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Invio telematico: Incompatibilità Java VM 1.3.1_13 e Invio Pratiche Telemaco
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Postato da netdiver Lunedì, 13 giugno @ 10:50:33 CEST (17922 letture)
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A seguito dell'aggiornamento di alcuni programmi prodotti dalla Agenzia delle Entrate, si segnalano problemi di funzionamento della piattaforma Telemaco per l'invio telematico delle pratiche al Registro Imprese.
Il problema deriva dal fatto che i nuovi software della Agenzia delle Entrate, tra cui "Entratel", "GeRiCo" ed altri, utilizzano un diverso Java Runtime, versione 1.3.1_13, che sostituisce la Java Virtual Machine Microsoft nel browser Internet Explorer.
Segue... (premere su "Leggi Tutto..." per leggere tutta la notizia)
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Invio telematico: Cambiano gli importi dell'imposta di bollo
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La Legge 30 luglio 2004, n. 191 (Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 136 alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), nel convertire il D.L. n. 168/2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, ha aggiunto l’art. 1-bis, comma 10, nel quale si dispongono modifiche di rilievo al D.P.R. n. 642/1972, concernente la disciplina sull’imposta di bollo, e al D.M. 20 agosto 1992, portante l’approvazione della tariffa dell’imposta di bollo.
Queste le principali novità in vigore dal 1° agosto 2004:
- viene aggiunta una ulteriore possibilità di pagamento dell’imposta, che potrà essere pagata ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale dovrà rilasciare, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituirà a tutti gli effetti la marca da bollo. Un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate fisserà le caratteristiche e le modalità d’uso di questo contrassegno;
- l'imposta di bollo prevista per le pratiche o gli atti redatti su supporto cartaceo passa da 10.33 a 11.00 euro;
- per le pratiche inviate telematicamente al Registro delle imprese, per le quali era prevista un'unica tariffa (di 41.32 euro), vengono ora previsti tre importi differenziati:
- di 32.00 euro, nel caso di invio telematico da parte di impresa individuale;
- di 45.00 euro, nel caso di invio telematico da parte di società di persone (società semplici, SNC, SAS);
- di 50.00 euro, nel caso di invio telematico da parte di società di capitali (oltre le SPA, SAPA e SRL, sono da ricomprendere anche le società cooperative e i consorzi).
Si riportano i seguenti provvedimenti normativi, nella loro redazione aggiornata:
. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo.
. D.M. 20 agosto 1992: Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.
Nel file allegato viene proposto un approfondimento a cura di Claudio Venturi, dal titolo:
. L’imposta di bollo per le domande, le denunce e gli atti da inviare telematicamente al Registro delle imprese. Sintesi degli adempimenti e i nuovi importi in vigore dal 1° agosto 2004 con la soluzione di alcuni casi pratici.
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Invio telematico: Intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene sulla materia inerente l’adempimento degli obblighi pubblicitari al Registro delle imprese per via telematica, con particolare riguardo alla norma che attribuisce a sole tre categorie di professionisti il potere di attestare la conformità del bilancio e degli altri documenti previsti dall’art. 2435 C.C. agli originali cartacei depositati presso la società.
Questa norma, secondo l'Autority, determina una oggettiva e ingiustificata esclusione a danno di altre categorie di professionisti, quali consulenti del lavoro e avvocati, e, pertanto, auspica che la stessa venga riesaminata al fine di adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato.
Si riporta il testo dell’intervento:
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Parere 7 giugno 2004: Adempimento degli obblighi di pubblicità commerciale per via telematica.
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Invio telematico: Bilanci telematici 2004
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gscolaro Scrivere "La presentazione dei bilanci sta entrando nel vivo. Ma anche quest'anno, nonostrante la forte semplificazione operativa della Finanziaria 2004, l'adempimento non si presenta dei più semplici per gli operatori.
Le guide diramate da alcune Camere di Commercio, stanno generando confusione sul delicato problema della dichiarazione di conformità degli atti allegati alla pratica.
Si passa dall'interpretazione rigida della normativa oggi in vigore, che nega all'amministratore la possibilità di dichiarare conformi i documenti informatici, all'interpretazione opposta.
A nulla sono valse le uttime circolari del Ministero delle Attività Produttive, che si sono occupate solo di chiarire l'assenza del regime di esclusiva.
E' tempo di emanare un regolamento nazionale per i depositi e per le istanze. La capacità d'indirizzo di Unioncamere non trova tutti i registri delle imprese in sintonia e questo è sintomo che urge un provvedimento legislativo d'interpretazione autentica, che funga anche da regolamento.
Giuseppe Scolaro - Ragioniere commercialista."
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Invio telematico: Ulteriori chiarimenti del Ministero delle attività produttive
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Il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, fornisce una interpretazione autentica del disposto di cui all’art. 2, comma 54, della L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) chiarendo che la possibilità concessa ad alcune tipologie di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), regolarmente iscritti nei rispetti Albi e forniti di firma digitale, di attestare la conformità all’originale della documentazione trasmessa al Registro delle imprese, deve ritenersi limitata ai bilanci ed agli altri documenti di cui all’art. 2435 C.C..
Tale possibilità non può, pertanto, essere estesa ad atti societari di altra natura.
. Si riporta il testo della Circolare:
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004: Art. 2, comma 54, legge del 24.12.2003, n. 350, relativo alla trasmissione telematica o su supporto informatico di atti societari.
. Nel file allegato viene proposto, sull'argomento, un contributo a cura di Claudio Venturi dal titolo:
L’invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese.
Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere.
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Invio telematico: Adeguamento della modulistica Fedra entro il 31 marzo
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Si ricorda che il Ministero delle attività produttive con la Circolare n. 3572/C del 25 febbraio scorso ha, tra le altre cose, fissato la data del 31 marzo 2004 come data ultima per l’accettazione da parte delle Camere di Commercio di pratiche telematiche con formati precedenti alle specifiche tecniche dettate per il Fedra 5.8.0.
Si invitano pertanto tutti coloro che utilizzano versioni precedenti alla versione di Fedra 5.8.0 o di programmi analoghi con specifiche tecniche non aggiornate di provvedere a scaricare la nuova versione e di adeguarsi alla nuova modulistica, le cui specifiche tecniche sono state dettate con il D.M. 31 ottobre 2003, per non vedersi respingere la pratica dalla Camera di Commercio.
Infocamere ci comunica inoltre che non saranno più accettati allegati, prodotti tramite scansione di documenti cartacei, che non rispettino il limite di 200 dpi (punti per pollice) ed in bianco e nero (1 bit di profondità di colore).
Attenzione!
- non si deve confondere il bianco e nero (2 colori) con la scala di grigi, che permette una profondità di colore di 256 grigi;
- alcuni driver di gestione dello scanner indicano la profondità colore di 1 bit con la dicitura al tratto.
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Invio telematico: I primi chiarimenti di Unioncamere
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Unioncamere ha inviato alle Camere di Commercio una Lettera-Circolare nella quale chiarisce alcuni punti controversi cercando di fornire una corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 2, comma 54 della Legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) in tema di invio telematico di alcuni atti all’ufficio del Registro delle imprese.
. Si riporta il testo della Lettera-Circolare 11 febbraio 2004, Prot. 1551/PS/ce, inviata alle Camere di Commercio:
Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 2, comma 54.
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Invio telematico: DINERS SIGNATURE: la prima carta di credito a microchip per la firma digitale
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Diners ed InfoCamere hanno realizzato la Carta Signature (www.signature.it), la prima carta di credito che consente di apporre la propria firma digitale sui documenti informatici destinati alle Camere di Commercio e di effettuare pagamenti di imposte e diritti di segreteria in modo elettronico in assoluta sicurezza.
(Comunicato stampa InfoCamere – 11 dicembre 2003)
Per scaricare il testo completo del comunicato stampa e saperne di più, cliccate QUI
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Invio telematico: Novità dalla manovra finanziaria 2004
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L’art. 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha aggiunto, per quanto riguarda l’invio telematico degli atti societari al Registro delle imprese, due nuovi commi all’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, attraverso i quali si conferisce la possibilità ad una determinata e ristretta cerchia di professionisti, muniti di firma digitale, di inviare telematicamente tutti quegli "atti societari" per la cui redazione né il Codice Civile né alcuna legge speciale prescrive l’obbligo dell’intervento di un Notaio.
Nel file allegato proponiamo un approfondimento dell'argomento con particolare attenzione alle questioni che rimangono tuttora aperte:
L’invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese.
Prime riflessioni sulle novità introdotte dalla manovra finanziaria 2004 (a cura di Claudio Venturi).
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Invio telematico: Informatizzazione del Registro delle imprese
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Vogliamo porre all’attenzione dei nostri visitatori uno studio elaborato da ASSONIME (Associazione tra le società italiane per azioni) sulla “Informatizzazione del registro delle imprese e semplificazione”, vista come occasione privilegiata per costruire un moderno sistema di pubblicità commerciale che consenta, nell’interesse degli utenti e senza pregiudicare le esigenze di certezza proprie di un registro pubblico, una pluralità di modalità alternative di adempimento degli obblighi pubblicitari.
In questo studio, l’ASSONIME avanza l'idea di riproporre la soluzione sperimentata nella fase transitoria con i bilanci, generalizzandola a tutti gli atti soggetti a deposito o a iscrizione nel Registro delle imprese.
Buona lettura!
Per scaricare il testo completo dello studio elaborato da ASSONIME, cliccate QUI
Nel file allegato vi proponiamo una scheda riassuntiva curata da Claudio Venturi:
La informatizzazione del Registro delle imprese – Proposte di semplificazione dei procedimenti - Scheda riassuntiva.
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Invio telematico: PER LE SOCIETA’ SOLO PRATICHE TELEMATICHE
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Dopo tre proroghe e quasi due anni di ritardo, dal 1° novembre 2003, le pratiche delle società dovranno essere presentante al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico (CD Rom o Floppy), utilizzando obbligatoriamente la firma digitale.
Per le ditte individuali permane ancora la possibilità di utilizzare anche i moduli cartacei.
Si ricorda che per l'invio delle pratiche le imprese potranno avvalersi anche del proprio consulente di fiducia (commercialista, associazione, ecc.) in possesso di un’apposita convenzione, dei prescritti supporti tecnici e della firma digitale.
Per i clienti Telemaco Pay è attivo il numero verde 848-580303 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.
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Invio telematico: Proroga termine sperimentazione invio telematico bilanci
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Invio telematico: Primi chiarimenti sugli effetti dell'art. 8-bis della L. n. 200/2003
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Invio telematico: ... ancora una proroga fino al 31 ottobre 2003 !
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In sede di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 145, concernente “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali” , per effetto della L. 1 agosto 2003, n. 200 (pubblicata nella G.U. n. 178 del 2 agosto 2003), è stato aggiunto l’articolo 8-bis, che si riporta:
"Art. 8-bis (Adempimenti relativi al Registro delle imprese)
“1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340” .
Si riporta anche il comma 2-bis dell'articolo 31, della L. n. 340/2000, aggiunto dall'art. 13-ter, D.L. n. 236/2002, convertito dalla L. n. 284/2002:
"2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge".
Il confronto coordinato delle norme citate ci fa concludere che chi è in possesso di smart-card deve fare invio telematico.
Si ripartirà a pieno ritmo il 1° novembre 2003 ... questa volta ... speriamo nell'aiuto di tutti i Santi!
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