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A decorrere dal 23 novembre 2021 - data fissata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021 – è operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), che va a sostituire gli attuali registri delle APS e delle ODV e l'Anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti normative di settore.
A partire da tale data ha avuto inizio la fase di “trasmigrazione” dei dati degli enti già iscritti - alla data del 22 novembre 2021 – ai preesistenti registri regionali o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) al RUNTS, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.
A decorrere dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione:
- ai registri regionali o provinciali preesistenti delle ODV e delle APS;
- all’Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 24 novembre 2021, tutti gli Enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, che intendono acquisire la qualifica di “Ente del Terzo Settore” (ETS), potranno richiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo al portale dedicato.
L’accesso alle funzionalità della piattaforma telematica del RUNTS è possibile esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.
Dopo l’accesso si dovrà cliccare sull’apposita icona per poi entrare nella piattaforma dedicata al RUNTS.
. Se vuoi accedere alla pagina di autenticazione del portale dei servizi del Ministero del lavoro, e successivamente al RUNTS, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire il tema della formazione e della tenuta del RUNTS, clicca QUI.
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La data di avvio è stata individuata, come previsto dall’art. 30 del D.M. 15 settembre 2020, con Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021.
Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.
Al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.
Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero del lavoro le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.
Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle ONLUS.
Tutti gli Enti di nuova iscrizione, a decorrere dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere.
. Se vuoi approfondire l’argomento della formazione e tenuta del RUNTS, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del decreto direttoriale del 26 novembre 2021, clicca QUI.
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In attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, con il quale vengono disciplinate:
- le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
- le modalità di deposito degli atti,
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro,
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
Il Decreto è composto di 10 Titoli e di 40 articoli.
L’entrata in vigore del nuovo Registro segnerà la fine di numerosi registri territoriali gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che diventeranno “sezioni” di un unico Registro (in totale sette).
L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l'acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.
. Se vuoi approfondire l’argomento della formazione e tenuta del RUNTS, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del decreto comprensivo dei suoi tre allegati, clicca QUI.
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In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, sono stati adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte del Enti del Terzo settore, i seguenti quattro modelli:
- Mod. A - Stato patrimoniale;
- Mod. B - Rendiconto gestionale;
. Mod. C - Relazione di missione, di cui al citato art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- Mod. D - Rendiconto per cassa, di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
Le nuove disposizioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, “si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione” e pertanto, il primo bilancio che dovrà essere redatto secondo le nuove linee guida sarà quello relativo all’anno 2021.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto con i suoi allegati, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del decreto con i suoi allegati, clicca QUI.
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TERZO SETTORE: Direzione, coordinamento e controllo – No a influenze dominanti
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale, con nota del 4 marzo 2020, Prot. 2243, ha comunicato a tutti gli uffici regionali le linee guida da utilizzare in sede di verifica dei requisiti soggettivi degli Enti che dovranno procedere all’iscrizione nel Registro Unico.
La nota, in concreto, fornisce le prime indicazioni in merito al “controllo” e alla “direzione e coordinamento” degli enti del Terzo settore (ETS).
Le amministrazioni pubbliche e tutti gli altri enti esclusi dal perimetro del terzo settore (elencati all’art 4, comma 2, del D Lgs 117/2017) possono partecipare alle organizzazioni del terzo settore ma entro certi limiti.
Nella nota ministeriale si evidenzia che se da un lato nel D.Lgs. n. 117/2017 non è rinvenibile un’espressa definizione della nozione di direzione, di coordinamento e di controllo, dall’altro il medesimo decreto fornisce una chiave interpretativa di tali concetti, prevedendo che, in mancanza di un’espressa disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
Pertanto, ai fini della direzione, del coordinamento e del controllo degli ETS (Enti del Terzo Settore), devono ritenersi applicabili gli articoli 2359 e 2497 e seguenti del Codice civile, previo adattamento in relazione alla natura “privatistica” e non societaria degli enti.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nota ministeriale n. 2243/2020, clicca QUI.
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TERZO SETTORE: Linee guida per la valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019, il decreto del 23 luglio 2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore.
Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 3 e dall’art. 4, comma 1, lett. o), della legge n. 106 del 6 giugno 2016.
Per valutazione dell'impatto sociale si intende «la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato».
La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi svolte, come individuate, rispettivamente all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017.
La finalità delle presenti linee guida è quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.
. Se vuoi approfondire l’argomento del TERZO SETTORE e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alle IMPRESE SOCIALI e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019, recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
Le disposizioni del nuovo decreto - adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:
1) gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;
2) i centri di servizio per il volontariato;
3) le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
4) i gruppi di imprese sociali, con l'obbligo di redigerlo in forma consolidata.
Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
Sullo stesso organo grava l’obbligo di provvedere:
a) al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese,
b) alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
Il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato è fissato al 30 giugno di ogni anno:
. Se vuoi approfondire l’argomento del TERZO SETTORE e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alle IMPRESE SOCIALI e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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TERZO SETTORE: Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’adeguamento degli statuti
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Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine entro cui le bande musicali, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i propri statuti al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Stessa proroga per le imprese sociali, per conformare, con forme e con modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. n. 112/2017.
Sono queste le due principali novità in tema di adeguamenti statutari alla riforma del Terzo settore introdotte dal comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
. Se vuoi approfondire l’argomento del Terzo settore e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alle imprese sociali e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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TERZO SETTORE: Pubblicato il decreto integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 117 del 2017
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 105, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»”.
Il provvedimento, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 7, della legge n. 106/2016, interviene su diversi aspetti: da quello civilistico, a quello contabile e fiscale.
Le nuove disposizioni, in vigore dall’ 11 settembre 2018, riguardano principalmente:
- la reintroduzione dell’esenzione dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (OdV);
- un maggior controllo sui conti dei bilanci degli Enti del Terzo settore;
- una maggior chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale;
- il rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore;
Con una modifica al comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, viene disposto un ampliamento da 18 a 24 mesi del termine entro il quale gli Enti del Terzo settore già costituiti dovranno adeguare i propri statuti .
Pertanto, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 117/2017 (3 agosto 2017), dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 3 agosto 2019 (art. 32, D.Lgs. n. 105/2018).
Entro lo stesso termine, tali enti potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto legislativo, clicca QUI.
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TERZO SETTORE: Via libera alla riforma – In vigore gli ultimi tre decreti attuativi
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Dopo oltre un anno dalla promulgazione della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, sono stati pubblicati i seguenti tre decreti delegati riguardanti:
a) la disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, in vigore dal 19 luglio 2017);
b) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, in vigore dal 20 luglio 2017).
c) il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 2 agosto 2017 e in vigore dal 3 agosto 2017).
In vigore la riforma che riguarda oltre 300 mila organizzazioni associative, cooperative e di volontariato e che coinvolge più di 6 milioni di cittadini impegnati nel volontariato- Messe a disposizione del Terzo Settore risorse pari a 190 milioni che saranno investite in nuovi incentivi fiscali, nella nascita di un Fondo progetti innovativi, nello sviluppo del Social bonus, nel lancio dei Titoli di solidarietà.
- Completata la riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
- Migliorata la disciplina dell’impresa sociale, colmate le attuali lacune relative soprattutto al regime fiscale, e a rimosse le principali barriere al suo sviluppo, ampliati i campi di attività. Previsto l’avvio del Fondo di garanzia e per il credito agevolato dedicato proprio alle imprese sociali, con una dotazione di 200 milioni di euro.
- Riordinata tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore; istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, che sarà avviato, gestito e aggiornato dalle Regioni ma che utilizzerà un’unica piattaforma nazionale, e il “Consiglio nazionale del terzo settore”, organo consultivo e rappresentativo degli enti.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare le slides di riepilogo su Codice del Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille dal sito del Ministero del Lavoro, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento delle agevolazioni previste per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, clicca QUI.
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TERZO SETTORE: Promulgata la legge di riforma - Attesi ora i decreti attuativi
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016, la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
Dopo oltre due anni dalla divulgazione delle “Linee guida per la Riforma del Terzo settore” promosse dal Governo Renzi, il disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è diventato legge.
Con i decreti delegati si dovrà provvedere:
a) alla revisione della disciplina del Titolo II del Libro primo del Codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
Prevista la istituzione della “Fondazione Italia sociale”, che avrà lo scopo di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nuova legge, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016, la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC), ha fissato le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
Il terzo settore – si legge nella premessa - rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le Amministrazioni Pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di servizi alla persona e nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno emanare le presenti linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Delibera ANAC n. 32/2016, clicca QUI.
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