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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2025 fissati al 2,00%
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Con decreto del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - scende dal 2,50% al 2,00%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,00% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2024 fissati al 2,50%
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Con decreto del 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell' 11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - scende dal 5% al 2,50%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,50% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2023 sale dal 1,25% al 5%
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Con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - sale dal 1,25% al 5%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2021 passano dallo 0,05% all’ 0,01%
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Diminuisce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2021, scende dall'attuale 0,05% allo 0,01%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,01% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di tardivo od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS, con la circolare n. 152 del 22 dicembre 2020, ha comunicato che la misura dello 0,01%, si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021. In questo caso, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 152/2020, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2020 passano dallo 0,08% all’ 0,05%
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Diminuisce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2020, scende dall'attuale 0,08% allo 0,05%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,05% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2019 passano dallo 0,3% allo 0,8%
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Cresce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2019, passa dall'attuale 0,3% allo 0,8%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,8% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2018 passano dallo 0,1% allo 0,3%
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Cresce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2018, passa dall'attuale 0,1% allo 0,3%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,3% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di tardivo od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS, con la circolare n. 23 del 2 febbraio 2018, ha comunicato che la misura dello 0,3%,si applicherà alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 23/2018, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2017 passano dallo 0,2% allo 0,1%
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Cala nuovamente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2017, passa dall'attuale 0,2% allo 0,1%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’INPS, con la circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, ha comunicato che la misura dello 0,1%,si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 231/2016, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2016 passano dallo 0,5% allo 0,2%
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Cala nuovamente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2016, passa dall'attuale 0,5% allo 0,2%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2014.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,2% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’IINPS a decorrere dal 1° gennaio 2016.
L’INPS, con la circolare n. 205 del 22 dicembre 2015, ha comunicato che la misura dello 0,2%,si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 205/2015, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2015 passano dall'1% all’ 0,5%
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Cala nuovamente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2015, passa dall'attuale 1% al 0,5%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 0,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2014 passano dal 2,5% all' 1%
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Cala notevolmente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2014, passa dall'attuale 2,5% al 1%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Interessi legali: Dal 1° gennaio 2012 passano dal 1,5% al 2,5%
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Cresce di un punto percentuale il tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2012, passa dall'attuale 1,5% al 2,5%.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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