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Diritti di segreteria riscossi dalle camere di commercio

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NOTIZIE IN BREVE

Pubblicato il Decreto interministeriale 20 marzo 2024 (OIC 2024) - Torna a salire la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2023

In data 9 aprile 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy il decreto interministeriale 20 marzo 2024, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2024.


Approvata una nuova tabella dei diritti di segreteria - In vigore dal 9 ottobre 2023

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, il decreto 20 aprile 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 ".
La tabella è entrata in vigore il 9 ottobre 2023 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 otoobre 2023, del decreto direttoriale 29 settembre 2023.


Pubblicato il Decreto interministeriale 16 febbraio 2023 (OIC 2023) - Torna a salire la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2022

In data 17 febbraio 2023 è stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interministeriale 16 febbraio 2023, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2023.


Pubblicato il Decreto interministeriale 10 marzo 2022 - Istituito il diritto di segreteria per la composizione negoziata

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022, il decreto interministeriale 10 marzo 2022, recante "Istituzione dei diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa".


Pubblicato il Decreto interministeriale 27 gennaio 2022 (OIC 2022) - Ridotta la maggiorazione prevista per il 2022

In data 28 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interministeriale 27 gennaio 2022, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2022.


Pubblicato il Decreto interministeriale 4 gennaio 2021 (OIC 2021) - Confermate per il 2020 le maggiorazioni previste per il 2020

In data 8 gennaio 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interminietsriale 4 gennaio 2021, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2021.


Pubblicato il Decreto 20 Marzo 2020 (OIC 2020) - Confermate per il 2020 le maggiorazioni previste per il 2019

In data 1° aprile 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interminietsriale 20 marzo 2020, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2020.


Confermate per il 2020 le maggiorazioni previste per il 2019 - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 24 dicembre 2019, Prot. 0359455, ha comunicato che anche per l'anno 2020 saranno confermate le maggiorazioni previste per il 2019.


Pubblicato il Decreto 13 febbraio 2019 (OIC 2019) - Confermate per il 2019 le maggiorazioni previste per il 2018

In data 20 febbraio 2019, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 13 febbraio 2019, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2019.


Pubblicato il Decreto 29 dicembre 2017 (OIC 2018) - Confermate per il 2018 le maggiorazioni previste per il 2017

In data 5 gennaio 2018, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 29 dicembre 2017, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2018.


Pubblicato il Decreto 30 novembre 2016 (OIC 2017) - Confermate per il 2017 le maggiorazioni previste per il 2016

In data 3 dicembre 2016, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 30 novembre 2016, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2017.


Pubblicato il Decreto 8 gennaio 2016 (OIC 2016) - Confermate per il 2016 le medesime maggiorazioni previste per il 2015

In data 12 gennaio 2016, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 8 gennaio 2016, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2016.


Pubblicato il Decreto 16 dicembre 2014 (OIC 2015)

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 16 dicembre 2014, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2015.


Pubblicato il Decreto 23 dicembre 2013 (OIC 2014)

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 23 dicembre 2013, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2014.


Pubblicato il Decreto 21 dicembre 2012 (OIC 2013)

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 21 dicembre 2013, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2013.


Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e succesivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, il decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria.


Pubblicato il Decreto 22 dicembre 2011 (OIC 2012)

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 22 dicembre 2011, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2012.


Pubblicato il Decreto 28 dicembre 2010 (OIC 2011)

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 28 dicembre 2010, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2011.


Pubblicato il Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, il D.P.R. 20 ottobre 2010, n. 215, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.I. 17 giugno 2010 – Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, il Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, a seguito della istituzione del SISTRI con il D.M. 17 dicembre 2009 e dell'avvio della Comunicazione Unica.
Tali diritti sono in vigore dal 8 luglio 2010.


D.I. 17 giugno 2010 – Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria

E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (ma non ancora sulla Gazzetta Ufficiale), il Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, a seguito della istituzione del SISTRI con il D.M. 17 dicembre 2009 e dell'avvio della Comunicazione Unica.
Tali diritti entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale
Si attende la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
ATTUALMENTE IN VIGORE

- Si riporta la TABELLA A, in vigore dal 1° gennaio 2024, con le sole NOTE MINISTERIALI:

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto interministeriale 20 marzo 2024 (OIC 2024) ).


- Si riporta la TABELLA B, in vigore dal 1° GENNAIO 2010, con le sole NOTE MINISTERIALI:

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


- Si riporta la TABELLA A, in vigore dal 9 OTTOBRE 2023, con le NOTE MINISTERIALI E UN COMMENTO sulle modalità pratiche di applicazione dei diritti:

. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto interministeriale 20 aprile 2023).


- Si riporta la TABELLA B, in vigore dal 1° GENNAIO 2010, con le NOTE MINISTERIALI E UN COMMENTO sulle modalità pratiche di applicazione dei diritti:

. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


GLI AGGIORNAMENTI DELLE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 2004 AD OGGI

24. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2022

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022, il decreto interministeriale 10 marzo 2022, recante "Istituzione dei diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa".

Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dall’art. 5, comma 8-bis del D.L. 28 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, è di 252,00 euro per singola pratica.


23. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

22.1. 28 GENNAIO 2022 - Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 27 gennaio 2022 (decreto OIC 2022)

In data 28 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interministeriale 27 gennaio 2022 recante il finanziamento per l'anno 2022 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il decreto si applica con effetti dal 1° gennaio 2022.
La maggiorazione, anche per l’anno 2021, passa da 2,70 euro a 2,00 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,00 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,00, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,00, se presentato in modalità telematica.
Il testo del decreto viene riportato nell'Apperndice normativa.

Si riporta la Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, aggiornata con il Decreto OIC 2022, in vigore dal 1° gennaio 2022:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


22. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

22.1. 8 GENNAIO 2021 - Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 4 gennaio 2021 (decreto OIC 2021)

In data 8 gennaio 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interministeriale 4 gennaio 2021 recante il finanziamento per l'anno 2021 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il decreto si applica con effetti dal 1° gennaio 2021.
La maggiorazione, anche per l’anno 2021, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
Il testo del decreto viene riportato nell'Apperndice normativa.

Si riporta la Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, aggiornata con il Decreto OIC 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


21. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

21.1. DICEMBRE 2019 - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Confermate per il 2020 le medesime maggiorazioni previste per il 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 24 dicembre 2019, Prot. 0359455, ha comunicato che - nelle more del perfezionamento del provvedimento interministeriale relativo all’anno 2020 - con decorrenza 1° gennaio 2020 sono state previste le maggiorazioni dei diritti di segreteria; in particolare è stato previsto che le voci 2.1) e 2.2), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, saranno maggiorate di euro 2,70.

Si riporta il testo della nota:
. Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 29 dicembre 2019, Prot. 0359455: Decreto ex articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 28.02.2005, n. 38 - Finanziamento Organismo Nazionale di Contabilità (OIC) – Anno 2020 – COMUNICAZIONI.


21.2. 1° APRILE 2020 - Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 20 marzo 2020 (decreto OIC 2020)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 20 marzo 2020 (decreto OIC 2020), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto, che riguarda il finanziamento per l’anno 2020 dell’Organismo italiano di contabilità (OIC), è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 1° aprile 2020 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La maggiorazione, anche per l’anno 2019, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
Il testo del decreto viene riportato nell'Apperndice normativa.

Si riporta la Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, aggiornata con il Decreto OIC 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


20. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019

20.1. 20 FEBBRAIO 2019 - Pubblicato sul sito del Ministero il Decreto OIC 2019 - Confermate per il 2019 le medesime maggiorazioni previste per il 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 13 febbraio 20’19 (decreto OIC 2019), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 20 febbraio 2019 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La maggiorazione, per l’anno 2019, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell’OIC per l’anno 2019 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l’importo da corrispondere per il deposito del bilancio sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, aggiornata con il Decreto OIC 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La ripartizione delle somme riscosse

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto interministeriale 13 febbraio 2019 (decreto OIC 2019), la maggiorazione dei diritti di segreteria di euro 2,70, prevista dal presente decreto:
a) nel caso di deposito per via telematica del bilancio (Voce 2.2 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere riversata dal sistema informatico delle Camere di Commercio (Infocamere) sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, contestualmente all’emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle Camere;
b) nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale (Voce 2.1 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio (Infocamere) in soluzione unica, sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, entro il 30 novembre 2019.
La quota di pertinenza della singola Camera di Commercio, versata dal gestore del sistema informatico (Infocamere) per il deposito dei bilanci, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa Camera.

Entro il 30 giugno 2019 ed entro il 31 dicembre 2019 Unioncamere dovrà versare all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme relative ai depositi dei bilanci effettuati per via telematica o su supporto informatico, “nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2018 in misura non superiore alla somma di euro 2.700.000,00”.

Unioncamere dovrà annualmente riferire, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, "in merito alle somme erogate all’Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2019 che restano vincolate sul conto".
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


19. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

19.1. 6 GENNAIO 2018 - Pubblicato sul sito del Ministero il Decreto OIC 2018 - Confermate per il 2018 le medesime maggiorazioni previste per il 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 29 dicembre 2017 (decreto OIC 2018), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 5 gennaio 2018 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La maggiorazione, per l’anno 2018, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell’OIC per l’anno 2018 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l’importo da corrispondere per il deposito del bilancio sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, aggiornata con il Decreto OIC 2018, in vigore dal 1° gennaio 2018:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La ripartizione delle somme riscosse

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto interministeriale 29 dicembre 2017 (decreto OIC 2018), la maggiorazione dei diritti di segreteria di euro 2,70, prevista dal presente decreto:
a) nel caso di deposito per via telematica del bilancio (Voce 2.2 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere riversata dal sistema informatico delle Camere di Commercio (Infocamere) sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, contestualmente all’emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle Camere;
b) nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale (Voce 2.1 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio (Infocamere) in soluzione unica, sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, entro il 30 novembre 2018.
La quota di pertinenza della singola Camera di Commercio, versata dal gestore del sistema informatico (Infocamere) per il deposito dei bilanci, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa Camera.

Entro il 30 giugno 2018 ed entro il 31 dicembre 2018 Unioncamere dovrà versare all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme relative ai depositi dei bilanci effettuati per via telematica o su supporto informatico, “nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2018 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00”.

Unioncamere dovrà annualmente riferire, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, "in merito alle somme erogate all’Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2018 che restano vincolate sul conto".
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


18. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017

18.1. 3 DICEMBRE 2016 - Pubblicato sul sito del Ministero il Decreto OIC 2017 - Confermate per il 2017 le medesime maggiorazioni previste per il 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La maggiorazione, per l’anno 2017, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell’OIC per l’anno 2017 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l’importo da corrispondere per il deposito del bilancio sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, aggiornata con il Decreto OIC 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La ripartizione delle somme riscosse

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017), la maggiorazione dei diritti di segreteria di euro 2,70, prevista dal presente decreto:
a) nel caso di deposito per via telematica del bilancio (Voce 2.2 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere riversata dal sistema informatico delle Camere di Commercio (Infocamere) sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, contestualmente all’emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle Camere;
b) nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale (Voce 2.1 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio (Infocamere) in soluzione unica, sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, entro il 30 novembre 2017.
La quota di pertinenza della singola Camera di Commercio, versata dal gestore del sistema informatico (Infocamere) per il deposito dei bilanci, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa Camera.

Entro il 30 giugno 2017 ed entro il 31 dicembre 2017 Unioncamere dovrà versare all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme relative ai depositi dei bilanci effettuati per via telematica o su supporto informatico, “nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2017 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00”.

Unioncamere dovrà annualmente riferire, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, "in merito alle somme erogate all’Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2017 che restano vincolate sul conto".
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


17. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016

17.1. 12 GENNAIO 2016 - Pubblicato sul sito del Ministero il Decreto OIC 2016 - Confermate per il 2016 le medesime maggiorazioni previste per il 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 8 gennaio 2016 (decreto OIC 2016) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 12 gennaio 2016), al fine di finanziare per l'anno 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2016, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell’OIC per l’anno 2016 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l’importo da corrispondere per il deposito del bilancio sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, aggiornata con il Decreto OIC 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La ripartizione delle somme riscosse

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto 8 gennaio 2016 (decreto OIC 2016), la maggiorazione dei diritti di segreteria di euro 2,70, prevista dal presente decreto:
a) nel caso di deposito per via telematica del bilancio (Voce 2.2 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere riversata dal sistema informatico delle Camere di Commercio (Infocamere) sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, contestualmente all’emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle Camere;
b) nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale (Voce 2.1 della Tabella A) allegata al D.I. del 17 luglio 2012), dovrà essere accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio (Infocamere) in soluzione unica, sull’apposito conto costituito presso Unioncamere, entro il 30 novembre 2016.
La quota di pertinenza della singola Camera di Commercio, versata dal gestore del sistema informatico (Infocamere) per il deposito dei bilanci, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa Camera.

Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 31 dicembre 2016 Unioncamere dovrà versare all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme relative ai depositi dei bilanci effettuati per via telematica o su supporto informatico, “nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2016 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00”.

Unioncamere dovrà annualmente riferire, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, "in merito alle somme erogate all’Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2016 che restano vincolate sul conto".
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


16. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

16.1. 19 DICEMBRE 2014 - Reso noto il contenuto del Decreto OIC 2015 - Aggiornata la Tabella A

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 16 dicembre 2014 (decreto OIC 2015) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 19 dicembre 2014), al fine di finanziare per l'anno 2015 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2015, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A aggiornata con il Decreto OIC 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


15. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014

15.1. 23 DICEMBRE 2013 - Reso noto il contenuto del Decreto OIC 2014 - Aggiornata la Tabella A

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013 (decreto OIC 2014) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 13 gennaio 2014), al fine di finanziare per l'anno 2014 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2014, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A aggiornata con il Decreto OIC 2014, in vigore dal 1° gennaio 2014:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


14. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

14.1. 21 DICEMBRE 2012 - Reso noto il contenuto del Decreto OIC 2013 - Aggiornata la Tabella A

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 dicembre 2012), al fine di finanziare per l'anno 2013 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2013, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A aggiornata con il Decreto OIC 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


13. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012

13.1. Pubblicato il decreto dirigenziale interministeriale che aggiorna la Tabella A dei diritti di segreteria

13.1.1. 17 LUGLIO 2012
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012, con il quale è stata aggiornata la TABELLA A dei diritti di segreteria.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto direttamente dal sito del Ministero, clicca QUI.


13.1.2. 31 LUGLIO 2012
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012 e pertanto entrerà in vigore il 1° agosto 2012.
Il testo del decreto con l'allegata Tabella viene riportato nell'Appendice normativa.

- REFUSI presenti nel testo
Nonostante la nostra segnalazione (non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!!!), sia nel testo pubblicato sul sito del Ministero che su quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono presenti due refusi.
Il primo (già presente anche nel decreto precedente) riguarda la voce 39: il riferimento è al decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (e non 254 come riportato nella tabella).
Il secondo è relativo alla nota 21 e che riguarda le voci: 14.20; 15.17; 16.8; 20.20 (e non 20.21 come riportato nella tabella); 21.17 e 22.8.


13.1.3. TABELLA AGGIORNATA

Si riporta la Tabella A aggiornata con le novità introdotte dal D.I. 17 luglio 2012:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese (In vigore dal 1° agosto 2012).


13.1.4. LE PRINCIPALI NOVITA'

Con il decreto del 17 luglio 2012 sono stati introdotti nuovi diritti che riguardano principalmente:
• i contratti di rete, istituiti con l’art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, successivamente modificato dall’art. 45, comma 2, della L. n. 83/2012, soggetti all’iscrizione nel Registro delle imprese (note 2 alla voce 1.2 e 11 alla Voce 4.2);
• il rilascio delle copie del prospetto contabile depositato nel formato XBRL (Voce 41.4);
• l’Albo dei gestori ambientali (nota 6 alle Voci 1, 4 e 5 e Voce 36);
• la soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un elenco (spedizionieri), di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59/2010 e al D.M. 26 ottobre 2011 (note 3 alle Voci 1.2 e 3.2 e 11 alla Voce 4.2);
• il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti l’attività di mediatore, di agente e rappresentante di commercio e di mediatore marittimo (nota 41 alla Voce 43);
• il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione è affidata alle Camere di Commercio del capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 43/2012 (Voce 44).


12. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011

12.1. 28 DICEMBRE 2010 - Reso noto il contenuto del Decreto OIC 2011 - Aggiornata la Tabella A

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011), al fine di finanziare per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2011, è di 2,60 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,60 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,60 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,60, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,60, se presentato in modalità telematica.

Si riporta la Tabella A aggiornata con il Decreto OIC 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


11. LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 8 LUGLIO 2010

11.1. 17 GIUGNO 2010 - D.I. 17 giugno 2010 - Aggiornata la Tabella A

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010 (pubblicato prima sul proprio sito il 18 giugno 2010 e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010), ha provveduto ad aggiornare la TABELLA A dei diritti di segreteria, a seguito della istituzione del SISTRI con il D.M. 17 dicembre 2009 e dell'avvio della Comunicazione Unica.

Sono stati istituiti due appositi diritti di segreteria (Voce 42.1 e 42.2) relativi, rispettivamente,
• al rilascio, per ciascuna unità locale, del primo dispositivo USB per l’interazione con il sistema SISTRI (previsto un diritto di 16,00 euro) e
• al rilascio di un dispositivo aggiuntivo richiesto dalla stessa unità locale (previsto un diritto di 6,00 euro).

Sempre della Tabella A, sono state inoltre integrate le note alle voci 1, 3 e 4, con riferimento alla Comunicazione Unica.
In allegato al decreto viene ripubblicato integralmente il nuovo testo della Tabella A coordinato con le integrazioni e modifiche apportate.

La Tabella A così aggiornata è in vigore dal 8 luglio 2010.


Diritti previsti per il rilascio del dispositivo USB

Per “primo dispositivo”, come viene spiegato nella relativa nota, si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo dei dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale.
Il diritto previsto di 16,00 euro è dovuto sia nel caso di primo rilascio che nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo.
Il diritto per il dispositivo aggiuntivo (dell’importo di 6,00 euro) è dovuto nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria per il primo rilascio.


10. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2010

10.1. 17 DICEMBRE 2009 – D.D. 2 dicembre 2009 – Aggiornate le Tabelle A e B

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto interdirigenziale del 2 dicembre 2009 (pubblicato prima sul proprio sito e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009), ha provveduto ad integrare gli importi dei diritti di segreteria, modificando le Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 16 giugno 2008.

10.1.1. Modifiche alla TABELLA A

Le integrazioni apportate alla TABELLA A si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione di nuovi provvedimenti normativi.
Le novità introdotte riguardano:
• L’aggiunta delle Voci 6.3; 39, 40 e 41;
• La modifica della Voce 38
.

1) La Voce 6.3 prevede la istituzione di un apposito diritto di segreteria relativo alla vidimazione del registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, ai sensi dell’art. 38 del R.D. 16 marzo 2007, n. 267, nei casi previsti dall’art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come modificato dall’art. 10, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
L'importo previsto è di 10,00 euro.
Si ricorda che tale comma ha previsto che il registro in questione non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.

2) E’ stata modificata la Voce 38 concernente il diritto di segreteria relativo al rilascio del “CertImpresa”, che passa da 77,00 euro a 10,00 euro.
Nella relativa nota viene spiegato che questo servizio ha durata annuale e che il diritto è dovuto per ciascun sito Internet su cui viene inserito “CertImpresa”.
Per l’anno relativo alla prima richiesta non è dovuto il diritto in questione.

3) La Voce 39 prevede la istituzione di un diritto di segreteria per il rilascio del certificato previsto dall’art. 7, comma 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27).
L'importo previsto è di 5,00 euro.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 7 (Cessione di azienda), del D.M. n. 54/2005 stabilisce che “Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario”.

4) La Voce 40 riguarda la “Navigazione visuale Registro imprese”.
Viene previsto un diritto per l’estrazione di un grafo (Voce 40.1) e un diritto forfettario per l’estrazione 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo (Voce 40.2).
Nella relativa nota viene spiegato che per “grafo” si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un’unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica (es. amministratore o sindaco).
Per le imprese saranno riportate, oltre ad un’icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l’identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l’indirizzo della sede, il codice fiscale.
Analogamente per le persone, oltre all’icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.

5) La Voce 41 riguarda la richiesta di ”Copie di bilancio”, direttamente allo sportello camerale o attraverso lo sportello telematico o da terminale remoto. Tali diritti hanno subito una riduzione rilevante rispetto a quelli previsti in precedenza.
Per la richiesta di Copie di atti, si dovrà far riferimento alla Voce 33, che è rimasta invariata.

6) Il decreto ha inoltre stabilito che gli importi dei diritti di segreteria relativi alle Voci 14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17 e 22.8, concernente la “Scheda dati di lavoro”, devono essere restituiti automaticamente a seguito dell’invio telematico, entro 30 giorni, di un’istanza al Registro delle imprese per la medesima impresa.
Viene, in sostnaza, introdotto il rimborso della "Scheda Dati di Lavoro" se entro 30 giorni dalla sua richiesta viene presentata, per la stessa impresa, un’istanza (pratica) al Registro Imprese.
Nel caso di utenti con modalità prepagata (TelemacoPay) l'importo della "Scheda Dati di Lavoro" viene scalato dal plafond all'atto della richiesta e successivamente riaccreditato dopo la trasmissione della pratica. Gli utenti che utilizzano la modalità a consuntivo troveranno, nella fattura mensile dei diritti di segreteria, le relative voci di addebito e di riaccredito della Scheda.


10.2. Modifiche alla TABELLA B

Le modifiche alla TABELLA B riguardano le Voci 3.1, 3.5, e 11.2.3.

1) La modifica alle Voce 3.1. e 3.5 solo per chiarire che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1. della Tabella B si applicano anche alle ricevute, ancorchè frazionate, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2006 (Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli), da sportello telematico, mentre la Voce 3.5 non trova in questo caso applicazione.

2) La modifica apportata alla Voce 11.2.3 riguarda l’introduzione del diritto di segreteria relativo alla sostituzione della carta tachigrafa per difetto della stessa.
In precedenza non era previsto alcun diritto di segreteria, ora viene previsto un diritto di segreteria di 17,00 euro.
Nella relativa nota si stabilisce che, tuttavia, tale importo non va applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafa.


10.2.1. LA TABELLA A – In vigore dal 1° gennaio 2010

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto OIC 2010 del 21 dicembre 2009).

. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto OIC 2010 del 21 dicembre 2009), con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.


10.2.2. LA TABELLA B - In vigore dal 1° gennaio 2010

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.

. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.


9. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2008

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto dirigenziale del 16 giugno 2008, ha approvato gli importi dei diritti di segreteria, modificando le Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 29 agosto 2007.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrerà in vigore il 1° luglio 2008.

Il decreto, oltre a prendere atto delle varie modifiche apportate recentemente dai DD.MM. 15 febbraio 2008 e 28 marzo 2008, ha apportato le seguenti ulteriori modifiche:
1) Sono stati modificati i diritti di segreteria relativi alla richiesta della Scheda persona, in relazione ai nuovi prospetti a disposizione e alle diverse modalità di richiesta.

2) Sono state eliminate le voci (17,18, 18.15, 19.6, 20.7, 21.6, 22.3) relative alle visura in modalità antecedente.

3) E’ stato ridotto il diritto di segreteria relativo alla bollatura dei libri sociali che passa da 30,00 a 25,00 euro e contemporaneamente viene istituito un diritto di segreteria relativo alla vidimazione dei registri di carico e scarico dell’importo di 25,00 euro.

4) E’ stato istituito un diritto di segreteria relativo alle iscrizioni e variazioni all’Albo dei gestori ambientali dell’importo di 10,00 euro.
Per le cancellazione dal medesimo Albo non dovrà essere pagato alcun diritto di segreteria.

5) E’ stato istituito un diritto di segreteria relativo ai nuovi adempimenti dei curatori fallimentari dell’importo di 20,00 euro (su supporto informatico) e di 10,00 (con modalità telematica).

6) Sono stati, infine, modificati i diritti di segreteria relativi alla consultazione dell’archivio Marchi e Brevetti, in considerazione delle nuove interrogazioni possibili:
- Passano da euro 35,00 ad euro 40,00 i diritti di segreteria per le domande di marchio internazionale, nuove varietà vegetali, certificati complementari di protezione, traduzioni di brevetti europei, topografie a semiconduttori, certificati complementari per fitofarmaci, ricorsi in generale (per tutte le predette voci, in caso di verbale in copia autentica, i diritti di segreteria passano da euro 38,00 ad euro 43,00);
- Passano da euro 3,00 ad euro 4,00 i diritti di segreteria per le richieste di visure di deposito marchi e brevetti.

9.1. LA TABELLA A – In vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese, con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.


9.2. LA TABELLA B - In vigore dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.

. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.


8. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 7 APRILE 2008

La TABELLA A è stata successivamente integrata, nelle voci relative al deposito del bilancio, dal decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008 (decreto OIC 2008), in vigore dal 7 aprile 2008.

7.1 LA TABELLA A - In vigore dal 7 aprile 2008

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.


7. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 12 SETTEMBRE 2007

Con decreto dirigenziale del 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’ 11 settembre 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto ad un parziale aggiornamento delle Tabelle A e B dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.

Queste le novità apportate:
1. Soppresso il diritto di segreteria di cui al punto 7 della Tabella A, relativo alla richiesta della Partita IVA da parte delle imprese;
2. Istituito un diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa del certificato CNS su dispositivo USB;
3. Viene chiarito che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1., 3.5. (certificato ordinario) e 6 (Atti non compresi nelle voci precedenti) della Tabella B si applicano anche alle denunce delle uve di cui al D.M. 28 dicembre 2006;
4. La gratuità del rilascio del dispositivo di firma digitale viene estesa anche alle imprese individuali che richiedono l’iscrizione al Registro delle imprese.

7.1 LA TABELLA B – In vigore dal 12 settembre 2007

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.


6. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2007

Con decreto dirigenziale del 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto ad un parziale aggiornamento delle Tabelle A e B dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.

Queste le novità apportate:
1. Istituito il diritto di segreteria per la consultazione del Registro informatico dei protesti tramite il sistema Telemaco;
2. Istituito un diritto di segreteria per un nuovo servizio fornito dal sistema Telemaco, definito “Scheda dati di lavoro”;
3. Previsto un diritto di segreteria per l’estrazione dal Registro delle imprese degli elenchi delle imprese con il sistema telematico;
4. E’ stato ridotto il diritto di segreteria per la richiesta della “Scheda persona” tramite terminale remoto;
5. Viene prorogato al 30 settembre 2007 il termine concesso ai distributori per adeguare i propri sistemi informatici alla nuova configurazione del Registro imprese.

6.1 LE TABELLE A e B – In vigore dal 1° marzo 2007

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.

. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.


5. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 26 LUGLIO 2006

Con il D.M. 12 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato la Voce 8 della Tabella B, allegata al D.M. 29 luglio 2005, relativa ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale.

- Si riporta la:
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, con note ministeriali e commenti. (In vigore dal 26 luglio 2006)


4. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2006

Il Ministero delle Attività produttive, con il decreto 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, ha aggiornato la TABELLA A dei diritti di segreteria ritoccando gli importi relativi alle visure rilasciate dall'ufficio del Registro delle imprese.
I nuovi diritti entreranno in vigore il 1° marzo 2006.

- Si riporta il testo aggiornato della NUOVA:
TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (In vigore dal 1° marzo 2006).

- Si riporta il testo della:
TABELLA A dei diritti di segreteria con le note ministeriali e un commento sulle modalità pratiche di applicazione dei nuovi diritti. (In vigore dal 1° marzo 2006).

- Si riporta un breve commento, a cura di Claudio Venturi, dal titolo:
Diritti di segreteria per il Registro delle imprese (Tabella A). Un primo commento alle novità introdotte dal decreto interdirigenziale del 10 febbraio 2006.


3. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 5 AGOSTO 2005 AL 25 LUGLIO 2006

Con Il D.M. 29 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005, sono stati approvati i diritti di segreteria che vanno ad integrare l’elenco dei diritti di cui alla TABELLA B, allegata al D.M. 29 novembre 2004.
Si tratta della Voce 11, relativa ai diritti di segreteria relativi all’introduzione del tachigrafi digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose.

- Si riporta il testo aggiornato della NUOVA:
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari. (In vigore dal 5 agosto 2005).


2. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 3 DICEMBRE 2004

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 2004, il l Decreto del Ministero delle attività produttive 29 novembre 2004 con il quale si provvede all’aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria,di cui alle Tabelle A e B allegate al Decreto Interministeriale 22 dicembre 1997.
I nuovi diritti sono in vigore dal 3 dicembre 2004.


- Si riportano le due tabelle dei diritti di segreteria e un prontuario dei diritti di segreteria dovuti per alcune attività regolamentate:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (In vigore dal 3 dicembre 2004 al 28 febbraio 2006) .

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari. (In vigore dal 3 dicembre 2004 al 4 agosto 2005).

. Le nuove Tabelle A e B dei diritti di segreteria con le note ministeriali e un commento sulle modalità pratiche di applicazione dei nuovi diritti.

- Si riportano, a cura di Claudio Venturi, un commento riguardante le novità introdotte dalle due nuove tabelle e due prontuari con le modalità pratiche di applicazione dei nuovi diritti:
. Le nuove tabelle dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

. PRONTUARIO dei diritti di segreteria per la richiesta di iscrizione e di deposito di atti e per le denunce REA da presentare al Registro delle imprese. (In vigore dal 3 dicembre 2004).

. PRONTUARIO dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio da parte delle imprese di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio. (In vigore dal 3 dicembre 2004)


1. LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 20 GIUGNO 2003 AL 2 DICEMBRE 2004

Con il D.M. 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003, sono stati istituiti nuovi diritti di segreteria ad integrazione delle Tabelle A e B allegate al D.M. 22 dicembre 1997.
Alla TABELLA A, modificata successivamente con i decreti dirigenziali 23 marzo 2000 e 15 maggio 2001, sono state apportate modifiche alle Voci 11.1.1, 13.5.1., 16.3. e 16.4.
Alla TABELLA B sono state apportate modifiche con la sostituzione delle Voci 3.1 e 3.2.

- Si riporta il testo di entrambe le Tabelle:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (In vigore dal 20 giugno 2003).

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari. (In vigore dal 20 giugno 2003).


DECRETI OIC
MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
NELLE VOCI RELATIVE AL DEPOSITO DEI BILANCI DELLE SOCIETA'

1. PREMESSA - L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - Natura giuridica, scopi e forme di finanziamento

1.1. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - Natura giuridica e scopi

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.
L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001.
Nello svolgimento della sua attività l'OIC provvede a:
• emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit);
• fornire supporto in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, operando in stretto contatto con l'Efrag, lo Iasb e gli altri standard setter europei;
• coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
• promuovere la cultura contabile.


1.2. Forme di finanziamento

I commi 86, 87 e 88 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabiliscono quanto segue:
“86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale”
.


2. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2008

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008 (decreto OIC 2008), al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2008, è di 3,00 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, che passano, rispettivamente, a euro 93,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 63,00 (con modalità telematica).

La maggiorazione in questione decorre dal 7 aprile 2008, giorno di pubblicazione del decreto sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 2, comma 4).
Per quanto riguarda gli effetti giuridici del decreto interministeriale in questione, il Ministero, con ogni probabilità, ha applicato il disposto di cui all'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244, (Legge finanziaria 2008), nel quale viene previsto che dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


3. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008 (decreto OIC 2009 - Pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2009 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2009, è di 3,00 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, che passano, rispettivamente, a euro 93,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 63,00 (con modalità telematica).
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2009.

Alla maggiorazione di 3,00 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2009 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 16 giugno 2008.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


4. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2009 (decreto OIC 2010 - Pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2010 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2010, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 2 dicembre 2009, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2010 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 2 dicembre 2009.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2010.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


5. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011 - Pubblicato il 28 dicembre 2010 sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2011, è di 2,60 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,60 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,60 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,60 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2011 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno 2010.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,60, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,60, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2011.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


6. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2012

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012 - Pubblicato il 23 dicembre 2010 sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2012, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2012 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno 2010.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2012.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


7. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013 - Pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 dicembre 2012), al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2013, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2013 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2013.
Il testo del decreto ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


8. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013 (decreto OIC 2014) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 13 gennaio 2014), al fine di finanziare per l'anno 2014 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2014, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


9. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 16 dicembre 2014 (decreto OIC 2015) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 19 dicembre 2014), al fine di finanziare per l'anno 2015 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2015, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


10. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 8 gennaio 2016 (decreto OIC 2016) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 12 gennaio 2016), al fine di finanziare per l'anno 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2016, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


11. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La maggiorazione, anche per l’anno 2017, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


12. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto dirigenziale interministeriale del 29 dicembre 2017 (decreto OIC 2018), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 5 gennaio 2018 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La maggiorazione, anche per l’anno 2018, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


13. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto dirigenziale interministeriale del 13 febbraio 2019 (decreto OIC 2019), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 20 febbraio 2019 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La maggiorazione, anche per l’anno 2019, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.



ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. Istanze di rimborso di diritti camerali per somme erroneamente versate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata da una Camera di Commercio, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle istanze di rimborso di diritti camerali (diritti di segreteria e diritto annuale)non dovuti erroneamente versati.
L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che, sia il diritto annuale, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, che i diritti di segreteria, dovuti a fronte di un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche (tenuta di Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi, rilascio di certificazioni, visure, copie di atti, ecc.), sono entrate di natura tributaria, ha sancito che le istanze di rimborso di entrambi i diritti per somme erroneamente versate e non dovute, beneficiano dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella – Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972.

L'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto aveva sostenuto nella risposta all'Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Firenze, n. 954 – 425/2004 - Prot. n. 954-163061/2004, dove riteneva i diritti di segreteria "entrate aventi natura patrimoniale", oggi ritiene che gli stessi sono da considerare "entrate di natura tributaria".
Alla luce di quanto sopra non deve essere più applicato il bollo di 1.81 euro sulle ricevute rilasciate dalle Camere di Commercio a fronte delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria.

Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.

Si riporta il:
. Fac-simile della domanda di rimborso dei diritti di segreteria per somme erroneamente versate e non dovute.


2. Diritti dovuti per più domande e denunce con il medesimo atto

Nella prima nota della Tabella A dei diritti di segreteria di cui al D.M. 29 agosto 2007 si dispone che "Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato".
Al fine di raggiungere una omogemeità di applicazione da parte di tutte le Camere di Commercio, le Camere di Commercio della Toscana hanno disposto uno schema riepilogativo dei casi analizzati che va ad integrare il prospetto dei diritti di segreteria già in vigore.

. Se vuoi scaticare il testo del prospetto, clicca QUI.


3. Diritti di segreteria per gli adempimenti del curatore fallimentare

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 18 febbraio 2008, Prot. 0001335, ha reso noto il parere in merito a quesiti presentati relativi al pagamento di diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari a carico dei curatori fallimentari, previsti dal D. Lgs. n. 5/2006, e successive modificazioni ed integrazioni..

Il Ministero ha tenuto a precisare che, nonostante non vi sia alcuna esplicita previsione al riguardo nella Tabella A, ed avendo i diritti di segreteria natura tributaria in quanto costituiscono tasse dovute dal contribuente a fronte di un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni, sono in ogni caso dovuti anche per gli adempimenti posti a carico dei curatori fallimentari.

Il Ministero nella Nota si è soffermato su due sole fattispecie:
a) la trasmissione, per via telematica al Registro delle imprese, di copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore assieme alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori o dei suoi componenti, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale (art. 33, comma 5, L.F.);
b) la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese nel caso di fallimento di società (art. 118, comma 2, L.F.)
.
Per queste due fattispecie, in attesa di un esplicito aggiornamento della Tabella A, il Ministero ritiene che debbano essere pagati i seguenti diritti di segreteria:
- per la fattispecie di cui alla lettera a): 30,00 euro, da parte delle società e 18,00 euro, da parte delle imprese individuali;
- per la fattispecie di cui alla lettera b): 30,00 euro.

Per concludere, secondo il nostro parere, nel caso di adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese introdotti dalla riforma del diritto fallimentare, i diritti di segreteria, come l’imposta di bollo, vanno pagati in tutti i casi in cui la comunicazione al Registro delle imprese venga effettuata da soggetto obbligato diverso dal Cancelliere.


4. Recupero dei diritti di segreteria non versati

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, il D.P.R. 20 ottobre 2010, n. 215, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".
Il regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria dovuti per atti o servizi connessi alla gestione del Registro delle imprese e degli altri Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi e in genere per i servizi adottati o resi dalle Camere di Commercio e non versati.
E' comunque fatto salvo il diritto della Camera di Commercio di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 di poter cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.

Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, la Camere di Commercio procede alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero.
Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalità in uso presso la Camera di Commercio di competenza, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo.
La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del Codice Civile.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.



CRONISTORIA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1998 AD OGGI
LA TABELLA A

La TABELLA A in vigore dal 1° gennaio 1998 al 19 giugno 2003 (D.I. 22 dicembre 1997 - D.I. 18 febbraio 1999 - D.I. 23 marzo 2000 – D.I. 30 ottobre 2001)

. TABELLA A: Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 20 giugno 2003 al 2 dicembre 2004 (D.I. 10 giugno 2003)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 3 dicembre 2004 al 28 febbraio 2006 (D.I. 29 novembre 2004)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007 (D.I. 10 febbraio 2006)

TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 1° marzo 2007 al 11 settembre 2007 (D.I. 22 febbraio 2007)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 12 settembre 2007 al 30 giugno 2008 (D.I. 29 agosto 2007 - D.I. 28 marzo 2008, Decreto OIC 2008, in vigore dal 7 aprile 2008)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 (D.I. 16 giugno 2008)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (D.I. 19 dicembre 2008 - D.I.19 dicembre 2008 - OIC 2009)


. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 1° gennaio 2010 al 7 luglio 2010 (D.I. 2 dicembre 2009 e D.I. 21 dicembre 2009 - OIC 2010)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 8 luglio 2010 (D.I. 17 giugno 2010 e D.I. 21 dicembre 2009 - OIC 2010)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 1° gennaio 2011 (D.I. 17 giugno 2010 e D.I. 28 dicembre 2010 - OIC 2011)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.


La TABELLA A in vigore dal 1° gennaio 2012 (D.I. 17 giugno 2010 e D.I. 22 dicembre 2011 - OIC 2012)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° agosto 2012 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 22 dicembre 2011 - OIC 2012)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2013 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 21 dicembre 2012 - OIC 2013)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2014 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 23 dicembre 2013 - OIC 2014)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2015 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 16 dicembre 2014 - OIC 2015)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2016 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 8 gennaio 2016 - OIC 2016)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2017 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 30 novembre 2016 - OIC 2017)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2018 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 29 dicembre 2017 - OIC 2018)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2019 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 13 febbraio 2019 - OIC 2019)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.

La TABELLA A in vigore dal 1° Gennaio 2020 (D.I. 17 luglio 2012 e D.I. 20 marzo 2020 - OIC 2020)

. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.



CRONISTORIA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1998 AD OGGI
LA TABELLA B

La TABELLA B in vigore dal 1° gennaio 1998 al 19 giugno 2003 (D.I. 22 dicembre 1997 – D.I. 15 maggio 2001 – D.I. 30 ottobre 2001)

. TABELLA B: Importi dei diritti di segreteria per Registri, Albi e Ruoli.


La TABELLA B in vigore dal 20 giugno 2003 al 2 dicembre 2004 (D.I. 10 giugno 2003)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


La TABELLA B in vigore dal 3 dicembre 2004 al 4 agosto 2005 (D.I. 29 novembre 2004)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


La TABELLA B in vigore dal 5 agosto 2005 al 25 luglio 2006 (D.I. 29 luglio 2005)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


La TABELLA B in vigore dal 26 luglio 2006 al 28 febbraio 2007 (D.I. 12 luglio 2006)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


La TABELLA B in vigore dal 1° marzo 2007 al 11 settembre 2007 (D.I. 22 febbraio 2007)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


La TABELLA B in vigore dal 12 settembre 2007 al 30 giugno 2008 (D.I. 29 agosto 2007)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


La TABELLA B in vigore dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 (D.I. 16 giugno 2008)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


La TABELLA B in vigore dal 1° gennaio 2010 (D.I. 2 dicembre 2009)

. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.


RIFERIMENTI

. Per l’argomento riguardante gli adempimenti presso il REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI.

. Per l’argomento dell’ INVIO TELEMATICO degli atti al Registro delle imprese e per le denunce al REA, cliccate QUI.

. Per l’argomento del DIRITTO ANNUALE riscosso dalle Camere di Commercio da parte delle ditte iscritte o annotate nel Registro delle imprese, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per l’argomento dell’IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI REGISTRO, cliccate QUI.


APPENDICE NORMATIVA
LEGGI, DECRETI E PROVVEDIMENTI

. L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di finanza pubblica. Art. 13, commi 13 e 14.

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo aggiornato a Giugno 2014).

. D.M. 22 dicembre 1997: Tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.

. D.I. 23 marzo 2000: Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997.

. D.I. 15 maggio 2001: Istituzione di nuovi diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio ad integrazione della Tabella A allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 e ulteriori variazioni e ad integrazione della tabella B allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997.

. D.M. 10 giugno 2003: Istituzione e modificazione di diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio ad integrazione delle tabelle A e B allegate al decreto 22 dicembre 1997.. (In vigore dal 20 giugno 2003)

. D.M. 29 novembre 2004: Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle Camere di commercio, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997. (In vigore dal 3 dicembre 2004)

. D.M. 29 luglio 2005: Istituzione di diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004.

. D.M. 10 febbraio 2006: Aggiornamento della tabella A allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 di modificazione dei diritti di segreteria relativi alle visure rilasciate dalle camere di commercio.
. TABELLA A allegata al D.M. 10 febbraio 2006 - Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (In vigore dal 1° marzo 2006).

. D.M. 12 Luglio 2006: Modificazioni alla tabella B allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005, riguardante i diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 22 febbraio 2007: Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.

. D.M. 29 agosto 2007: Istituzione e modificazione di alcuni diritti di segreteria relativi ai servizi svolti dalle Camere di Commercio. Aggiornamenti della tabella A e integrazioni della tabella B allegate al decreto 22 febbraio 2007.

. Decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

. Decreto dirigenziale interministeriale del 16 giugno 2008: Aggiornamento delle tabelle A e B relative ai diritti di sgereteria. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008).

. Decreto dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, al fine di finanziare per l'anno 2009 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

. Decreto dirigenziale interministeriale del 2 dicembre 2009: Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.
. Decreto dirigenziale interministeriale del 2 dicembre 2009 - TABELLE A e B.

. Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2009: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 2 dicembre 2009, al fine di finanziare per l'anno 2010 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

. Decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010:Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A.
. Decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010 - TABELLA A.

. D.P.R. 20 ottobre 2010, n. 215: Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

. Decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, al fine di finanziare per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

. Decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 23 dicembre 2011).

. Decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012: Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012 - In vigore dal 1° Agosto 2012).
. Decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012 - TABELLA A - In vigore dal 1° Agosto 2012.

. Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2013 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 dicembre 2012).

. Decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2014 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 13 gennaio 2014)

. Decreto dirigenziale interministeriale del 16 dicembre 2014: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2015 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 19 dicembre 2015)

. Decreto dirigenziale interministeriale del 8 gennaio 2016: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 12 gennaio 2016)

. Decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2017 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016) >

. Decreto interministeriale del 29 dicembre 2017: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2018 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 5 gennaio 2018)

. Decreto interministeriale del 13 febbraio 2019: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2019 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 20 febbraio 2019)

. Decreto interministeriale del 20 marzo 2020: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2020 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 1° aprile 2020)

. Decreto interministeriale del 4 gennaio 2021: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2020 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico l' 8 gennaio 2021)

. Decreto interministeriale del 27 gennaio 2022: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2020 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 28 gennaio 2022)

. Decreto interministeriale del 10 marzo 2022: Istituzione dei diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022)

. DECRETO INTERMINISTERIALE 20 aprile 2023: Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2023).


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APPENDICE NORMATIVA
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - ISTANZE DI INTERPELLO

. Ministero delle attività produttive - Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005, Prot. 0001169: Decreto ministeriale 29 novembre 2004 - Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Istanze di rimborso di diritti camerali non dovuti erroneamente versati - Imposta di bollo.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 18 febbraio 2008, Prot. 0001335: Parere in materia di diritti di segreteria per gli adempimenti del curatore fallimentare.


  

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