|
|
Mappa del Sito |
|
|
|
Cerca con Google |
|
|
|
Sponsor |
|
|
|
Accorpamenti CCIAA |
|
|
|
Software e servizi |
|
|
|
|
ALTRI ORGANISMI |
|
|
|
REGISTRO IMPRESE |
|
|
|
ISTAT |
|
|
|
ITALIA.IT |
|
|
|
Dona con PayPal! |
|
|
|
Se ritieni che il lavoro che facciamo sia utile, valido e soprattutto soddisfi le tue aspettative professionali e vuoi dimostrare il tuo apprezzamento e sostegno con una donazione a piacere, utilizza il bottone "Donazione" qui sotto.
GRAZIE!
|
|
|
|
Meteo Italia |
|
|
|
AvventuraMarche |
|
|
|
Viaggiare Sicuri |
|
|
|
Viaggiare Sicuri |
|
|
| |
|
|
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, sono stati pubblicati due nuovi decreti:
1) il decreto 16 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva";
2) il decreto interministeriale 20 aprile 2023, recante "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 ".
”.
Il decreto 16 marzo 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3, del citato articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n. 55/2022.
Il decreto 20 aprile 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione della tabella aggiornata dei diritti di segreteria (la cui entrata in vigore rimane per ora sospesa), nella quale si prevede la istituzione di appositi diritti di segreteria relativi:
• ai certificati e alle visure;
• ai certificati e alle visure c.d. «ridotti»;
• alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al Registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dei due nuovi decreti, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S.R.L. e S.R.L.S: DEFINITI I MODELLI STANDARD per la costituzione di SRL in videoconferenza
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155, recante “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.M. n. 155/2022:
a) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 «Modello SRL»;
b) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».
Ciascuna Camera di Commercio dovrà pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i modelli in questione, anche in lingua inglese.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 10 giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del Codice civile.
In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.Lgs. n. 183/2021 e del D.M. n. 155/2022, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.M. n. 155/2022, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.
Il presente decreto - in vigore dal prossimo 9 giugno ma in attesa di altri tre decreti attuativi - “al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in materia di comunicazione all'ufficio del Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le Camere di commercio dovranno rilasciare le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del Registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
Lo stabilisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 183/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Le copie e gli estratti vengono rilasciati - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto - come:
a) copia informatica di documento analogico;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
c) copia informatica di documento informatico;
d) duplicato informatico.
Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta la dichiarazione attestante la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATTO DI RETE: CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA’ - Indicazioni dal Mise
|
|
|
Con l’art. 43-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), introdotto, in sede di conversione, con la L. n. 77/2020, sono stati introdotti tre nuovi commi (4-sexies, 4-septies e 4-octies) all’art. 3 del D.L. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, al fine di regolare una nuova “tipologia” di contratto di rete, il contratto di rete con causale di solidarietà.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare 2/V del 9 ottobre 2020, affronta le problematiche connesse alla transitorietà della disposizione, alle modalità redazionali del contratto di rete di solidarietà e alle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese.
Queste le indicazioni fornite dal Ministero:
1. Per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari, in luogo delle forme previste dal comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD e trasmesso mediante il modello standard di cui al D.M. 122/2014), i contratti in questione dovranno essere predisposti mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e con l’assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.
2. Non viene richiamato l’utilizzo del modello standard di cui al citato D.M. 122/2014, ma nulla vieta che possa essere utilizzato su base volontaria rendendolo idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti.
3. Per quanto riguarda la transitorietà della norma, l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31 dicembre 2020. I contratti in questione dovranno essere depositati per l’iscrizione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.
. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Registro Imprese: Semplificate le procedure di cancellazione di società ed enti cooperativi
|
|
|
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento – in vigore dal 17 luglio 2020 – detta, all’articolo 40, disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone, delle società di capitali, delle startup e PMI innovative degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.
1) Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004, dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.
2) Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore dovrà verificare, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.
3) Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
3) Le startup e l’incubatore certificato, le PMI innovative, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
4) È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
Ai fini dello scioglimento e della cancellazione, Unioncamere dovrà trasmettere all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Registro Imprese: SOCI società di persone, PEC, CAPITALE SOCIALE - Tre direttive ministeriali
|
|
|
Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato tre direttive datate 27 aprile 2015, ma che sono entrate in vigore solo a decorrere dal 13 luglio 2015, data della registrazione presso la Corte dei Conti.
Le direttive riguardano:
1) le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo:
- di munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;
- di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata (Direttiva n. 2608);
2) i fatti modificativi relativi al decesso, al recesso e all’esclusione del socio di società di persone, di cui agli articoli 2284 - 2290 del Codice civile, che devono essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese (Direttiva n. 2609);
3) l’iscrizione del Registro delle imprese dell’ammontare del capitale sociale versato delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla fase costitutiva (Direttiva n. 2610)..
L’esigenza di emanare tali direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del Registro delle imprese, rilevanti divergenze interpretative e disomogeneità applicative di alcune disposizioni del Codice civile, che possono rappresentare “un sicuro e grave ostacolo all’ordinato svolgimento dell’attività delle imprese, nonché all’affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese”.
Il Ministero ha ritenuto, pertanto, indispensabile emanare delle direttive volte ad uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese sulle materie in questione, puntualizzando gli adempimenti pubblicitari da effettuare e i termini entro cui provvedere.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle tre direttive (Punto n. 14), clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Novità |
|
|
|
|
Prossimi 0 Eventi |
|
|
|
Non ci sono eventi disponibili
|
|
|
|
Login |
|
|
|
Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti.
|
|
|
|
Chi è online? |
|
|
|
In questo momento ci sono, 146 Visitatori(e) e 8 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
|
|
|
|
Gazzette Ufficiali |
|
|
|
Organismi europei |
|
|
|
Organismi nazionali |
|
|
|
Pubblicazioni |
|
|
|
|
|