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In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022, il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 del Dipartimento per la trasformazione digitale, recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”.
Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche.
Tale strumento, gestito dalla società PagoPA S.p.A., ha come scopo quello di rendere le comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione e cittadini più semplici e meno costose, garantendo comunque la protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
In particolare, attraverso questa piattaforma sarà possibile notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni tramite PEC, rendendoli inoltre disponibili telematicamente in un apposito portale.
Il gestore della piattaforma (PagoPA S.p.A.) esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.
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ENTI NON PROFIT: Pubblicazione dei contributi pubblici entro il 28 febbraio
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L’articolo 1, commi 125 - 129 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e che da queste ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere. Tra cui figurano le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
Per tutti questi soggetti viene disposta la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal 1° gennaio 2018.
La pubblicazione deve essere effettuata se l’importo dei benefici percepiti è pari o superiore a 10.000,00 euro.
Ai questi soggetti, l’articolo 12-ter della L. n. 132/2018, di conversione del D.L. n. 113/2018, ha aggiunto anche le cooperative sociali che svolgono svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, alle quali spetta l’obbligo di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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