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Pubblica Amministrazione: AL VIA LA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI PUBBLICI
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022, il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 del Dipartimento per la trasformazione digitale, recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”.
Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche.
Tale strumento, gestito dalla società PagoPA S.p.A., ha come scopo quello di rendere le comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione e cittadini più semplici e meno costose, garantendo comunque la protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
In particolare, attraverso questa piattaforma sarà possibile notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni tramite PEC, rendendoli inoltre disponibili telematicamente in un apposito portale.
Il gestore della piattaforma (PagoPA S.p.A.) esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Pubblicato il decreto sui procedimenti autorizzativi - SCIA 2
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Dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha stabilito, tra l’altro, che la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale, è arrivato un secondo decreto che provvede ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso o per i quali è necessaria una semplice comunicazione preventiva o una autorizzazione espressa.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Nel decreto è, inoltre, prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L'articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi.
Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto legislativo e della allegata TABELLA A, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente la sola TABELLA A, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: CONFERENZA DEI SERVIZI - Pubblicato decreto che ne riordina la disciplina
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il decreto, emanato in attuazione della delega di riforma della Pubblica Amministrazione (legge n. 124/2015), sostituisce integralmente tutta la disciplina della conferenza di servizi ex articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, e mira alla semplificazione nella Pubblica Amministrazione attraverso:
- l’abbattimento dei tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica;
- lo svolgimento della conferenza simultanea con riunione (anche telematica) solo quando è strettamente necessaria.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto ad elaborare, per chi dovrà d’ora in poi applicare le nuove norme, una GUIDA, alcune FAQ esplicative e un MINIDOSSIER su cosa cambierà per imprese e cittadini, che affiancherà le SLIDE della riforma, predisposte dallo stesso Dipartimento.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.Lgs. n. 127 del 2016 e la GUIDA predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 241 del 1990, dopo le modifiche apportate dai decreti legislativi n. 126/2016 e 127/2016, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Pubblicato il decreto che ne riordina la disciplina - SCIA 1
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Nello specifico, il decreto - che entra in vigore il 28 luglio 2016 - prevede, in soli quattro articoli, quanto segue:
1) la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido in tutto il paese (art. 19-bis, commi 1 e 2, L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 126/2016);
2) il modulo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione destinataria delle istanze e richieste;
3) ci si potrà rivolgere ad un unico ufficio, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate;
4) dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni dovrà essere rilasciata una ricevuta; tale ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza (art. 18-bis, L. n- 241/1990, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 126/2016);
5) la richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare (art. 2, comma 5).
Le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, del D.Lgs. n. 126/2016 entro il 1° gennaio 2017 (art. 4, D.Lgs. n. 126/2016).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 241 del 1990, dopo le modifiche apportate dai decreti legislativi n. 126/2016 e 127/2016, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Nuove norme in materia di licenziamento disciplinare
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, il Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”.
Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista dall’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per la fattispecie di illecito disciplinare denominata “falsa attestazione della presenza in servizio”. Questa fattispecie di illecito disciplinare comprende ora anche quella realizzata attraverso l’alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze.
Al dipendente colto in flagrante:
- sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e
- attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni.
E’, inoltre, prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nel caso in cui egli abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Al via il FOIA - Accesso civico a dati e documenti della P.A.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il provvedimento (c.d. ”Decreto Trasparenza”, il primo decreto attuativo della “Riforma Madia”), in vigore dal 23 giugno 2016, introduce anche in Italia il Freedom of Information Act (FOIA), allineando il nostro Paese agli altri circa 100 Paesi nel mondo sul fronte della trasparenza della P.A.
D’ora in poi, chiunque, anche senza un interesse diretto, avrà diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza potrà essere trasmessa per via telematica e presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: SPLIT PAYMENT – L’Unione europea autorizza l’Italia fino al 2017
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In deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata, rispettivamente:
a) a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale;
b) a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui sopra, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Questo è quanto è stato stabilito dal Consiglio europeo con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 217 del 18 agosto 2015.
L’Italia potrà, dunque, applicare retroattivamente, cioè a partire dal 1° gennaio 2015, il meccanismo dello “Split Payment”, ma solo fino al 31 dicembre 2017, allorché saranno sviluppati adeguati controlli basati sui dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015 per le operazioni effettuate nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche.
. Se vuoi scaricare il testo della decisione del Consiglio europeo, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dello "Split Payment" e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della fatturazione elettronica, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Varata la legge di riforma e di riorganizzazione
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La legge si compone di 23 articoli e dei seguenti 4 Capi:
Capo I - Semplificazione amministrative (artt. 1 - 7);
Capo II - Organizzazione (artt. 8 - 10);
Capo III - Personale (artt. 11 - 15);
Capo IV - Deleghe per la semplificazione normativa (artt. 16 - 23).
La legge di riforma della Pubblica Amministrazione apporta novità rilevanti in materia di: cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di Commercio, Enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici.
Il testo affida al Governo oltre 15 deleghe da adottare entro termini che vanno da 90 a 180 giorni e da 12 a 18 mesi.
Ma ci sono misure che sono di immediata applicazione come la definizione di un meccanismo per il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi, per cui dopo 30 giorni, massimo 90, in caso di mancata risposta, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti (art. 3).
Certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività: dovranno essere individuati con precisione i procedimenti per i quali serve la SCIA, quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa e dovranno essere comunicati ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso (art. 5).
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 124/2015, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del silenzio-assenso e scaricare il testo della L. n. 241/1990 aggiornato con le modifiche apportate dalla L. n. 124/2015, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: SPLIT PAYMENT - Decreto attuativo e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
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Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, del decreto 23 gennaio 2015 con cui vengono dettati le modalità e i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, sono arrivati anche importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015.
In base al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, sono tenute a versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità e nei termini indicati dal citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I chiarimenti giunti dall’Agenzia delle Entrate riguardano l’ambito soggettivo di applicazione della norma; le Amministrazioni Pubbliche coinvolte e i soggetti esclusi; le modalità di correzione per le eventuali violazioni commesse (senza applicazione di sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, ha provveduto alla istituzione dei seguenti codici tributo:
- “620E” - per il versamento mediante modello F24 Enti pubblici;
- “6040” - per i versamenti mediante modello F24.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), per una corretta individuazione dei soggetti pubblici destinatari della scissione dei pagamenti, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Dal 6 giugno al via la fatturazione elettronica
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In un ottica di trasparenza, di monitoraggio e di rendicontazione della spesa pubblica e in attuazione dell’Agenda digitale, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lett. a) del comma 13-duodecies dell’art. 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 213, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha definito una serie di regole tecniche e ha individuato, per classi di Pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza di tale obbligo.
A decorrere dal 6 giugno 2014 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti alle seguenti Pubbliche Amministrazioni: Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza (INPS e INAIL).
A decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo scatterà per tutti gli altri Enti nazionali (comprese le Camere di Commercio).
Tale data è stata così anticipata per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2015, convertito dalla L. n. 89/2014.
A decorrere dalle date sopra riportate, le PP.AA. interessate non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
Le date di avvio degli obblighi per gli Enti locali saranno oggetto di uno specifico decreto di cui si attende ancora l’emanazione.
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che rappresenterà il punto di incontro tra gli attori coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.
Con Decreto Attuativo del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate è stata individuata quale "Gestore del Sistema di Interscambio".
. Se vuoi approfondire l’argomento dal sito del Governo italiano, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito FatturaPA – Sistema di Interscambio, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale Fatturazione Elettronica verso la P.A., un servizio creato appositamente per le PMI e gestito dalle Camere di Commercio Italiane tramite InfoCamere, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Riordino della disciplina sugli obblighi di trasparenza
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Il provvedimento – in vigore dal 20 aprile 2013 - risponde all’esigenza di assicurare la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.
Il decreto legislativo attua alcune disposizioni della legge 190 del 2012 (Legge anticorruzione), ed introduce alcuni elementi di novità quali: il diritto di accesso civico; il principio della totale accessibilità delle informazioni; l'obbligo di pubblicità per alcuni atti, dati e situazioni patrimoniali; la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione "Amministrazione trasparente".
Le Pubbliche Amministrazioni devono garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonchè la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del provvedimento e di alcune schede illustrative, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Scattato l'obbligo di redigere l'elenco degli oneri informativi
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E’ stata pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013, il D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Il regolamento disciplina le modalità e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali e dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle Amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati.
Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo regolamento , clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Monitoraggio e verifica di DigitPA sull'utilizzo della P.E.
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2010, il decreto 24 settembre 2010, con il quale il Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha dettato le modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica.
Viene assegnato a DigitPA (che è subentrato al CNIPA) il compito di effettuare, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei documenti mediante la posta elettronica istituzionale, sia ordinaria che certificata, tra le Pubbliche Amministrazioni.
Ciascuna Amministrazione dovrà individuare almeno un referente che dovrà essere l'unico soggetto autorizzato a trasmettere a DigitPA dati previsti.
Il referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con DigitPA.
. Se vuoi approfondire l’argomento, scaricare il testo del nuovo decreto e conoscere i dati oggetto delle rilevazioni, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Termini del procedimento e responsabilità dirigenziali
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010, il decreto 12 gennaio 2010, con il quale sono state approvare le linee guida per l’attuazione dell’art. 7 della legge n. 69/2009.
Entro il 4 luglio 2010 tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.
Entro la medesima scadenza, le Amministrazioni dello Stato dovranno provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, indicare quali sono i termini di conclusione previsti.
La stessa legge n. 69/2009 prevede, inoltre, la responsabilità del dirigente nel caso di reiterata violazione dei termini e il risarcimento del danno ingiusto causato da un ritardo di natura dolosa o colposa.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Ottimizzazione del lavoro, efficienza e trasparenza
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 (Suppl. Ord. n. 197), il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
Obiettivi particolari del provvedimento sono:
• assicurare una migliore organizzazione del lavoro;
• consentire il raggiungimento di standard qualitativi ed economici elevati nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi per i cittadini.
La riforma mira a selezionare gli incentivi economici e di carriera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli: non più di un quarto dei dipendenti di ciascuna amministrazione potrà beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima prevista dal contratto; non più della metà potrà goderne in misura ridotta al cinquanta per cento, mentre ai lavoratori meno meritevoli non sarà corrisposto alcun incentivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
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Pubblica Amministrazione: Al via l’utilizzo dei servizi VoIP nella Pubblica Amministrazione
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2009, il decreto 9 aprile 2009, che detta le modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo internet (VoIP)».
Le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilità dei dati oggetto delle rilevazioni di cui all’art. 4, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti, al fine della utilizzazione dei servizi VoIP, previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
Entro il 24 luglio 2009 le Amministrazioni Pubbliche sono, inoltre, tenute ad inviare al CNIPA i nominativi dei referenti e gli indirizzi di posta certificata.
Il mancato adeguamento alle disposizioni in questione comporterà la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
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