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Registro Imprese: Esteso l’utilizzo dell’atto pubblico informatico ad alcuni atti
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"Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile”.
E’ questo il nuovo comma 1-ter dell’articolo 36, del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dalla L. n. 172 del 2017, di conversione del D.L. n. 148 del 2017, come riformulato dal comma 25, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Due le novità introdotte: da una parte la possibilità dell’utilizzo, per la stipula di alcune tipologie di atti, dell’atto pubblico informatico e dall’altra la salvaguardia, per gli stessi atti, dei requisiti formali previsti dal Codice civile per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
1) Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 25, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alcune tipologie di atti di natura fiscale e societaria potranno essere stipulati con atto pubblico informatico e sottoscritti dalle parti, con la propria firma digitale, e dal notaio stesso con la propria firma digitale, (che contiene firma e sigillo).
2) Gli atti di impresa e di società ricompresi nella nuova normativa sono ben delimitati. Si tratta in particolare:
- degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del Codice civile);
- degli atti di trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies del codice civile);
- degli atti di fusione delle società (artt. 2501 - 2505-quater del Codice civile);
- degli atti di scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater del Codice civile);
- dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del Codice civile).
Di questi atti, per quanto riguarda il procedimento di deposito e di iscrizione nel Registro delle imprese, sono fatti salvi i requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, a seconda dei casi) prescritti dal Codice civile, e pertanto nulla cambia rispetto a prima.
. Per quanto riguarda gli adempimenti presso il Registro delle imprese (Punto 17), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
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Registro Imprese: Esteso l’utilizzo della firma digitale ad altri atti concernenti le imprese
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Con l’obiettivo di rendere più semplice per le imprese la realizzazione di specifiche operazioni societarie, l'articolo 11-bis di tale provvedimento ha disposto la estensione della facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:
- la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis C.C.);
- la trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies C.C.);
- la fusione delle società (art. 2501 - 2505-quater C.C.);
- la scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater C.C.);
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 C.C.).
Dopo quanto previsto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, dall’art. 36, della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, il legislatore ha inteso, anche in questi ulteriori specifici casi, far venir meno la necessità dell'autentica notarile laddove i relativi atti siano sottoscritti con firma digitale.
L'utilizzo della firma digitale dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che concerne la sottoscrizione dei documenti informatici.
Una volta sottoscritto, l'atto dovrà essere trasmesso, entro trenta giorni, al competente ufficio del Registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato.
Ci sia permesso rilevare come questa norma - peraltro scritta malissimo e quindi di difficile interpretazione - stia causando solo grande confusione e disorientamento sia tra i professionisti (Notai e commercialisti) che tra gli addetti ai lavori (quali sono i riflessi nei confronti del Registro delle imprese?). Deve essere riscritta o così sarà inapplicabile!
. Per quanto riguarda gli adempimenti presso il Registro delle imprese (Punto 16), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017, clicca QUI.
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Registro Imprese: Pubblicato decreto che apporta modifiche ai modelli dei certificati tipo
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016, il Decreto 24 giugno 2016, recante "Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese", con il quale sono stati adottati:
a) i nuovi modelli tipo per il rilascio da parte degli uffici del Registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (ALLEGATI A, B, C e D);
b) il modello per il rilascio da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (ALLEGATO E).
I modelli dei certificati tipo di cui agli Allegati A, B, C e D, adottati al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 18 settembre 2014.
. Se vuoi approfondire l’argomento delle certificazioni e scaricare il testo del nuovo decreto e del suo allegato, clicca QUI.
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Con l’intento di rendere telematici i flussi relativi al deposito di atti, comunicazioni e notificazioni relativi alla tenuta del Registro delle imprese, tra la Camera di Commercio e il Giudice del registro, il Ministero della Giustizia, in data 1° marzo 2016, ha diffuso la circolare del 22 febbraio 2016, Prot. 23750, comunicando che è ora possibile procedere con l’avvio del deposito telematico dalle Camere di Commercio al Giudice del Registro ed emanando a tal proposito un “vademecum operativo”.
L’avvio del deposito telematico dalle Camere di Commercio al Giudice del registro riguarderà i seguenti atti:
1) Ricorsi ex art. 2190 Codice civile, relativi ad omissioni di iscrizioni obbligatorie da effettuarsi nel Registro delle imprese;
2) Ricorsi ex art. 2191 Codice civile, relativi ad iscrizioni atipiche avvenute nel Registro delle imprese;
3) Ricorsi ex D.P.R. n. 247/2004;
4) Ricorsi per cancellazioni ex art. 2490 Codice civile;
5) Memorie autorizzate dal Giudice;
6) Istanze varie (Revoche e rettifiche ex art. 742 Codice procedura civile; Istanze varie su ricorsi già inviati).
Per i requisiti richiesti da parte delle Camere di Commercio, per la procedura di deposito e per il flusso di invio delle notifiche tra le Cancellerie dei Tribunali e i funzionari della Camera si rimanda a quanto descritto nel “vademecum”.
In questa prima fase sperimentale sono coinvolte solo le seguenti cinque Camere di Commercio: Bologna, Catania, Firenze, Milano, Roma, le quali verranno supportate da InfoCamere per gli aspetti operativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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