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La Start-up innovativa costituita senza notaio è di fatto «priva di controllo di legalità». Il Conservatore del Registro imprese, in base all’attuale dettato normativo (D.P.R. n. 581/1995), conduce, infatti, solo «verifiche formali» all'atto della iscrizione al Registro delle imprese.
Da tutto ciò ne consegue la illegittimità del decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, che consente la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l'assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto anche con le disposizioni europee.
A sancirlo è il Consiglio di Stato (Sezione sesta), con la sentenza del 4 marzo 2021, n. 2643/2021, pubblicata il 29 marzo 2021.
Secondo il Consiglio di Stato il decreto impugnato non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start-up innovative, così come previsti dalla norma primaria; né poteva ampliare l’ambito dei controlli dell’Ufficio del Registro dell’imprese, senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione.
Il decreto impugnato, inoltre, viola le disposizioni dettate dalla normativa europea (art. 11 della Direttiva 2009/101/CE e art. 10 della Direttiva 2017/1132/UE), secondo cui “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico”.
Da quanto sopra: A partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore, le startup italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online ma dovranno obbligatoriamente ricorrere all’atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della sentenza del Consiglio di Stato, n. 2643/2021, clicca QUI.
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Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301 diretta alle Camere di commercio, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al Registro delle imprese.
La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, laddove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che “ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Considerato che la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup», secondo il Ministero la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.
Tuttavia, la norma non dà diritto alle stesse:
a) di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, né
b) di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali, previste dalla legge.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
Con la stessa circolare è stata anche diramata una “Guida sintetica ai PARERI E CIRCOLARI IN MATERIA DI STARTUP E PMI INNOVATIVE”, nella quale sono raccolti circolari, pareri e vari atti di indirizzo giuridico finora prodotti in materia di startup innovative e PMI innovative.
. Se vuoi scaricare il testo della Raccolta Pareri, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019, il Decreto 18 novembre 2019, recante “Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative”.
il decreto del Ministero dello sviluppo economico definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative.
Le start up innovative possono acquistare, tramite il “Voucher 3I”, servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, per la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, nonché per il deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Al fine sono disponibili risorse finanziarie pari a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Il decreto nomina quale soggetto gestore del “Voucher 3I”, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.
Le modalità procedurali per la concessione dei voucher nonché i termini di apertura di presentazione delle domande saranno definiti con una apposita circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto del 18 novembre 2019, clicca QUI.
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019, il Decreto 30 agosto 2019, recante "Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale".
Con il presente decreto vengono adeguati i contenuti del citato decreto del 24 settembre 2014, al fine di semplificare ed accelerare le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.
Ammessi alle agevolazioni anche i piani d’impresa ad alto contenuto tecnologico e innovativo.
Con la sostituzione dell’articolo 5 del precedente decreto, vengono, infatti, ammessi alle agevolazioni anche i piani d’impresa, “mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things”.
Attesa una circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni, recependo le novità introdotte dal presente decreto e che dovrà altresì individuare la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della disciplina modificata, la quale entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare in questione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto del 30 agosto 2019, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria dettata dall’art. 3, commi 1-sexies e 1-septies della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2019. ha emanato la circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019 con la quale si sollecita le Start-up e PMI innovative ad adempiere al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, indicando come termine ultimo il prossimo 31 luglio
Il sollecito da parte del Ministero deriva dal fatto che, dai rilievi effettuati, si è riscontrato che gli adempimenti sopra richiamati - che dovevano essere esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno scorso – alla data attuale risulta che solo il 64,5% delle Startup e il 69,8% delle PMI ha ottemperato a quanto previsto dalle norme sopra richiamate. In termini assoluti, mancano all’appello 3155 startup e 343 PMI innovative.
Vorremmo solo ricordare che il mancato aggiornamento del possesso dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese con la conseguente perdita di tutti i benefici connessi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle due circolari, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il modello di dichiarazione di possesso dei requisiti, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria dettata dall’art. 3, commi 1-sexies e 1-septies della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Secondo la nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2019:
a) risultano abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012;
b) viene risolta la questione relativa al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali e ribadito che, nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le Startup ed Incubatori) e 6 (per le PMI) è portato a sette mesi;
c) viene consentito l’inserimento delle informazioni previste dai commi 12 e 13, che consentono l’iscrizione della società nella Sezione speciale del Registro delle imprese, e il loro aggiornamento, direttamente nella piattaforma startup.registroimprese.it.
A partire dal 2019, alle Startup innovative è richiesto di aggiornare o confermare almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15.
In allegato alla presente circolare viene riportato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa Startup innovativa, aggiornato, da inviare al Registro delle imprese per il tramite della Comunicazione Unica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nuova circolare, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il modello, clicca QUI.
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Dopo la Sentenza n. 10004/2017, depositata il 2 ottobre 2017, pronunciata avverso il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) (Registro Generale 06262/2016), con la quale è stata ribadita la legittimità della redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle Start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, senza l’intervento di un notaio, sono arrivate altre due nuove Sentenze del TAR Lazio, la n. 10006/2017 e la n. 10009/2017, entrambe depositate il 2 ottobre 2017.
Le due sentenze sono state pronunciate avverso il ricorso proposto, rispettivamente, dal Sindacato Sociale Notarile (Si.S.N.) (Registro Generale 06063/2016) e dai notai del Distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano (Registro Generale 06064/2016), contro il Ministero dello Sviluppo Economico.
In entrambi i ricorsi si chiede, sostanzialmente, l’annullamento del D.M. 17 febbraio 2016, del decreto direttoriale 1° luglio 2016, della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 e del decreto del 28 ottobre 2016, prospettando:
a) profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con la direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 dell’art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015;
b) l’illegittimità del D.M. 17 febbraio 2016;
c) vizi autonomi del decreto direttoriale e della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016.
Con entrambe le Sentenze n. 10006/2017 e n. 10009/2017 il TAR Lazio ha accolto i ricorsi solo con riferimento all’annullamento:
1) dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016,
2) dell’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 1° luglio 2016,
3) di alcune parti della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016
con rigetto, per il resto, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Pertanto, in caso di cancellazione di una Start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese, per perdita dei requisiti – la cui iscrizione sia avvenuta "in modalità esclusivamente informatica”, senza l’intervento di un notaio e quindi senza ricorso all’atto pubblico - per mantenere l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese, la società dovrà obbligatoriamente ricorrere al notaio per la redazione di un atto pubblico.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle due nuove sentenze del TAR Lazio, clicca QUI.
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La previsione della redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle Start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, senza l’intervento di un notaio, è pienamente legittima.
A confermarlo è il TAR Lazio, con la Sentenza n. 10004/2017, depositata il 2 ottobre 2017, emanata a seguito dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato (Registro Generale 06262/2016), della disciplina attuativa del D.L. n. 179/2012 e del D.L. n. 3/2015 emanata dal Ministero dello Sviluppo economico.
In primo luogo, la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 17 febbraio 2016, non risulta in contrasto con il comma 10-bis, dell’art. 4, aggiunto dalla legge n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, che consente di utilizzare in alternativa la forma dell’atto pubblico. Va, infatti, escluso che il Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 abbia voluto eliminare la possibilità di redazione “per atto pubblico” dell’atto costitutivo delle Start-up innovative.
In secondo luogo, la norma dettata dal comma 10-bis, nel consentire il ricorso alla scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale, non ha inteso sopprimere il “controllo preventivo” richiesto dal diritto UE, “tenuto conto della perdurante sussistenza delle verifiche demandate all’ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari in questione”.
Per contro, è stata ritenuta parzialmente fondata l’ulteriore doglianza sollevata dal CNN circa l’illegittimità delle modalità di iscrizione delle Start-up innovative delineate dall’art. 4 del D.M. del 17 febbraio 2016.
Secondo il TAR, la forma della scrittura privata ex art. 24 del CAD abiliterebbe unicamente all’iscrizione nella sezione speciale e non nella sezione ordinaria, ancorché acquisita per venir meno dei requisiti di “innovatività” previsti dalla legge.
Di qui, l’illegittimità dell’inciso – che va pertanto annullato – “senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto”, contenuto nell’art. 4, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016.
Il Ministero dello Sviluppo Economico procederà a emendare il decreto di attuazione della nuova procedura in esecuzione di quanto indicato nella sentenza.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Sentenza del TAR Lazio, clicca QUI.
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START UP INNOVATIVE: Da giugno atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale
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E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 4 maggio 2017, che, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2016, consente alle Startup innovative costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.
Il decreto, nel portare a completa attuazione quanto disposto dall’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 e dal decreto ministeriale 28 ottobre 2016, illustra le specifiche tecniche e le modalità di iscrizione delle modifiche agli atti costitutivi e statuti di startup innovative.
Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, le disposizioni contenute nel nuovo decreto acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto direttoriale 4 maggio 2017 e dei suoi due allegati, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative.
Ai sensi dell’art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea;
- siano residenti in Italia;
- abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
- che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato al decreto.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in almeno 35 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.
Si rimane in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico pubblichi il nuovo modello in formato elettronico per autocertificare il possesso dei requisiti, richiesto per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto ministeriale, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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START UP INNOVATIVE: Pubblicato il modello standard per atti modificativi dell'atto costitutivo
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Dopo la pubblicazione del modello standard per la redazione degli atti costitutivi è arrivata anche la pubblicazione del modello standard per la redazione degli atti modificativi dell’atto costitutivo delle Start-up innovative.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2016, recante “Approvazione del modello per le modifiche delle Start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33”.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2480, secondo capoverso, del Codice civile, anche gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle Società a responsabilità limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del dD.L. n. 179/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità al modello standard allegato sotto la lettera a) al presente decreto.
L'atto modificativo dovrà essere redatto in modalità esclusivamente informatica sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, e presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese competente per territorio, entro trenta giorni dall'assemblea.
Superate le verifiche spettanti all’ufficio del Registro delle imprese, l’iscrizione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto del 28 ottobre 2016 e del modello standard, clicca QUI.
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START UP INNOVATIVE: Al via la costituzione di una SRL non semplificata senza ricorso al notaio
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A partire dal 20 luglio 2016, l'atto costitutivo di Start-Up aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate potrà essere redatto in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori, a norma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), mediante il modello standard tipizzato di atto costitutivo / statuto, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni personale, potrà essere trasmesso tramite una pratica di Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio.
E' così entrata nella fase operativa la nuova procedura di costituzione prevista dal comma 10-bis dell’art. 4, della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, (c.d. “Decreto Investment Compact”), le cui modalità attuative sono state approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016, successivamente rettificato con decreto ministeriale del 7 luglio 2016, il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016.
Le specifiche tecniche per compilare il modello standard di atto costitutivo e statuto sono state approvate con decreto direttoriale 1° luglio 2016.
Le disposizioni applicative concernenti la nuova procedura sono state fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 115137/2016 è stato esteso l’utilizzo del modello F24 ai versamenti delle imposte, delle sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle Start up innovative. Con la risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento.
Per facilitare la corretta redazione e trasmissione del modello standard è stata predisposta una "GUIDA ALLA COSTITUZIONE DI STARTUP INNOVATIVE IN FORMA DI S.R.L. CON MODELLO STANDARD TIPIZZATO".
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della normativa di riferimento e della GUIDA, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma dedicata, clicca QUI.
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Trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, l’ufficio può procedere autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.
E’ questa la posizione del Ministero dello Sviluppo Economico, espressa con il Parere n. 79330 del 21 marzo 2016, inviato in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla cancellazione delle Start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di Start-up.
Il Ministero, con il citato parere, ha rilevato quanto segue:
a) il controinteresse dell’impresa, che giustificherebbe la complessa procedura prevista dall’art. 2190 C.C., nella fattispecie prospettata non si manifesta. Infatti, il decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell’evento della decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di Start-up, che la legge stessa prevede come estinguente l’iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell’impresa stessa;
b) le comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge.
In conseguenza di quanto esposto, l’ufficio potrà procedere autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo parere ministeriale, clicca QUI.
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E’ stato reso noto il testo del decreto 17 febbraio 2016 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) (*), con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, dando attuazione a quanto disposto dal comma 10-bis, dell’art. 4, della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice civile, l'atto costitutivo di Start-Up aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate, potrà essere redatto in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori, a norma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), mediante un modello standard tipizzato di atto costitutivo / statuto, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Gli atti, oltre ad essere redatti in forma elettronica con firma non autenticata dei soci della Start-up (art. 1, comma 1), potranno altresì essere redatti avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione (art. 5, comma 2), permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma. In questo caso il Ministero dovrà determinare l’importo del relativo diritto di segreteria dovuto.
Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.
(*) Il decreto è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 8 marzo 2016.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto del 17 febbraio 2016, clicca QUI.
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Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, due nuovi Pareri riguardanti le Start-Up le PMI innovative, emanati, rispettivamente, il 25 e il 26 gennaio 2016.
Il Parere del 25 gennaio 2016, Prot. 17070, fornisce chiarimenti su bilancio ultrannuale e sulla dichiarazione di mantenimento requisiti delle Start-up innovative.
Nel caso di società di nuova costituzione che opta per il primo esercizio cosiddetto “lungo”, l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale.
Il Parere del 26 gennaio 2016, Prot. 19271, fornisce chiarimenti sulle PMI innovative in merito al requisito certificazione del bilancio in sede di prima iscrizione alla sezione speciale e alla “certificazione volontaria” e alla “certificazione legale”.
La procedura di revisione volontaria deve ritenersi applicabile esclusivamente nell’ipotesi della certificazione di bilancio per l’esercizio ante iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle Start-up innovative e scaricare il testo del nuovo parere ministeriale, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento delle PMI innovative e scaricare il testo del nuovo parere ministeriale, clicca QUI.
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Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, cinque nuovi Pareri e una Circolare riguardanti le Start-Up le PMI innovative, emanati tra il 29 ottobre 2015 e il 4 novembre 2015.
La circolare n. 3683/C del 3 novembre 2015 fornisce la risposta al quesito con il quale si chiede di conoscere se l’obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 3 del 2015, debba essere coevo all’approvazione del bilancio stesso.
Gli altri cinque pareri ministeriali riguardano: i diritti di privativa industriale relativa a programmi software (218415); la titolarità della licenza d’uso su un brevetto in corso di riconoscimento (218430); la possibilità, in un momento successivo all’iscrizione in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa (222631); il requisito di certificazione dei bilanci (222697); la dichiarazione autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding (223650).
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L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, previsto per gli incubatori certificati, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, è da intendersi limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società ed alle altre e diverse attività prevalenti esercitate.
E’ questo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere n. 117280 del 14 luglio 2015, emanato in risposta ad un preciso quesito posto da una società di telecomunicazioni circa l'esonero dal pagamento del diritto annuale a beneficio dei soggetti cosiddetti "incubatori certificati di start-up innovative".
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E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), la Legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (c.d. decreto “Investment compact“).
Rilevanti novità sono state introdotte anche in materia di Start-Up innovative dall’art. 4, ai commi dal 10 all’ 11-novies.
1) L'atto costitutivo e le successive modificazioni di Start-up innovative potranno essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale, in conformità del modello standard tipizzato, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, e trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese (art. 4, comma 10-bis).
2) Passa da 4 a 5 anni sia il limite temporale entro il quale poter essere considerata Start-up innovativa dalla data di costituzione della società che il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 4, comma 11-ter).
3) Dettate nuove disposizioni per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di Start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata (art. 4, comma dal 2-bis al 2-quinquies).
4) Prevista la istituzione, all’interno del sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, di un portale nel quale dovranno essere indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative e delle start-up innovative (art. 4, comma 10-ter) e di un secondo portale informatico, da istituire entro il 30 luglio 2015, che dovrà raccogliere tutti gli interventi normativi relativi al settore delle Start-up innovative (art. 4, comma 11-bis).
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Con quattro nuovi pareri del 19 gennaio 2015 e una circolare del 20 gennaio 2015, pubblicati sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti e nuove indicazioni operative in tema di Start-Up innovative.
I pareri rispondono a quesiti che vertono su una S.r.l. unipersonale, operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, nella quale è stata conferita, da parte del socio unico, l'impresa individuale di cui era in precedenza titolare; sulla creazione di una Start-Up innovativa nel settore del “civic crowdfunding”; sulle sanzioni applicabili alle società Start-Up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012.
Nella circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 vengono individuati i requisiti ed il meccanismo di riconoscimento dello status di "START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE".
Secondo il Ministero tale riconoscimento deve necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese, dove sono iscritte le Start-up innovative e gli Incubatori certificati, mediante la pubblicazione di una apposita autocertificazione nella quale il legale rappresentante legale della società dichiari:
- di operare in via esclusiva in uno o più settori di quelli indicati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 (recante la disciplina dell’impresa sociale), indicando i settori e
- di realizzare, operando in tali settori, una finalità d’interesse generale.
Lo stesso rappresentante legale dovrà, inoltre, redigere - con cadenza annuale - e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio di competenza, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, nel quale descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto.
Tale documento dovrà essere redatto secondo le modalità indicate nell’apposita guida sugli adempimenti societari della Start-Up innovativa, disponibile sul sito del Ministero.
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. Se vuoi scaricare la GUIDA per Start-up innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”, clicca QUI.
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 settembre 2014, recante "Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale".
Il decreto prevede l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-Up innovative che durerà fino al 2020.
In precedenza riguardavano solo sei Regioni del Mezzogiorno e le aree del cratere Aquilano; con questo nuovo decreto le agevolazioni vengono estese a tutte le Regioni d’Italia per cui sono disponibile circa 200 milioni di euro. L’importo massimo finanziabile passa da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le Start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi:
a) di piccola dimensione (impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro);
b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di impresa:
a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Diverso anche la tipologia di agevolazione: sarà un finanziamento a tasso zero, da restituire in 10 anni, che potrà arrivare fino al 70% dell’investimento totale.
La percentuale massima di finanziamento potrà salire all’80% se la start-up è costituita esclusivamente da donne o da giovani, oppure se al suo interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano che sta lavorando all’estero e sceglie di rientrare in Italia.
Le domande a valere sul nuovo intervento potranno essere presentate, esclusivamente on-line, e la data sarà indicata nella circolare ministeriale di prossima pubblicazione.
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1) Gli amministratori-soci possono essere considerati forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico;
2) gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni, titolari di partita IVA, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto;
3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, previste dalla lett. h) del comma 2 dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, si deve effettuare un calcolo "per teste".
Sono questi i chiarimenti che sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014.
Ricordiamo che un’impresa, per poter essere definita Start-up innovativa, deve soddisfare precisi requisiti, stabiliti dall’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012, e provvedere agli adempimenti previsti dai successivi commi del medesimo articolo. Con specifico riferimento ai dipendenti o collaboratori, la lettera h) del comma 2, dello stesso articolo, richiede che il personale impiegato risulti composto:
a) in percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro, da lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; ovvero
b) in percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro, da lavoratori in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento del Ministero dell’Istruzione n. 270/2004.
La risoluzione in questione chiarisce che, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in esame.
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1) La richiesta di iscrizione di una Start-Up di nuova costituzione nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 25, comma 8, del D.L.n. 179/2012 non può essere per la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma deve essere sempre accompagnata anche dalla denuncia dell’avvio dell’attività, da intendersi come denuncia dell’avvio dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in questione e allegando, se del caso, le previste autorizzazioni o comunicazioni richieste.
2) Non compete all’ufficio del Registro delle imprese valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale. Compito dell’ufficio del Registro delle imprese è solo quello di verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.
Sono questi i due chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 29 settembre 2014, Prot. 169135.
Non può essere considerata Start-Up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 C.C.).
Quindi è inevitabile che, contestualmente alla richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa”, prevista dall’art. 9 e seguenti del D.L. n. 7/2007.
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E’ on-line, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima Relazione annuale sullo stato d'attuazione della politica del Governo a sostegno dell'ecosistema delle Startup innovative, presentata al Parlamento lo scorso mese di marzo.
La Relazione espone le risultanze empiriche derivate dal primo anno di attuazione del pacchetto normativo dettato dagli articoli 25-32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (Decreto Crescita 2.0) che, in modo inedito, ha introdotto una definizione di Start-up innovativa e ha tracciato un'ampia gamma di agevolazioni a favore di tale tipologia d'impresa.
La raccolta sistematica dei dati e la capillare attività di monitoraggio e valutazione consentiranno, sin dalla prossima Relazione, di fornire anche indicazioni sull’impatto delle misure adottate.
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Ai sensi del comma 14, del citato articolo 25, le informazioni comunicate al Registro delle imprese dalle società Start-up e dagli incubatori certificati "debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità".
Pertanto, le informazioni previste dai commi 12 (relative alla Start-up innovativa) e 13 (relative all'incubatore certificato) vanno aggiornate due volte l'anno: entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre.
Per la comunicazione di tali informazioni dovrà essere utilizzato il Modello S2 – Quadro 20/Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito, in esenzione sia dall'imposta di bollo che dal pagamento dei diritti di segreteria, seguendo le istruzioni impartite dalle singole Camere di Commercio.
Anche quando non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società Start-up e l'Incubatore certificato dovrà in ogni caso confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.
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