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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2024
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E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2024".
Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2024.
Con decreto interministeriale del 20 marzo 2024 (decreto OIC 2024), è stata definita la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. La maggiorazione prevista per il 2024 è di euro 2,40.
Anche per il 2024, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”.
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2024, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo all'utilizzo della tassonomia “2018-11-04” per la formazione delle istanze XBRL per il 2024, clicca QUI.
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Entro il 28 febbraio 2023, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2018-11-04”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,30 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
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Entro il 1° marzo 2021 (essendo il 28 febbraio giorno festivo), i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2018-11-04”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 20201
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E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2021".
Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2021.
Con decreto interministeriale del 4 gennaio 2021 (decreto OIC 2021), è stata definita la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. Gli importi per il 2021 rimangono maggioranti nella misura già prevista per il 2020.
Anche per il 2021, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”, per il cui utilizzo, XBRL Italia ha fornito le istruzioni operative in conseguenza delle variazioni normative introdotte con l’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2021, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo all'utilizzo della tassonomia “2018-11-04” per la formazione delle istanze XBRL per il 2020, clicca QUI.
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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2020
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E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2020".
Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2020.
Ai fini della redazione e della presentazione dei bilanci relativi all’anno 2019, il manuale tiene conto, oltre che delle numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, che ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del Codice civile e, di conseguenza, ai principi contabili nazionali.
Per quanto riguarda i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio per il deposito dei bilanci, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 24 dicembre 2019, Prot. 0359455, ha comunicato in anticipo che - nelle more del perfezionamento del provvedimento interministeriale relativo all’anno 2020 – gli importi rimangono maggioranti nella misura già prevista per il 2019.
Anche per il 2020, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”, per il cui utilizzo, XBRL Italia ha fornito le istruzioni operative in conseguenza delle variazioni normative introdotte con l’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2020, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo all'utilizzo della tassonomia “2018-11-04” per la formazione delle istanze XBRL per il 2020, clicca QUI.
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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2019
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E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2019".
Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2019.
Ai fini della redazione del bilancio, nella Guida si tiene conto, oltre che delle numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, anche della nuova definizione delle Piccole e medie imprese (PMI) in ambito europeo, che include la sub-categoria delle micro-imprese.
La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione “2018-11-04” che è entrata in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2019, per le istanze di deposito presentate da tale data.
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2019, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo all'utilizzo della tassonomia “2018-11-04” per la formazione delle istanze XBRL per il 2019, clicca QUI.
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Entro il 28 febbraio 2019, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2017-07-06" o la nuova tassonomia "2018-11-04”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2018
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E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018".
Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018.
Ai fini della redazione del bilancio, nella Guida si tiene conto, oltre che delle numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, anche della nuova definizione delle Piccole e medie imprese (PMI) in ambito europeo, che include la sub-categoria delle micro-imprese.
La tassonomia 2017-07-06, evoluzione della tassonomia 2016-11-14, recepisce sia i più recenti aggiornamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il 22 dicembre 2016, che la nuova normativa in materia dei bilanci, in particolare delle micro-imprese e dei bilanci consolidati.
La nuova tassonomia è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017 e va obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° marzo 2018.
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2018, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento relativo all'utilizzo della tassonomia per la formazione delle istanze XBRL per il 2018, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito XBRL Italia, clicca QUI.
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Entro il 28 febbraio 2018, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2016-11-14" o la nuova tassonomia "2017-07-06”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
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In base alla disposizione dettata dall’art. 1, comma 560, della Legge 147/2013, che ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali sono tenute:
1) all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) entro il 31 maggio di ciascun anno;
2) al deposito del proprio bilancio nei predetti Registro o Repertorio entro la medesima data.
Con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014 e con le successive precisazioni della Lettera-circolare del 22 ottobre 2014, Prot. n. 185941 sono arrivate, dal Ministero dello Sviluppo Economico, le indicazioni operative in merito sia all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA che al deposito del bilancio d’esercizio o della sitruazione patrimoniale da parte dei soggetti in questione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle circolari ministeriali, clicca QUI.
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L'iter formativo del bilancio di esercizio, rigorosamente disciplinato dal Codice Civile, rappresenta un momento fondamentale nella corretta gestione aziendale tenuto conto della rilevanza interna ed esterna delle sintesi contabili annuali da ultimo riformate con il D.Lgs. 139/2015 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE.
L'informatizzazione del processo di comunicazione dei dati in formato elettronico e la previsione dell'obbligatorietà del deposito del bilancio secondo la tassonomia XBRL, costituiscono ulteriori elementi caratterizzanti la fase termine dell'iter formativo del bilancio.
Un aspetto ulteriormente migliorabile è costituito da una verifica ex-post che potrebbe essere svolta dal Registro delle Imprese in merito all'effettivo deposito del bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci al fine di individuare tempestivamente situazioni di non conformità alla legge avuto riguardo al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio.
Il Prof. Claudio Sottoriva (Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano) ha avanzato, già dal giugno 2013, una interessante proposta ai fini di un possibile miglioramento del deposito dei bilanci di esercizio delle società al fine di un miglior coordinamento delle attuali procedure per il predetto deposito con la Legge Fallimentare.
La proposta formulata, che vogliamo sottoporre all'attenzione dei Conservatori del Registro delle imprese, prevede, sostanzialmente senza oneri aggiuntivi, un monitoraggio informatizzato del mancato deposito e, l'attivazione di una procedura di riscontro del mancato deposito con l'eventuale attivazione di ulteriori passaggi al fine di segnalare situazioni di irregolarità che potrebbero costituire segnali di allerta in merito alla corretta gestione aziendale.
. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.
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Con lo scopo di dettare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale e al fine di facilitare le società e i professionisti nell'adempimento degli obblighi pubblicitari, il sistema camerale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), hanno pubblicato il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - CAMPAGNA BILANCI 2017”.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2017 presso il Registro delle imprese.
Ricordiamo che l'obbligo del deposito in formato XBRL dei bilanci per le società di capitali e cooperative è in vigore dal 2010, come previsto dal D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 e che la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione "2016-11-14".
La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi.
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2017, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al formato XBRL, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
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Entro il 28 febbraio 2017, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la nuova tassonomia “2016-11-14”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
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BILANCI: La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, recante “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.
Il decreto, dando attuazione alla direttiva 2014/95/UE, introduce, per gli enti di interesse pubblico, le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, l’obbligo di inserire nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, finalizzata a consentire una migliore valutazione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti, che dovrà contenere informazioni riguardanti i temi ambientali, sociali, quelli attinenti alla gestione del personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
Le medesime regole valgono per gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, i quali devono includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.
La dichiarazione individuale e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario potrà:
a) essere contenuta nella relazione sulla gestione;
b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura.
Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta dovrà essere messa a disposizione dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di svolgere i compiti revisione legale, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio o del bilancio consolidato, e pubblicata sul Registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione o alla relazione consolidata sulla gestione.
Le disposizioni del decreto si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto legislativo, clicca QUI.
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BILANCI: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2016
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Con lo scopo di dettare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale, il sistema camerale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), hanno pubblicato il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2016”, al fine di facilitare le società e i professionisti nell'adempimento degli obblighi pubblicitari.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2016.
Ricordiamo che l'obbligo del deposito in formato XBRL dei bilanci per le società di capitali e cooperative è in vigore dal 2010, come previsto dal D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 e che la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2016 è la versione "2015-12-14".
. Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2016, clicca QUI.
. Per la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2016, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.
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BILANCI: Nuove regole per le società di capitali e per altri soggetti
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante ”Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”.
Con la pubblicazione di questo secondo decreto si completa l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, nella parte relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge.
Il decreto legislativo:
- introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali (obbligo di redazione e di deposito presso il Registro delle imprese della “Relazione sui pagamenti ai Governi”) (artt. 2- 4);
- integra e modifica il Codice civile (art. 6, commi 1 – 9) e il D.Lgs. n. 127/1991 (art. 6, commi 10 - 12), al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;
- apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi già esistenti, per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (D.Lgs. n. 173/1997) e di revisione legale dei conti (D.Lgs. n. 38/2005 e D.Lgs. n. 39/2010).
Prevista:
a) l’introduzione, come nuovo allegato al bilancio d'esercizio, della redazione del "rendiconto finanziario" (art. 2425-ter C.C.);
b) l’istituzione della nuova categoria delle “micro imprese”, per la quale si introduce un regime di contabilità ulteriormente semplificato (art. 2435-ter C.C.).
Le nuove disposizioni si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato degli articoli del Codice Civile modificati dall'art 6 del D.Lgs. n. 139/2015, clicca QUI.
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BILANCI: Nuove regole per banche e altri intermediari finanziari
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015, il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87”.
Con la pubblicazione di questo primo decreto si dà attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, nella parte relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari.
Il decreto distingue, in due differenti Capi:
- le disposizioni applicabili agli “intermediari non IFRS”, che riguardano la disciplina completa del bilancio individuale e consolidato dei confidi minori e operatori di microcredito (Capo I - artt. 2 - 37);
- le disposizioni applicabili agli “intermediari IFRS” (i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38), rendendo così necessario abrogare e sostituire il D.Lgs. n. 87/1992, precedentemente in vigore (Capo III - artt. 38 - 41).
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016.
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