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Semplificazione: Pubblicata la legge di concessione del decreto semplificazioni
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E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 (Supplemento Ordinario n. 69), la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
La legge di conversione ha mantenuto la stessa struttura del decreto-legge composto di 3 Titoli, ma ha incrementato gli articoli da 63 a 74:
• Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni (artt. 1 – 46) – Disposizioni in materia di semplificazione per i cittadini e per le imprese; semplificazioni in materia di lavoro, di appalti pubblici, in materia ambientale, in agricoltura e in materia di ricerca;
• Titolo II – Disposizioni in materia di sviluppo (artt. 47 – 60) - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione; disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti;
• Titolo III – Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore (artt. 61 - 63).
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 7 aprile 2012, contiene un pacchetto di riforme strutturali per la crescita.
In allegato alla legge di conversione viene riportata la TABELLA A contenente l’abrogazione di n. 297 provvedimenti normativi ritenuti non più applicabili.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.
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Semplificazione: ''De-certificazione'' nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini
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Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dettate dall’art. 15, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni, che riassumiamo così:
1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";
4. Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Per illustrare tutte le novità introdotte dalla citata normativa, il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emanato la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, invitando le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ad osservare scrupolosamente le nuove disposizioni.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della direttiva, clicca QUI.
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Semplificazione: SUAP - SCIA – Ripristinato il procedimento automatizzato
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, la legge 12 luglio 2011, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
Con l'art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 106/2011 viene ulteriormente modificato un periodo del comma 1 dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella versione proposta in precedenza dal decreto legge n. 70/2011, prevedendo ora che “La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione”.
Il procedimento automatizzato che prevede l'invio della SCIA soltanto in modalità telematica (in vigore dal 29 marzo 2011) è pertanto salvo!.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo articolo 19 della L. n. 241/1990 dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011 (Punto 6.10), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 70/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 106/2011, clicca QUI.
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Semplificazione: SUAP - SCIA - Annullato il procedimento automatizzato
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"La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione".
Questo è quanto stabilito all’art. 5, comma 2, lett. b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (c.d. Decreto sviluppo), che ha apportato l’ennesima modifica all’art. 19 della L. n. 241/1990.
Il fatto che la SCIA possa essere inviata per raccomandata, e per la sua efficacia fa fede la data della ricezione, fa desumere che il procedimento automatizzato che prevedeva l'invio della SCIA soltanto in modalità telematica (dal 29 marzo 2011) viene di fatto annullato e che quindi tutto rimane come prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo articolo 19 della L. n. 241/1990 dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011 (Punto 6.8), clicca QUI.
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Semplificazione: ''SCIA'' non applicabile alla procedura semplificata recupero rifiuti
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La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con l’art. 49, comma 4-bis, della legge n. 122/2010, non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.
Lo ha precisato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il parere del 9 settembre 2010, Prot. 22281, emanato in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia di Treviso.
Il Ministero ha ricordato che l'articolo 214 del D. Lgs. n. 152/2006 e la disciplina dettata con i decreti 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che costituiscono recepimento delle direttive comunitarie 74/442/CEE (successivamente abrogata dalla direttiva 2006/12/CE) e 91/156/CEE.
Queste disposizioni si configurano come "lex specialis" rispetto alla generale nuova disciplina della SCIA, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 241/1990, che potrà essere applicata, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, D. Lgs. n. 152/2006, solo se compatibile con le norme settoriali contenute nell’articolo medesimo.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nota ministeriale (Punto 3.16), clicca QUI.
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Semplificazione: SUAP e Agenzie per le imprese - Pubblicati i regolamenti di attuazione
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 227), sono stati pubblicati due regolamenti che riguardano, rispettivamente:
• i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese (D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159),
• la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160).
Lo «Sportello Unico per le Attività Produttive» denominato - SUAP» sarà l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che dovrà fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel Procedimento.
L'«Agenzia per le imprese» sarà il soggetto privato accreditato che dovrà svolgere funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dei due regolamenti con i relativi allegati, clicca QUI.
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Semplificazione: La conclusione dei procedimenti amministrativi
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L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha apportato modifiche all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti e assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle Amministrazioni.
In particolare, la disposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 2, prevedano un termine diverso.
In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione dei succitati regolamenti e' stato fissato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore della legge, vale a dire, entro il 4 luglio 2010.
In occasione di tale scadenza, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa ha emanato la Circolare 4 luglio 2010 con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dela circolare, clicca QUI.
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Semplificazione: La SCIA sostituisce la DIA anche per l’attività edilizia
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La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con l’art. 49, comma 4-bis, della legge n. 122/2010, si applica anche all’edilizia.
In particolare, si applica a tutti gli interventi di costruzione prima soggetti a DIA (manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazione edilizia "leggera"), e non si applica, invece, a quelli più rilevanti (ristrutturazioni "pesanti", ampliamenti e nuove costruzioni) soggetti ancora a permesso di costruire e Super-DIA.
Sono questi i primi chiarimenti arrivati con una nota a firma del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, datata 16 settembre 2010.
Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nota ministeriale (Punto 3.14), clicca QUI.
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Semplificazione: Avvio della SCIA – Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 fornendo le prime indicazioni in merito all’impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione del regime della SCIA:
1) alle attività regolamentate (impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio);
2) alle attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere;
3) alle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale (Punto 3.13), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la modulistica relativa alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, clicca QUI.
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Semplificazione: Art. 19, L. n. 241/1990 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA
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Il 15 luglio 2010, in fase di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il Senato della Repubblica ha approvato il maxiemendamento presentato dal Governo.
All’articolo 49, sono stati aggiunti altri 4 nuovi commi riguardanti la semplificazione degli adempimenti amministrativi.
Al comma 4-bis viene riproposta una ennesima versione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella quale viene previsto il passaggio dalla “Dichiarazione di inizio attività – DIA” alla “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”.
Al comma 4-quater viene prevista l’emanazione di uno o più regolamenti, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, per i quali vengono dettati i principi e i criteri direttivi da seguire.
Questi regolamenti dovranno essere emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78/2010.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo articolo 49, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo completo del disegno di legge approvato dal Senato il 15 luglio 2010, clicca QUI.
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Semplificazione: Pubblicato il decreto che recepisce la ''DIRETTIVA SERVIZI''
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl. Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Il decreto che ha recepito la c.d. “Direttiva Servizi”, entra in vigore l’ 8 maggio 2010.
Due i pilastri della norma: la liberalizzazione e la semplificazione.
In sostanza, per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare al nuovo sportello unico o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio attività per l’avvio dell’esercizio, senza attendere l'autorizzazione delle autorità competenti (Stato, regioni, enti locali).
Prevista la soppressione:
• del Ruolo degli agenti di affari in mediazione;
• del Ruolo degli agenti e rappresentante di commercio;
• del Ruolo dei mediatori marittimi;
• dell'Elenco autorizzato degli spedizionieri.
L’esercizio di tali attività sarà soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello Sportello Unico del Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
Le competenze, già attribuite alle Commissioni per la tenuta dei Ruoli e dell'elenco soppressi, verranno svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.
Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che disciplini le modalità e le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti di cui sopra.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del nuovo decreto legislativo n. 59/2010, clicca QUI.
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Semplificazione: Nuove modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale
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E' stato pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile".
All'interno di questa legge vi sono tre articoli (34, 36 e 37), che vanno a modificare alcuni articoli del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e del D.P.R. n. 117/2004 (Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi potranno essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (CIE).
Al momento dell'emissione o del rinnovo della CNS non deve più essere accertato se il soggetto richiedente sia o meno in possesso della CIE.
Le modifiche entreranno in vigore dal 4 luglio 2009.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 117/2004, nella loro redazione aggiornata, clicca QUI.
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Semplificazione: Nuove modifiche alla Legge n. 241 del 1990
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E' stato pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile".
All'interno di questa legge vi sono quattro articoli (7, 8, 9 e 10), che vanno a modificare la Legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Oltre alla legge n. 241/1990, nella sua redazione aggiornata, proponiamo anche una scheda comparativa delle modifiche che vengono disposte per gli articoli 1, 2, 14-ter, 16, 19, 20, 22, 25 e 29 della legge n. 241 del 1990, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Le modifiche entreranno in vigore dal 4 luglio 2009.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della legge n. 241/1990, nella sua redazione aggiornata, clicca QUI.
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