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CONTRATTO DI RETE: CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA’ - Indicazioni dal Mise
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Con l’art. 43-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), introdotto, in sede di conversione, con la L. n. 77/2020, sono stati introdotti tre nuovi commi (4-sexies, 4-septies e 4-octies) all’art. 3 del D.L. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, al fine di regolare una nuova “tipologia” di contratto di rete, il contratto di rete con causale di solidarietà.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare 2/V del 9 ottobre 2020, affronta le problematiche connesse alla transitorietà della disposizione, alle modalità redazionali del contratto di rete di solidarietà e alle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese.
Queste le indicazioni fornite dal Ministero:
1. Per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari, in luogo delle forme previste dal comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD e trasmesso mediante il modello standard di cui al D.M. 122/2014), i contratti in questione dovranno essere predisposti mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e con l’assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.
2. Non viene richiamato l’utilizzo del modello standard di cui al citato D.M. 122/2014, ma nulla vieta che possa essere utilizzato su base volontaria rendendolo idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti.
3. Per quanto riguarda la transitorietà della norma, l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31 dicembre 2020. I contratti in questione dovranno essere depositati per l’iscrizione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.
. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Registro Imprese: Semplificate le procedure di cancellazione di società ed enti cooperativi
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento – in vigore dal 17 luglio 2020 – detta, all’articolo 40, disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone, delle società di capitali, delle startup e PMI innovative degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.
1) Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004, dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.
2) Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore dovrà verificare, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.
3) Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
3) Le startup e l’incubatore certificato, le PMI innovative, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
4) È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
Ai fini dello scioglimento e della cancellazione, Unioncamere dovrà trasmettere all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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Registro Imprese: SOCI società di persone, PEC, CAPITALE SOCIALE - Tre direttive ministeriali
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato tre direttive datate 27 aprile 2015, ma che sono entrate in vigore solo a decorrere dal 13 luglio 2015, data della registrazione presso la Corte dei Conti.
Le direttive riguardano:
1) le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo:
- di munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;
- di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata (Direttiva n. 2608);
2) i fatti modificativi relativi al decesso, al recesso e all’esclusione del socio di società di persone, di cui agli articoli 2284 - 2290 del Codice civile, che devono essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese (Direttiva n. 2609);
3) l’iscrizione del Registro delle imprese dell’ammontare del capitale sociale versato delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla fase costitutiva (Direttiva n. 2610)..
L’esigenza di emanare tali direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del Registro delle imprese, rilevanti divergenze interpretative e disomogeneità applicative di alcune disposizioni del Codice civile, che possono rappresentare “un sicuro e grave ostacolo all’ordinato svolgimento dell’attività delle imprese, nonché all’affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese”.
Il Ministero ha ritenuto, pertanto, indispensabile emanare delle direttive volte ad uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese sulle materie in questione, puntualizzando gli adempimenti pubblicitari da effettuare e i termini entro cui provvedere.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle tre direttive (Punto n. 14), clicca QUI.
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