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R.A.E.E.: Pagamento delle tariffe per le quote 2015 entro il 31 ottobre 2016
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Contrariamente a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, che aveva fissato il termine di pagamento al 30 settembre di ogni anno, il Comitato di vigilanza e controllo, nella seduta del 16 settembre 2016, ha approvato le quote dovute per l’anno in corso ed ha stabilito che i pagamenti vanno effettuati entro il 31 ottobre 2016.
L'avviso, da parte del Ministero dell’Ambiente, di avvenuta definizione delle quote di mercato a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all’anno 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
Le imprese possono consultare la tariffa a proprio carico dall'area riservata accessibile dal sito del Registro Nazionale con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto precedentemente delegato, dalla funzione “Quote e tariffe”.
I pagamenti possono essere effettuati:
• dal produttore iscritto al Registro AEE;
• dai Sistemi collettivi di gestione dei RAEE, cumulativamente, per conto di tutti o parte dei produttori associati che hanno delegato loro tale compito.
I pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente mediante bonifico bancario intestato alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, con l'IBAN riportato sul documento contenente le tariffe da versare.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi accedere all’Area Riservata del Registro Nazionale, clicca QUI.
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R.A.E.E.: Pubblicato decreto che stabilisce regole per il ritiro ''uno contro zero"
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2016, il Decreto 31 maggio 2016, n. 121, recante “Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonchè requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”.
Il presente decreto - in vigore dal 22 luglio 2016 - disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell' ”uno contro zero”) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto con i suoi due allegati, clicca QUI.
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R.A.E.E.: Recepita la Direttiva europea 2012/19/UE
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 - Supplemento Ordinario n. 30, il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con l’obiettivo di prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incrementarne i livelli di raccolta e di recupero, migliorare la qualità del trattamento dei RAEE, rafforzare le misure di controllo, ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente.
Il provvedimento unifica in un unico corpo normativo quasi tutte le disposizioni in materia di RAEE e introduce molte novità nel settore, tra cui: il ritiro "uno contro zero" per i RAEE di piccolissime dimensioni; l’estensione del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici che verranno gestiti a tutti gli effetti come rifiuti tecnologici; diventa più chiara inoltre la distinzione tra RAEE domestici e RAEE professionali.
Il nuovo decreto sostituisce l’attuale D.Lgs. n. 151/2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione dell'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 15, commi 1 e 4, e dell'articolo 20, comma 4 (art. 42).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto con i suoi 10 allegati, clicca QUI.
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R.A.E.E.: Disciplinata l’iscrizione all'Albo gestori ambientali
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Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'Albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.
L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.
Predisposto anche il modello per procedere a tale comunicazione.
Per tale adempimento è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 euro.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della deliberazione con il modello allegato, clicca QUI.
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R.A.E.E.: Nuovi adempimenti entro il 31 dicembre 2009
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L’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 e in vigore dal 26 settembre 2009, ha stabilito che - entro il 31 dicembre 2009:
- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno comunicare, al Registro nazionale, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono, inoltre, tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione;
- i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, dovranno comunicare, al Registro nazionale, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del D. Lgs. n. 151/2005, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto-legge, clicca QUI.
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R.A.E.E.: Produttori di apparecchiature da illuminazione – Nuovo adempimento
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I produttori di apparecchiature da illuminazione, che si sono iscritte al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche per la tipologia di apparecchiatura codificata con il numero 5.1 e hanno comunicato il dato relativo ai pezzi e al peso complessivo, dovranno – entro il prossimo 16 settembre 2009 - modificare i dati comunicati al momento dell’iscrizione, indicando il peso e il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale relativamente ad ogni fascia.
Lo ha stabilito il decreto 12 maggio 2009, che individua le "Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse", pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009 e in vigore dal 17 luglio 2009.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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R.A.E.E.: Centri raccolta rifiuti - Pubblicato il decreto ministeriale
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, l'atteso decreto ministeriale 8 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata, emanato in attuazione dell’art. 183, comma 1, lett cc) del D.Lgs. n. 152/2006.
Il nuovo regolamento permette l'avvio alla completa operatività del D. Lgs. n. 151/2005 in materia di RAEE, stabilendo le modalità per la realizzazione e la gestione dei centri destinati ad accogliere i rifiuti da raccolta differenziata, prevedendo per gli stessi il possesso dell'autorizzazione comunale e dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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R.A.E.E.: Scade il 18 FEBBRAIO 2008 Il termine per l'iscrizione al Registro
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Scade il 18 febbraio 2008 il termine ultimo per l’iscrizione nel ”Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto del 25 settembre 2007, n. 185.
Al Registro devono obbligatoriamente iscriversi i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), già in esercizio alla data di entrata in vigore del D. M. n. 185/2007 (ovvero il 20 novembre 2007), essendo l'iscrizione requisito essenziale per poter immettere sul mercato tali apparecchiature.
L’iscrizione nel Registro, tenuto e gestito dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, va effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.
La domanda può essere inoltrata solo per via telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e verificare le modalità di funzionamento del Registro, clicca QUI.
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