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Le imprese italiane, impegnate in attività di import-export, hanno oggi la possibilità di ottenere un certificato in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio o sul portale registroimprese.it, senza doversi avvalere di una traduzione giurata.
L’utilizzo del certificato in lingua inglese presso uno Stato estero è, inoltre, esente dall’imposta di bollo.
Tutto questo costituisce di fatto per l’azienda un risparmio sia in termini di tempo che di costi.
Oltre per il certificato, la versione inglese debutta anche per la visura camerale, favorendo in questo modo ancora di più l’accesso alle informazioni contenute nel Registro delle Imprese ad un operatore straniero intenzionato a conoscere la situazione giuridica e le principali informazioni economiche di un impresa italiana.
Ricordiamo che l’adozione del nuovo modello per il rilascio di certificati e di visure camerali anche in lingua inglese, previsto al comma 4, dell’articolo 5, del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014 (c.d. Decreto “Destinazione Italia"), è stata attuata con il decreto ministeriale 18 settembre 2014.
Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha poi emanato la Circolare n. 3674/C del 23 settembre 2014, con la quale ha illustrato gli interventi legislativi che hanno reso necessario un adeguamento dei modelli oggi in uso.
. Se vuoi approfondire l’argomento del Registro imprese, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale registroimprese.it e controllare l'autenticità del tuo certificato con i dati archiviati dal Registro imprese, clicca QUI.
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1) Anche dopo l’abrogazione del Ruolo di categoria, gli esami che gli aspiranti mediatori marittimi devono sostenere ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 478/1968, vanno sostenuti presso la Camera di Commercio precedentemente tenutaria del Ruolo interprovinciale, che era competente per la specifica provincia di residenza o di domicilio professionale dei medesimi.
2) L’attività di mediatore marittimo confligge in ogni caso con lo svolgimento retribuito di tutte le altre attività diverse dalla mediazione marittima, siano esse esercitate in forma di dipendenza, ovvero in forma imprenditoriale. Ciò al fine di garantire l’effettiva indipendenza di questa figura professionale, nonché in analogia a quanto previsto per gli agenti di affari in mediazione, di cui alla Legge n. 39/1989.
Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 176022, inviata ad una Camera di Commercio, in risposta ad un preciso quesito.
Ricordiamo che, in base al D.M. 10 dicembre 1968, le Camere di Commercio presso le quali è prevista la istituzione del Ruolo dei mediatori marittimi sono le seguenti: IMPERIA, SAVONA, GENOVA, LA SPEZIA, LIVORNO, ROMA, NAPOLI, SALERNO, REGGIO CALABRIA, TARANTO, BRINDISI, BARI, PESCARA, ANCONA, RAVENNA, VENEZIA, TRIESTE, CAGLIARI, MESSINA, CATANIA, SIRACUSA, TRAPANI, PALERMO.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nota ministeriale, clicca QUI.
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Registro Imprese: Iscrizione immediata degli atti pubblici - Circolare ministeriale
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Secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 7-bis della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, a decorrere dal 1° settembre 2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro delle imprese procede all'iscrizione immediata dell'atto.
L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
Sull’argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014, con la quale ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito all’attuazione delle procedure di iscrizione degli atti in questione al Registro delle imprese.
Il Ministero affronta anche il problema dell’applicazione della nuova norma al caso in cui l’istante che presenta la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC, pronunciandosi per la derogabilità della norma contenuta nel comma 7-bis dell’art. 20, della L. n. 116/2014, a favore della normativa che regola la comunicazione obbligatoria della PEC, per la quale il legislatore ha previsto una sanzione che va ad incidere direttamente nelle vicende dell’impresa impedendo l’iscrizione, e quindi la pubblicità, degli atti.
Dunque, la regola dell’immediata iscrizione non trova applicazione per le richieste relative a imprese non munite di PEC e, pertanto, in tal caso l'ufficio del Registro delle imprese dovrà sospendere la pratica.
. Se vuoi approfondire l’argomento (Punto 13) e scaricare il testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, affronta il tema degli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese che le Start-Up innovative e gli Incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell'anno solare in relazione alla conferma del possesso dei requisiti.
Il riferimento è all'art. 25, commi dal 12 al 15, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nei quali vengono:
a) individuate le informazioni che devono essere fornite nella domanda di iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese (commi 12 e 13);
b) stabilite le informazioni che "debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi" (comma 14);
c) stabilite le modalità (dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale) e i termini (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio) per attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 5 del medesimo articolo 25 (comma 15).
Si tratta di tre diversi adempimenti nei confronti del Registro delle imprese, di cui due a cadenza semestrale (comma 14) e uno a cadenza annuale (comma 15), la cui applicazione ha ingenerato non pochi dubbi interpretativi tra gli operatori del settore; dubbi che la circolare aiuta a superare, identificando una procedura chiara e introducendo una semplificazione degli adempimenti.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle Start-up innovative e scaricare il testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e di tutta la normativa di riferimento e le guide disponibili, clicca QUI.
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A decorrere dal 1° settembre 2014 è attivo il "Portale delle Cooperative", un servizio interattivo per la consultazione on line e la verifica della posizione contributiva delle società cooperative.
Il portale è un canale telematico di semplice fruizione per lo scambio di dati offerto dal Ministero dello Sviluppo Economico alle cooperative e loro consorzi non iscritti alle Associazioni di rappresentanza.
Il servizio offerto si rivolge, attualmente, alle società cooperative che devono regolarizzare la loro posizione contributiva o che intendono essere aggiornate sulla situazione stessa.
Attualmente sono disponibili i seguenti servizi:
- consultazione posizione contributiva;
- visualizzazione dei pagamenti effettuati con mod. F24;
- visualizzazione accertamenti;
- richiesta di riesame degli accertamenti contributivi;
- dichiarazione parametri per calcolo tributi;
- richieste di autorizzazione alla compensazione contributiva.
Il portale verrà a breve integrato da ulteriori funzionalità allo scopo di fornire un servizio sempre più aggiornato e completo per diventare il canale istituzionale di informazione sul mondo delle cooperative.
. Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.
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A decorrere dal 1° settembre 2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro delle imprese procede all'iscrizione immediata dell'atto.
L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
Resta ferma la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 2191 del Codice civile, qualora un'iscrizione sia avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge,.
Tale disposizione non si applicherà alle società per azioni.
Questo è quanto previsto dall’art. 20, comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 116 del 2014, di conversione del decreto legge n. 91/2014, "al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonchè le procedure di iscrizione nel Registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa".
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 91/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 e approfondire alcuni contenuti, clicca QUI.
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E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014, la LEGGE 29 luglio 2014, n. 106, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione segnaliamo la nascita della "Start-Up Turismo".
Secondo quanto disposto dall’art. 11-bis, della L. n. 106/2014, ”si considerano Start- up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Le imprese "Start-Up innovative Turismo” possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata, ai sensi dell'art. 2463-bis del Codice civile e, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.
. Se vuoi approfondire l’argomento della Start-Up innovativa, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto-legge n. 83/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 106/2014, clicca QUI.
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Il sistema camerale gioca d’anticipo sulle mosse del Governo e avvia una autoriforma!
Con un Comunicato stampa del 24 luglio 2014, Unioncamere ha sancito l’avvio ufficiale della riforma delle Camere di Commercio italiane che porterà al dimezzamento del loro numero.
Il Comitato esecutivo di Unioncamere ha varato ufficialmente - in data 23 luglio 2014 - l’operazione riordino prendendo atto delle prime indicazioni maturate a livello regionale.
La richiesta era di indicare le possibili aggregazioni per portare il numero totale delle Camere dalle attuali 105 a non più di 50-60.
Dodici Unioni regionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e Umbria) hanno già provveduto ad approvare l’accorpamento delle strutture camerali del proprio territorio, mentre le rimanenti formalizzeranno l’analogo percorso nei prossimi giorni.
Gli accorpamenti tendono a creare realtà locali con un bacino pari ad almeno 80.000 imprese che coniuga sostenibilità economica e valorizzazione dei territori.
Entro l’autunno tutte le Camere di Commercio saranno impegnate a deliberare il nuovo assetto.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere del 24 luglio, clicca QUI.
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Da tempo è in atto, all’interno del sistema camerale, un processo di riorganizzazione sul territorio. Lo ha fatto presente Unioncamere con il comunicato stampa del 21 luglio 2014, pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Sono, infatti, già cinque le Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Campania) che hanno deliberato l’accorpamento e la razionalizzazione delle Camere di commercio del territorio di riferimento.
Già nella riunione dei Presidenti delle Camere di Commercio, tenutosi a Roma il 29 aprile scorso, erano state avanzate proposte per la riforma delle Camere di Commercio.
Si è proposto:
- una razionalizzazione del numero delle Camere di commercio attraverso una ridefinizione delle circoscrizioni sulla base delle caratteristiche geo-economiche dei territori, garantendo a ciascuna Camera un solido equilibrio economico per adempiere ai propri compiti istituzionali;
- una riduzione delle Aziende speciali su base regionale e interregionale (dalle attuale 130 ad un massimo di 40);
- una semplificazione degli organi di governo delle Camere di commercio, attraverso una riduzione dei membri del Consiglio e della Giunta;
- una razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle Camere di Commercio e dismissione di quelle non strategiche o comunque non più strumentali per il perseguimento della nuova mission camerale.
In base alla riforma sulle Province e Città metropolitane, le Camere di commercio possono essere destinatarie di ulteriori competenze di interesse delle imprese che Stato e Regioni dovranno riorganizzare; ad esempio nei seguenti ambiti: Turismo, Trasporti, Ambiente, Agricoltura, Mercato del lavoro.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del comunicato stampa del 21 luglio, clicca QUI.
. Se vuoi conoscere la proposta di riorganizzazione delle 8 Camere di Commercio piemontesi, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il documento che istituisce un "Tavolo lombardo per la Riforma del Sistema camerale", clicca QUI.
. Per una panoramica delle varie proposte di riforma e approfondimenti sul futuro ruolo delle Camere di Commercio, clicca QUI.
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In data 8 luglio 2014, Unioncamere ha depositato, presso la I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, un documento dal titolo "Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari" (A.C. 2486).
L’attenzione del documento è focalizzata sull’art. 28 del D.L. n. 90/2014 che prevede la riduzione del 50% il diritto annuale che le imprese dovranno corrispondere alle Camere di Commercio a partire dal 2015.
Questa norma - si legge nel documento - "comporta un risparmio per le imprese davvero esiguo. Mediamente le imprese risparmieranno ogni anno 63 euro, pari a poco più di 5 euro al mese; per le ditte individuali, che rappresentano il 60% delle imprese italiane, il risparmio effettivo non supererà i 32 euro l’anno, ovvero 2,6 euro al mese.".
Per arginare gli effetti negativi di questa norma Unioncamere propone di operare il previsto taglio del diritto annuale in 3 anni: 30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% a decorrere dal 2017.
. Se vuoi scaricare il testo del documento depositato da Unioncamere, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa del 8 luglio 2014, clicca QUI.
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Con il decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 e in vigore dal 8 aprile 2014) è stata data completa attuazione al “Rating di legalità delle imprese” istituito dall’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27 (c.d. “Decreto Cresci Italia”).
Il “Rating di legalità delle imprese” è un strumento di promozione della legalità e dell'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, al fine di contrastare le interferenze criminali con l’attività delle imprese.
Potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese (in forma individuale o collettiva) operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni.
Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l'apposito Formulario pubblicato sul sito dell’AGCM e seguendo le istruzioni indicate.
Il “Rating di legalità delle imprese” è facoltativo, ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
le Pubbliche Amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, dovranno prevedere sistemi di premialità per le imprese che rispettano la legalità e adeguare la propria organizzazione in tale direzione.
Per fare tutto questo avranno tempo fino al 6 agosto 2014 (120 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto n. 57/2014 avvenuta l’8 aprile 2014).
. Se vuoi scaricare il testo del D.M. n. 57/2014, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo delibera dell'AGCM n. 24953 del 5 giugno 2014, clicca QUI.
. Se vuoi avere tutte le informazioni e scaricare il modulo elettronico in formato pdf compilabile (Formulario) per l'attribuzione del rating di legalità , clicca QUI.
. Se vuoi consultare l’elenco delle imprese con rating di legalità , clicca QUI.
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• Modificati i criteri di determinazione del valore delle azioni di società quotate in mercati regolamentati; eliminando la previsione dell’esclusività viene ammessa la possibilità di determinare il valore delle azioni quotate in caso di recesso, anche facendo ricorso ad altri criteri fissati dallo statuto della società (art. 2437-ter C.C.);
• Semplificate le procedure di acquisizione di azioni della società da promotori, fondatori, soci e amministratori (art. 2343-bis C.C.);
• Modificata la disciplina relativa alla trasformazione delle società di persone in società di capitali (art. 2500-ter C.C.);
• Fissate ulteriori modalità di pubblicità dell’offerta di opzione e ridotto da 30 a 15 giorni il termine minimo che deve essere concesso per l’esercizio dell’opzione (art. 2441 C.C.);
• Ridotto l’ammontare minimo del capitale delle SpA (e SApA) da 120.000 a 50.000 euro (art. 2327 C.C.);
• Eliminata una delle ipotesi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore nelle SRL: con la soppressione del comma 2 dell’art. 2477 C.C, la società non è più tenuta a nominare un organo di controllo nel caso in cui sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA.
Sono queste, in sintesi, le principali novità introdotte dall’art. 20, commi da 3 a 8, del D.L. n. 91/2014 (“Decreto competitività”), in materia di gestione dell’attività di impresa in forma societaria.
. Se vuoi scaricare il testo e approfondire i contenuti del decreto-legge n. 91/2014, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato degli articoli del Codice Civile modificati dal D.L. n. 91/2014, clicca QUI.
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SISTRI: Soggetti esclusi dal pagamento del diritto annuale
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I soggetti già iscritti al SISTRI che, ai sensi dell’art. 11, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013 e del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2014, non sono tenuti ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata e o non è conclusa.
Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente con un comunicato del 24 giugno 2014, pubblicato sul sito del SISTRI il giorno seguente.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
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Al via due modelli unificati e semplificati per la SCIA EDLIZIA (segnalazione certificata di inizio attività) e per il PERMESSO DI COSTRUIRE, adottati in seguito alla firma dell’Accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, UPI, ANCI e Regioni.
Non potrà più essere richiesta la documentazione già in possesso dell'amministrazione interessata: basterà una semplice autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono all'amministrazione di reperire la documentazione.
I due nuovi moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla SCIA e al permesso di costruire sul territorio nazionale e potranno, ove necessario, essere adeguati alle specificità della normativa regionale.
La modulistica unificata agevolerà l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dei due nuovi moduli, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il modulo unico per la segnalazione certificata di INIZIO ATTIVITA', clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il modulo unico per la richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE, clicca QUI.
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PAGAMENTI ONLINE: Da giugno in funzione il nuovo canale “ICONTO” per il pagamento delle imposte
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Con un comunicato stampa congiunto del 26 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate e InfoCamere hanno annunciato che dal prossimo mese di giugno i contribuenti potranno effettuare il versamento dei tributi con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto di Pagamento InfoCamere.
Ricordiamo che InfoCamere, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 11 del 2010, ha costituito un Istituto di Pagamento, con lo scopo di erogare servizi da e verso la Pubblica Amministrazione e di gestire flussi di pagamento correlati ai servizi erogati.
Il fulcro dell'offerta è costituito da un Conto di Pagamento, denominato “ICONTO”, che assicura ai propri utenti una piena integrazione telematica dei processi di liquidazione delle spettanze (diritti, tariffe e imposte) con le applicazioni informatiche relative a diversi servizi di e-government.
Attraverso questo nuovo canale i contribuenti potranno, quindi, effettuare i pagamenti con F24 utilizzando i servizi forniti da InfoCamere.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale “ICONTO” e scoprire tutti i servizi offerti, clicca QUI.
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Registro Imprese: Non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese
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Alla luce della normativa vigente, per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.
Pertanto, nel caso in cui l’ufficio del Registro delle imprese rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra o di più altre, ovvero l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia ''proprio'' della stessa, dovrà avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 C.C., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC “proprio”.
Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, dovrà essere applicata:
a) nel caso di società, la specifica sanzione della sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che sia integrata con l’indirizzo di PEC;
b) nel caso delle imprese individuali, la specifica sanzione della sospensione della domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
E’ quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2014 e un Vademecum
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E’ stata pubblicata, a cura di Unioncamere, la versione 1.0 del 10 aprile 2014 del Manuale operativo per il deposito dei bilanci d’esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali.
Disponibile anche il “Vademecum utente per la sperimentazione della Nota Integrativa in formato XBRL”.
Nel PRIMO DOCUMENTO sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali, aggiornate con le ultime novità introdotte dalla normativa più recente e dalle modifiche ai modelli per la presentazione degli atti al Registro delle imprese, contenute nel D.M. 18 ottobre 2013.
Nel SECONDO DOCUMENTO sono illustrate le modalità per il deposito sperimentale del bilancio XBRL completo di nota integrativa.
Per la sperimentazione 2014 sono disponibili le tassonomie per compilare la nota integrativa per il bilancio ordinario di esercizio e il bilancio in forma abbreviata.
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2014, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del Vademecum utente per la sperimentazione della Nota Integrativa in formato XBRL, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la tassonomia sperimentale , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
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In base alla disposizione dettata dall’art. 1, comma 560, della Legge 147/2013, che ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali sono tenute:
1) all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) entro il 31 maggio di ciascun anno;
2) al deposito del proprio bilancio nei predetti Registro o Repertorio entro la medesima data.
Con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, sono arrivate, dal Ministero dello Sviluppo Economico, le indicazioni operative in merito sia all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA che al deposito del bilancio d’esercizio da parte dei soggetti in questione.
A. Le aziende speciali degli enti locali sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese; mentre le istituzioni, considerata la loro natura di "organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali", sono tenute ad iscriversi nel REA.
B. Le aziende speciali sono tenute a depositare nel Registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio, redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al D.P.C.M. 10 dicembre 2008, entro il 31 maggio di ciascun anno; mentre le istituzioni sono tenute a depositare nel REA il proprio bilancio d’esercizio entro la predetta data.
C. Come tutte le altre imprese e i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel REA, anche le istituzioni e le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 sono tenute al versamento del diritto annuale in favore della Camera di Commercio competente territorialmente.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la Circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, che accompagna le istruzioni per l'utilizzo della nuova modulistica relativa al Registro delle imprese e al REA, approvata con il decreto direttoriale 18 ottobre 2013.
Le istruzioni guidano alla compilazione delle informazioni relative alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla presentazione delle domande di iscrizione/deposito e delle denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (REA) per via telematica o su supporto informatico.
Al citato Decreto Direttoriale 18 ottobre 2013, che ha approvato la nuova modulistica in vigore dal 1° febbraio 2014, ha fatto seguito la Circolare n. 3663/C del 22 ottobre 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le novità introdotte alla modulistica dal decreto.
Con la nuova Circolare n. 3668/C - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014 (Supplemento Ordinario n. 23) - vengono aggiornate le precedenti istruzioni che sono state emanate con la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012.
Si ricorda, infine, che, a partire dal 1° aprile 2014 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il precedente decreto direttoriale 29 novembre 2011, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto e della nuova circolare ministeriale, clicca QUI.
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Registro Imprese: Adeguamento di ComunicaStarweb e FedraPlus alla nuova modulistica
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Il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova modulistica Registro Imprese 6.7 per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, definita con il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013.
Il 3 febbraio 2014 è stata rilasciata la nuova versione 3.4.35 di ComunicaStarweb, che recepisce tutte le novità della nuova modulistica Registro imprese e la nuova versione del software Fedra Plus 06.70.21 con adeguamento alle nuove specifiche ministeriali e relativi controlli di cui al citato decreto del 18 ottobre 2013.
In particolare:
- è stata aggiornata la "Guida ComunicaStarweb", che accompagna l'utente nell'utilizzo per tutte le operazioni legati agli adempimenti;
- sono state introdotte novità che riguardano le Start-Up Innovative e Incubatori Certificati; l'Albo delle Società Cooperative; i contratti di rete. E' stata, inoltre, prevista l'introduzione della sezione meccatronica per l'attività di autoriparazione e l'introduzione delle cariche tecniche di "preposto agente di commercio", "responsabile tecnico acconciatore" e "responsabile tecnico estetista".
Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2014 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto direttoriale 29 novembre 2011, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici.
. Se vuoi conoscere tutti i dettagli delle novità introdotte dalla nuova versione di ComunicaStarweb, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA aggiornata, clicca QUI.
. Per qualsiasi richiesta di informazioni oppure di assistenza e per scaricare la nuova versione del software FedraPlus, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della NUOVA MODULISTICA in vigore dal 1° febbraio 2014, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3665/C del 27 gennaio 2014, riferisce sullo stato delle attività inerenti le procedure di cancellazione delle imprese e società inattive da parte degli Uffici del Registro delle imprese e invita le Camere di Commercio:
a) ad un costante e puntuale impegno a tenere "pulito" il Registro delle imprese;
b) ad una rigorosa valutazione costi-benefici in merito al recupero di eventuali somme dovute dalle imprese inattive che hanno stazionato nel Registro delle imprese senza sopportare i relativi costi (diritti di segreteria, diritto annuale e sanzioni).
Il Ministero ricorda che, la presenza di un Registro delle imprese alleggerito delle posizioni non operative, oltre ad essere fonte di certezze giuridiche ed elemento principale per la statistica economica nazionale, garantisce una reale rappresentazione della consistenza numerica delle imprese che costituisce il parametro ai fini della determinazione del numero dei seggi del Consiglio camerale garantendone anche l'equa ripartizione ed infine determina l'ammontare dei costi ad esso relativi.
Il Ministero lamenta poi che, dopo circa dieci anni di vigenza del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 - che ha semplificato le procedure relative alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese - "ancona moltissime procedure restano monche in quanto prive della capacità di svolgere la funzione di recupero delle risorse economiche delle Camere".
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata - anche dopo le modifiche introdotte all'art. 2463-bis C.C. dall'art. 9, comma 13, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013 - non può essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile. Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie di società e cioè la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.
Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, con la Risoluzione del 15 gennaio 2014, Prot. 0006404, in risposta ad un preciso quesito posto da uno studio professionale.
Secondo il Ministero il D.L. n. 76/2013 "non ha inciso solo sulla disciplina della SRL semplificata, ma anche su quella della SRL a capitale ridotto e - soprattutto - su quella della SRL "ordinaria"". Quest'ultima può, infatti, ora avere, in sede di costituzione, un capitale anche inferiore a 10.000 euro.
Anche nel regime previgente il D.L. n. 76/2013 - continua il Ministero - "non si è mai posto in dubbio che le clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive non incompatibili con quelle presenti nel modello stesso".
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Ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), verranno rifiutati, dagli uffici del Registro delle imprese, tutti quegli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati da Ordini o Collegi professionali che siano costituti in forma di CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino" c.d. "PEC al cittadino"), contraddistinti dal dominio @postacertificata.gov.it.
E' questo quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-circolare del 15 gennaio 2014, Prot. 0006391, inviata dal a tutti gli Ordini e Collegi professionali.
Il Ministero è così tornato su un argomento già affrontato nella precedente Lettera-circolare del 10 settembre 2013, Prot. 0156535, con la quale aveva trasmesso il parere dell' Agenzia per l'Italia digitale espresso sull'argomento in data 26 luglio 2013, Prot. 0005527.
In questa lettera-circolare si stabiliva che, da parte degli imprenditori individuali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 2, dell'art. 5, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, non era possibile utilizzare gli indirizzi di posta elettronica rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009 (le c.d. "PEC al cittadino"). Se utilizzati dovevano essere rifiutati dagli uffici del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico con allegato il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, clicca QUI.
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Autoriparazione: MECCATRONICA – Formazione professionale del responsabile tecnico
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La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 19 dicembre 2013, ha approvato un proposta di accordo (13/133/CR9/C9-C11) sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica.
La proposta è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni ed è stata pubblicata sul sito www.regioni.it (nella sezione conferenze).
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, della L. 224/2013, la proposta di accordo individua:
a) gli ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali;
b) la durata minima dei percorsi standard;
c) le condizione per l'ammissione all'esame finale;
d) il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale per responsabile tecnico di attività di meccatronica, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della proposta di accordo , clicca QUI.
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MUD: Approvato il modello per l'anno 2014
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 (Suppl. Ord. n. 89) del 27 dicembre 2013, il D.P.C.M. 12 dicembre 2013 con il quale è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2014.
Il modello, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 20 dicembre 2012, dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013 e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI, che, secondo quanto stabilito dal D.M. 20 marzo 2013, scatta con un calendario diversificato per tipologia di soggetti:
- dal 1° ottobre 2013: per i soli gestori, intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi e per i nuovi produttori;
- dal 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani nella regione Campania.
Il nuovo modello è stato adottato per consentire di acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di operatori indicate nell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 205/2010: veicoli fuori uso; imballaggi, comprensiva delle sezioni Consorzi
e Gestori Rifiuti di Imballaggi (CONAI); rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); rifiuti urbani e assimilati; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare la nuova modulistica cartacea con le relative istruzioni, clicca QUI.
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SISTRI: Restituzione dei dispositivi da parte dei soggetti non più obbligati
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Il nuovo articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, non obbliga più all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI:
• gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;
• gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi.
Questi soggetti possono aderire volontariamente a SISTRI, ma tale adesione deve essere espressa per iscritto.
I medesimi soggetti, qualora già iscritti in base alle previgenti disposizioni e che non intendano mantenere l'iscrizione, dovranno restituire i dispositivi e manifestare la volontà di non restare iscritti.
Confindustria Venezia ha predisposto un fac-simile di comunicazione (che ci siamo permessi di adattare), da inviare, su carta intestata dell'azienda, a mezzo raccomandata A/R, al Ministero dell'Ambiente al fine di segnalare espressamente l'intenzione di non aderire volontariamente al SISTRI e contestualmente l'intenzione di restituire i dispositivi USB non appena sarà resa nota la procedura da seguire.
Si consiglia alle imprese non più obbligate a SISTRI di inviare la comunicazione entro fine 2013, al fine di prevenire eventuali contenziosi in ordine al versamento del contributo per l'anno 2014, di ritirare i dispositivi USB in dotazione ai delegati aziendali e non più in uso e di custodirli in attesa delle indicazioni per la loro restituzione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del modello di comunicazione, clicca QUI.
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Per l’anno 2014 restano valide le misure del diritto annuale definite, a decorrere dal 2011, nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, nelle fasce e aliquote di fatturato, che nelle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto.
Con Nota del 5 dicembre 2013, Prot. n. 0201237 il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale che le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA devono versare a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Con la Nota in questione sono state indicate le misure del diritto annuale che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2014 - che sono le stesse del 2013 - e confermata l’applicazione per l’anno 2014 anche dell’articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al fondo perequativo, salve le eventuali ulteriori determinazioni che potrebbero rendersi necessarie nel caso siano approvate in sede di legge di stabilità misure che incidano direttamente o indirettamente sull'utilizzo di tale fondo.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Nota ministeriale e della TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2014, clicca QUI.
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Registro Imprese: Iscrizione PEC da parte di imprese individuali in fase di cancellazione
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L'obbligo imposto dal comma 2 dell'art. 5 della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.
E' questo il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013, emanata in risposta al quesito se l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle imprese da parte delle imprese individuali trovi o meno completa applicazione anche nel caso di imprese individuali in fase di cancellazione dal Registro delle imprese.
Da una attenta lettura del disposto di cui alla citata norma si ricava che, da una parte si esclude dall'obbligo "le imprese in stato di procedura concorsuale", e che dall'altra si richiede che le imprese siano "attive".
Ricollegando poi tale disciplina al disposto di cui all'art. 2196 del Codice civile si ricava inoltre che, al momento della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l'impresa individuale ha già cessato l'attività e che pertanto non possiede più il requisito di "impresa attiva", presupposto per l'applicazione della disciplina di cui al citato comma 2 dell'art. 5 della L. n. 221/2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Mediaconciliazione: Circolare Ministro della Giustizia sulle novità introdotte dalla L. 98/2013
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Con la circolare 27 novembre 2013, Prot. 168322, il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla prima attuazione delle norme introdotte con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, che hanno apportato alcune modifiche al testo del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il Ministero, tenuto conto dei quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza applicativa che sono stati posti all’attenzione degli uffici ministeriali, ha ritenuto necessario fornire le linee interpretative e direttive in tema di:
• obbligatorietà della mediazione, anche nella nuova forma di mediazione disposta dal giudice;
• riflessi in materia di spese;
• competenza territoriale;
• ruolo degli avvocati;
• principi deontologici per gli organismi di mediazione.
La circolare segue la direttiva del ministro della giustizia del 5 novembre 2013 sulla rigorosa vigilanza da parte del Ministero sugli organismi di mediazione.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare e della direttiva del Ministero della Giustizia, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della mediazione, clicca QUI.
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SISTRI: Dal Comitato Nazionale arrivano istruzioni per i trasportatori
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E' stata pubblicata la circolare 1192/2013 del 5 novembre 2013, con la quale il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali chiarisce le procedure da seguire nel caso di cessione della disponibilità degli autoveicoli tra imprese iscritte all’Albo e al SISTRI, nell’ambito della quale le parti concordano nel mantenere la black box già installata.
La procedura di variazione prevista dalla circolare prevede che l’impresa cedente:
a) presenti, alla Sezione regionale ove risulta iscritta, la richiesta di cancellazione;
b) riconsegni i dispositivi USB associati all’autoveicolo;
c) dichiari di mantenere la responsabilità della black box installata e tenuta in comodato sino alla data di presentazione alla Sezione regionale dell’Albo, da parte dell’acquirente, della domanda di variazione all’Albo per l’incremento dell’autoveicolo in questione, che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cancellazione.
Scaduti i 60 giorni, il cedente deve immediatamente disinstallare la black box.
La circolare prevede poi apposite procedure transitorie per le variazioni già deliberate dalle Sezioni regionali alla data della presente circolare.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo della nuova circolare, clicca QUI.
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