|
|
Mappa del Sito |
|
|
|
Cerca con Google |
|
|
|
Sponsor |
|
|
|
Accorpamenti CCIAA |
|
|
|
Software e servizi |
|
|
|
|
ALTRI ORGANISMI |
|
|
|
REGISTRO IMPRESE |
|
|
|
ISTAT |
|
|
|
ITALIA.IT |
|
|
|
Dona con PayPal! |
|
|
|
Se ritieni che il lavoro che facciamo sia utile, valido e soprattutto soddisfi le tue aspettative professionali e vuoi dimostrare il tuo apprezzamento e sostegno con una donazione a piacere, utilizza il bottone "Donazione" qui sotto.
GRAZIE!
|
|
|
|
Meteo Italia |
|
|
|
AvventuraMarche |
|
|
|
Viaggiare Sicuri |
|
|
|
Viaggiare Sicuri |
|
|
| |
|
|
SISTRI: SOPPRESSO a decorrere dal 1° gennaio 2019
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
All’articolo 6 si dispone – a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.
Al fine di superare le attuali criticità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà definire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si tratterebbe, pertanto, di un regime provvisorio destinato a durare sino all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel frattempo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI effettueranno gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (registro di carico e scarico, formulario di trasporto dei rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale) secondo il sistema tradizionale "cartaceo" potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'articolo 194-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, dove si prevede l’applicazione delle sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 135/2018, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Legge di bilancio 2018 - Proroga di un anno del periodo transitorio
|
|
|
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018)..
I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente:
1) a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e
2) ad aggiungere l’art. 194-bis nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2018, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non verranno applicate le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).
Prevista l’adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRl dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Ambiente.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dal D.L. n. 244/2016 - Proroga di un anno del periodo transitorio
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
All’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:
- del subentro del nuovo concessionario,
- del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e
- della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).
Pertanto, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 244/2016, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Pubblicato il nuovo regolamento - Abrogato il D.M. n. 52 del 2011
|
|
|
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, n. 78 contenente "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il provvedimento, pur conservando la struttura del D.M. n. 52 del 2011, introduce meccanismi di razionalizzazione della procedura attraverso una semplificazione delle tempistiche di comunicazione dati da parte degli operatori.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 8 giugno 2016; dalla stessa data verrà abrogato il precedente decreto del 18 febbraio 2011, n. 52. Tuttavia, si dovrà attendere la pubblicazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, con i quali dovranno essere definite:
a) le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI e per l'inserimento e la trasmissione dei dati;
b) le modifiche da apportare all’Allegato 1 del presente regolamento, in relazione alla definizione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria , prevedendo per gli stessi una misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.
Fino all'approvazione delle procedure operative con i decreti previsti, continueranno ad applicarsi le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI.
Spetterà alla società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI predisporre ed aggiornare la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori, curandone la pubblicazione sul portale informativo SISTRI, previo visto di approvazione del Ministero dell'Ambiente.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una tabella riportante le due normative a confronto: quella del precedente D.M. n. 52 del 2011 e quella del D.M. 78 del 2016, clicca QUI.
Si segnala che, a seguito dell’emanazione del nuovo Regolamento, sono stati aggiornati i seguenti due documenti:
- il “Manuale operativo SISTRI” e
- le “Procedure di iscrizione e gestione del Fascicolo Azienda”.
. Se vuoi accedere al sito del SISTRI e scaricare il testo aggiornato dei due documenti, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dalla L. n. 21/2016: Proroga periodo transitorio e taglio sanzioni
|
|
|
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 15 febbraio 2016, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
La legge di conversione - in vigore dal 27 febbraio 2016 - contiene, all’art. 8, comma 1, lettera a), novità in materia di SISTRI e di sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.
Oltre a prevedere la conferma della proroga del periodo transitorio di adeguamento al SISTRI fino al 31 dicembre 2016, la legge di conversione ha aggiunto, all’art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».
Dunque:
a) Proroga al 31 dicembre 2016 del cd. “doppio binario”, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD;
b) riduzione del 50% degli importi delle sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 21/2016 (c.d. “Milleproroghe 2015”), clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dal D.L. n. 210/2015 - Prorogato il periodo transitorio
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
All’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), viene prevista la proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI (Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) e del termine finale di efficacia del contratto con Selex.
Con la modifica del comma 3-bis, all’articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, al comma 3-bis, viene ora stabilito che fino al 31 dicembre 2016 - al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative - continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
Con la modifica del comma 9-bis del medesimo articolo 11 viene anche stabilito che il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management S.p.a. viene ora fissato al 31 dicembre 2016.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Dal 1° aprile 2015 scattano le prime sanzioni per alcune omissioni
|
|
|
Dal 1° aprile 2015 scatteranno le sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, che riguardano:
a) la omessa iscrizione al SISTRI, da parte dei soggetti obbligati, e
b) l'omesso pagamento del contributo annuale.
Lo ha stabilito il comma 3, lett. c), dell’articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), posticipando così di un mese la precedente data del 1° febbraio 2015 prevista dal D.L. n. 192/2014.
In entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.
Ricordiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2016:
a) si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
b) cesserà il “regime transitorio a doppio binario”, durante il quale è stato possibile far convivere i nuovi obblighi “informatici” con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dalla L. n. 11/2015 – Sanzioni dal 1° aprile 2015
|
|
|
Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), è stata confermata la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
Le altre novità introdotte riguardano le sanzioni:
1) fino al 31 dicembre 2015 non si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni;
2) le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione scatteranno dal 1° aprile 2015 (anziché dal 1° febbraio 2015, come previsto dal D.L. n. 192/2014).
In merito alle sanzioni che scatteranno dal 1° aprile 2015, ricordiamo che le stesse riguardano la omessa iscrizione al SISTRI, se obbligati, e l'omesso pagamento del contributo annuale; in entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dal D.L. n. 192/2014 - Prorogato il periodo transitorio
|
|
|
Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 9, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
Nel dettaglio le altre novità introdotte in materia di sanzioni:
1) fino al 31 dicembre 2015 non si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni;
2) dal 1° febbraio 2015 scatteranno le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione;
3) continuano ad applicarsi le sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità (quello prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205).
Per quanto riguarda le sanzioni che scatteranno dal 1° febbraio 2015, ricordiamo che le stesse riguardano la omessa iscrizione al SISTRI, se obbligati, e l'omesso pagamento del contributo annuale; in entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Soggetti esclusi dal pagamento del diritto annuale
|
|
|
I soggetti già iscritti al SISTRI che, ai sensi dell’art. 11, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013 e del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2014, non sono tenuti ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata e o non è conclusa.
Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente con un comunicato del 24 giugno 2014, pubblicato sul sito del SISTRI il giorno seguente.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Adesione obbligatoria solo per imprese con più di 10 dipendenti
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, il decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014, recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonchè specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
Cinque sono i punti qualificanti del decreto, in vigore dal 1° maggio 2014:
1. Per venire incontro alle esigenze dei piccoli produttori, l’obbligo di adesione al SISTRI sarà solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti.
2. Le imprese che non sono tenute all’iscrizione al SISTRI, saranno in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione previsti per legge.
3. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI dovranno versare - entro il 30 giugno 2014 - il contributo annuale nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. A decorrere dal 15 maggio 2014, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.
5. Introdotte nuove regole operative per il trasporto intermodale.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Restituzione dei dispositivi da parte dei soggetti non più obbligati
|
|
|
Il nuovo articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, non obbliga più all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI:
• gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;
• gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi.
Questi soggetti possono aderire volontariamente a SISTRI, ma tale adesione deve essere espressa per iscritto.
I medesimi soggetti, qualora già iscritti in base alle previgenti disposizioni e che non intendano mantenere l'iscrizione, dovranno restituire i dispositivi e manifestare la volontà di non restare iscritti.
Confindustria Venezia ha predisposto un fac-simile di comunicazione (che ci siamo permessi di adattare), da inviare, su carta intestata dell'azienda, a mezzo raccomandata A/R, al Ministero dell'Ambiente al fine di segnalare espressamente l'intenzione di non aderire volontariamente al SISTRI e contestualmente l'intenzione di restituire i dispositivi USB non appena sarà resa nota la procedura da seguire.
Si consiglia alle imprese non più obbligate a SISTRI di inviare la comunicazione entro fine 2013, al fine di prevenire eventuali contenziosi in ordine al versamento del contributo per l'anno 2014, di ritirare i dispositivi USB in dotazione ai delegati aziendali e non più in uso e di custodirli in attesa delle indicazioni per la loro restituzione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del modello di comunicazione, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Dal Comitato Nazionale arrivano istruzioni per i trasportatori
|
|
|
E' stata pubblicata la circolare 1192/2013 del 5 novembre 2013, con la quale il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali chiarisce le procedure da seguire nel caso di cessione della disponibilità degli autoveicoli tra imprese iscritte all’Albo e al SISTRI, nell’ambito della quale le parti concordano nel mantenere la black box già installata.
La procedura di variazione prevista dalla circolare prevede che l’impresa cedente:
a) presenti, alla Sezione regionale ove risulta iscritta, la richiesta di cancellazione;
b) riconsegni i dispositivi USB associati all’autoveicolo;
c) dichiari di mantenere la responsabilità della black box installata e tenuta in comodato sino alla data di presentazione alla Sezione regionale dell’Albo, da parte dell’acquirente, della domanda di variazione all’Albo per l’incremento dell’autoveicolo in questione, che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cancellazione.
Scaduti i 60 giorni, il cedente deve immediatamente disinstallare la black box.
La circolare prevede poi apposite procedure transitorie per le variazioni già deliberate dalle Sezioni regionali alla data della presente circolare.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo della nuova circolare, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Nuova circolare del Ministero dell'Ambiente
|
|
|
Il 31 ottobre 2013, il Ministero dell’Ambiente ha diramato la nuova circolare n. 1 per la “semplificazione e razionalizzazione del SISTRI”, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 .
La presente circolare, che sostituisce la Nota esplicativa pubblicata il 1° ottobre 2013, affronta le problematiche relative:
• ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI;
• ai termini di inizio dell’operatività del SISTRI;
• alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI;
• al regime transitorio e sanzioni;
• all'adesione volontaria al SISTRI.
In riferimento alle SANZIONI, il Ministero precisa che per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.
In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).
. Se vuoi scaricare il testo della nuova circolare del Ministero dell'Ambiente, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI con tutte le novità introdotte dalla L. n. 125/2913, di conversione del D.L. n. 101/2013, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Il 1° ottobre 2013 avvio per i soggetti che detengono rifiuti pericolosi
|
|
|
Il 1° ottobre 2013 ha avuto avvio il SISTRI per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
L'operatività dal 1° ottobre 2013 riguarda, dunque, tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono, invece, obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014.
In occasione dell'avvio del SISTRI, il Ministero dell'Ambiente ha diramato una NOTA ESPLICATIVA, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. 31 agosto 2013, n. 101.
Il Ministero ricorda, tra le altre cose, che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
. Se vuoi scaricare il testo della Nota esplicativa del Ministero, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI con tutte le novità introdotte dal D.L. n. 101/2013, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Si parte da ottobre solo con i rifiuti pericolosi
|
|
|
Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
E' questo il contenuto del nuovo comma 1, dell'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal comma 1, dell'art. 11, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
Il decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 e in vigore dal 1° settembre 2013, conferma la data del 1° ottobre 2013 come termine di operatività del nuovo sistema di controllo dei rifiuti, ma solo per i gestori di rifiuti pericolosi e "nuovi produttori" e non anche per i produttori degli stessi.
L'operatività per i produttori "iniziali" di rifiuti pericolosi, nonche' per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, slitta invece al 3 marzo 2014.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI con tutte le novità introdotte dal D.L. n. 101/2013, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Pubblicato il decreto che determina l'avvio progressivo
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, il decreto 20 marzo 2013 recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI".
Il SISTRI sarà attivato in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operatività, con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati:
1) dal 1° ottobre 2013, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi;
2) dal 3 marzo 2014, per tutti gli altri enti o imprese obbligati.
Per gli enti e le imprese di cui al punto 1), le procedure di verifica e di allineamento per l’aggiornamento dei dati devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e dovranno essere concluse il 30 settembre 2013.
Per tutti gli altri enti e imprese di cui al punto 2), le analoghe procedure di verifica dovranno essere avviate dal 30 settembre 2013 e concludersi il 28 febbraio 2014.
Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il SISTRI, su base volontaria, dal 1° ottobre 2013.
Il versamento del contributo di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: SOSPENSIONE fino al 30 giugno 2013
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (Supplemento Ordinario n. 129), il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese".
L’articolo 52 di tale decreto ha stabilito che, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato nel 30 giugno 2012, è SOSPESO fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006.
Tali soggetti rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico) e 193 (compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
Nello stesso articolo è stata inoltre prevista la SOSPENSIONE del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI con tutte le novità che si sono susseguite nel tempo, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Pubblicato il decreto che apporta modifiche al D.M. n. 52/2011
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 5), il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 2011, n. 219, recante “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.
Il decreto, già in vigore dal 6 gennaio 2012, apporta numerose novità, tra cui la possibilità, per gli operatori, di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all`obbligo di iscrizione al SISTRI e gia` iscritte (art. 8, comma 1-bis).
Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l`obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all`autorità di controllo che ne faccia richiesta (art. 9, comma 2).
Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI (art. 10, comma 3).
Sostituiti anche i quattro allegati al decreto (IA, IB, II e III).
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo del nuovo decreto con i relativi allegati, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Posticipata l’operatività dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012
|
|
|
L’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (meglio conosciuto come “Milleproroghe”) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 - ha disposto la proroga dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012 dell’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
La proroga è stata disposta al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.
Rimane comunque ferma l'eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il SISTRI non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Corsi per le Officine - Seconda sessione 2011
|
|
|
Dal 28 novembre al 2 dicembre 2011 avrà luogo la seconda sessione di corsi riservati alle Officine interessate all’autorizzazione all’installazione delle Black Box SISTRI.
Le Officine che presenteranno la domanda di autorizzazione entro il 20 novembre 2011 e che saranno risultate in possesso dei requisiti prescritti saranno invitate a partecipare alle sessioni di formazione che si terranno nel periodo specificato nelle sedi e date indicate nel Calendario Corsi di prossima pubblicazione.
Le domande pervenute successivamente al 20 novembre 2011 saranno prese in considerazione per la prima sessione di corsi di formazione del 2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito dedicato al SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Queste le date aggiornate per l'avvio della piena operatività
|
|
|
In base a quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, lett. f-octies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in vigore dal 13 luglio 2011), per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l'avvio della piena operatività del SISTRI è stata fissata al 1° giugno 2012.
Per tutti gli altri soggetti interessati rimangono ferme le date fissate dal decreto 26 maggio 2011, e precisamente:
a) il 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento e recupero e per i trasportatori autorizzati a trasportare più di 3mila tonnellate di rifiuti all’anno;
b) il 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra i 250 e i 500 dipendenti e i Comuni e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani in Campania;
c) il 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 50 e 249 dipendenti;
d) il 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 10 e 49 dipendenti e i trasportatori autorizzati a trasportare fino a 3mila tonnellate di rifiuti all’anno.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Pubblicato il decreto che stabilisce la proroga
|
|
|
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il decreto 26 maggio 2011, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha decretato il rinvio dal 1° giungo 2011 al 1° settembre 2011 dell’inizio dell'avvio del SISTRI.
Nelle premesse del decreto viene specificato che questa proroga è stata disposta “al fine di consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle rispettive differenziate esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema della tracciabilità SISTRI, con tempistiche proporzionate e graduate”.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Annunciata la proroga al 1° settembre 2011
|
|
|
Raggiunta l’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e le organizzazioni imprenditoriali per la rimodulazione in chiave di progressività dell’avvio del SISTRI, che scatterà per tutti i soggetti coinvolti tra il 1° settembre 2011 e il 1° gennaio 2012.
In base al comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente il 26 maggio 2011, il SISTRI entrerà in vigore:
a) il 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento e recupero e per i trasportatori autorizzati a trasportare più di 3mila tonnellate di rifiuti all’anno;
b) il 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra i 250 e i 500 dipendenti e i Comuni e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani in Campania;
c) il 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 50 e 249 dipendenti;
d) il 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 10 e 49 dipendenti e i trasportatori autorizzati a trasportare fino a 3mila tonnellate di rifiuti all’anno;
e) il 1° gennaio 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.
. Se vuoi leggere il comunicato del Ministero dell’Ambiente, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Pubblicato il Testo Unico dei decreti regolamentari
|
|
|
E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
Dall' 11 maggio 2011 (data di entrata in vigore del presente regolamento) cesseranno di produrre effetti i precedenti cinque decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che hanno in precedenza regolamentato il SISTRI (DD.MM. 17 dicembre 2009; 15 febbraio 2010; 9 luglio 2010; 28 settembre 2010 e 22 dicembre 2010).
Il termine di pagamento del contributo annuale, previsto inizialmente per il 31 gennaio, viene d’ora in poi fissato al 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono (art. 7, comma 3, D.M. n. 52/2011).
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito del SISTRI e scaricare una tabella riportante un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti , clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Testo Unico e proroga del termine di pagamento del contributo annuale
|
|
|
In un breve comunicato comparso sul sito del SISTRI, il ministro dell'ambiente informa dell’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un nuovo “Testo Unico” sul SISTRI e della proroga del termine di pagamento del contributo annuale dal 31 gennaio al 30 aprile 2011.
Il decreto, che è in fase di registrazione e di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è una sorta di ”Testo Unico” che raccoglierà tutta la normativa SISTRI sino ad ora emanata.
Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
| |
|
Novità |
|
|
|
|
Prossimi 0 Eventi |
|
|
|
Non ci sono eventi disponibili
|
|
|
|
Login |
|
|
|
Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti.
|
|
|
|
Chi è online? |
|
|
|
In questo momento ci sono, 153 Visitatori(e) e 5 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
|
|
|
|
Gazzette Ufficiali |
|
|
|
Organismi europei |
|
|
|
Organismi nazionali |
|
|
|
Pubblicazioni |
|
|
|
|
|