cui agli Allegati A, B e C, adottati al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, anche in relazione alla nuova modulistica, a regime dal 1° aprile 2014, sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, dal decreto ministeriale 23 marzo 2010, nonché dal decreto ministeriale 13 luglio 2012.
Lo stesso Ministero ha anche emanato la circolare n. 3674/C del 23 settembre 2014, con la quale sono stati illustrati gli interventi legislativi che hanno reso necessario un adeguamento dei modelli oggi in uso.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto e dei suoi allegati dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3674/C, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento del Registro imprese, clicca QUI.
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Registro Imprese: Iscrizione immediata degli atti pubblici - Circolare ministeriale
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Secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 7-bis della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, a decorrere dal 1° settembre 2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro delle imprese procede all'iscrizione immediata dell'atto.
L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
Sull’argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014, con la quale ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito all’attuazione delle procedure di iscrizione degli atti in questione al Registro delle imprese.
Il Ministero affronta anche il problema dell’applicazione della nuova norma al caso in cui l’istante che presenta la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC, pronunciandosi per la derogabilità della norma contenuta nel comma 7-bis dell’art. 20, della L. n. 116/2014, a favore della normativa che regola la comunicazione obbligatoria della PEC, per la quale il legislatore ha previsto una sanzione che va ad incidere direttamente nelle vicende dell’impresa impedendo l’iscrizione, e quindi la pubblicità, degli atti.
Dunque, la regola dell’immediata iscrizione non trova applicazione per le richieste relative a imprese non munite di PEC e, pertanto, in tal caso l'ufficio del Registro delle imprese dovrà sospendere la pratica.
. Se vuoi approfondire l’argomento (Punto 13) e scaricare il testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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Registro Imprese: Dal 1° settembre iscrizione immediata degli atti pubblici
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A decorrere dal 1° settembre 2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro delle imprese procede all'iscrizione immediata dell'atto.
L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
Resta ferma la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 2191 del Codice civile, qualora un'iscrizione sia avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge,.
Tale disposizione non si applicherà alle società per azioni.
Questo è quanto previsto dall’art. 20, comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 116 del 2014, di conversione del decreto legge n. 91/2014, "al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonchè le procedure di iscrizione nel Registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa".
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 91/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 e approfondire alcuni contenuti, clicca QUI.
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Registro Imprese: Non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese
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Alla luce della normativa vigente, per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.
Pertanto, nel caso in cui l’ufficio del Registro delle imprese rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra o di più altre, ovvero l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia ''proprio'' della stessa, dovrà avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 C.C., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC “proprio”.
Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, dovrà essere applicata:
a) nel caso di società, la specifica sanzione della sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che sia integrata con l’indirizzo di PEC;
b) nel caso delle imprese individuali, la specifica sanzione della sospensione della domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
E’ quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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Registro Imprese: Nuova modulistica – Emanate le istruzioni per la compilazione
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la Circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, che accompagna le istruzioni per l'utilizzo della nuova modulistica relativa al Registro delle imprese e al REA, approvata con il decreto direttoriale 18 ottobre 2013.
Le istruzioni guidano alla compilazione delle informazioni relative alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla presentazione delle domande di iscrizione/deposito e delle denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (REA) per via telematica o su supporto informatico.
Al citato Decreto Direttoriale 18 ottobre 2013, che ha approvato la nuova modulistica in vigore dal 1° febbraio 2014, ha fatto seguito la Circolare n. 3663/C del 22 ottobre 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le novità introdotte alla modulistica dal decreto.
Con la nuova Circolare n. 3668/C - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014 (Supplemento Ordinario n. 23) - vengono aggiornate le precedenti istruzioni che sono state emanate con la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012.
Si ricorda, infine, che, a partire dal 1° aprile 2014 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il precedente decreto direttoriale 29 novembre 2011, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e della nuova circolare ministeriale, clicca QUI.
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Registro Imprese: Adeguamento di ComunicaStarweb e FedraPlus alla nuova modulistica
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Il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova modulistica Registro Imprese 6.7 per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, definita con il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013.
Il 3 febbraio 2014 è stata rilasciata la nuova versione 3.4.35 di ComunicaStarweb, che recepisce tutte le novità della nuova modulistica Registro imprese e la nuova versione del software Fedra Plus 06.70.21 con adeguamento alle nuove specifiche ministeriali e relativi controlli di cui al citato decreto del 18 ottobre 2013.
In particolare:
- è stata aggiornata la "Guida ComunicaStarweb", che accompagna l'utente nell'utilizzo per tutte le operazioni legati agli adempimenti;
- sono state introdotte novità che riguardano le Start-Up Innovative e Incubatori Certificati; l'Albo delle Società Cooperative; i contratti di rete. E' stata, inoltre, prevista l'introduzione della sezione meccatronica per l'attività di autoriparazione e l'introduzione delle cariche tecniche di "preposto agente di commercio", "responsabile tecnico acconciatore" e "responsabile tecnico estetista".
Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2014 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto direttoriale 29 novembre 2011, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici.
. Se vuoi conoscere tutti i dettagli delle novità introdotte dalla nuova versione di ComunicaStarweb, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA aggiornata, clicca QUI.
. Per qualsiasi richiesta di informazioni oppure di assistenza e per scaricare la nuova versione del software FedraPlus, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della NUOVA MODULISTICA in vigore dal 1° febbraio 2014, clicca QUI.
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Registro Imprese: Iscrizione PEC da parte di imprese individuali in fase di cancellazione
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L'obbligo imposto dal comma 2 dell'art. 5 della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.
E' questo il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013, emanata in risposta al quesito se l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle imprese da parte delle imprese individuali trovi o meno completa applicazione anche nel caso di imprese individuali in fase di cancellazione dal Registro delle imprese.
Da una attenta lettura del disposto di cui alla citata norma si ricava che, da una parte si esclude dall'obbligo "le imprese in stato di procedura concorsuale", e che dall'altra si richiede che le imprese siano "attive".
Ricollegando poi tale disciplina al disposto di cui all'art. 2196 del Codice civile si ricava inoltre che, al momento della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l'impresa individuale ha già cessato l'attività e che pertanto non possiede più il requisito di "impresa attiva", presupposto per l'applicazione della disciplina di cui al citato comma 2 dell'art. 5 della L. n. 221/2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Registro Imprese: Ruoli ed Elenco soppressi – Mancato aggiornamento entro il termine stabilito
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Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine – da ultimo fissato con il decreto del 23 aprile 2013 - per alcuni adempimenti al Registro imprese / REA legati alle attività di mediatore, agente e rappresentante, spedizioniere.
Gli adempimenti riguardavano, da una parte, le persone fisiche e le società che erano in attività prima del 12 maggio 2012 e, dall'altra, le persone fisiche non più in attività alla medesima data.
Scaduto il termine del 30 settembre 2013, cosa succede a coloro che non hanno ottemperato a tali adempimenti o che lo hanno fatto in ritardo?
La risposta è venuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, con la Circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013, ha voluto dettare alle Camere di Commercio procedure univoche da seguire, distinguendo nettamente i due gruppi di soggetti interessati, per evitare, nel primo caso l'inibizione alla continuazione dell'attività e, nel secondo caso, la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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Registro Imprese: Aggiornamento Ruoli ed Elenco soppressi – Entro il 30 settembre 2013
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Il 30 settembre 2013 scade il termine per alcuni adempimenti al Registro imprese / REA legati alle attività di mediatore, agente e rappresentante, spedizioniere.
Gli adempimenti riguardano le persone fisiche e le società in attività prima del 12 maggio 2012 e le persone fisiche non più in attività.
In particolare:
1. Le persone fisiche e le società che, alla data del 12 maggio 2012 risultano iscritte nei Ruoli e nell'Elenco soppressi, dovranno procedere all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, inviando, per via telematica, un'apposita comunicazione contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, utilizzando una sezione dell'apposita modulistica.
2. Le persone fisiche iscritte nei Ruoli e nell'Elenco soppressi, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare – sempre in modalità telematica - una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, al fine di mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività.
Per le sole imprese individuali, l’applicativo STARWeb è stato implementato con una procedura semplificata che consente l’adempimento con pochi e semplici passaggi guidati.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare l'apposita modulistica, clicca QUI.
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Registro Imprese: PEC – Mancata comunicazione e adozione di provvedimenti sanzionatori
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Essendo venuto a conoscenza dell'atto o del fatto la cui iscrizione è stata respinta per irregolarità della domanda in quanto mancante della indicazione della PEC, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà:
a) avviare - al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti relativi all'impresa per i quali è prevista la pubblicità legale - la procedura di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 C.C.;
b) invitare il legale rappresentante o il titolare dell'impresa a presentare, entro un congruo tempo (non superiore a 20 giorni), istanza di iscrizione dell'atto o fatto "principale", completa dell'indirizzo di PEC dell'impresa stessa.
Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà provvedere a sottoporre il fascicolo relativo all'adempimento "principale" al Giudice delegato affinchè valuti la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio.
E' questo l'orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico espresso con il Parere del 29 agosto 2013, Prot. 0141955, inviato in risposta ad una Camera di Commercio, che aveva posto il quesito se il Conservatore potesse o meno rifiutare ad un Notaio l'iscrizione di un atto notarile per colpa dell'inadempimento di un legale rappresentante di un'impresa che continuava ad essere inerte anche ben oltre il periodo di sospensione previsto dalla normativa.
L'incompletezza della domanda di iscrizione dell'atto "principale" - per mancata indicazione della PEC – va imputata a chi ne ha determinato il respingimento: il legale rappresentante o il titolare dell'impresa.
E' a questi soggetti che dovrà essere contestata la violazione per la omessa iscrizione dell'atto notarile e, se del caso, comminata la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del parere ministeriale, clicca QUI.
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Registro Imprese: Imprese individuali e societarie – Comunicazione della PEC e imposta di bollo
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Qualora la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese, resta dovuta l’imposta di bollo prevista per l’adempimento ‘principale’, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (euro 17,50).
Qualora, invece, successivamente alla prima iscrizione, sia presentata la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC, quest’ultima non dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo.
Sono queste le precisazioni arrivate dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013.
Dunque, il regime di esenzione disposto per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie trova applicazione anche con riferimento alle iscrizioni richieste dalle imprese individuali.
. Se vuoi approfondire l’argomento della PEC e scaricare il testo della risoluzione, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell'imposta di bollo, clicca QUI.
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Registro Imprese: Imprese individuali – Obbligo di comunicare la P.E.C. entro il 30 giugno 2013
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Entro il 30 giugno 2013, le imprese individuali sono chiamate a dotarsi e comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
E’ una delle disposizioni dettate dall'art. 5, commi 1 e 2 della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, la quale ha stabilito che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013.
InfoCamere ha predisposto sul portale www.registroimprese.it il servizio "Pratica Semplice" che consente, per i titolari d'impresa provvisti di dispositivo di firma digitale, di assolvere in pochi minuti all’iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al Registro Imprese.
Il servizio non richiede registrazione ed è totalmente gratuito.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.
A decorrere dal 1° luglio 2013, le domande di iscrizione presentate da imprese individuali, prive del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, verranno sospese fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, senza che si sia provveduto alla regolarizzazione, la domanda verrà considerata come non presentata.
. Se vuoi approfondire l’argomento della PEC, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al servizio "Pratica Semplice", clicca QUI.
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Registro Imprese: PEC società – Respinta la domanda in caso di mancata comunicazione
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L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di PEC (art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009). Trascorso inutilmente tale periodo la domanda verrà respinta e considerata come non presentata.
E' questo quanto sostiene il Consiglio di Stato con il Parere n. 1714/2013 del 10 aprile 2013, divulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013.
Tale impostazione è oggi avvalorata anche dal disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali, dispone che l'ufficio del Registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non abbia indicato il proprio indirizzo di PEC, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un massimo di 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.
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Registro Imprese: Aggiornamento Ruoli ed Elenco soppressi – Proroga al 30 settembre 2013
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Con decreto del 23 aprile 2013 - il cui testo è stato prima reso noto sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013 - il Ministero, "tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo", ha stabilito di posticipare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013.
Si ricorda che gli articoli 10 e 11 dei decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 aveva fissato il 12 maggio 2013 come termine ultimo per gli adempimenti legati alle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione, di mediazione marittima e di spedizione, da effettuare presso il Registro delle imprese e il REA.
Gli adempimenti riguardano, in particolare, le persone fisiche e le società in attività prima del 12 maggio 2012 e le persone fisiche non più in attività.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Registro Imprese: Obbligo di comunicazione della PEC anche per le imprese individuali
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Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da parte delle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, decorre dal 20 dicembre 2012 (data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione) e non più dal 20 ottobre 2012, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 giugno 2013, e non più entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Si ricorda che tale comunicazione è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.
. Se vuoi approfondire l’argomento della PEC, clicca QUI.
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Registro Imprese: AFFITTO D’AZIENDA - Attività imprenditoriale ma non per tutti!
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Postato da claudio Mercoledì, 21 novembre @ 14:56:41 CET (17447 letture)
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Riceviamo il presente articolo dall'utente registrato "mart8888", che decidiamo di pubblicare.
CASO: Affitto di azienda – Denuncia al Registro Imprese da parte di una società e relativa richiesta di iscrizione previdenziale dei soci.
Ad inizio anno presentiamo al Registro delle Imprese di Torino l'inizio attività di affitto d'azienda per una SNC con la relativa iscrizione dei soci nella gestione commercianti.
Dopo un paio di mesi di istruttoria, la pratica ci viene rifiutata in quanto tale attività, secondo il Registro imprese non è prevista per legge, citando, a conferma di questa interpretazione, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 374/E del 28 novembre 2002 nella quale si sostiene che "l'imprenditore con la concessione in affitto della propria attività perde la qualifica di imprenditore per l'intera durata del contratto".
Ma non è per tutti così!
Segue... (premere su "Leggi Tutto..." per leggere tutta la notizia)
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Registro Imprese: Obbligo di comunicazione della PEC anche per le imprese individuali
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Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
. Se vuoi approfondire l’argomento della PEC, clicca QUI.
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Registro Imprese: Approvati nuovi modelli dei certificati tipo e nuova ricevuta ComUnica
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E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2012, il decreto 13 luglio 2012 con il quale sono stati approvati i nuovi certificati tipo del Registro delle imprese e del Repertorio economico amministrativo (REA) nonché il nuovo modello della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica.
Lo stesso Ministero ha emanato la circolare n. 3654/C del 17 luglio 2012 con la quale ha fornito indicazioni operative sui nuovi certificati tipo approvati con il decreto del 13 luglio 2012.
La revisione e l’adeguamento dei modelli dei certificati si è resa necessaria a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni normative che hanno previsto nuovi obblighi di comunicazione al Registro delle imprese.
I modelli dei certificati tipo sostituiscono quelli approvati con il D.M. 13 luglio 2004, successivamente modificato ed integrato dal D.M. 25 febbraio 2005 e, da ultimo, dal D.M. 28 marzo 2010.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Registro Imprese: PEC società – Prevista la sospensione in caso di mancata comunicazione
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L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo ha stabilito l’art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis.
Naturalmente, trascorsi i tre mesi senza che l’impresa abbia provveduto, la stessa sarà assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C., in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro.
Rimangono, tuttavia, molti punti interrogativi a cui non sarà facile dare una risposta immediata.
Una seconda novità introdotta dalla norma in questione, che, ricordiamo, è stata completamente riscritta in sede di conversione, è quella relativa alla eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012. Pertanto le imprese costituite in forma societaria, che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, hanno sin da ora l'obbligo di indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata.
. Se vuoi approfondire l’argomento e conoscere le modalità da seguire per la comunicazione della PEC al Registro delle imprese, clicca QUI.
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