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Fisco: Ridotte le sanzioni dovute per il ravvedimento operoso
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L'art.16, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 e in vigore dal 29 novembre 2008, ha apportato modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1992, riducendo la misura delle sanzioni dovute per effettuare il ravvedimento operoso.
Dal 29 novembre 2008, pertanto, per regolarizzare il versamento del diritto annuale, la sanzione è ridotta:
- dal 3,75% al 2,50% , in caso di ravvedimento breve, possibile entro 30 giorni dalla violazione;
- dal 6% al 3% , in caso di ravvedimento lungo, possibile entro un anno dalla violazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 dicembre 2008, avanza, tuttavia, dubbi sull'applicabilità di tale norma anche in materia di diritto annuale.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
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Fisco: Dichiarazioni - Pubblicato il D.L. di proroga
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Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, il decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008, che differisce alcune scadenze in materia fiscale.
In particolare, il provvedimento - come anticipato dal Ministero dell'Economia e delle finanze con comunicato stampa del 29 maggio scorso – all’art. 3 proroga:
a) al 10 luglio 2008 il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni per i CAF-dipendenti, ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, nonché il termine per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), e
b) al 30 settembre 2008 i termini per le dichiarazioni telematiche per imposte sui redditi, IVA ed IRAP.
Si riporta il testo del:
. Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini.
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Fisco: Trasferimento di quote – Imposta di registro e di bollo dovute
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007, fornisce chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, degli atti di trasferimento delle quote sociali, accogliendo la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, nella Sentenza n. 25087 del 23 ottobre 2006.
Da tener presente, inoltre, che l'art. 37 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ("Decreto Milleproroghe") prevede la soppressione della tassa sui contratti di borsa.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell'imposta di registro e scaricare il testo della Circolare, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell’imposta di bollo, clicca QUI.
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Fisco: Classificazione delle attività economiche - ATECO 2007
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L'Istat ha pubblicato la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che entrerà in vigore a partire dal 1° Gennaio 2008.
Tale classificazione costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 30 dicembre 2006 (Regolamento n.1893/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).
Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è pervenuti ad un'unica classificazione, che costituisce la versione italiana della nomenclatura europea.
Per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adotteranno la stessa classificazione delle attività economiche, che ora si presenterà a sei cifre.
. Se vuoi scaricare la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, clicca QUI.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - ATECO 2007 - che a partire dal 1° gennaio 2008 dovrà essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del provvedimento, clicca QUI.
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Fisco: Proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007
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È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, il D.P.C.M. 14 giugno 2007, che differisce - per l'anno 2007 – i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore.
I versamenti, fissati per il 18 giugno 2007, potranno ora essere effettuati:
a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio all’8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 173/E del 16 luglio 2007, ha chiarito che di tale proroga fruiscono anche i soggetti che partecipano, ai sensi delgi articoli 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese con i requisiti previsti dal D.P.C.M. 14 giugno 2007. La proroga in questione si riferisce ai "versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale" e, pertanto, riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle Srl (non "trasparenti"), artigiane o commerciali.
- Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, clicca QUI
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera-circolare del 6 luglio 2007, Prot. 0006982, ha tenuto a precisare che la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrri sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2007 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore.
- Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del D.P.C.M. e della lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI
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Fisco: Proroga del versamento delle imposte e del diritto annuale
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L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 15 giugno 2007, ha reso noto che nell’anno 2007, i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuti, entro il 18 giugno 2007, al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio all’8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga si applica anche ai contribuenti soggetti agli studi di settore che partecipano a società, associazioni e imprese.
Il D.P.C.M. è a tutt'oggi in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale proroga interessa direttamente anche il diritto annuale dovuto dalle imprese alla Camera di Commercio.
La mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla data del 18 giugno finirà per creare problemi in ordine all'applicazione delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento a carico di coloro che effettueranno il versamento del diritto in questione dopo la data del 18 giugno, senza la prevista maggiorazione.
- Se vuoi consultare il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, clicca QUI
- Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI
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