|
|
Mappa del Sito |
|
|
|
Cerca con Google |
|
|
|
Sponsor |
|
|
|
Accorpamenti CCIAA |
|
|
|
Software e servizi |
|
|
|
|
ALTRI ORGANISMI |
|
|
|
REGISTRO IMPRESE |
|
|
|
ISTAT |
|
|
|
ITALIA.IT |
|
|
|
Dona con PayPal! |
|
|
|
Se ritieni che il lavoro che facciamo sia utile, valido e soprattutto soddisfi le tue aspettative professionali e vuoi dimostrare il tuo apprezzamento e sostegno con una donazione a piacere, utilizza il bottone "Donazione" qui sotto.
GRAZIE!
|
|
|
|
Meteo Italia |
|
|
|
AvventuraMarche |
|
|
|
Viaggiare Sicuri |
|
|
|
Viaggiare Sicuri |
|
|
| |
|
|
SISTRI: SOPPRESSO a decorrere dal 1° gennaio 2019
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
All’articolo 6 si dispone – a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.
Al fine di superare le attuali criticità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà definire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si tratterebbe, pertanto, di un regime provvisorio destinato a durare sino all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel frattempo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI effettueranno gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (registro di carico e scarico, formulario di trasporto dei rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale) secondo il sistema tradizionale "cartaceo" potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'articolo 194-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, dove si prevede l’applicazione delle sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 135/2018, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Legge di bilancio 2018 - Proroga di un anno del periodo transitorio
|
|
|
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018)..
I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente:
1) a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e
2) ad aggiungere l’art. 194-bis nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2018, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non verranno applicate le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).
Prevista l’adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRl dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Ambiente.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dal D.L. n. 244/2016 - Proroga di un anno del periodo transitorio
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
All’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:
- del subentro del nuovo concessionario,
- del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e
- della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).
Pertanto, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 244/2016, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dalla L. n. 21/2016: Proroga periodo transitorio e taglio sanzioni
|
|
|
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 15 febbraio 2016, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
La legge di conversione - in vigore dal 27 febbraio 2016 - contiene, all’art. 8, comma 1, lettera a), novità in materia di SISTRI e di sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.
Oltre a prevedere la conferma della proroga del periodo transitorio di adeguamento al SISTRI fino al 31 dicembre 2016, la legge di conversione ha aggiunto, all’art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».
Dunque:
a) Proroga al 31 dicembre 2016 del cd. “doppio binario”, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD;
b) riduzione del 50% degli importi delle sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 21/2016 (c.d. “Milleproroghe 2015”), clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dal D.L. n. 210/2015 - Prorogato il periodo transitorio
|
|
|
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
All’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), viene prevista la proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI (Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) e del termine finale di efficacia del contratto con Selex.
Con la modifica del comma 3-bis, all’articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, al comma 3-bis, viene ora stabilito che fino al 31 dicembre 2016 - al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative - continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
Con la modifica del comma 9-bis del medesimo articolo 11 viene anche stabilito che il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management S.p.a. viene ora fissato al 31 dicembre 2016.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Dal 1° aprile 2015 scattano le prime sanzioni per alcune omissioni
|
|
|
Dal 1° aprile 2015 scatteranno le sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, che riguardano:
a) la omessa iscrizione al SISTRI, da parte dei soggetti obbligati, e
b) l'omesso pagamento del contributo annuale.
Lo ha stabilito il comma 3, lett. c), dell’articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), posticipando così di un mese la precedente data del 1° febbraio 2015 prevista dal D.L. n. 192/2014.
In entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.
Ricordiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2016:
a) si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
b) cesserà il “regime transitorio a doppio binario”, durante il quale è stato possibile far convivere i nuovi obblighi “informatici” con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dalla L. n. 11/2015 – Sanzioni dal 1° aprile 2015
|
|
|
Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), è stata confermata la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
Le altre novità introdotte riguardano le sanzioni:
1) fino al 31 dicembre 2015 non si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni;
2) le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione scatteranno dal 1° aprile 2015 (anziché dal 1° febbraio 2015, come previsto dal D.L. n. 192/2014).
In merito alle sanzioni che scatteranno dal 1° aprile 2015, ricordiamo che le stesse riguardano la omessa iscrizione al SISTRI, se obbligati, e l'omesso pagamento del contributo annuale; in entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Novità dal D.L. n. 192/2014 - Prorogato il periodo transitorio
|
|
|
Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 9, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
Nel dettaglio le altre novità introdotte in materia di sanzioni:
1) fino al 31 dicembre 2015 non si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni;
2) dal 1° febbraio 2015 scatteranno le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione;
3) continuano ad applicarsi le sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità (quello prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205).
Per quanto riguarda le sanzioni che scatteranno dal 1° febbraio 2015, ricordiamo che le stesse riguardano la omessa iscrizione al SISTRI, se obbligati, e l'omesso pagamento del contributo annuale; in entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTRI: Pubblicato il Testo Unico dei decreti regolamentari
|
|
|
E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
Dall' 11 maggio 2011 (data di entrata in vigore del presente regolamento) cesseranno di produrre effetti i precedenti cinque decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che hanno in precedenza regolamentato il SISTRI (DD.MM. 17 dicembre 2009; 15 febbraio 2010; 9 luglio 2010; 28 settembre 2010 e 22 dicembre 2010).
Il termine di pagamento del contributo annuale, previsto inizialmente per il 31 gennaio, viene d’ora in poi fissato al 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono (art. 7, comma 3, D.M. n. 52/2011).
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito del SISTRI e scaricare una tabella riportante un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti , clicca QUI.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Novità |
|
|
|
|
Prossimi 0 Eventi |
|
|
|
Non ci sono eventi disponibili
|
|
|
|
Login |
|
|
|
Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti.
|
|
|
|
Chi è online? |
|
|
|
In questo momento ci sono, 185 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
|
|
|
|
Gazzette Ufficiali |
|
|
|
Organismi europei |
|
|
|
Organismi nazionali |
|
|
|
Pubblicazioni |
|
|
|
|
|